26 Agosto 2026 - IA generativa

Slopaganda e deepfake elettorali: obblighi nuovi, rimedi vecchi

La prima campagna elettorale italiana giocata anche con l'IA generativa arriva mentre entrano a regime gli obblighi di trasparenza dell'AI Act. Ma tra eccezione satirica, perimetro incerto della pubblicità politica e assenza di un rimedio rapido di rimozione, il diritto rischia di presentarsi all'appuntamento con le armi spuntate

Un neologismo che è già un problema giuridico

Si chiama slopaganda — dall’inglese slop, roba raffazzonata — ed è la propaganda politica confezionata a costo quasi zero con l’intelligenza artificiale generativa: toni enfatici, estetica iperrealistica, avversari trasformati in personaggi di una finzione. Il caso che ha acceso il dibattito italiano è noto: i filmati diffusi nell’estate 2026 sui canali riconducibili a Roberto Vannacci, che collocano il leader di Futuro Nazionale in un’antica Roma di cartapesta digitale mentre condanna, deride o processa i leader avversari. Nessuno crede che quelle immagini siano vere. Ed è proprio questo il punto giuridicamente più scomodo.

La reazione politica è arrivata in tempi rapidi: a fine luglio 2026 è stato siglato, per interposto quotidiano, un patto di non belligeranza tra la segretaria del Partito Democratico e la Presidente del Consiglio, con l’impegno a non usare l’IA per attribuire agli avversari parole o fatti mai pronunciati. Un gentlemen’s agreement privo di sanzione, che vale come indirizzo culturale e non come norma. Il resto lo deve fare l’ordinamento.

L’AI Act è entrato nel vivo il 2 agosto

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Digital Omnibus ha rinviato il regime dei sistemi ad alto rischio, ma non questa data: l’unica finestra di tolleranza riguarda la marcatura leggibile dalla macchina di cui all’art. 50, par. 2, per i sistemi già immessi sul mercato, prorogata al 2 dicembre 2026.

Per il tema che qui interessa rileva il par. 4: chi utilizza un sistema di IA per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deep fake deve rendere noto che il contenuto è stato creato o alterato artificialmente. Le Linee guida della Commissione approvate il 20 luglio 2026 hanno precisato ruoli, perimetro e modalità dell’informativa, distinguendo la posizione del fornitore da quella del deployer — categoria nella quale ricade, senza particolari sforzi interpretativi, chi pubblica il video sul proprio profilo social.

Il varco dell’eccezione satirica

Qui si annida la falla. Lo stesso art. 50, par. 4, prevede che, quando il contenuto è parte di un’opera manifestamente artistica, creativa, satirica o di finzione, l’obbligo si riduce alla rivelazione dell’esistenza del contenuto sintetico con modalità che non ostacolino la fruizione dell’opera. È esattamente la casella in cui si colloca — o si dichiara di collocarsi — la propaganda in costume: non un falso spacciato per vero, ma una parodia che rivendica la propria irrealtà.

Il risultato è paradossale. Il video che imita fedelmente un TG e mette in bocca a un leader frasi mai dette è pienamente aggredibile; il video che umilia lo stesso leader in un’arena romana, proprio perché dichiaratamente inverosimile, gode di un regime di trasparenza attenuato. Eppure l’effetto sul dibattito pubblico — delegittimazione, disumanizzazione dell’avversario, normalizzazione dell’immaginario violento — non è affatto minore.

Il penale c’è, ma chiede la menzogna

Dal 10 ottobre 2025 è in vigore l’art. 612-quater c.p., introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto cedendo, pubblicando o diffondendo, senza consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di IA e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Si aggiunge l’aggravante comune dell’art. 61, n. 11-decies, c.p. per i reati commessi mediante impiego di sistemi di IA.

L’inciso sull’idoneità decettiva è decisivo: la fattispecie è costruita sul falso credibile, non sulla caricatura. La propaganda in costume, proprio in quanto grottesca, tende a collocarsi fuori dal tipo, residuando semmai i confini della diffamazione, della tutela dell’immagine e — quando il bersaglio è un organo costituzionale — di fattispecie a tutela del prestigio delle istituzioni. Che è poi la ragione per cui il dibattito politico si è mosso prima del giudice.

Pubblicità politica e piattaforme: il perimetro sfuggente

Il Regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica si applica dal 10 ottobre 2025 e impone etichettatura e avviso di trasparenza per i messaggi diffusi da, per o per conto di un attore politico. Restano però fuori i contenuti sotto responsabilità editoriale e le opinioni espresse a titolo personale: e la produzione affidata a pagine “fan”, account satellite e sostenitori entusiasti vive precisamente in quella zona grigia, dove la riconducibilità al partito è politicamente evidente e giuridicamente opaca.

Sul fronte rimozione, il DSA offre gli strumenti di segnalazione e i doveri di mitigazione del rischio sistemico per le piattaforme di dimensioni molto grandi, con AGCOM nel ruolo di Digital Services Coordinator; l’Autorità, nel Rapporto sull’Intelligenza Artificiale 2026, ha ribadito la necessità di aggiornare la disciplina della par condicio all’attuale sistema delle comunicazioni. Manca però quello che davvero servirebbe in campagna elettorale: un procedimento amministrativo d’urgenza capace di ordinare la rimozione di un contenuto manipolato in poche ore. La proposta di modifica della normativa del 1956 sulla propaganda elettorale, in discussione alla Camera, muove in questa direzione, ma la corsa contro il calendario è evidente.

Cosa resta all’avvocato

Nell’attesa, la tutela è quella ordinaria e va costruita in fretta: cristallizzazione forense del contenuto e dei metadati prima della rimozione spontanea, segnalazione qualificata alla piattaforma ai sensi del DSA, ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per l’inibitoria, reclamo al Garante privacy quando l’immagine e la voce trattate integrano dati personali, azione penale ove sussista l’inganno tipizzato. Cinque binari, nessuno dei quali pensato per i tempi di una campagna elettorale.

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