Nessuna retroattività per l’equo compenso degli avvocati. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione seconda civile, che con un’ordinanza depositata l’11 giugno 2025 (n. 15537) ha precisato i confini temporali della norma introdotta nel 2017 e poi abrogata dalla riforma del 2023.
Nel caso esaminato dai giudici, un avvocato e una banca erano coinvolti in una lunga controversia sui compensi per attività di recupero crediti svolte anni prima. Tra le parti, nel tempo, erano stati siglati diversi accordi tariffari. Tuttavia, il professionista aveva contestato una clausola che fissava compensi inferiori ai minimi previsti dalla legge, sostenendo la sua nullità per violazione della normativa sull’equo compenso.
La Suprema Corte ha però respinto il ricorso, rilevando che tutte le prestazioni oggetto di causa si erano concluse prima del 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della norma. Essendo la disposizione priva di natura interpretativa e non retroattiva, non può incidere su rapporti professionali ormai chiusi né su prestazioni già eseguite.
Inoltre, la Cassazione ha ricordato che il diritto al compenso minimo può essere oggetto di rinuncia da parte dell’avvocato, sia prima che dopo la maturazione del diritto stesso. Nel caso in esame, gli accordi con la banca risalivano a un’epoca anteriore e risultavano sottoscritti su testi predisposti dal legale.
La sentenza ribadisce infine che eventuali clausole tariffarie in contrasto con l’equo compenso, laddove applicabile, sono nulle, ma sottolinea che il giudicato su una questione di compensi non si estende automaticamente ad altri contenziosi simili, a meno che non vi sia perfetta coincidenza di situazioni e decisioni pregresse.
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