L’adesione del difensore allo sciopero delle udienze indetto dalle Camere Penali non costituisce un legittimo impedimento a comparire, ma rappresenta l’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla libertà di associazione. Di conseguenza, il rinvio della trattazione del processo comporta la sospensione della prescrizione fino all’udienza successiva, senza l’applicazione del limite di sessanta giorni previsto per altri motivi di rinvio.
Questo principio è stato confermato dalla sentenza n. 2375 del 21 gennaio 2025 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Secondo la Corte, l’astensione del difensore dalle udienze per aderire allo sciopero delle Camere Penali costituisce una causa di sospensione della prescrizione per l’intero periodo tra le due udienze, anche se il rinvio supera i sessanta giorni previsti dall’art. 159, comma 1, n. 3 del codice penale.
La Corte ha sottolineato che l’adesione allo sciopero rappresenta un diritto costituzionale garantito dalla libertà di associazione (art. 18 Cost.), non un impedimento a comparire. Pertanto, il giudice non è obbligato a fissare l’udienza entro i sessanta giorni e l’intero periodo di rinvio viene considerato ai fini della sospensione della prescrizione.
Questa interpretazione si allinea con precedenti decisioni della Suprema Corte, rafforzando il principio che l’astensione dell’avvocato dalle udienze non rappresenta un legittimo impedimento ma un diritto costituzionalmente riconosciuto.
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