Omessa restituzione di documenti: illecito deontologico permanente

L’omessa restituzione di documenti al cliente da parte dell’avvocato costituisce un illecito deontologico permanente. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 363 del 7 ottobre 2024 (pres. Greco, rel. Favi), precisando che la prescrizione inizia a decorrere solo in determinati casi.

Secondo il CNF, il dies a quo va individuato nel momento in cui il professionista:

  1. Ponga fine all’omissione restituendo i documenti al cliente;
  2. Rifiuti espressamente la restituzione, sostenendo la legittimità del proprio comportamento, a condizione che tale diritto sia rivendicato direttamente nei confronti del cliente e non come difesa in sede disciplinare o penale;
  3. In ogni caso, per evitare un’irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, il limite massimo di permanenza coincide con la decisione disciplinare di primo grado.

La pronuncia fornisce un’importante interpretazione dell’art. 33 del Codice Deontologico Forense, stabilendo che l’illecito persiste fino a uno di questi eventi, con evidenti implicazioni sulla responsabilità professionale degli avvocati.


LEGGI ANCHE

sciopero penalisti

Avvocati penalisti: tre giorni di sciopero

Previsti tre giorni di sciopero per i penalisti italiani. L’Unione delle Camere penali ha deciso uno stop per il 7, l’8 e il 9 febbraio,…

Privacy ai tempi della pandemia, cosa dice il Garante

Che valore ha il diritto alla privacy nel periodo pandemico da Covid-19? Tre sono in particolare le soluzioni che fanno sorgere dubbi ai cittadini in merito alla fine che fanno i propri diritti…

Cassa Forense, bilancio record: avanzo di 1,85 miliardi e patrimonio in crescita del 10%

La gestione 2024 chiude con numeri in forte ascesa. Crescono entrate e prestazioni, cala la spesa di funzionamento. Da quest'anno al via il contributivo per…

Riforma della geografia giudiziaria: meno cause e processi più rapidi, ma a che prezzo?

A oltre dieci anni dalla riforma della geografia giudiziaria del 2013, uno studio della Banca d’Italia, pubblicato a marzo 2025, analizza le conseguenze della soppressione di tribunali minori e sezioni distaccate sul funzionamento della giustizia civile. Curata da Sauro Moccetti, Ottavia Pesenti e Giacomo Roma, la ricerca evidenzia un calo della domanda di giustizia e una riduzione della durata dei procedimenti, ma anche un aumento dei costi di accesso per i cittadini.

La riforma, che ha accorpato le attività di 25 tribunali minori e 220 sezioni distaccate nei 140 tribunali rimasti operativi, ha incrementato la distanza fisica tra i cittadini e gli uffici giudiziari. Secondo lo studio, ogni 5 chilometri in più tra un cittadino e il tribunale si registra un calo del 6% delle cause avviate, con effetti particolarmente evidenti nelle controversie di responsabilità extracontrattuale, come gli incidenti stradali, e nelle dispute sui diritti di proprietà, come le cause condominiali. Meno impattati, invece, il diritto di famiglia, il lavoro e le crisi d’impresa.

Se da un lato la riforma ha ridotto l’accesso alla giustizia per alcuni cittadini, dall’altro ha migliorato l’efficienza dei tribunali accorpati: il numero di procedimenti conclusi è aumentato del 5% e il tempo medio di definizione si è ridotto nella stessa misura. Le giurisdizioni più ampie, spiegano i ricercatori, hanno favorito economie di specializzazione, permettendo ai giudici di maturare competenze più specifiche e migliorare la qualità del servizio.

Tuttavia, lo studio avverte che un’eccessiva concentrazione può generare inefficienze e congestionare il sistema. L’ampliamento delle giurisdizioni, se non calibrato, rischia di ridurre la copertura territoriale, aumentando i costi per chi vive in aree periferiche e limitando la conoscenza diretta del contesto locale da parte dei magistrati.

“Superata una certa soglia – concludono i ricercatori – i costi di congestione possono prevalere sui benefici di specializzazione, minando equità ed accessibilità alla giustizia”.


LEGGI ANCHE

Dati USA-UE: le ultime decisioni di Biden

Venerdì 7 ottobre 2022, il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo al fine di ridefinire il modo in cui…

Concordato preventivo, per Cassa Forense l’opzione è neutra, si paga sul reddito effettivo

Gli avvocati che aderiscono al concordato preventivo biennale continuano a versare i contributi sulla base del reddito effettivamente prodotto. È quanto chiarisce Cassa Forense per…

Vietare i social ai minori di 13 anni: se ne riparla dopo il caso Chiara Ferragni

In Francia, per potersi iscrivere ad un social network, d’ora in poi bisognerà avere 15 anni. Si tratta di una proposta di legge approvata praticamente…

Napoli, avvocati in rivolta: proclamata l’astensione dalle udienze il 3 aprile

Si inaspriscono i rapporti tra l’Avvocatura napoletana e la Presidenza del Tribunale di Napoli dopo la decisione di trasferire la trattazione delle cause penali da Ischia alla sede centrale del Tribunale partenopeo.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha duramente criticato la scelta, definendola una “deportazione” e denunciando una “scellerata gestione del settore penale della Sezione Distaccata di Ischia”. A questo si aggiunge la chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, provvedimenti che, secondo l’Ordine, rappresentano un colpo mortale alla giustizia di prossimità.

Per queste ragioni, il COA di Napoli ha proclamato una giornata di astensione dalle udienze per il prossimo 3 aprile, convocando contestualmente un’assemblea degli iscritti per denunciare le gravi disfunzioni della giustizia. “Quotidianamente assistiamo ad attacchi alla Giustizia – si legge nella nota dell’Ordine – con intollerabili ripercussioni sulla tutela dei diritti dei cittadini, dovute alle carenze di personale amministrativo e giudicante e a una gestione amministrativa aberrante”.

Il provvedimento più contestato è il decreto del Presidente del Tribunale di Napoli che dispone il rinvio delle udienze penali di Ischia presso la sede centrale, con inevitabili disagi per avvocati, cittadini e forze dell’ordine. “È intollerabile che si chiudano presidi giudiziari per mancanza di personale – attacca il COA – è il fallimento dello Stato di diritto, del Governo e di chi amministra la giustizia”.

L’Ordine degli Avvocati ha annunciato che impugnerà i provvedimenti della Presidenza del Tribunale nelle sedi opportune e ha sollecitato il Governo ad adottare misure urgenti per garantire il funzionamento del sistema giudiziario.


LEGGI ANCHE

Violenza sessuale: anche il rapido sfioramento delle terga è reato

La Corte di Cassazione chiarisce che anche un breve contatto può integrare il reato di violenza sessuale

social fisco

Benedette vacanze: dopo lo stress, per gli avvocati un ritorno alla “normalità”

Per molti avvocati, il periodo delle vacanze non è solo un'opportunità per godersi il mare o la montagna, ma una vera e propria necessità per…

Matrimonio in crisi? Separazione non addebitata a chi tradisce

Quando il tradimento è la conseguenza di una crisi già in atto Se il matrimonio era già in crisi, la separazione non può essere addebitata…

Convenzione per la protezione della professione forense, l’UCPI: “Auspicata una pronta ratifica da parte dell’Italia”

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 marzo scorso ha adottato ufficialmente la Convenzione per la Protezione della Professione Forense, un trattato innovativo volto a rafforzare le garanzie per gli avvocati e le loro associazioni professionali e a tutelarne l’indipendenza. Il nuovo strumento giuridico risponde alle crescenti minacce, interferenze e pressioni che colpiscono gli avvocati in molte giurisdizioni europee, compromettendo il diritto alla difesa e lo stato di diritto.

Di seguito, la nota della Giunta, dell’Osservatorio Europa e dell’osservatorio Avvocati Minacciati UNCP.

La Convenzione per la Protezione della Professione Forense frutto di più di due anni di stretta collaborazione tra il Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) e il Comitato di esperti sulla protezione degli avvocati (CJ-AV), rappresenta il primo trattato internazionale vincolante dedicato specificamente alla protezione degli avvocati che, sottolineando l’importanza fondamentale dell’indipendenza della professione legale, interviene a salvaguardare, altresì, la riservatezza nei rapporti avvocato-cliente e a garantire il diritto degli avvocati di esercitare la professione senza pregiudizi, interferenze o intimidazioni.

Si fonda, per espresso rimando nel suo preambolo, sulla Convenzione Europea dei Diritti Umani e dei suoi Protocolli, nonché sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, tenendo, altresì, conto dei Principi fondamentali sul ruolo degli avvocati, adottati dall’Ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei trasgressori nel 1990, della Raccomandazione Rec(2000)21 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla libertà di esercizio della professione di avvocato e della risoluzione 44/9 sull’indipendenza e l’imparzialità della magistratura, dei giurati e dei consulenti tecnici, nonché dell’indipendenza degli avvocati, adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 16 luglio 2020.

Gli Stati firmatari si impegnano a garantire la libertà di esercizio della professione senza discriminazioni, indebite pressioni o atti di violenza. Si riconosce il diritto degli avvocati a esprimersi liberamente su questioni legali e di giustizia senza subire conseguenze negative o ritorsioni. La Convenzione prevede la tutela delle associazioni professionali per assicurare l’autonomia dell’avvocatura rispetto a pressioni politiche o governative e istituisce un meccanismo di monitoraggio internazionale, denominato GRAVO, per garantire il rispetto delle disposizioni del trattato e verificare eventuali violazioni. Questo organismo avrà il compito di valutare periodicamente l’attuazione della Convenzione nei vari Stati aderenti, potendo anche effettuare visite nei Paesi per verificare il rispetto delle norme e raccogliere segnalazioni da parte di ordini professionali, organizzazioni non governative e altre istituzioni della società civile.

Gli Stati dovranno assicurare che gli avvocati possano svolgere la loro attività professionale senza il timore di subire aggressioni fisiche, minacce, molestie o interferenze indebite. In caso di attacchi, sarà necessario garantire indagini efficaci e tempestive. Le associazioni forensi dovranno poter operare in maniera indipendente, senza ingerenze, per garantire la difesa della professione e il rispetto degli standard deontologici.

La Convenzione sarà aperta alla firma a partire dal 13 maggio 2025, in occasione della riunione dei Ministri degli Affari esteri del Consiglio d’Europa che si terrà a Lussemburgo. Per entrare in vigore, il trattato dovrà essere ratificato da almeno otto Paesi, di cui almeno sei appartenenti al Consiglio d’Europa. La ratifica sarà un passaggio fondamentale affinché gli Stati si assumano un impegno concreto nella protezione dell’indipendenza degli avvocati e della giustizia.

Negli ultimi anni, il Consiglio d’Europa ha espresso più volte preoccupazione relativamente alla sicurezza degli avvocati, sempre più spesso bersagli di intimidazioni, attacchi fisici e pressioni indebite, compromettendo l’efficacia della difesa e il diritto a un giusto processo. La Convenzione rappresenta, quindi, una risposta concreta a queste problematiche, ponendo un argine a fenomeni di violenza e repressione nei confronti dell’avvocatura. Secondo il rapporto esplicativo della Convenzione, infatti, è riconosciuto agli avvocati un ruolo fondamentale per la tenuta dello Stato di diritto e il funzionamento equo dei sistemi giudiziari. Tuttavia, in molti Paesi, essi sono soggetti a limitazioni arbitrarie, minacce alla loro indipendenza e persino ad attacchi fisici in ragione del loro lavoro in difesa dei diritti umani e della giustizia. La Convenzione stabilisce principi chiari per prevenire questi fenomeni e fornire strumenti concreti di protezione.

L’Unione delle Camere Penali Italiane, con i suoi Osservatori Europa e Avvocati Minacciati, accoglie con favore l’adozione della Convenzione, riconoscendone il valore nella salvaguardia dell’autonomia della professione forense e nel rafforzamento delle garanzie dello Stato di diritto. In tale contesto, auspica che l’Italia sia tra i primi Paesi a firmare e ratificare il trattato, riaffermando il proprio impegno nella difesa di un sistema giudiziario equo, indipendente ed efficace in linea con gli standard europei e internazionali. Il rispetto delle garanzie previste dal trattato contribuirebbe, infatti, a garantire che il sistema giudiziario operi in un contesto di massima tutela per coloro che esercitano la professione forense.


LEGGI ANCHE

In Italia crescono gli attacchi hacker: a rischio le Pmi

Il furto di dati sensibili, il cosiddetto ransomware, nel secondo trimestre del 2023 è cresciuto del 34,6% in Italia, mentre a livello globale si registra…

Intelligenza artificiale: la foto di un falso attacco al Pentagono ha fatto tremare Wall Street

È diventata virale, su Twitter, la foto di un presunto attacco al Pentagono, dopo essere stata condivisa dall’account “Bloomberg Feed”. Prime example of the dangers…

La digitalizzazione negli studi legali: com’è la situazione?

La digitalizzazione negli studi legali: com’è la situazione?

Complici gli effetti di COVID-19, la digitalizzazione negli studi legali si è fatta intensa e veloce, forse più di quando gli avvocati fossero pronti ad…

Carceri, Nordio firma il decreto: un milione di euro per le detenute madri

Roma, 21 marzo 2025 – Al fine di dare continuità e di potenziare gli interventi destinati all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, i cui finanziamenti erano stati autorizzati dalla legge di bilancio 2021 fino all’anno 2023, il Ministro della giustizia ha firmato un decreto che assegna al DAP l’importo di un milione di euro per il corrente anno, mentre è già allo studio un intervento normativo da inserire nella prossima legge di bilancio finalizzato a stanziare le risorse necessarie per assicurare stabilmente i suddetti interventi.


LEGGI ANCHE

proroghe giustizia covid servicematica

Scadenze proroghe Giustizia e COVID: le tabelle riassuntive

L‘Osservatorio sulla legislazione presso la Camera dei Deputati ha pubblicato un documento che riassume le proroghe alle normative decise durante l’emergenza sanitaria. PANORAMICA DEL DOCUMENTO…

Legge mail ex servicematica

Ex spione condannato per due reati

Leggere email della ex e tentare di conoscerne il traffico telefonico è reato Processo penale per l’ex marito che legge le email della moglie e…

nordio organici magistrati

Giustizia: referendum, attivata la piattaforma per la raccolta delle firme digitali

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che prevede l’attivazione della nuova piattaforma digitale dedicata alla…

Nordio difende la riforma della giustizia: “Non intacca l’indipendenza della magistratura”

Roma, 20 marzo 2025 – La riforma costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale e il Consiglio superiore della magistratura è stata al centro del Convegno “Processo e Riforme”, evento organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata che si è svolto oggi a Villa Mondragone di Monteporzio Catone, con la partecipazione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Nel corso del suo intervento, il Guardasigilli ha ribadito i presupposti a fondamento dell’intervento normativo, ancora all’attenzione del Parlamento: “La riforma costituzionale è una riforma che ha un’origine tecnica. Abbiamo citato il professor Vassalli, eroe della Resistenza, padre del Codice di procedura penale, ma è lì la ragione tecnica. Quando si è introdotto il sistema penale cosiddetto accusatorio, tutta la struttura costituzionale che avrebbe dovuto accompagnare un sistema rivoluzionario come quello non è stata toccata, prima o dopo doveva essere toccata. Quella Costituzione che andava bene con un processo paradossalmente firmato da Alfredo Rocco, da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, e che è durato fino al 1988, non andava più bene dopo l’introduzione di un processo completamente incompatibile o in parte incompatibile”.

Continua il Ministro: “Questo è stato ammesso dallo stesso professor Vassalli, ma non c’è nessun reato di lesa maestà e tanto meno un vulnus all’indipendenza – e questo è il terzo concetto che vorrei esprimere – e all’autonomia della magistratura giudicante e requirente. E’ scritto a chiarissime lettere nella riforma costituzionale. Ogni processo alle intenzioni, che – sotto sotto – si intenda alla fine modificare anche questa, non è altro che un artificio divinatorio, un po’ fantasioso. Perché si deve leggere nella riforma della Costituzione quello che nella riforma non solo non c’è, ma è scritto a chiarissime lettere. E anche qui mi permetto un riferimento personale, vi pare che una persona che per 40 anni ha fatto il pubblico ministero proprio per essere libero e indipendente vorrebbe un pubblico ministero sottoposto al potere esecutivo. E’ già scritto, non avverrà mai, non avverrà “in my name”, non in nome di questa riforma costituzionale, poi in futuro come si sa è nel grembo di Giove”.

Allo svolgimento del convegno hanno portato il loro contributo anche il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, il Procuratore Generale della Suprema Corte, Pietro Gaeta, il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Stefano Musolino, e il Presidente della Camera Penale di Roma, Giuseppe Belcastro.


LEGGI ANCHE

Informazioni personali: il criterio di minimizzazione nell'uso

Informazioni personali: il criterio di minimizzazione nell’uso

A seguito di un esposto al Consiglio dell’Ordine da parte di un ex-superiore, un avvocato vede diffuse alcune informazioni personali, relative a precedenti sanzioni disciplinari,…

Dazi, a rischio l’export delle regioni del sud

La quasi totalità delle regioni del Sud presenta una bassa diversificazione dei prodotti venduti nei mercati esteri. Pertanto, se dopo l’acciaio, l’alluminio e i loro…

Fisco, 156 giorni di lavoro per lo Stato: il “tax freedom day” arriva solo a giugno

Tra scadenze fiscali e oltre 2,5 milioni di evasori, gli italiani hanno lavorato fino al 5 giugno solo per onorare le tasse. Dal 6 giugno…

La vera emergenza non è il costo del patrocinio, ma la progressiva compressione del diritto di difesa

Pubblichiamo la nota della Giunta, della Commissione centri di permanenza per i rimpatri e dell’Osservatorio sul patrocinio a spese dello Stato.

Tra i numerosi commenti sulla sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per le persone trattenute illegittimamente sulla nave Diciotti, uno in particolare ci ha colpito. Si tratta di un intervento che ha colto l’occasione per rilanciare la tesi di un presunto “business del patrocinio gratuito”. Nel suddetto articolo si fa riferimento all’aumento del contenzioso usando dati statistici parziali e decontestualizzati al fine di sostenere che il 25% della spesa per il patrocinio civile riguardi cittadini stranieri. Secondo tale argomentazione si alimenterebbe in questo modo un contenzioso privo di reali finalità di giustizia e vantaggioso solo per avvocati e organizzazioni come Caritas e Save the Children, con particolare riferimento alle impugnazioni delle decisioni prefettizie in materia di immigrazione.

Si afferma che questi ricorsi sospendano automaticamente i provvedimenti impugnati, permettendo ai ricorrenti di restare in Italia per tempi lunghissimi, anche quando infondati. Tuttavia, l’intervista a un magistrato, citata nello stesso articolo, conferma il contrario: la sospensione non è automatica, ma decisa dal giudice caso per caso sulla base della fondatezza.

Nel settore penale, si sostiene che la spesa per la difesa degli stranieri, senza indicarne la percentuale, sarebbe un “buco nero” e che il gratuito patrocinio garantirebbe compensi spropositati. Come penalisti, riconosciamo le criticità del sistema e la necessità di riforme, ma respingiamo la narrazione che lo dipinge come spreco di denaro pubblico.

Si insinua che il patrocinio non sia un costo necessario per lo Stato, ma un lusso ingiustificato, e che gli avvocati vi speculino. Ancora più grave, si lascia intendere che difendere cittadini stranieri sia ancor meno giustificato. Ma il diritto di difesa è un pilastro della giurisdizione, garantito dall’articolo 24 della Costituzione. In materie come la privazione della libertà personale e il diritto d’asilo, l’assistenza difensiva è un obbligo non solo costituzionale, ma anche derivante da principi fondamentali del diritto internazionale. Più in generale andrebbe ricordato che vi sono diritti che spettano non in quanto cittadini di un determinato stato, ma in quanto esseri umani.

Non ci sottraiamo, però, ad un confronto diretto sulle provocazioni sollevate, e ci permettiamo quindi alcune precisazioni.

In ambito civile, l’accesso al gratuito patrocinio è subordinato a una verifica preliminare di fondatezza della pretesa: non vengono erogati compensi per ricorsi manifestamente infondati. Anzi, un’analisi statistica potrebbe dimostrare quanti ricorsi vengano dichiarati inammissibili e restino senza retribuzione per l’avvocato o quanti siano accolti, a riprova della loro fondatezza. Lo stesso principio vale nel penale: se un’impugnazione è inammissibile, non è previsto alcun compenso.

I costi del contenzioso penale riguardante gli stranieri sono gonfiati da precise scelte di politica criminale, come la criminalizzazione della c.d. clandestinità e dell’inottemperanza all’espulsione, reati che la normativa europea vieta di punire con la detenzione, ma che in Italia continuano a ingolfare i giudici di pace.

Contrariamente a quanto si afferma, i compensi per il gratuito patrocinio sono bassissimi. Cause e processi che richiedono anni di lavoro sono retribuiti con importi che, rapportati alla paga oraria prevista per altre categorie professionali risultano irrisori. Questo fenomeno determina una fuga dalla professione forense e favorisce pratiche che penalizzano proprio chi avrebbe diritto a una difesa adeguata.

La vera emergenza non è il costo del patrocinio, ma la progressiva compressione del diritto di difesa. Tempi d’azione ridotti, accesso limitato agli atti, minore possibilità di confronto con l’assistito e giudici sempre più distanti, trasformano la giustizia in un simulacro e determinano una restrizione dei presidi di garanzia dei diritti fondamentali degli stranieri.

Attaccare il patrocinio a spese dello Stato, riconosciuto anche agli stranieri, non significa colpire gli avvocati, ma precludere ai più deboli l’accesso alla tutela giurisdizionale, compromettendo così il diritto di difesa e l’effettività della protezione dei diritti fondamentali.


LEGGI ANCHE

avvocati su amazon

Avvocati su Amazon

Cosa pensereste se vi dicessimo che è possibile “comprare” gli avvocati su Amazon? Pochi giorni fa la piattaforma ha lanciato un nuovo servizi, Amazon IP…

conta dei soldi

Equo compenso, gli avvocati romani insorgono: “L’Anac mette in discussione la dignità della professione”

Dura presa di posizione dell’Ordine degli Avvocati di Roma sull’Anac, che nei giorni scorsi è intervenuta con un invito a Cabina di Regia e ai…

Corsi della Scuola Superiore della Magistratura aperti agli avvocati del libero foro

Sono in atto le selezioni per i corsi di formazione, previsti nel mese di settembre e ottobre 2022 indetti dalla Scuola Superiore della Magistratura aperti anche agli…

Responsabilità degli enti: il rappresentante legale imputato non può nominare il difensore della società

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10930/2025, ha stabilito che il rappresentante legale di una società, se imputato del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’ente, non può nominarne il difensore. L’incompatibilità scatta dal momento in cui gli viene notificata l’informazione di garanzia e si estende anche alla fase cautelare.

Nel caso esaminato, il ricorrente, amministratore e socio unico di una Srl, aveva impugnato un sequestro preventivo sia a titolo personale sia per conto dell’ente. Tuttavia, la nomina dell’avvocato della società da parte sua è stata dichiarata illegittima, poiché in conflitto di interessi con l’ente stesso. Secondo l’articolo 39 del Dlgs 231/2001, un ente deve essere rappresentato dal proprio legale rappresentante, salvo che questi sia imputato del reato presupposto.

La Cassazione ha anche respinto l’argomento del ricorrente secondo cui, essendo unico socio della Srl, avrebbe dovuto essere equiparato a una ditta individuale. La Corte ha ribadito che una società a responsabilità limitata, anche unipersonale, mantiene la propria autonomia patrimoniale rispetto alla persona fisica che la gestisce, diversamente da una ditta individuale.

Questa decisione rafforza il principio secondo cui la difesa della società deve essere garantita da un soggetto indipendente, evitando possibili conflitti di interesse tra l’imputato e l’ente coinvolto nel procedimento.


LEGGI ANCHE

Giustizia e intelligenza artificiale: tutti i progetti del Ministero tra innovazione e opacità

Dal controllo degli uffici giudiziari all’analisi giurisprudenziale, passando per il supporto alle indagini e la cooperazione internazionale: ecco come l’AI sta rivoluzionando il sistema giudiziario

Cosa ne pensa la Cassazione del compenso a forfait?

Liquidazione a forfait delle spese degli avvocati: ecco l’ordinanza della Suprema Corte Recentemente, la Corte di Cassazione interviene con l’ordinanza 6318/22 su un caso di liquidazione a forfait del compenso del professionista legale. Innanzitutto,…

protocollo per la trattazione delle adunanze civili e penali camerali

Cassazione: il protocollo per la trattazione delle adunanze civili e penali

Lo scorso 9 aprile 2020 la Corte Suprema di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense per la…

Vulnerabilità presunta per le vittime di violenza sessuale: la Cassazione chiarisce i limiti del Gip

Con la sentenza n. 10869/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine a un contrasto giurisprudenziale sulla legittimità del diniego dell’incidente probatorio da parte del giudice per le indagini preliminari (Gip) nei casi di reati di violenza sessuale. Secondo la Suprema Corte, la vulnerabilità della vittima – sia essa minorenne o maggiorenne – è presunta per legge, e il giudice non può escluderla con una propria valutazione discrezionale.

La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge sul “codice rosso”. Questa norma prevede l’anticipazione della testimonianza della vittima nei procedimenti per reati di particolare gravità, come la violenza sessuale e la tratta di esseri umani, proprio per tutelare i soggetti più fragili ed evitare il trauma del processo.

La Cassazione ha stabilito che il Gip, quando si trova di fronte a una richiesta di incidente probatorio per questi reati, non ha margine di discrezionalità nel valutare la vulnerabilità della vittima. Tale condizione è presunta iuris et de iure, e l’unico motivo per negare l’anticipazione della testimonianza può essere la sua superfluità ai fini del processo.

Questa pronuncia rafforza le tutele per le vittime di violenza sessuale e ribadisce l’importanza di evitare inutili esposizioni processuali che potrebbero aggravare il loro stato di fragilità.


LEGGI ANCHE

Bruxelles lancia il “Continente dell’IA”: un piano d’azione per la leadership europea nell’intelligenza artificiale

Supercomputer, Gigafabbriche con 100.000 chip, incentivi da 20 miliardi e nuove leggi su cloud e dati: la Commissione UE accelera sull’innovazione per diventare un hub…

Pubblicato il bando per 54 dirigenti al Ministero della Giustizia

Concorso pubblico per coprire posti vacanti negli uffici giudiziari: domande entro il 6 febbraio 2025

plico fogli

Unione Camere Penali: “L’inaccettabile sfida dell’Associazione Nazionale Magistrati al Parlamento”

Pubblichiamo di seguito la nota della giunta dell’Unione Camere Penali a seguito della posizione di ANM sulla presentazione del ddl sulla separazione delle carriere. L’Associazione…

Privacy e terzo settore: il Garante riduce le sanzioni per gli enti non profit

Il Garante della Privacy ha applicato una sanzione ridotta a un’associazione non profit coinvolta in un data breach, riconoscendo la natura giuridica non lucrativa dell’ente. Con l’ingiunzione n. 759 del 13 novembre 2024, l’autorità ha imposto una multa di 6 mila euro per violazioni del GDPR, una cifra comunque significativa per organizzazioni con risorse economiche limitate.

Nonostante il GDPR non preveda esplicite semplificazioni per il terzo settore, il Garante ha considerato lo status dell’associazione nella determinazione della sanzione, sottolineando l’importanza di questo fattore nelle memorie difensive. Il provvedimento evidenzia come le associazioni debbano comunque rispettare obblighi complessi, dalla protezione dei dati alla notifica delle violazioni, con il rischio di pesanti sanzioni anche per errori non intenzionali.

La decisione del Garante offre una chiave di lettura per il futuro: gli enti del terzo settore potranno invocare la loro natura non lucrativa e le loro difficoltà finanziarie per ottenere una riduzione delle sanzioni. Tuttavia, resta essenziale adottare misure di sicurezza adeguate per evitare multe che potrebbero risultare insostenibili per molte associazioni.


LEGGI ANCHE

Navigare online con maggior privacy: rilasciato il Mullvad Browser

Mullvad, il provider svedese di Vpn, e Tor Project, hanno fatto nascere il Mullvad Browser. Si tratta di un software completamente gratuito e scaricabile da tutti,…

Facebook e giustizia

COVID: e se Facebook fosse un alleato della Giustizia?

Quando si parla del rapporto tra Giustizia e Facebook, cosa vi viene in mente? Probabilmente, le grandi cause per la violazione della privacy e il…

Referendum al palo, il governo pensa a una stretta: soglia più alta per le firme online

Affluenza bassa e consultazioni a rischio flop: centrodestra pronto a rivedere le regole sui referendum. Ipotesi di aumentare il numero minimo di firme e introdurre…

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto