Intercettazioni, giro di vite sulla durata: pubblicata la legge Zanettin

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2025 la legge 31 marzo 2025, n. 47, meglio nota come “legge Zanettin”, che apporta significative modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. Il testo integrale della legge è disponibile in allegato alla Gazzetta.

La nuova normativa entrerà in vigore il prossimo 24 aprile 2025, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, come consuetudine. L’intervento legislativo introduce un importante limite temporale all’articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale, stabilendo che: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilita’ delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

Parallelamente, la legge interviene sull’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, introducendo una specifica deroga per i reati ai quali si applica il regime speciale delle intercettazioni previsto da tale decreto. Per un primo commento e un’analisi più approfondita delle novità introdotte, si rimanda all’articolo già pubblicato sulla nostra Rivista (clicca qui).

Tuttavia, già in questa fase iniziale, emergono diverse questioni interpretative che potrebbero impattare significativamente sull’applicazione pratica della nuova legge. Tra i nodi cruciali da sciogliere spiccano:

  • Il regime intertemporale: Come si applicherà la nuova disciplina alle intercettazioni già in corso al momento dell’entrata in vigore? Prevarrà il principio del tempus regit actum per il computo del limite dei 45 giorni e per la valutazione degli elementi che giustificano eventuali proroghe?
  • La portata del limite complessivo: Il tetto dei 45 giorni si riferisce all’intera fase delle indagini preliminari o alle singole operazioni di intercettazione? Elementi che giustificano il superamento di tale limite possono emergere anche al di fuori delle intercettazioni già attive per 45 giorni?
  • La motivazione delle proroghe: Quale sarà la portata e la natura degli elementi specifici e concreti che dovranno essere addotti per giustificare una proroga oltre il termine ordinario?
  • Pluralità di reati e concorso di persone: Come si applicherà la nuova regola in caso di più reati contestati o di coinvolgimento di più persone, anche in relazione a eventuali aggiornamenti delle iscrizioni nel registro degli indagati nel corso delle indagini?

Questi interrogativi aprono un dibattito cruciale sull’effettiva portata e sulle implicazioni pratiche della “legge Zanettin”, la cui applicazione richiederà un’attenta valutazione da parte degli operatori del diritto.


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DeepSeek sfida l’Occidente: la Cina accelera sull’intelligenza artificiale nonostante le restrizioni USA

L’industria dell’intelligenza artificiale sta attraversando una delle sue fasi più dinamiche e imprevedibili. In un contesto dominato da modelli sempre più avanzati e da una competizione globale serrata, una nuova e sorprendente protagonista irrompe sulla scena: la cinese DeepSeek, fondata da Liang Wenfeng.

Alla fine di gennaio, DeepSeek ha annunciato il rilascio del suo modello linguistico R1, nella versione da 671 miliardi di parametri. Un colosso dell’IA capace, secondo alcuni benchmark, di superare le performance del celebre ChatGPT. Ma non è solo la potenza del modello a fare notizia: DeepSeek è riuscita a svilupparlo in appena due mesi, con un investimento di soli 5,2 milioni di dollari. Un colpo da maestro, che ha causato un crollo del 23% del titolo Nvidia, colosso americano dei chip.

Il trionfo di DeepSeek ha un significato che va ben oltre i meri dati tecnici. Si inserisce infatti in quella che sempre più analisti definiscono una nuova guerra fredda tecnologica, incentrata sul controllo dell’IA. Da una parte gli Stati Uniti, decisi a mantenere la supremazia attraverso restrizioni sull’export di tecnologie avanzate, in particolare verso la Cina; dall’altra, un Paese capace di aggirare i vincoli e innovare, spingendosi oltre i limiti imposti.

Il cuore del conflitto sono i server IA e le GPU Nvidia, diventate bene strategico. Con i modelli di punta (come A100, A100X e H100) vietati all’export verso la Cina, Nvidia ha commercializzato una versione “limitata” chiamata A800 e poi H800, con connessioni NVLink depotenziate del 33% (da 600 GB/s a 400 GB/s), per ostacolare lo sviluppo cinese.

Tuttavia, il team di DeepSeek ha risposto con creatività e maestria ingegneristica. Attraverso sofisticate tecniche di reverse engineering e un’ottimizzazione a livello di microcodice, sono riusciti a riconfigurare le GPU H800, allocando solo 20 dei 132 multiprocessori per la comunicazione tra server. Una soluzione brillante, che ha ripristinato prestazioni elevate, sfruttando ogni bit disponibile del sistema.

In parallelo, DeepSeek ha integrato algoritmi di pipeline avanzati e ha probabilmente personalizzato ulteriormente le funzioni interne delle GPU tramite il linguaggio PTX (Parallel Thread Execution) di Nvidia. Il risultato? Un training fluido, potente, e competitivo.

L’impresa di DeepSeek è la prova che, nell’arena dell’intelligenza artificiale, l’ingegno umano può ancora prevalere sulla sola potenza di calcolo. E rappresenta un campanello d’allarme per i giganti americani come Google, Amazon, Apple e Meta, i quali – dopo anni di investimenti miliardari – si trovano di fronte a un concorrente agile, efficiente e determinato.


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Accesso ai dati personali tra sicurezza e semplificazione: la sfida dell’effettività

In una recente sentenza (n. 47/2025), il Tribunale di Salerno si è espresso sul diritto di accesso ai dati personali, offrendo un’interpretazione che richiama l’equilibrio tra tutela della riservatezza e corretto esercizio dei diritti dell’interessato. Il caso riguardava la richiesta, da parte dell’avvocato di un utente, della copia del contratto di utenza telefonica, richiesta respinta dalla compagnia per assenza di delega scritta.

Il giudice di secondo grado ha dato ragione all’azienda, ritenendo legittimo il rifiuto alla luce del Codice privacy nella versione antecedente al GDPR, evidenziando l’obbligo di verifica della legittimazione di chi richiede l’accesso a dati riservati. L’art. 9 del vecchio Codice, sebbene oggi abrogato, fissava regole precise su deleghe, autenticazioni e modalità di verifica dell’identità.

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, tali prescrizioni puntuali hanno lasciato spazio a un sistema fondato sul principio di accountability, che affida al titolare del trattamento il compito di definire in autonomia – ma con responsabilità – le modalità per garantire l’esercizio dei diritti, inclusa la verifica dell’identità dell’interessato.

Lo European Data Protection Board (EDPB), nelle sue Linee guida 1/2022 e nell’indagine 2024 sull’attuazione del diritto di accesso, ha evidenziato come uno degli ostacoli principali all’effettività del diritto sia rappresentato da richieste eccessive in termini di documentazione o da procedure non codificate. La raccomandazione è chiara: evitare formalismi sproporzionati e adottare policy interne trasparenti e documentate per assicurare risposte tempestive e legittime.

La questione centrale, oggi, non è solo garantire la sicurezza dei dati, ma anche rendere accessibile e concreto un diritto fondamentale riconosciuto dall’art. 8 della Carta dei diritti dell’Unione europea. Tra sicurezza e semplificazione, si gioca una delle partite più delicate della protezione dei dati personali nel contesto digitale contemporaneo.


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Tutela giuridica dei soggetti fragili: critiche al superamento di interdizione e inabilitazione

Fragili a rischio, garanzie in bilico. A lanciare l’allarme sono l’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) e l’Associazione nazionale forense (Anf), che esprimono forte “preoccupazione” per un emendamento alla legge annuale di semplificazione, presentato dal Governo, che delega l’Esecutivo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, prevedendone il graduale superamento e la rimodulazione dell’amministrazione di sostegno.

Il testo prevede misure di protezione giuridica con poteri graduati per l’amministratore di sostegno, da adattare alla condizione del beneficiario, oltre a una semplificazione degli adempimenti e alla modifica degli istituti giuridici collegati alla dichiarazione di interdizione o inabilitazione.

Ma per Aiga e Anf questa riforma rischia di compromettere la tutela delle persone più vulnerabili, come anziani, disabili o soggetti affetti da gravi patologie psichiche. L’Aiga mette in guardia: “Una norma così formulata riduce le garanzie e indebolisce la protezione patrimoniale del beneficiario”. E denuncia come la soppressione degli strumenti tradizionali, sebbene nata con l’intento di garantire maggiore autonomia ai soggetti fragili, non tenga conto delle situazioni complesse, ad esempio quelle legate a psicosi combinate a tossicodipendenza, dove interdizione e inabilitazione si sono dimostrate essenziali.

Anche l’Anf si dice critica verso la riforma, che “pur inseguendo l’obiettivo condivisibile di superare istituti ormai datati, rischia una recessione sul piano dei diritti fondamentali”. Secondo il segretario Giampaolo Di Marco, la proposta del Governo non rispecchia le indicazioni della Commissione Giustizia del Senato, che raccomandava misure graduate e sempre accompagnate da adeguate autorizzazioni giudiziarie per evitare abusi.

Uno dei punti più critici è l’obbligo di rendiconto: semplificare eccessivamente questa procedura, denuncia l’Anf, “può trasformarsi in una minaccia per il patrimonio delle persone con disabilità gravi”. Per questo propone di differenziare i livelli di formalità in base al reddito o al patrimonio del beneficiario.

Secondo i legali, l’Ads non può assorbire in sé interdizione e inabilitazione: troppo diverse le finalità. Se l’amministrazione di sostegno è flessibile e utile anche in situazioni temporanee, interdizione e inabilitazione servono a gestire situazioni stabili e irreversibili.

Per evitare un uso distorto del nuovo modello, l’Anf propone criteri stringenti per l’applicazione dell’Ads, garanzie effettive di controllo giurisdizionale, la partecipazione attiva del beneficiario e il coinvolgimento delle professioni legali e del terzo settore nella fase attuativa.

L’Aiga, infine, rilancia la sua proposta di legge per il riconoscimento della professionalità degli amministratori di sostegno, con compensi equi, responsabilità definite, e una tutela legale e fiscale rafforzata. “Serve un legislatore responsabile e lungimirante – affermano – che tuteli i diritti dei fragili senza sacrificare la dignità professionale degli Ads”.


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Bonifici istantanei obbligatori in tutta l’UE: in vigore il nuovo Regolamento europeo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento (UE) 2024/886, avvenuta il 19 marzo 2024, è entrato ufficialmente in vigore l’Instant Payment Regulation (IPR), un provvedimento che introduce un quadro normativo armonizzato per i bonifici istantanei in euro in tutti gli Stati membri dell’Unione. Approvato dal Parlamento europeo il 7 febbraio e dal Consiglio il 26 febbraio 2024, il regolamento modifica precedenti direttive e regolamenti per rendere obbligatoria l’offerta di bonifici istantanei da parte di tutte le banche e i prestatori di servizi di pagamento (PSP).

Il nuovo sistema impone che i bonifici istantanei siano disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e che vengano eseguiti entro 10 secondi dall’ordine. Entro lo stesso tempo, il pagatore deve ricevere conferma dell’operazione e il beneficiario vedere accreditata la somma.

Due fasi per l’implementazione

Il Regolamento, in vigore dall’8 aprile 2024, prevede due fasi di attuazione:

  • Dal 9 gennaio 2025, i PSP dei Paesi dell’area euro dovranno garantire la ricezione dei bonifici istantanei attraverso gli stessi canali e allo stesso costo dei bonifici tradizionali.
  • Dal 9 ottobre 2025, scatterà l’obbligo anche per l’invio dei bonifici istantanei e per l’introduzione di un sistema obbligatorio di verifica del beneficiario, volto a prevenire frodi e errori di accredito.

Più efficienza, meno frammentazione

La nuova disciplina nasce dalla necessità di superare la frammentazione normativa dei sistemi nazionali di pagamento, che secondo i “considerando” del Regolamento impedisce la creazione di un vero mercato unico dei pagamenti europei. Il legislatore europeo punta così a ridurre tempi e costi delle transazioni, migliorare l’accesso ai fondi e rafforzare la sicurezza e la fiducia degli utenti.

Misure anti-frode e sicurezza rafforzata

Per garantire la sicurezza, il regolamento prevede nuovi obblighi in materia di antiriciclaggio e controlli sulle sanzioni finanziarie internazionali, con particolare attenzione alla verifica di eventuali misure restrittive su pagatori e beneficiari. Sarà inoltre possibile impostare limiti giornalieri o per operazione, tanto per l’utente quanto per il PSP, per evitare usi fraudolenti del servizio.

Nuove regole per IP e IMEL nei sistemi di pagamento

Tra le modifiche più rilevanti, c’è anche l’inclusione degli istituti di pagamento (IP) e degli istituti di moneta elettronica (IMEL) nella definizione di “ente” della Direttiva 98/26/CE, nota come Settlement Finality Directive. Fino ad oggi, l’esclusione di questi soggetti impediva loro di partecipare a pieno titolo ai sistemi di pagamento formalmente riconosciuti dagli Stati membri, ostacolando la concorrenza. Con il nuovo Regolamento, potranno essere partecipanti a pieno titolo – ma solo per i bonifici istantanei in euro.

L’intervento normativo rappresenta quindi un passo decisivo verso la digitalizzazione dei servizi bancari e la competitività europea nei pagamenti elettronici, con effetti diretti su imprese, cittadini e operatori del settore fintech.


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Cassazione: niente deposito cartaceo se il sistema informatico funziona

Il deposito cartaceo in Cassazione è ammesso solo in caso di accertato malfunzionamento dei sistemi informatici del “dominio giustizia”. A stabilirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9269 depositata il 9 aprile 2025, che ribadisce la centralità del canale telematico nei processi civili, salvo casi eccezionali.

Il caso riguardava il ricorso di un contribuente calabrese contro una sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale, che gli aveva imposto il pagamento dell’Imu. La Sezione tributaria della Cassazione ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile, senza entrare nel merito, poiché era stato depositato in formato cartaceo nonostante l’obbligo del deposito telematico previsto dall’art. 196 quater, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile ai procedimenti civili pendenti in Cassazione dal 1° gennaio 2023.

Il ricorrente aveva giustificato il deposito cartaceo adducendo “problemi tecnici” e una personale mancanza di competenze informatiche, definendo la materia “più da ingegnere informatico che da avvocato”. Su questa base aveva ottenuto, in via d’urgenza, l’autorizzazione al deposito cartaceo da parte del Primo Presidente della Corte, che tuttavia ne subordinava la validità alla successiva verifica tecnica.

Verifica che non ha dato ragione al ricorrente. Il CED della Cassazione ha infatti attestato che nei giorni interessati “i sistemi informatici del dominio giustizia erano completamente funzionanti”, escludendo l’esistenza di problemi tecnici oggettivi. Di conseguenza, la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni di urgenza previste dall’art. 196 quater, comma 4, che legittimano il deposito cartaceo.

La Suprema Corte ha anche ricordato che solo eventi tecnici oggettivi e assoluti, non governabili dal difensore, possono costituire impedimenti giustificati al deposito telematico. Non è quindi sufficiente invocare “mere difficoltà” o l’assenza di perizia informatica, poiché queste ultime devono essere fronteggiate con l’ordinaria diligenza professionale.

In conclusione, la mancata iscrizione a ruolo nei termini previsti dall’art. 369, comma 1, c.p.c., è stata ritenuta imputabile alla negligenza della parte ricorrente, la quale – osserva la Corte – non ha nemmeno tentato di avviare la procedura di deposito telematico.


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A beneficiare della norma saranno i cosiddetti “clienti vulnerabili”: over 75, persone con disabilità, cittadini in condizioni economiche svantaggiate o affetti da gravi problemi di salute. Il blocco dell’esecuzione immobiliare scatterà solo se l’immobile oggetto del debito è l’unica proprietà del debitore e vi è stabilita la residenza anagrafica.

Ma le novità non finiscono qui. Per i clienti vulnerabili, alla scadenza del 31 marzo 2027, il passaggio dal mercato a tutele graduali non avverrà verso il mercato libero, ma all’interno di un nuovo sistema di tutela, come spiegato dal presidente della commissione Alberto Gusmeroli (Lega), cofirmatario dell’emendamento.

Anche Forza Italia ottiene un risultato concreto: previsto un fondo da 10 milioni di euro destinato alle piscine, per compensare l’aumento dei costi energetici registrato nell’ultimo anno.

Nel pacchetto di modifiche approvate trova spazio anche il rifacimento delle regole per il bonus elettrodomestici. Addio ai click day: il contributo, fino al 30% del prezzo (con un tetto massimo di 100 euro, che sale a 200 per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro), sarà applicato direttamente come sconto in fattura.

Infine, via libera all’emendamento dei relatori Gianluca Caramanna (FdI) e Andrea Barabotti (Lega) che salva le auto aziendali dal nuovo sistema di tassazione sui fringe benefit introdotto con l’ultima manovra. La deroga varrà solo per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.


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ROMA, 11 aprile –

“Salutiamo con favore la legge di riforma della magistratura onoraria da pochi giorni approvata in Parlamento che, dopo tanti anni, inizia a restituire dignità ai tanti giudici e vice procuratori onorari che, senza tutele sociali, hanno sempre fornito il proprio encomiabile contributo all’amministrazione della giustizia con dignità e onore. Ci auguriamo che questo sia solo un primo passo per dare efficienza al sistema giudiziario nel suo complesso”.

Così la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati.


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Un’interrogazione parlamentare per chiedere conto del blocco dell’Osservatorio sull’equo compenso. A presentarla, lunedì 7 aprile 2025 alla Camera, è stato il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, che si rivolge direttamente al Ministro della Giustizia per sapere “quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, per addivenire ad aggiornare gli equi compensi dei professionisti fermi da 12-15 anni”.

Secondo quanto riportato nell’atto ispettivo, l’Osservatorio per il monitoraggio della disciplina sulla giusta remunerazione degli autonomi – istituito presso il Ministero della Giustizia – sarebbe «in stallo»: l’ultima convocazione risale a quasi quattro mesi fa e nel corso del 2024 si sarebbe riunito soltanto 4 o 5 volte, senza produrre alcun risultato concreto.

Una situazione paradossale, evidenzia Scotto, considerando che i parametri ministeriali per la determinazione dei compensi dei professionisti non vengono aggiornati da oltre un decennio: “In questo contesto – si legge nel testo dell’interrogazione – la legge sull’equo compenso, entrata in vigore a maggio 2023, rischia di restare una sorta di scatola vuota”.

Il parlamentare chiede dunque agli uffici di via Arenula di intervenire con urgenza per dare piena attuazione a una norma pensata per tutelare i lavoratori autonomi, troppo spesso penalizzati da compensi inadeguati e non proporzionati alla prestazione resa.


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Il Tar Lazio promuove la nuova mediazione: “Le spese non violano il diritto alla giustizia”

Le nuove spese previste per il primo incontro di mediazione obbligatoria non violano il diritto costituzionale di accesso alla giustizia. A stabilirlo è il Tar del Lazio, che con la sentenza n. 5489 del 17 marzo 2024 ha respinto il ricorso presentato dal Codacons contro il decreto del Ministero della Giustizia n. 150 del 24 ottobre 2023.

L’associazione contestava l’aumento dei costi che le parti devono sostenere sin dalla fase iniziale del procedimento di mediazione, ritenendolo eccessivo e discriminatorio soprattutto per i meno abbienti. Nel ricorso, il Codacons denunciava tre principali criticità: la soppressione del consenso per avviare la mediazione, la trasformazione del primo incontro gratuito in un passaggio oneroso, e una disciplina più rigida del gratuito patrocinio.

Ma secondo i giudici amministrativi del Lazio, le nuove disposizioni sono legittime e in linea con lo spirito della riforma Cartabia. Il Tribunale ha ritenuto che le norme siano ispirate a un rafforzamento dell’istituto della mediazione e della professionalità dei mediatori, elementi ritenuti essenziali per migliorare il funzionamento della giustizia civile.

Nella motivazione, il Tar evidenzia come la precedente disciplina della mediazione si fosse rivelata inefficace, riducendosi a un passaggio puramente formale, gratuito e spesso privo di reale confronto tra le parti. Al contrario, la nuova normativa punta a rendere la mediazione uno strumento concreto di risoluzione delle controversie.

A sostegno di questa tesi, i giudici citano diversi elementi introdotti dalla riforma:

  • il primo incontro come momento sostanziale e non più solo informativo;
  • l’obbligo per gli organismi di mettere a disposizione mediatori qualificati per almeno due ore;
  • l’ampliamento delle materie soggette a mediazione;
  • l’investimento pubblico attraverso i crediti d’imposta;
  • la possibilità per i meno abbienti di accedere al gratuito patrocinio;
  • la proporzionalità delle spese al valore della causa;
  • la possibilità di uscire dalla mediazione senza ulteriori costi qualora il primo incontro si concluda senza accordo.

“La previsione delle spese per il primo incontro, anche in caso di mancato accordo – si legge nella sentenza – non ostacola l’accesso alla giustizia, ma rafforza l’efficacia della mediazione, trasformandola in un momento dialettico concreto, utile e potenzialmente risolutivo”.

Il verdetto chiude, almeno sul piano giuridico, una controversia che ha animato il dibattito tra addetti ai lavori. Tuttavia, all’interno dell’avvocatura persistono dubbi sull’utilità concreta della mediazione così come concepita, tra chi la considera una valida alternativa al processo e chi teme si traduca in un ulteriore onere per i cittadini.


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