AIGA: “Direttiva UE tirocini, necessaria una normativa specifica per il mondo delle professioni”

“Riteniamo che applicare sic et simpliciter alle libere professioni la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2024/0068 del 20.3.2024, relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (“direttiva sui tirocini”), non sia la strada più opportuna per prevedere le necessarie tutele anche per i tirocini professionali. Tale esigenza può, invece, essere soddisfatta prevedendo una disciplina ad hoc: in primo luogo mediante l’elaborazione di proposta di direttiva calibrata sul mondo delle professioni intellettuali; in secondo luogo, o in alternativa, inserendo nella Direttiva uno specifico e dettagliato articolato normativo che tenga conto delle particolarità delle libere professioni”.
Lo scrive Carlo Foglieni, presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) nelle osservazioni alla proposta di direttiva elaborate dalla giunta nazionale AIGA presentate all’onorevole Zingaretti, relatore sugli stage per la Commissione Cultura al Parlamento europeo.  Lo stesso evidenzia come, al fine di riconoscere la giusta e dovuta dignità al tirocinio professionale, “sarebbe opportuno potenziare i contributi per tirocini delle professioni ordinistiche mediante i diversi fondi europei, ad esempio il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), da erogarsi attraverso le regioni”.
“A ciò si aggiunga, per quanto riguarda il tirocinio professionale, la necessità di facilitare la mobilità degli aspiranti avvocati, consentendo loro di svolgere, con un sostegno economico, periodi di formazione presso studi professionali di altri Stati membri, un “Erasmus delle libere professioni” potenziato rispetto a quello di sei mesi già oggi parzialmente previsto. Infine, sarebbe opportuno promuovere la creazione di una Scuola Forense Europea in cui formare professionisti qualificati sul funzionamento delle istituzioni europee”, conclude la nota.

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Arresto in flagranza: il divieto vale solo se la malattia mentale è manifesta

Il divieto di arresto in flagranza per chi è incapace di intendere e volere si applica solo se tale condizione è evidente al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. Se, invece, la patologia psichiatrica emerge successivamente attraverso documentazione medica o altre informazioni, il giudice per le indagini preliminari (Gip) non può tenerne conto in sede di convalida. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3760, depositata il 29 gennaio 2025, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

L’avvocato dell’imputato aveva chiesto l’annullamento della convalida, sostenendo che il suo assistito fosse “palesemente incapace di intendere e volere” a causa di gravi patologie psichiatriche già accertate in un altro procedimento, dove gli era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di cura. Inoltre, secondo la difesa, sia i Carabinieri che la Polizia di Torre del Greco erano a conoscenza della sua compromissione psichiatrica.

La VI Sezione penale della Cassazione ha però respinto il ricorso, ribadendo che, secondo l’orientamento consolidato, il divieto di arresto si applica solo se l’incapacità è immediatamente rilevabile dagli agenti sulla base delle circostanze concrete. Se la non imputabilità emerge solo in sede di convalida, attraverso perizie o documenti sanitari successivi, il giudice non può considerarla per annullare l’arresto.

Nel caso in esame, il verbale di arresto non riportava segni evidenti di patologie psichiatriche, ma solo una forte reattività dell’imputato e l’uso di sostanze stupefacenti. Il dubbio sulla sua capacità di intendere e volere è sorto solo in un secondo momento, in udienza, e il Gip ha quindi ritenuto corretto disporre una perizia per accertarne le condizioni al momento del reato.

Infine, la Cassazione ha precisato che eventuali precedenti perizie non sono determinanti in altri procedimenti, poiché il vizio totale o parziale di mente deve essere valutato caso per caso e in relazione al singolo reato contestato. Come stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza Raso (n. 9163/2005), deve esistere un nesso causale tra il disturbo mentale e il fatto di reato, e un accertamento in un procedimento non può avere automaticamente valore in un altro.


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Giustizia digitale: ancora possibile il deposito cartaceo degli atti?

Nei primi giorni del 2025 si sono verificati episodi allarmanti nei tribunali italiani: in alcuni casi, i giudici hanno impedito il deposito in aula di atti e documenti cartacei, ritenendo che con l’entrata in vigore del d.m. n. 206/2024 tali attività possano avvenire solo per via telematica, ai sensi dell’art. 111-bis c.p.p. Questa rigida interpretazione ha suscitato la preoccupazione dell’intera avvocatura, che vede messa a rischio la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa.

A Napoli, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha inviato una nota al Ministero della Giustizia, denunciando come qualsiasi limitazione al deposito cartaceo contrasti con le norme vigenti e con le disposizioni della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA). La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ha addirittura proclamato una giornata di astensione per protestare contro la prassi adottata dal tribunale locale, dove agli avvocati è consentito esibire gli atti cartacei al giudice, ma con l’obbligo di successivo deposito telematico.

La questione è talmente controversa da aver spinto il capo del Dipartimento per l’innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia a intervenire con una circolare il 20 gennaio 2025. Il documento, richiamando una precedente circolare della DGSIA, chiarisce che la normativa non esclude il deposito cartaceo in udienza: spetta poi agli ausiliari del giudice digitalizzare gli atti e inserirli nel fascicolo informatico. Tuttavia, l’interpretazione ministeriale lascia margini di incertezza, in quanto subordina questa possibilità alla discrezionalità del giudice.

Nel frattempo, il dibattito si allarga. Gli avvocati contestano non solo la rigidità di certe decisioni giudiziarie, ma anche il possibile intento di sollevare le cancellerie dall’onere di digitalizzare gli atti cartacei, scaricando questa incombenza sui difensori. Tale obbligo, denunciano i penalisti di Santa Maria Capua Vetere, va ben oltre quanto previsto dalla normativa e rischia di trasformarsi in un ulteriore ostacolo per la tutela dei diritti degli imputati e delle parti civili.

A livello normativo, la questione ruota intorno all’interpretazione di termini chiave come “deposito”, “presentazione” e “produzione” degli atti. Il codice di procedura penale distingue chiaramente tra “deposito” (che avviene presso le cancellerie) e “presentazione” o “produzione” in udienza. Equiparare questi concetti potrebbe portare a un’applicazione distorta della normativa, limitando di fatto il contraddittorio processuale.

La situazione è in continua evoluzione e gli avvocati si aspettano un chiarimento definitivo dal Ministero della Giustizia. Nel frattempo, la tensione tra difesa e magistratura rimane alta, con il rischio che questa incertezza procedurale comprometta il regolare svolgimento dei processi.


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Minacce agli avvocati: un attacco alla giustizia e allo Stato di diritto

Le minacce rivolte agli avvocati difensori nel caso della neonata sequestrata a Cosenza rappresentano un attacco non solo ai singoli professionisti, ma all’intero sistema della giustizia. La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), insieme agli Osservatori Avvocati Minacciati e Informazione Giudiziaria, ha espresso forte preoccupazione per il crescente clima di ostilità, sostenendo la ferma presa di posizione della Camera Penale di Cosenza contro la campagna d’odio scatenatasi sui media e sui social.

Le offese e le minacce contro gli avvocati difensori non sono episodi isolati, ma il risultato di un fenomeno preoccupante: la spettacolarizzazione della giustizia. La diffusione di informazioni riservate o parziali, spesso prive di fondamento probatorio, viola il principio di presunzione di innocenza sancito dall’articolo 27 della Costituzione. Inoltre, l’atteggiamento di alcune autorità pubbliche, attraverso dichiarazioni e comportamenti irresponsabili, ha contribuito ad alimentare il clamore mediatico, mettendo a rischio la serenità degli operatori del diritto.

Difendere la funzione dell’avvocato significa difendere la giustizia

L’articolo 24 della Costituzione stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Attaccare un avvocato per il suo ruolo professionale significa minare l’intero sistema giudiziario, trasformandolo in uno strumento sommario e arbitrario. La funzione dell’avvocato non è quella di difendere il crimine, ma di garantire che il processo si svolga nel rispetto delle regole, tutelando sia gli imputati sia la credibilità delle istituzioni.

La Giunta dell’UCPI sottolinea la necessità di una risposta forte da parte delle istituzioni per fermare la deriva della “giustizia di piazza”, che rischia di compromettere irrimediabilmente il patto sociale su cui si fonda la convivenza civile. Se l’opinione pubblica continuerà a essere guidata più dalle pulsioni emotive che dai principi costituzionali, il sistema giudiziario perderà la sua funzione democratica, aprendo la strada a una giustizia sommaria e vendicativa.

Come la storia insegna, conclude la nota della Giunta UCPI, chi oggi alimenta l’odio e la delegittimazione della difesa potrebbe trovarsi domani vittima dello stesso meccanismo. È tempo che il Governo e le istituzioni intervengano con decisione per ristabilire un clima di rispetto delle garanzie costituzionali, affinché la giustizia resti un baluardo di democrazia e non un’arena di esecuzioni mediatiche.


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Affitto d’azienda e licenziamenti: la Cassazione conferma la legittimità

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2054 del 29 gennaio 2025, ha stabilito che l’affittuario di un’azienda subentra negli accordi sindacali in deroga e può procedere a licenziamenti collettivi, a condizione che siano rispettati i criteri di selezione previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in esame, prima della stipula del contratto d’affitto, il datore di lavoro aveva ottenuto verbali di conciliazione individuale in cui i dipendenti prendevano atto della prosecuzione del rapporto con il nuovo affittuario. Il successivo licenziamento collettivo, avvenuto dodici mesi dopo la sottoscrizione dell’accordo sindacale, è stato ritenuto legittimo dalla Cassazione, in quanto conforme agli impegni presi dall’affittante, che garantiva il mantenimento dei posti di lavoro solo per un anno e solo in assenza di giustificato motivo oggettivo.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che l’accordo sindacale in deroga mantiene validità anche sotto il profilo dell’efficacia soggettiva, poiché prima della sua sottoscrizione erano stati firmati verbali di conciliazione in sede sindacale ex articolo 411 c.p.c., nei quali ogni dipendente aveva accettato le condizioni dell’intesa. In virtù del trasferimento d’azienda ex articolo 2112 c.c., l’affittuario è quindi subentrato nella posizione dell’affittante, assumendone i relativi obblighi e diritti.

Ora la parola passa alla Corte d’Appello, che dovrà valutare le conseguenze indennitarie e risarcitorie per eventuali licenziamenti ritenuti non conformi, con un range di indennizzo compreso tra 500 e 1.500 euro.


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Giustizia e infanzia: il ministero e Unicef per i “Baby Pit Stop UNICEF” presso gli uffici giudiziari

Il Ministero della Giustizia e l’UNICEF Italia hanno siglato oggi un Protocollo d’Intesa triennale per promuovere attività di informazione e formazione sulla genitorialità responsiva, con un focus sui primi mille giorni di vita del bambino. L’accordo prevede anche l’implementazione dei “Baby Pit Stop UNICEF” presso gli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale.
La firma è avvenuta a Roma, alla presenza di Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia, e Gaetano Campo, Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia.
L’accordo si concentra su diversi obiettivi chiave:
Promozione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: diffondere la conoscenza dei principi fondamentali per orientare scelte individuali e politiche sociali.
Formazione sulla genitorialità responsiva: realizzare attività di informazione e formazione rivolte a operatori dei settori educativo, giudiziario e sociale, nonché a genitori, famiglie e caregivers, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.
Implementazione dei “Baby Pit Stop UNICEF”: creare spazi accoglienti e attrezzati presso gli uffici giudiziari per facilitare l’allattamento, il cambio pannolino e l’accudimento dei bambini, in linea con i criteri UNICEF.
“Questo Protocollo segna un passaggio fondamentale per ampliare gli interventi a supporto del benessere organizzativo all’interno del Ministero della Giustizia”, ha sottolineato Gaetano Campo. “L’iniziativa è rivolta non solo ai dipendenti, ma anche al personale di magistratura, all’avvocatura e a tutti coloro che frequentano i palazzi di giustizia.”

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato e in via d’urgenza, la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani da parte di Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, le due società cinesi che gestiscono il chatbot DeepSeek.

Il provvedimento è stato adottato per tutelare la privacy degli utenti italiani, a seguito di una comunicazione inviata dalle due aziende, il cui contenuto è stato ritenuto insufficiente. Il Garante non ha fornito ulteriori dettagli, ma il blocco rappresenta una misura precauzionale per garantire il rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali.


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Venezia, nuova sede per l’Ordine degli Avvocati

L’Ordine degli avvocati di Venezia ha una nuova “casa”. La Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma, dopo il trasferimento del Tribunale Penale e del Tribunale Civile, da ieri mattina ospita anche la sede dell’Ordine degli avvocati di Venezia e, di conseguenza, anche l’Ordine regionale e triveneto.

Al simbolico taglio del nastro, per il Comune di Venezia, che ha finanziato la ristrutturazione della Cittadella, il vicepresidente del Consiglio comunale e consigliere delegato all’Avvocatura civica Paolo Romor: “Avere accorpato in questo nuovo spazio i tribunali Civile e Penale, nonchè la sede dell’Ordine degli avvocati, significa facilitare e rendere efficiente il lavoro di tutti. Ora gli avvocati hanno una “casa” funzionale, che consente di svolgere al meglio la professione”.

L’ultimo atto per la Cittadella della Giustizia si concretizzerà nel 2026, quando arriveranno a Piazzale Roma la Corte d’Appello Penale e la Procura Generale.


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Oltre la neutralità tecnologica: verso una regolamentazione necessaria della tecnica

La tecnologia, per lungo tempo percepita come una forza neutrale di progresso, sta oggi suscitando un dibattito sempre più acceso. Se da un lato persiste una visione ottimistica, se non addirittura euforica, nei confronti dello sviluppo tecnologico, dall’altro emergono approcci critici che mettono in discussione la neutralità degli artefatti tecnologici e i potenziali rischi per l’umanità.

Come sottolineato da diversi studiosi, nessun oggetto tecnologico è neutrale: ogni strumento, artefatto o dispositivo produce effetti materiali e sociali sui sistemi in cui viene integrato. Inoltre, i prodotti dell’innovazione possono rivelarsi tanto vantaggiosi quanto dannosi per l’essere umano.

Questa consapevolezza dei rischi derivanti dall’innovazione ha riportato l’attenzione sul rapporto tra diritto e tecnologia. Quest’ultima si presenta come un fatto che il diritto è chiamato a regolare, ma la sua rapidità di evoluzione solleva dubbi sulla capacità del diritto di tenere il passo.

Si registra una tensione tra il sistema giuridico e la tecnologia, entrambi tesi a ordinare la realtà in modo autoreferenziale. La tecnologia sfugge al controllo di norme rigide, mentre il diritto sperimenta nuovi modelli di normazione più flessibili e orientati all’aggiornamento continuo.

Tuttavia, il rapporto tra diritto e tecnologia non è ancora definito in modo univoco. Diverse sono le ricostruzioni del ruolo che il diritto ha o dovrebbe avere nella regolazione della tecnica e nella gestione dei rischi per i diritti umani.

In questo contesto, il diritto costituzionale assume un ruolo centrale nel bilanciamento degli interessi in gioco e nella verifica dell’impatto dei prodotti dell’innovazione sui diritti e le libertà degli individui.

Un esempio concreto di questa sfida è rappresentato dalla “mobilità intelligente”, un settore in rapida evoluzione che sta trasformando il mondo dei trasporti. L’introduzione della guida assistita e, in futuro, della guida autonoma solleva questioni cruciali in termini di sicurezza, responsabilità e impatto sui diritti fondamentali.

È necessario un framework di regole uniformi che disciplinino la circolazione di mezzi non più soggetti al controllo umano. Una maggiore consapevolezza dei benefici e dei rischi della mobilità intelligente potrebbe orientare le scelte di regolamentazione, attraverso la predisposizione di tutele a salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone.

Solo in questo modo i vantaggi derivanti dalla smart mobility potranno dirsi davvero tali.


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Lo strumento, previsto per correggere condotte non conformi ai principi etici della professione forense, sottolinea l’importanza del rispetto delle regole deontologiche, rafforzando il controllo sulla condotta degli avvocati senza ricorrere a sanzioni più severe.


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