Esercizio della professione forense: al via i controlli Servicematica

Esercizio della professione forense: già iniziati i controlli

Dal 18 febbraio al 30 aprile 2021 si svolgeranno i consueti controlli triennali da parte dei Consigli dell’Ordine per verificare l’effettivo esercizio della professione forense.

La legge professionale forense, all’art.21, indica che l’iscrizione all’albo è soggetta all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

La verifica avviene in considerazione di alcuni criteri indicati dal Decreto Ministeriale n. 47 del 2016.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE: L’AUTODICHIARAZIONE

È compito dell’avvocato rilasciare una dichiarazione con cui attesta il possesso dei seguenti requisiti:

  • essere titolare di una partita iva attiva;
  • usare locali o avere almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa (anche in condivisione con altri avvocati);
  • aver seguito almeno cinque cause all’anno; valgono anche gli incarichi conferiti da altri professionisti;
  • possedere un indirizzo PEC, comunicato al Consiglio dell’Ordine;
  • aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale;
  • essere intestatario di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale;
  • essere in regola con i contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine e a Cassa Forense.

Gli Ordini mettono a disposizione software o piattaforme telematiche per agevolare l’invio della dichiarazione.

Una volta raccolte tutte le dichiarazioni, gli stessi Consigli dell’Ordine individuano, in modo automatizzato, un “campione” da sottoporre a ulteriori controlli.

DEROGHE AI CRITERI

I suddetti criteri non si applicano a:

– donne avvocato per il periodo di maternità, per i primi due anni di vita del bambino o dal momento dell’adozione;

– avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

– avvocati che dimostrano di essere affetti o di essere stati affetti da una malattia che ne ha compromesso le possibilità lavorative;

– avvocati che assistono in modo continuativo congiunti o coniugi affetti da una malattia che ne ha compromesso l’autosufficienza;

– avvocati iscritti all’albo da meno di cinque anni.

CONSEGUENZE DEI CONTROLLI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Nel caso i controlli dovessero dimostrare che l’esercizio della professione forense non è portato avanti in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, la conseguenza è la cancellazione dall’albo.

In caso di cancellazione, l’avvocato ha  sempre il diritto di presentare le proprie rimostranze ed essere ascoltato. Inoltre, può sempre chiedere la reiscrizione.

 

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