Responsabilità degli enti: il rappresentante legale imputato non può nominare il difensore della società

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10930/2025, ha stabilito che il rappresentante legale di una società, se imputato del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’ente, non può nominarne il difensore. L’incompatibilità scatta dal momento in cui gli viene notificata l’informazione di garanzia e si estende anche alla fase cautelare.

Nel caso esaminato, il ricorrente, amministratore e socio unico di una Srl, aveva impugnato un sequestro preventivo sia a titolo personale sia per conto dell’ente. Tuttavia, la nomina dell’avvocato della società da parte sua è stata dichiarata illegittima, poiché in conflitto di interessi con l’ente stesso. Secondo l’articolo 39 del Dlgs 231/2001, un ente deve essere rappresentato dal proprio legale rappresentante, salvo che questi sia imputato del reato presupposto.

La Cassazione ha anche respinto l’argomento del ricorrente secondo cui, essendo unico socio della Srl, avrebbe dovuto essere equiparato a una ditta individuale. La Corte ha ribadito che una società a responsabilità limitata, anche unipersonale, mantiene la propria autonomia patrimoniale rispetto alla persona fisica che la gestisce, diversamente da una ditta individuale.

Questa decisione rafforza il principio secondo cui la difesa della società deve essere garantita da un soggetto indipendente, evitando possibili conflitti di interesse tra l’imputato e l’ente coinvolto nel procedimento.


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Vulnerabilità presunta per le vittime di violenza sessuale: la Cassazione chiarisce i limiti del Gip

Con la sentenza n. 10869/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine a un contrasto giurisprudenziale sulla legittimità del diniego dell’incidente probatorio da parte del giudice per le indagini preliminari (Gip) nei casi di reati di violenza sessuale. Secondo la Suprema Corte, la vulnerabilità della vittima – sia essa minorenne o maggiorenne – è presunta per legge, e il giudice non può escluderla con una propria valutazione discrezionale.

La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge sul “codice rosso”. Questa norma prevede l’anticipazione della testimonianza della vittima nei procedimenti per reati di particolare gravità, come la violenza sessuale e la tratta di esseri umani, proprio per tutelare i soggetti più fragili ed evitare il trauma del processo.

La Cassazione ha stabilito che il Gip, quando si trova di fronte a una richiesta di incidente probatorio per questi reati, non ha margine di discrezionalità nel valutare la vulnerabilità della vittima. Tale condizione è presunta iuris et de iure, e l’unico motivo per negare l’anticipazione della testimonianza può essere la sua superfluità ai fini del processo.

Questa pronuncia rafforza le tutele per le vittime di violenza sessuale e ribadisce l’importanza di evitare inutili esposizioni processuali che potrebbero aggravare il loro stato di fragilità.


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Privacy e terzo settore: il Garante riduce le sanzioni per gli enti non profit

Il Garante della Privacy ha applicato una sanzione ridotta a un’associazione non profit coinvolta in un data breach, riconoscendo la natura giuridica non lucrativa dell’ente. Con l’ingiunzione n. 759 del 13 novembre 2024, l’autorità ha imposto una multa di 6 mila euro per violazioni del GDPR, una cifra comunque significativa per organizzazioni con risorse economiche limitate.

Nonostante il GDPR non preveda esplicite semplificazioni per il terzo settore, il Garante ha considerato lo status dell’associazione nella determinazione della sanzione, sottolineando l’importanza di questo fattore nelle memorie difensive. Il provvedimento evidenzia come le associazioni debbano comunque rispettare obblighi complessi, dalla protezione dei dati alla notifica delle violazioni, con il rischio di pesanti sanzioni anche per errori non intenzionali.

La decisione del Garante offre una chiave di lettura per il futuro: gli enti del terzo settore potranno invocare la loro natura non lucrativa e le loro difficoltà finanziarie per ottenere una riduzione delle sanzioni. Tuttavia, resta essenziale adottare misure di sicurezza adeguate per evitare multe che potrebbero risultare insostenibili per molte associazioni.


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Intercettazioni, il governo tira dritto: limite di 45 giorni senza eccezioni

Rush finale alla Camera sulla norma che restringe l’uso delle intercettazioni giudiziarie a un massimo di 45 giorni, salvo proroghe motivate da elementi “specifici e concreti”. La misura, voluta dal governo Meloni e promossa dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, non prevede eccezioni nemmeno per reati gravi come femminicidi, pedopornografia e revenge porn.

Nel corso della discussione parlamentare, tutte le proposte di modifica avanzate dalle opposizioni sono state respinte, scatenando proteste in aula. Deputati del PD, M5S e AVS hanno accusato la maggioranza di indebolire la lotta alla criminalità, con accuse di “vergogna”, “scempio giuridico” e “gioco sulla pelle delle donne”. Federico Gianassi (PD) ha denunciato: “Non siamo contro una regolamentazione delle intercettazioni, ma questo è un provvedimento assurdo. Vi accanite contro le indagini necessarie, ma non contro le intercettazioni abusive”.

A difesa della norma, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha ribadito che non si tratta di uno stop alle intercettazioni, ma di una regolamentazione per evitare abusi e derive come la cosiddetta “pesca a strascico”. Tuttavia, l’ex procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho (M5S) ha duramente contestato il provvedimento: “Senza intercettazioni per più di 45 giorni, molte indagini cruciali rischiano di fallire. Questa norma è un regalo ai delinquenti”.

L’opposizione ha anche criticato la presunta incoerenza del governo, che da un lato limita gli strumenti investigativi contro crimini gravi, dall’altro aumenta le restrizioni nel ddl Sicurezza. Valentina D’Orso (M5S) ha attaccato: “Ieri avete sancito la resa dello Stato contro il grande spaccio, oggi vietate persino le infiorescenze di canapa. Una schizofrenia legislativa pericolosa”.

La giornata alla Camera si è chiusa con una sconfitta per le opposizioni e l’approvazione della norma, che ora passerà al Senato per il via libera definitivo. Una riforma destinata a far discutere, con possibili ripercussioni sulle indagini più delicate del Paese.


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Mobbing e trasferimenti: il giudice chiarisce i limiti

Un datore di lavoro può trasferire un dipendente in un’altra sede per incompatibilità ambientale, a patto che tale decisione non sia una ritorsione per denunce di mobbing o altre contestazioni. È quanto emerge dalla sentenza n. 95 del 10 febbraio 2028 del Tribunale del Lavoro di Milano, che si è pronunciato su un caso sollevato da una dipendente di un istituto di credito.

La lavoratrice sosteneva di essere stata trasferita come ritorsione per aver denunciato in precedenza azioni vessatorie e persecutorie da parte dei superiori. Inoltre, lamentava un peggioramento della propria salute a seguito di tali comportamenti e chiedeva il riconoscimento di un inquadramento superiore, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Il giudice, tuttavia, ha ritenuto legittimo il trasferimento, accogliendo la tesi difensiva dell’istituto di credito, secondo cui lo spostamento era una misura necessaria per risolvere una situazione di incompatibilità ambientale accertata. La sentenza sottolinea che, anche prescindendo dalla fondatezza delle accuse di mobbing – successivamente respinte – il mutamento di sede era giustificato dalla necessità di eliminare le tensioni sul luogo di lavoro, tutelando sia la salute della dipendente che il buon funzionamento dell’ufficio e l’integrità degli altri colleghi.

In questo contesto, il trasferimento non è stato considerato un atto ritorsivo, ma una decisione organizzativa volta a garantire un ambiente di lavoro più sereno. Il giudice ha richiamato l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, anche attraverso interventi come il trasferimento in caso di comprovata incompatibilità ambientale.

La pronuncia del Tribunale di Milano conferma dunque che il trasferimento per motivi organizzativi è legittimo, purché non nasconda intenti punitivi o discriminatori.


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L’IA ridefinisce i confini del lavoro: il documento della Commissione Lavoro della Camera

L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il mondo del lavoro, rendendo sempre più sfumati i confini tra lavoro autonomo e dipendente. A evidenziarlo è il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul rapporto tra IA e lavoro, approvato dalla Commissione Lavoro della Camera. L’obiettivo dell’indagine era approfondire le implicazioni delle nuove tecnologie nelle dinamiche occupazionali e individuare possibili interventi normativi.

Uno dei punti chiave riguarda la necessità di aggiornare gli attuali criteri che identificano la natura del rapporto di lavoro. L’uso crescente dell’IA nei processi produttivi, infatti, ha reso i lavoratori dipendenti più autonomi nelle modalità, nei tempi e nei luoghi di svolgimento della loro attività, mentre molti lavoratori autonomi operano ormai all’interno di sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale, rendendoli in alcuni casi assimilabili ai dipendenti.

Altri temi cruciali emersi dall’indagine riguardano la formazione e la sicurezza. Il documento sottolinea la necessità di avviare percorsi di aggiornamento professionale diffusi, partendo dalle scuole, per garantire conoscenza e consapevolezza nell’uso dell’IA. Si propone inoltre un piano Industria 6.0, che vincoli l’accesso ai finanziamenti pubblici all’obbligo di formazione per i dipendenti.

Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, si evidenzia l’importanza di incentivare l’uso di dispositivi di protezione individuale di ultima generazione, integrati con tecnologie IA, per migliorare la tutela dei lavoratori e promuovere investimenti aziendali in soluzioni innovative.

Infine, il documento propone misure per rendere trasparente l’uso dell’IA nelle imprese, garantendo ai lavoratori e alle loro rappresentanze la possibilità di conoscere le finalità e le modalità di utilizzo di questi strumenti. Tuttavia, si avverte il rischio di un’eccessiva regolamentazione che potrebbe ostacolare la competitività delle aziende in un contesto globale.

La relazione della Commissione si chiude con un appello a un utilizzo dell’IA responsabile e antropocentrico, con la supervisione umana in ogni fase del processo. Un equilibrio necessario per coniugare innovazione, diritti dei lavoratori e sviluppo economico.


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Meta AI sbarca in Italia: l’intelligenza artificiale di Zuckerberg su WhatsApp, Instagram e Messenger

Meta AI è pronta a fare il suo debutto in Italia e in Europa. Dopo essere stata messa in pausa lo scorso giugno a seguito delle osservazioni dell’Autorità irlandese per la privacy, l’intelligenza artificiale di Meta verrà progressivamente introdotta in 41 Paesi europei e in 21 territori d’oltremare. Il rollout inizierà nelle prossime settimane con una funzione di chat intelligente disponibile su WhatsApp, Instagram e Messenger.

“La nostra più grande espansione globale di Meta AI fino ad oggi – già utilizzata da oltre 700 milioni di utenti attivi al mese – sta finalmente arrivando in Europa”, ha dichiarato l’azienda di Mark Zuckerberg, sottolineando che il sistema non è stato addestrato con dati degli utenti europei.

L’AI di Meta sarà accessibile direttamente nelle chat: basterà cliccare sull’icona del cerchio blu oppure digitare “@MetaAI” seguito da una domanda all’interno di una conversazione. Tra le sue funzioni, la possibilità di organizzare viaggi, suggerire ristoranti, arricchire le chat con contenuti pertinenti e fornire informazioni in tempo reale dal web.

Meta si dice entusiasta di portare la sua AI anche nel Vecchio Continente: “Guardando al futuro, la nostra ambizione è rendere i prodotti di intelligenza artificiale accessibili a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo. Siamo impazienti di scoprire come Meta AI trasformerà le esperienze social in Europa”.


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La situazione è paradossale: finora è stato possibile scongiurare la paralisi totale soltanto grazie allo straordinario impegno dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, che ha provvidenzialmente stipulato una convenzione con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Questi volontari, infatti, hanno consentito la pubblicazione di circa 16.000 sentenze che giacevano inevase proprio a causa della carenza cronica di personale.

La criticità riscontrata non è episodica o locale, ma – come già scritto – deriva direttamente da una riforma ereditata e che ha trasferito numerose competenze ai giudici di pace con l’obiettivo di alleggerire i tribunali ordinari e raggiungere così i parametri imposti dall’Unione Europea, senza tuttavia procedere ad un necessario e parallelo rafforzamento degli organici. Attualmente, in tutta Italia, la copertura della pianta organica di tali uffici giudiziari è inferiore alla metà del necessario.

L’Unione Nazionale Camere Civili, pur riconoscendo ed apprezzando la sensibilità e la comprensione dimostrate dal Ministro della Giustizia, il quale, dopo il nostro incontro, ha deciso di posticipare dal 31 ottobre 2025 al 30 giugno 2026 l’entrata in vigore delle nuove competenze dei giudici di pace, rinnova con fermezza il proprio appello affinché il Governo intervenga immediatamente con azioni volte a restituire piena efficienza alla giustizia civile italiana ed assicurare ai cittadini il fondamentale diritto ad una giustizia tempestiva ed efficace, diritto per il quale continueremo a batterci con determinazione. Senza un intervento tempestivo, assisteremo inevitabilmente a una paralisi della giustizia civile che equivarrà, di fatto, a chiedere ai cittadini di rinunciare ad ottenere giustizia per i prossimi due anni.

Così in una lettera indirizzata al ministro della giustizia Nordio a firma del presidente UNCC Alberto Del Noce.


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La nota ministeriale inviata alle commissioni esaminatrici conferma l’applicazione immediata della modifica normativa, fortemente sostenuta da AIGA, che elimina il requisito della “sufficienza qualificata”, considerato incompatibile con la Legge Professionale Forense.

In questo modo, si garantisce maggiore equità nella valutazione dei candidati, prevedendo il superamento della fase orale dell’esame a fronte del conseguimento di un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti, purché venga raggiunta almeno la sufficienza in ciascuna materia d’esame.


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Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 359 del 7 ottobre 2024, ha ribadito il principio secondo cui un avvocato sospeso dall’albo, a seguito di un provvedimento esecutivo, non può proporre ricorso in proprio contro una sanzione disciplinare. In particolare, l’impugnazione deve essere necessariamente proposta tramite un avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

Nel caso in esame, un avvocato, sospeso dalla professione per una sanzione disciplinare divenuta definitiva, aveva deciso di ricorrere al CNF senza l’assistenza di un collega legale. Tuttavia, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per “difetto di jus postulandi”, in quanto, al momento della proposizione del ricorso, l’avvocato non aveva più il diritto di agire autonomamente in giudizio a causa della sua sospensione.

La decisione del CNF conferma l’importanza di seguire le procedure corrette nel ricorso contro le sanzioni disciplinari, evidenziando che un avvocato sospeso dalla professione non può agire personalmente, ma è obbligato a farsi assistere da un legale abilitato.


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