Con la sentenza n. 10869/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine a un contrasto giurisprudenziale sulla legittimità del diniego dell’incidente probatorio da parte del giudice per le indagini preliminari (Gip) nei casi di reati di violenza sessuale. Secondo la Suprema Corte, la vulnerabilità della vittima – sia essa minorenne o maggiorenne – è presunta per legge, e il giudice non può escluderla con una propria valutazione discrezionale.
La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge sul “codice rosso”. Questa norma prevede l’anticipazione della testimonianza della vittima nei procedimenti per reati di particolare gravità, come la violenza sessuale e la tratta di esseri umani, proprio per tutelare i soggetti più fragili ed evitare il trauma del processo.
La Cassazione ha stabilito che il Gip, quando si trova di fronte a una richiesta di incidente probatorio per questi reati, non ha margine di discrezionalità nel valutare la vulnerabilità della vittima. Tale condizione è presunta iuris et de iure, e l’unico motivo per negare l’anticipazione della testimonianza può essere la sua superfluità ai fini del processo.
Questa pronuncia rafforza le tutele per le vittime di violenza sessuale e ribadisce l’importanza di evitare inutili esposizioni processuali che potrebbero aggravare il loro stato di fragilità.
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