Con la sentenza n. 13525 del 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro non può corrispondere il TFR mensilmente in busta paga al dipendente senza il rispetto delle condizioni previste dalla legge. L’anticipazione del trattamento di fine rapporto, infatti, ha natura eccezionale e può essere concessa solo in presenza di specifiche causali tipizzate o, eventualmente, di condizioni di miglior favore purché giustificate.
Il caso riguardava una società che, sulla base di un accordo individuale siglato in sede di assunzione, erogava ai propri dipendenti quote di TFR mensili. Secondo la Cassazione, questa prassi viola la funzione stessa dell’anticipazione, che per legge deve essere una deroga episodica alla regola della liquidazione al termine del rapporto di lavoro.
La Corte ha escluso che la possibilità di derogare ai presupposti di legge, prevista dall’articolo 2120 del Codice civile, consenta di introdurre un’erogazione mensilizzata del TFR in assenza di una causale specifica. Inoltre, ha respinto l’idea che un precedente giurisprudenziale del 2007 potesse legittimare tale pratica.
La posizione dei giudici appare in linea con una recente nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che aveva segnalato i rischi di una simile interpretazione. Tuttavia, alcune perplessità restano: il principio di autonomia contrattuale, infatti, potrebbe teoricamente consentire intese più flessibili, purché motivate dall’interesse personale del lavoratore.
Infine, la sentenza chiarisce anche l’aspetto contributivo: erogare il TFR mensile senza causale non trasforma automaticamente quelle somme in retribuzione soggetta a contribuzione, ma potrebbe configurare un indebito oggettivo, con la possibilità per il datore di richiederne la restituzione.
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