Vacanze estive e genitori separati

Vacanze estive e genitori separati

Regolamentazione e conseguenze pratiche del mancato rispetto degli obblighi dei genitori

Nel caso della separazione coniugale, le vacanze estive da trascorrere in compagnia dei figli richiedono spesso uno sforzo organizzativo importante.

Generalmente, il calendario del Tribunale, che stabilisce anche le tempistiche con le quali i figli trascorrono le vacanze con ciascun genitore, non è troppo dettagliato. Infatti, tale decisione è rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che, nell’interesse dei figli alla bigenitorialità, ne stabilisce modalità e tempistiche.

In caso di separazione, il giudice stabilisce modi e tempi delle vacanze con figli

Innanzitutto, è necessario precisare che -in materia di pause estive o invernali- non ci sono regole precise a cui far riferimento per stabilire la quantità di tempo che i genitori possono trascorrere con i propri figli. Per questa ragione, la decisione viene rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che si pronuncia nell’interesse dei figli alla bigenitorialità.

Decisione che, comunque, tiene conto di eventuali accordi tra i genitori, se non contrari al fondamentale interesse dei figli.

Comunque, esiste una prassi, che è quella di riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi -o frazionati- per le vacanze esclusive con i figli.

Tuttavia, nel caso dei viaggi all’estero, l’iter è più complicato: per il rilascio del passaporto è necessario l’assenso reciproco di entrambi genitori. Assenso che l’altro genitore può negare se: la destinazione è insalubre o pericolosa oppure se esiste un fondato pericolo che il genitore colga l’occasione del viaggio per espatriare all’estero con i figli.

Infatti, gli accordi e le disposizioni stabiliti costituiscono obblighi ben precisi che, se non rispettati, possono portare a conseguenze civili e penali. Ad esempio, la mancata comunicazione di indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura all’altro genitore non comporta conseguenze penali ma viola il dovere di collaborazione di entrambi i genitori per l’interesse della famiglia (art. 143 codice civile).

In ambito penale, invece, il genitore che -una volta fissato dal Giudice il calendario delle visite- non rispetta gli obblighi incorre nel reato art.388 c.p.: la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032.

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Portale dei Servizi Telematici e depositi magistrati – Interruzione odierna dei servizi

Si comunica che il portale PST viene interrotto per improrogabili lavori di manutenzione straordinaria oggi 13/07 dalle ore 17.50 sino a termine attività. (purtroppo non viene indicata dal reparto tecnico)

Possibili anomalie: consultazioni fascicoli non possibili, errore download documenti da fascicolo telematico, errori in terza pec, mancata ricezione terza pec, utente non abilitato al processo civile telematico, interruzione pagamenti telematici, blocco depositi Processo Penale Telematico, ecc.

Anomalie servizi PCT – Mittente non autorizzato al processo telematico

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), si riscontrano errori nella ricezione della terza pec.

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Esempio:
Messaggio: Il messaggio con oggetto “oggetto del deposito” indirizzato a “tribunaledicompetenza@tribunalepec.it” non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato scartato.
Errore: E0401
Descrizione: Il mittente del messaggio “nome.cognome@tuapec.it” non è autorizzato al Processo Telematico.

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Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulla procedura da eseguire.

Consiglio: contattare la cancelleria di riferimento e verificare se è arrivato il deposito telematico.

Parcella avvocato ok procedimento ingiunzione

Parcelle avvocati: ok al procedimento di ingiunzione

Il D.L. n. 1/2012 non abroga il procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.

Nell’ambito della liquidazione del loro compenso, gli avvocati possono ancora avvalersi del procedimento monitorio, in sostituzione del giudizio ordinario o del rito sommario di cognizione. Così, per veder riconosciuto il proprio diritto, basta porre a base del ricorso la propria parcella di spese e prestazioni, validata dalla competente associazione professionale. Questa è la linea della Corte di Cassazione che -a Sezioni Unite- (sentenza n.19427/2021) conferma quella del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Capitale.

Liquidazione compensi avvocati: nessuna abrogazione tout court delle norme sul sistema tariffario

Succede che un avvocato faccia segnalazione al Procuratore per informare l’ufficio della Procura dell’esistenza di un preciso orientamento del Tribunale di Roma. Infatti, proprio in virtù di tale orientamento, in quell’ufficio, i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati dal 2012 a fini liquidativi vengono rigettati. Ciò, nonostante essi abbiano annessa prova documentale dell’attività svolta, e del parere di congruità da parte del competente COA.

Perciò, il Procuratore Generale chiede alla Cassazione l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse di legge. Lo scopo è: superare i contrasti interpretativi attualmente esistenti ed uniformare l’applicazione di questa legge sull’intero territorio nazionale. Ora, gli Ermellini ricordano che la L. 247/2012, all’art.13 (“nuova disciplina per l’orientamento della professione forense”), dispone l’abolizione tout court delle tariffe professionali, ma in piena continuità con la L. n. 27/2012 (art. 9).

Infatti, per la Cassazione appare evidente “come tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia se non una sostanziale omogeneità”. Dunque, “in tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, non [determina], in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c.”.

Pertanto, anche successivamente all’entrata in vigore di tale provvedimento, “l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.

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Processo tributario: messaggi WhatsApp sono utilizzabili?

Anomalie Servizi PCT – Consultazioni

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), si stanno verificando delle interruzioni temporanee. Consigliamo di ripetere l’operazione in un secondo momento, se non dovesse andare a buon fine.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1, creando un nuovo fascicolo ed inserendo il numero di RG.

Anomalie Servizi PCT – Consultazioni

Si comunica che continuano a protrarsi anomalie da parte del sistema ministeriale (non di Servicematica). Consigliamo di ripetere l’operazione in un secondo momento, se non dovesse andare a buon fine.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1, creando un nuovo fascicolo ed inserendo il numero di RG.

Nell’ambito del processo tributario, i messaggi di WhatsApp sono privi di fondatezza probatoria

Processo tributario: messaggi WhatsApp sono utilizzabili?

Nell’ambito del processo tributario, i messaggi di WhatsApp sono privi di fondatezza probatoria

A differenza degli sms, i messaggi WhatsApp non sono archiviati tramite memorizzazione dalle società telefoniche. In effetti, essi vengono archiviati sul singolo dispositivo: di loro non rimane traccia su alcun supporto informatico, né figurativo. Da qui, la sentenza n.105/2021, in cui viene sancita l’inutilizzabilità della messaggistica WhatsApp nel giudizio tributario.

La Commissione Tributaria dichiara che in giudizio, i messaggi WhatsApp sono inutilizzabili

Reggio Emilia. Succede che un cittadino ricorra contro l’Agenzia delle Entrate per un avviso di accertamento a fini Iva relativo al 2016. Nello specifico, l’Agenzia sostiene che il ricorrente sia l’amministratore di fatto e non di diritto di una società poi dichiarata fallita. Infatti, tale qualifica si manifesterebbe nella messaggistica scambiata con gli uffici amministrativi di detta società in merito alle modalità di consegna e pagamenti di forniture.

Quindi, il cittadino ricorre sostenendo illegittimo l’utilizzo dei messaggi WhatsApp: a suo dire, privi di concreta fondatezza probatoria. Dunque, alla sua richiesta d’annullamento dell’atto impugnato, segue la costituzione in giudizio dell’Agenzia, che contesta le doglianze della controparte. Quindi, la Commissione si pronuncia accogliendo il ricorso per fondata inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp: essendo archiviati esclusivamente sul dispositivo telefonico, essi non lasciano traccia.

Infine, la Commissione considera infondata anche la tesi che vede il ricorrente amministratore di fatto della società. Infatti, anche considerando la messaggistica WhatsApp e la qualifica di amministratore di fatto, sul ricorrente non graverebbero responsabilità solidali per le sanzioni societarie. Concetto confermato anche da disposizioni di legge e pronunce della Cassazione, applicabile a tutte le società non costituite a fini illeciti.

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Il processo veloce sarà meno equo?

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C.N.F.: il processo con preclusioni e decadenze renderebbe la giustizia meno equa e veloce

L’Organismo congressuale forense, l’Unione nazionale delle Camere civili e il Consiglio nazionale forense hanno le idee chiare. Il processo con decadenze e preclusioni sarà «meno equo e celere»; questo è il messaggio della loro lettera congiunta inviata al Senato. Infine, si specifica che tutta l’Avvocatura e l’Associazione italiana fra gli Studiosi del processo civile sono della medesima opinione.

Per U.N.C.C. e C.N.F. il processo con preclusioni e decadenze è un errore

Arriva alla Commissione giustizia al Senato una lettera congiunta da parte dell’Organismo congressuale forense, l’Unione nazionale delle Camere civili e il Consiglio nazionale forense. In essa, dopo i ringraziamenti alla Ministra per gli interventi riguardo la giustizia civile, le critiche circa la disciplina del processo. Infatti: «alcuni emendamenti […] non soltanto lo renderanno meno giusto ma […] finiranno col rallentarlo […]»; il riferimento esplicito è soprattutto all’introduzione di preclusioni e decadenze.

In effetti, secondo i mittenti, la giustizia sarebbe sicuramente meno equa e celere se, sin dagli atti introduttivi, s’inasprissero preclusioni e decadenze. Dunque, si sostiene che, al fine di una giustizia giusta e veloce, sia necessario tutelare innanzitutto chi la giustizia la chiede. Perché «La certezza del diritto e l’effettività della giurisdizione civile, non si possono dissolvere in ragione di una paventata ma inefficace accelerazione dei tempi processuali».

Infine, si legge che questo processo appare sbagliato anche ammettendo di scendere a patti con il compromesso tra dovere di giustizia -dello Stato- e richiesta di produrre ricchezza -dell’Europa-. E, in effetti, Cnf, Ocf, Uncc sottolineano che non si tratta di modificare una valutazione politica, «ma di porre rimedio a una scelta [tecnica] sbagliata». In questo quadro e allo stesso scopo, nella lettera viene sottolineata la presenza di medesimi appelli anche da parte di Accademia e Avvocatura.

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Interruzione dei servizi informatici del settore civile, Portale dei Servizi Telematici e Portale del Processo Penale Telematico

Per attività di manutenzione straordinaria si procederà all’interruzione dei sistemi civili al servizio della Corte di Cassazione e di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale, nonché del Portale dei Servizi Telematici, incluso il Portale del Processo Penale Telematico, con le seguenti modalità temporali.

Dalle ore 14:00 di Venerdì 9 luglio  sino, presumibilmente, alle ore 08:00 di Lunedì 12 luglio c.a.

Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Durante le summenzionate interruzioni programmate non sarà pertanto possibile consultare i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Si rammenta che l’attività di manutenzione del Portale dei Servizi Telematici renderà indisponibili tutti i servizi informatici ivi esposti e, in particolare:

  • l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
  • il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
  • tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
  • tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i pagamenti telematici compreso il pagamento del contributo di pubblicazione di un’inserzione sul Portale delle Vendite;
  • l’accesso al Portale Deposito atti Penali per il deposito con modalità telematica di atti penali;
  • l’accesso al Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati;
  • l’accesso agli avvisi degli atti penali depositati in cancelleria.
Niente esame solo per chi è regolarmente abilitato in un paese UE

Validità dei titoli di avvocato stranieri

Niente esame solo per chi è regolarmente abilitato in un paese UE

Lo scorso 31 maggio, il Ministero della Giustizia elabora il provvedimento prot.n. 0042043. La volontà è di fornire importanti chiarimenti sui requisiti di validità dei titoli professionali stranieri di Avvocato. In particolare, nel provvedimento si dedica specifica attenzione alla qualifica di Avokat -rumeno- e di Abogado -spagnolo.

Il titolo di Avokat (rumeno) e Abogado (spagnolo) è valido in Italia?

Si tende a fare spesso confusione in merito alla validità che, in territorio italiano, possono avere i titoli di Avvocato acquisiti all’estero. Dunque, proprio al fine di fornire chiarimenti sui requisiti considerati necessari, nasce il recentissimo provvedimento (prot.n. 0042043) ad opera del Ministero della Giustizia. In particolare, in esso si fa riferimento e si fa luce sul titolo di avvocato rumeno (Avokat) e spagnolo (Abogado).

Innanzitutto, sul titolo rumeno di avokat, il provvedimento del 31 maggio precisa che esiste un’unica autorità che può verificarne la validità. Stiamo parlando della Unionea Nationala a Barouilor din Romania (U.N.B.R.): condizione sine qua non per la pratica nel territorio italiano. Dunque, senza questa abilitazione regolare nel proprio paese, nemmeno l’eventuale pratica triennale condotta in Italia conta alcunché.

Invece, in merito al titolo di Abogado spagnolo, non basta il riconoscimento da parte dell’autorità dello Stato. Infatti, per chi si è laureato e ha richiesto l’omologa del titolo entro il 31/10/2011 sono necessarie le attestazioni ufficiali dello stato. Invece, chi si è laureato dopo questa data deve fornire la documentazione dettagliata dell’intero percorso di ottenimento del titolo (università+ master+ esame).

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