Stabilizzazioni PNRR Giustizia: le FAQ del Ministero

Le procedure di stabilizzazione del personale precario della giustizia legato al PNRR entrano in una fase più definita sul piano operativo. Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ che chiarisce numerosi aspetti pratici legati alla compilazione delle domande e ai criteri di valutazione.

Uno dei nodi principali riguarda il distretto di partecipazione: la regola generale è che la domanda deve essere presentata per il distretto in cui si è presa effettivamente servizio al momento dell’assunzione, indipendentemente da eventuali spostamenti successivi dovuti a distacchi, coworking o altri provvedimenti temporanei. Un principio che rafforza il legame tra procedura selettiva e origine contrattuale del rapporto di lavoro.

Importante anche il chiarimento per chi ha subito ricollocazioni in graduatoria a seguito di provvedimenti giudiziari o in autotutela. In questi casi, è riconosciuta la possibilità di indicare la data e il distretto “corretti”, cioè quelli che sarebbero spettati fin dall’inizio, grazie alla retrodatazione già disposta dall’Amministrazione.

Sul fronte dell’anzianità di servizio, le FAQ precisano che, per chi ha partecipato a più procedure per lo stesso profilo (come gli addetti UPP), occorre indicare come riferimento principale l’ultimo contratto, integrando però anche le esperienze precedenti nella sezione dedicata. Una distinzione tecnica che può incidere sulla corretta valutazione del percorso professionale.

Più restrittiva, invece, la posizione sui servizi svolti in altri profili o presso altre amministrazioni: tali esperienze non sono considerate utili ai fini del punteggio nelle selezioni comparative, che restano ancorate al profilo specifico PNRR per cui si concorre.

Le indicazioni riguardano anche aspetti spesso fonte di errore, come la gestione delle assenze. Non devono essere indicati tutti i periodi di malattia, ma solo quelli rilevanti ai sensi del contratto collettivo, mentre i congedi e le aspettative incidono solo se rientrano nei casi espressamente previsti dai bandi.

Apertura, invece, sulla dichiarazione dei titoli: resta in capo al candidato la responsabilità di indicare quelli posseduti, con la consapevolezza che la valutazione finale spetta alla Commissione. Chiarito anche che l’abilitazione professionale può essere dichiarata anche in caso di sospensione o cancellazione dall’albo, senza generare duplicazioni di punteggio.

Infine, viene confermata l’equiparazione tra servizio civile nazionale e universale ai fini delle riserve, alla luce delle più recenti disposizioni normative.


LEGGI ANCHE

Chat Control, Europa spaccata: tutela dei minori o sorveglianza di massa?

Servicematica lancia l’allarme: “Il regolamento UE rischia di trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato, con fughe di dati e privacy compromessa”

Nuove modifiche al codice della strada

Nuove modifiche al codice della strada

Parcheggi riservati: donne in gravidanza, bimbi piccoli, disabili, bus scolastici e auto elettriche Approvato ieri (2 settembre 2021) dal Governo il decreto infrastrutture recante alcune…

esame di abilitazione forense Servicematica

Esame di abilitazione forense 2021: due prove orali e modalità da remoto

Continua la saga dell’esame di abilitazione forense 2021. Con un apposito decreto in attesa di firma del Presidente della Repubblica, la prova scritta è sostituita…

Interruzione dei servizi del Portale dei Servizi Telematici e del Portale dei Depositi Penali

Per attività di manutenzione straordinaria si procederà all’interruzione dei sistemi del Portale dei Servizi Telematici dalle ore 15:00 del giorno 6 novembre 2025 fino al termine delle attività, e comunque non oltre, le ore 16:30 dello stesso giorno.

Tale fermo implica anche la non disponibilità del Portale dei Depositi Penali per tutto il periodo su indicato.

L’attività di manutenzione renderà indisponibili i servizi informatici accessibili attraverso il Portale dei Servizi Telematici tra cui:

  • i servizi di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i servizi di pagamenti telematici compreso il pagamento del contributo di pubblicazione di un’inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche;
  • la pubblicazione di una nuova inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite di tipologia giudiziaria;
  • l’accesso al Portale Deposito atti Penali per il deposito con modalità telematica di atti penali;
  • l’accesso al Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati;
  • l’accesso agli avvisi degli atti penali depositati in Cancelleria;
  • l’accesso all’Area Web Notifiche.

Eventuali attività urgenti ed indifferibili dovranno essere gestite secondo quanto previsto dall’art. 8 DM 264/2000.


LEGGI ANCHE

Contributo unificato per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto con rito semplificato di cognizione

La circolare 27 marzo 2024 – Contributo unificato per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto con rito semplificato di cognizione – artt. 281-decies…

Sanità digitale: il nuovo Ecosistema Dati Sanitari rivoluziona la gestione dei dati medici

Garantire un accesso rapido, sicuro e omogeneo ai dati sanitari su tutto il territorio nazionale: è questo l’obiettivo dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS), il progetto chiave…

Censis: calo dei redditi per gli avvocati

I numeri del Sesto rapporto Censis sull’Avvocatura Il Sesto rapporto Censis sull’Avvocatura comunica il calo dei redditi medi dei legali sotto i 38mila euro annui. La situazione, secondo il…

Interruzione dei servizi informatici del settore civile, del Portale dei Servizi Telematici e del Portale del Processo Penale Telematico

Per attività di manutenzione straordinaria si procederà all’interruzione dei sistemi civili al servizio di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale, nonché il Portale dei Servizi Telematici e il Portale del Processo Penale Telematico, con le seguenti modalità temporali:

dalle ore 16:30 del giorno 26 settembre 2025 fino al termine delle attività
e comunque non oltre le ore 20:00 di tale giorno.

Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Non sarà invece possibile consultare in linea i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Si rammenta che l’attività di manutenzione del Portale dei Servizi Telematici renderà indisponibili tutti i servizi informatici ivi esposti e, in particolare:

  • l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
  • il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
  • I servizi di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i servizi di pagamenti telematici compreso il pagamento del contributo di pubblicazione di un’inserzione sul Portale delle Vendite;
  • la pubblicazione di una nuova inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite di tipologia giudiziaria;
  • l’accesso al Portale Deposito atti Penali per il deposito con modalità telematica di atti penali;
  • l’accesso al Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati;
  • l’accesso agli avvisi degli atti penali depositati in cancelleria.
  • l’accesso all’Area Web Notifiche

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1 seguendo l’apposita guida disponibile al seguente LINK GUIDE


LEGGI ANCHE

confische ue

Confische più facili in tutta Ue

Confische più semplici su tutto il territorio Ue. Le autorità giudiziarie, infatti, potranno trasmettere direttamente i provvedimenti di confisca e sequestro, da eseguire in altri…

Pratica forense all’INPS: aperte le domande fino al 31 luglio 2025

I laureati in Giurisprudenza possono candidarsi per svolgere il tirocinio legale presso l’Avvocatura centrale e gli uffici legali territoriali dell’Istituto. Accesso tramite SPID, CIE o…

Lavoro, giovani ancora fanalino di coda in Europa

Nel 2024 in Italia occupato solo un under 29 su tre. Tra contratti a termine e part-time, i più penalizzati d'Europa

Gratis non solo l’avvocato: le spese di consulenti e testimoni nel gratuito patrocinio

l gratuito patrocinio è un istituto chiave per garantire il diritto alla difesa anche a chi non ha mezzi economici sufficienti. Tradizionalmente si pensa che copra l’avvocato e le spese processuali principali, ma recentissime pronunce giurisprudenziali avvalorano che il beneficio si estende anche ad altre spese che spesso vengono sostenute nel corso del processo: quelle dei consulenti e dei testimoni.

Questo ampliamento dei costi coperti dallo Stato ha implicazioni concrete, anche rilevanti, per le parti non abbienti, che potranno ottenere una tutela più completa.

Che cosa dice la giurisprudenza

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6888/2025) ha stabilito che quando viene concessa l’ammissione al gratuito patrocinio dopo un rigetto iniziale da parte dell’Ordine degli Avvocati, tale ammissione produce effetti retroattivi, ovvero ex tunc. Questo significa che lo Stato copre non solo le spese che decorreranno dopo l’ammissione, ma anche quelle sostenute nel periodo intermedio tra il primo rifiuto e la successiva concessione.

Tra queste spese rientrano anche quelle per:

  • testimoni
  • consulenti tecnici
  • spese di viaggio (per testimoni e consulenti)
  • imposte relative agli atti del giudizio

In pratica, la decisione della Cassazione riconosce che queste voci non sono semplici optional, ma possono essere trattate come diritti soggettivi patrimoniali della parte ammessa al patrocinio.

Perché è importante

Questo orientamento ha conseguenze pratiche:

  1. Riconoscimento più ampia del beneficio: chi partecipa a un processo con gratuito patrocinio non dovrà sostenere di tasca propria tutte le spese legate anche a figure come testimoni o consulenti, una volta che il beneficio viene riconosciuto retroattivamente.
  2. Riduzione del rischio economico per chi richiede patrocinio: il timore di dover poi coprire voci attenzionali ai propri mezzi può scoraggiare le richieste. L’ampliamento del perimetro coperto può incoraggiare un uso più sicuro del diritto alla difesa.
  3. Necessità di una corretta documentazione: per ottenere queste spese riconosciute, è importante che la parte tenga traccia di tutto ciò che ha sostenuto — viaggi, note delle spese consulenziali, testimonianze, documenti fiscali o ricevute, e ogni spesa che può essere ricollegata al processo.

Criticità e aspetti da chiarire

Ci sono però alcuni punti che vanno considerati con attenzione:

  • Quando decorre il diritto: l’efficacia ex tunc può essere contestata, soprattutto se la parte non ha impugnato correttamente il primo rigetto del patrocinio. Serve una domanda corretta e nei termini per rendere effettivo questo effetto retroattivo.
  • Liquidazione e limiti: non tutte le spese potranno essere riconosciute se risultano “non necessarie” o non documentate. Il giudice ha comunque discrezionalità valutativa nel verificare la tipologia e l’ammissibilità delle spese.
  • Interazione con altre norme: il Testo Unico delle spese di giustizia disciplina già molti aspetti del gratuito patrocinio, dei compensi e delle anticipazioni statali per consulenti (sia tecnici d’ufficio che di parte). Alcune parti della disciplina erano già mutate in passato in risposta a interventi della Corte Costituzionale.

L’ampliamento della copertura del gratuito patrocinio alle spese di consulenti e testimoni rappresenta un passo significativo verso una tutela più equa ed effettiva del diritto alla difesa. Per le persone non abbienti, significa poter affrontare un processo con meno timore di costi occulti o aggiuntivi.

Perché questo diritto sia davvero efficace, serve comunque che:

  • i richiedenti siano consapevoli delle entrate previste e delle spese possibili;
  • presentino correttamente la domanda di gratuito patrocinio;
  • conservino con cura la documentazione relativa alle spese sostenute;
  • si diano indicazioni chiare e uniformi nelle prassi dei tribunali su come liquidare queste spese.

LEGGI ANCHE

Bambini e uso consapevole del digitale

Consigli e normative per un uso sicuro di internet da parte dei minori Oggigiorno, gli algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning raccomandano con efficienza i contenuti da visionare. Infatti, tutte…

La creazione di un’Identità Digitale Europea è un’operazione complicata

Sviluppare un sistema di Identità Digitale comune all’interno dell’Unione Europea è un’operazione più complicata del previsto. Entro il 2025, tutti i cittadini europei dovranno essere…

Stato d’emergenza e giustizia, la lettera al Min. Cartabia

Stato d’emergenza e giustizia, la lettera al Min. Cartabia

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione e il Presidente del CNF hanno inviato una lettera congiunta al…

Anomalie Servizi PCT – Errore Ricezione Terza PEC

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), potrebbero verificarsi degli errori nella ricezione della terza pec.

(ad es. E0401: Il Mittente del messaggio non è autorizzato al Processo Telematico)

Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulla procedura da eseguire.

Consiglio: contattare la cancelleria di riferimento e verificare se è arrivato il deposito telematico.


LEGGI ANCHE

uomo e donna separati

Cassazione: un solo grave episodio di violenza giustifica l’addebito della separazione

La sentenza riguarda un caso di separazione in cui uno dei coniugi, vittima di violenza fisica, aveva richiesto l'addebito della separazione a causa della gravità…

Conti correnti: il rialzo dei tassi non si sta riversando sui rendimenti

Gli effetti del rialzo dei tassi non si stanno riversando sulla remunerazione dei conti correnti italiani. Per l’ultimo report dell’Abi, a ottobre 2022 il tasso…

Cassazionisti, AIGA chiede una proroga per l’iscrizione all’albo speciale

Una proposta di emendamento al decreto “Milleproroghe” volta a prorogare, anche per l’anno 2025, la “vecchia” modalità di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti…

Odio digitale, come la legge cerca di fermare l’hate speech sui social

Negli ultimi anni, il discorso d’odio — hate speech — si è affermato come un problema di rilevanza giuridica, sociale e culturale di portata crescente in tutta Europa. Il passaggio del confronto politico e sociale alle piattaforme digitali ha creato un ambiente comunicativo nuovo e complesso, dove le regole tradizionali appaiono spesso inadeguate a regolamentare la diffusione di messaggi carichi di odio.

Il quadro normativo in Italia

L’Italia ha sviluppato un corpus giurisprudenziale severo, soprattutto quando l’hate speech si intreccia con propaganda razzista, negazionismo e diffamazione aggravata da motivi discriminatori. La legge punisce non solo le espressioni di odio, ma anche la loro diffusione sistematica, come emerso nel cosiddetto “processo Stormfront”. In questo caso, la Corte di Cassazione ha confermato le condanne per istigazione all’odio razziale, ribadendo che la libertà di espressione non può giustificare propaganda razzista e discriminatoria.

Processo Stormfront e precedenti giudiziari

Stormfront era una piattaforma suprematista bianca che, tramite un sistema complesso di moderazione interna, veicolava messaggi d’odio contro ebrei, politici, intellettuali e cittadini. Le condanne dei suoi amministratori hanno segnato un precedente importante, dimostrando che l’organizzazione e la reiterazione di messaggi d’odio possono essere efficacemente perseguite penalmente.

Le sfide investigative: il caso Segre

Diverso è il quadro quando l’odio si manifesta su social di uso quotidiano come Facebook, X (ex Twitter), Instagram o Telegram. Il caso della senatrice a vita Liliana Segre, bersaglio di centinaia di messaggi antisemiti e diffamatori, mette in luce le difficoltà investigative. La mancata collaborazione dei grandi provider, tutelati da normative estere come il Primo Emendamento statunitense, impedisce spesso di identificare i responsabili, bloccando di fatto le azioni penali.

Normativa europea e responsabilità delle piattaforme

A livello europeo, strumenti come la direttiva sui servizi media audiovisivi e il Digital Services Act cercano di imporre obblighi di controllo e rimozione dei contenuti d’odio. Tuttavia, la loro efficacia è limitata dalla natura globale dei social e dalla resistenza dei colossi digitali a rispettare pienamente le normative nazionali.

Un problema politico e sociale, non solo giuridico

L’hate speech è soprattutto una sfida politica e culturale. Non si tratta semplicemente di censurare opinioni scomode, ma di difendere i diritti fondamentali alla dignità e alla sicurezza di tutti i cittadini. Per farlo serve una risposta coordinata, che unisca formazione, consapevolezza e responsabilità collettiva, oltre a leggi più efficaci e strumenti investigativi adeguati.


LEGGI ANCHE

Caso Natoli: Enrico Costa attacca il Csm, “Scavalca la legge”

La sospensione della consigliera Natoli divide politica e magistratura

Corte Europea: la demolizione di edifici abusivi non è una pena, ma un atto di restauro ambientale

La sentenza, emessa il 12 settembre 2024 (caso n. 35780/18), chiarisce che la demolizione mira a restaurare l'ambiente violato, non a punire il proprietario.

Solo 250 magistrati per 62mila detenuti. L’Anm lancia l’allarme e chiede rinforzi

La magistratura associata denuncia una situazione ormai insostenibile per gli uffici di sorveglianza, schiacciati dal sovraffollamento e da carenze strutturali. Critiche al decreto “Carcere sicuro”…

Pronto soccorso, se l’attesa diventa danno: quando si ha diritto al risarcimento

Attese interminabili in pronto soccorso, anche in condizioni di emergenza, sono purtroppo una realtà diffusa in molte strutture italiane. Ma cosa accade se proprio quel ritardo contribuisce a peggiorare la salute di un paziente, causando complicanze, invalidità o addirittura il decesso? La legge prevede delle tutele precise per queste situazioni, ma è fondamentale conoscere i presupposti che permettono di ottenere un risarcimento.

Un diritto costituzionale e un obbligo di tempestività

La salute è un diritto fondamentale garantito dall’articolo 32 della Costituzione, che impone al Servizio Sanitario Nazionale di garantire prestazioni rapide ed efficaci in base alla gravità dei casi. Nei pronto soccorso, infatti, vige il sistema di triage, che assegna a ogni paziente un codice colore in base all’urgenza clinica, determinando i tempi di attesa massimi consentiti.

A definire gli standard minimi che ogni struttura deve rispettare è il Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, che stabilisce regole su organizzazione, personale, tecnologie e tempi di intervento. Quando queste soglie vengono superate senza giustificato motivo e ne derivano danni alla salute, la struttura può essere chiamata a rispondere in sede civile.

Quando il ritardo diventa responsabilità sanitaria

Non ogni attesa configura automaticamente una violazione. Tuttavia, se il tempo di intervento eccede quello previsto per il codice triage assegnato e da ciò derivano conseguenze evitabili per il paziente, allora si configura una responsabilità della struttura sanitaria.

Affinché si possa ottenere un risarcimento, devono sussistere tre elementi:

  • un comportamento omissivo o ritardato da parte della struttura;
  • un danno concreto alla salute del paziente;
  • un nesso causale dimostrabile tra il ritardo e il danno subito.

Il sistema di triage diventa, quindi, il principale riferimento per stabilire se il comportamento della struttura sia stato inadeguato.

Chi può chiedere il risarcimento e a chi rivolgersi

A poter agire sono il paziente direttamente coinvolto oppure, in caso di decesso o danni molto gravi, i suoi familiari stretti. La responsabilità non ricade sul singolo medico, ma sull’intera organizzazione sanitaria, che deve garantire personale sufficiente, protocolli efficaci e strutture adeguate. Carenze organizzative e ritardi ingiustificati possono dunque costituire motivo di risarcimento, purché dimostrabili.

Quali prove servono e quali danni sono risarcibili

Per dimostrare il danno subito è fondamentale raccogliere documenti come il referto del pronto soccorso, il codice triage assegnato, i tempi di attesa e presa in carico, oltre alla cartella clinica e a eventuali perizie mediche. Spesso è necessario il supporto di un medico-legale per stabilire se il danno fosse evitabile.

Il risarcimento può riguardare:

  • danno biologico (peggioramento della salute);
  • danno morale (sofferenza psicologica);
  • danno patrimoniale (spese mediche e perdita di reddito);
  • danno esistenziale (riduzione della qualità della vita).

In caso di decesso, i familiari possono richiedere il risarcimento per la perdita del rapporto affettivo e per i danni economici e morali subiti.

I termini per agire

Il diritto al risarcimento non è eterno. La richiesta va presentata:

  • entro 10 anni se si procede per responsabilità contrattuale (in base al rapporto fiduciario che si instaura tra paziente e struttura sanitaria);
  • entro 5 anni se si agisce per responsabilità extracontrattuale (illecito civile).

LEGGI ANCHE

Testamento valido anche con gesti e monosillabi: la Cassazione fa chiarezza

Per i giudici supremi, se il testatore mantiene lucidità mentale, la volontà può essere espressa anche con cenni del capo, gesti o monosillabi, purché compatibili…

Studi Legali d’eccellenza: al via l’indagine del Sole 24 Ore

Dal 18 ottobre 2023 al 15 gennaio 2024 si potranno inviare le proprie segnalazioni riguardo gli Studi Legali che sono riusciti a distinguersi in un…

Pene più severe per chi aggredisce il personale sanitario e danneggia strutture del SSN

Introdotto l'arresto in flagranza differita. Fino a 5 anni di reclusione e 10 mila euro di multa per chi danneggia le strutture

Il grande inganno digitale: così i colossi del web controllano le nostre idee

I dati sono il nuovo petrolio. Come il greggio nell’Ottocento, oggi le informazioni digitali sono la risorsa più contesa da aziende, governi e piattaforme. E il nostro contributo, spesso inconsapevole, è incessante: ogni giorno trascorriamo online sei ore, di cui due dedicate ai social. In un solo minuto della rete si contano milioni di messaggi, ricerche, video e post. Tutte tracce che alimentano l’immenso motore dei big data.

Il potenziale di questa mole di dati è smisurato. Chi la controlla guadagna un vantaggio decisivo: conosce gusti, abitudini, inclinazioni e può influenzare comportamenti. Se Amazon e Facebook profilano i consumatori per vendere meglio, il salto di qualità avviene quando il controllo dell’informazione passa dal mercato dei beni a quello delle idee. È lì che si decide il futuro delle democrazie.

La storia dell’opinione pubblica nasce con la stampa e le prime assemblee borghesi, quando cittadini informati e critici iniziano a discutere e a scegliere. Tre le condizioni necessarie: libertà civili, stampa pluralista, alfabetizzazione diffusa. Ma già nell’Ottocento, e poi con i sondaggi nel Novecento, si intuisce quanto sia fragile la capacità dei cittadini di formarsi opinioni autonome e consapevoli. E oggi, nell’epoca digitale, questa fragilità è diventata strutturale.

Sul web, la costruzione dell’opinione collettiva non è più affidata al confronto pubblico ma alla selezione algoritmica dei contenuti. Sono le piattaforme a decidere cosa vediamo e cosa no. L’agenda dell’informazione non nasce da un dibattito sociale ma da regole opache scritte nelle sedi della Silicon Valley. Un effetto perverso che isola ciascuno nel proprio mondo digitale, rafforza le convinzioni personali e riduce il confronto con chi la pensa diversamente. Il risultato è una società polarizzata, dove le echo chambers – camere dell’eco digitali – trasformano il dissenso in rumore di fondo.

E non basta. Il web ha anche smantellato la distinzione tra pubblico e privato, cardine della civiltà liberaldemocratica. Prima, era il cittadino a decidere quali aspetti della sua vita mostrare in pubblico. Oggi, si vive in pubblico scegliendo solo cosa tenere riservato. Social e piattaforme hanno reso di dominio pubblico emozioni, affetti, rancori, abitudini quotidiane. Una privatizzazione dell’opinione pubblica che piega il dibattito collettivo a logiche personali e commerciali.

Non era questo il sogno della rete. Nei primi anni Duemila sembrava che blog e community potessero rinvigorire l’agorà democratica. Ma il predominio dei social ha spazzato via quelle esperienze, trasformando il cittadino in utente e la piazza in mercato. È il paradosso dell’epoca digitale: più informati, meno liberi. Più connessi, meno consapevoli. Più partecipi, ma di un gioco le cui regole sono scritte altrove.


LEGGI ANCHE

uomo con libro

Assoluzioni inappellabili: la riforma Nordio rende definitive le sentenze per evasione, furto e incidenti stradali

Le assoluzioni per reati come evasione fiscale, furto, ricettazione e lesioni stradali diventano definitive, non potendo più essere appellate dal pubblico ministero.

Lavoro e diritti: aumentano le cause, in arrivo nuovi specialisti giuslavoristi

Pubblico impiego, previdenza e licenziamenti trainano il contenzioso. Intanto, da questo autunno partiranno i primi corsi per avvocati specializzati in diritto del lavoro e previdenza…

Autonomia differenziata: la Consulta boccia il referendum

Corte Costituzionale: "Quesito poco chiaro, la scelta spetta al Parlamento". Ammissibili altri cinque referendum, al voto tra aprile e giugno.

Truffe bancarie, l’UE lascia scoperti i consumatori per 18 mesi

A partire da aprile 2024 è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/886 sui bonifici istantanei, ma la vera tutela per i consumatori arriverà solo il 9 ottobre 2025. Fino a quella data, infatti, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) potranno continuare a eseguire bonifici istantanei e urgenti senza l’obbligo di effettuare una verifica preventiva dell’identità del beneficiario, lasciando così i consumatori esposti al rischio di frodi.

Una criticità tanto più evidente se si considera che le truffe bancarie via bonifico sono tra le frodi più diffuse e dannose per i risparmiatori europei. Il regolamento europeo introduce finalmente il servizio di verifica del beneficiario (VoP — Verification of Payee), una procedura che consente al pagatore di sapere in anticipo se il nome del destinatario corrisponde effettivamente all’IBAN indicato. Ma mentre il testo è già pienamente efficace, le banche avranno tempo oltre un anno e mezzo per adeguare i propri sistemi, creando un vero e proprio “vuoto di tutela” a discapito dei clienti.

Il paradosso normativo e il rischio di un approccio dilatorio

Il punto critico è proprio il periodo transitorio: mentre le banche continuano a offrire bonifici istantanei — operazioni non revocabili e con tempi di esecuzione rapidissimi — il sistema di verifica obbligatorio scatterà solo a partire dal prossimo ottobre 2025. È facile intuire come in questo lasso di tempo i consumatori rischino di essere vittime di truffe che il nuovo strumento VoP avrebbe potuto impedire.

Il regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo scorso ed efficace dall’8 aprile, prevede sì una scadenza ultima per l’introduzione della verifica, ma non vieta di anticiparla. Anzi, i considerando del testo europeo indicano chiaramente che la misura è necessaria per rafforzare la sicurezza e la fiducia nei pagamenti digitali. Nonostante ciò, molti istituti bancari sembrano orientati ad attendere l’ultimo giorno utile.

Responsabilità bancaria e dovere di diligenza: cosa potrebbe decidere la giurisprudenza

Il quadro giuridico è complesso. Secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità delle banche deve essere valutata in base agli standard di diligenza professionale richiesti al momento del fatto dannoso. Dal momento in cui una nuova misura di sicurezza è tecnicamente nota e concretamente applicabile, gli istituti di credito non possono più ignorarla, anche se la normativa concede tempo per adeguarsi.

Le possibili interpretazioni giurisprudenziali che potrebbero emergere sono tre:

  1. Responsabilità piena immediata: le banche sarebbero già oggi obbligate ad adottare soluzioni equivalenti alla VoP, essendo noto il contenuto del regolamento e le linee guida tecniche già pubblicate dal European Payment Council.
  2. Responsabilità progressiva: la responsabilità aumenterebbe man mano che ci si avvicina alla scadenza del 9 ottobre 2025, tenendo conto dei tempi di conoscenza, della disponibilità tecnica e delle best practices del mercato.
  3. Doppio binario di responsabilità: gli istituti che anticipano l’adeguamento beneficerebbero di una presunzione di diligenza, mentre quelli che attendono dovrebbero dimostrare di aver comunque adottato misure alternative idonee a ridurre i rischi o limitare i servizi più pericolosi.

Il nodo della diligenza professionale e il diritto dei consumatori

Alla luce di queste considerazioni, è evidente come il vero problema non sia solo normativo, ma soprattutto di etica professionale e responsabilità tecnica. La Cassazione ha chiarito che la diligenza bancaria deve essere parametrata ai rischi tipici del settore e che, in caso di bonifico erroneo o fraudolento, spetta alla banca dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il danno.

Nel contesto attuale, questo significa che le banche, pur non obbligate formalmente al VoP fino a ottobre 2025, potrebbero essere chiamate a rispondere per non averlo comunque implementato, laddove tecnicamente possibile, o per aver offerto bonifici istantanei senza adeguate misure di sicurezza


LEGGI ANCHE

copertina inail

Inail: pubblicato il primo numero della serie “La valutazione dei rischi in ottica di genere”

L’Inail ha reso pubblica la monografia “La valutazione dei rischi in ottica di genere”, il primo documento di una nuova serie tecnica dedicata a questo…

Pratica forense all’INPS: aperte le domande fino al 31 luglio 2025

I laureati in Giurisprudenza possono candidarsi per svolgere il tirocinio legale presso l’Avvocatura centrale e gli uffici legali territoriali dell’Istituto. Accesso tramite SPID, CIE o…

Ricorso oscuro e confuso? Scatta la sanzione per lite temeraria

La Cassazione conferma: chi presenta atti processuali incomprensibili rischia di pagare multe salate, a tutela della correttezza del processo civile.

Danno biologico in incidente stradale: la Cassazione unifica i criteri di risarcimento

Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione mette ordine in materia di risarcimento dei danni da incidenti stradali, chiarendo un punto rimasto a lungo oggetto di incertezze interpretative. Con la decisione n. 13885 depositata il 9 aprile 2025, la Terza sezione civile ha stabilito che, ai fini della liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, devono applicarsi i criteri previsti dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private (CAP) anche quando il sinistro si verifica nell’ambito di un contratto di trasporto pubblico di linea.

La questione su cui i giudici di legittimità sono intervenuti riguarda la rilevanza o meno del titolo della responsabilità — contrattuale o extracontrattuale — nella determinazione del risarcimento per le cosiddette micropermanenti. In particolare, se il danneggiato viaggiava su un mezzo pubblico al momento del sinistro, la liquidazione del danno deve comunque avvenire secondo le tabelle fissate dal CAP, esattamente come se si trattasse di un ordinario incidente stradale tra privati.

La Corte ha chiarito che il criterio determinante è il collegamento tra il danno e la circolazione di un veicolo a motore, indipendentemente dal fatto che il rapporto tra le parti sia regolato da un contratto di trasporto. Come ricordato dai giudici, la legge considera “circolazione” qualunque movimento o sosta di un veicolo su area pubblica o privata, e il risarcimento deve seguire regole uniformi in base alla natura dell’evento lesivo, non al tipo di responsabilità invocata.

Il principio affermato è semplice quanto incisivo: non avrebbe senso adottare criteri diversi per il risarcimento di un danno alla salute solo perché il danneggiato è anche contraente di un contratto di trasporto. In questo modo si evitano discrepanze che potrebbero dipendere dalla scelta soggettiva del danneggiato se agire in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Una posizione, quella della Cassazione, che richiama anche precedenti significativi, come la sentenza n. 26792 del 2008 delle Sezioni Unite, dove si ribadiva la centralità del diritto alla salute come interesse primario da tutelare, a prescindere dal tipo di rapporto giuridico tra le parti.


LEGGI ANCHE

Privacy Shield non adeguato: l’UE boccia l’accordo sulla tutela dei dati

Privacy Shield non adeguato: l’UE boccia l’accordo sulla tutela dei dati

La Corte di Giustizia Europea ha rigettato il Privacy Shield, l’accordo sottoscritto nel 2016 con gli Stati Uniti che regolamenta il trasferimento di dati personali…

Procure, il CSM alleggerisce la circolare 2024. Scontro sul Massimario e nuova spinta sulla separazione delle carriere

Il Plenum approva le modifiche organizzative per le Procure, mentre il ministro Nordio attacca l’Ufficio del Massimario per la relazione sul decreto sicurezza. Il CSM…

Cassa Forense, niente agevolazioni contributive per chi si reiscrive

La Cassazione chiarisce che le riduzioni sui contributi minimi sono riservate ai nuovi iscritti e non possono essere riconosciute agli avvocati già iscritti in passato,…

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto