“Basta IA, solo SI”: Musk rinomina SpaceXAI in SpaceXSI sulla scia di Trump

Elon Musk ha confermato che SpaceXAI cambierà nome in SpaceXSI, segnando il terzo cambio di denominazione nel corso del 2026 per la divisione dedicata all’intelligenza artificiale del gruppo SpaceX.

La conferma è arrivata direttamente da Musk, che rispondendo a una domanda sui social ha scritto: «Sì, faremo quel cambiamento».

La scelta arriva dopo l’ordine esecutivo con cui Donald Trump ha disposto l’utilizzo dell’espressione “super intelligence” al posto di “intelligenza artificiale” nelle comunicazioni ufficiali dei funzionari federali. Musk ha rilanciato immediatamente il nuovo lessico con due messaggi espliciti: «Basta IA. SI. È meglio» e «SpaceX è un’azienda di super intelligenza».

Il nuovo rebranding arriva a distanza di appena novanta giorni dal precedente cambio di nome, quando xAI era diventata SpaceXAI. La riorganizzazione era seguita alla quotazione in borsa di SpaceX, avvenuta a giugno, e all’acquisizione di xAI nel mese di febbraio, operazione che aveva attribuito a SpaceX una valutazione di circa 1.000 miliardi di dollari e a xAI di circa 250 miliardi.

La divisione gestisce Grok, il chatbot integrato nella piattaforma X, utilizzato anche in ambito governativo e militare negli Stati Uniti nell’ambito di un accordo da 200 milioni di dollari siglato nel luglio 2025.

Al momento, tuttavia, il nuovo nome non risulta ancora recepito formalmente sui siti e sui canali ufficiali del gruppo.

La vicenda offre anche uno spunto di carattere giuridico e organizzativo. Per gli studi che assistono società appartenenti a gruppi interessati da frequenti operazioni di rebranding, cambi di denominazione così ravvicinati possono avere conseguenze concrete sulla gestione di contratti, marchi, licenze, documentazione societaria e comunicazioni alle autorità di vigilanza. Un tema ancora più delicato quando riguarda imprese attive in settori strategici, come la fornitura di sistemi di intelligenza artificiale agli enti governativi.

Amministratore di condominio, la delega al direttore dei lavori non lo libera dalla responsabilità

La Corte di Cassazione, sezione civile seconda, si è pronunciata su un caso che riguarda da vicino la prassi quotidiana degli amministratori di condominio: può l’amministratore, incaricato di un’attività straordinaria relativa all’affidamento di un appalto per la manutenzione dell’edificio, esonerarsi da responsabilità delegando la vigilanza sull’esecuzione dei lavori al direttore dei lavori?

Il procedimento origina dal ricorso di un condominio nei confronti del proprio ex amministratore e della compagnia assicurativa di quest’ultimo, a seguito di presunte irregolarità nella gestione di un appalto di manutenzione straordinaria dello stabile. La Corte d’Appello di Ancona aveva in parte respinto le pretese del condominio; la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, cassando con rinvio la decisione sui punti più rilevanti.

Il principio di diritto affermato è netto: l’amministratore incaricato di un’attività straordinaria che comporti il conferimento di un appalto non può limitarsi ad affidarsi all’impresa esecutrice e al direttore dei lavori, ma deve vigilare attivamente sull’esecuzione del contratto, verificare la qualità dei lavori e la loro conformità al capitolato, autorizzare i pagamenti solo in presenza di un effettivo stato di avanzamento conforme e informare tempestivamente l’assemblea di eventuali difficoltà esecutive.

La Corte ha quindi escluso che il compenso straordinario percepito dall’amministratore per questo tipo di incarico possa essere scisso da un corrispondente obbligo di controllo sostanziale, e non meramente documentale, sull’operato dell’impresa e del direttore dei lavori nominato per l’occasione.

Dati sanitari di un milione di pazienti, il Garante sanziona IQVIA per 7 milioni di euro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato IQVIA Solutions Italy S.r.l. per 7 milioni di euro, al termine di un’istruttoria sul progetto Health Search, che raccoglieva dati sanitari di circa un milione di pazienti attraverso la collaborazione di oltre 800 medici di medicina generale.

L’Autorità ha individuato molteplici violazioni del GDPR: trattamento privo di un’idonea base giuridica e di una adeguata informativa ai pazienti (artt. 5, 9, 12 e 13), assenza di limiti definiti di conservazione dei dati — alcuni risalenti al 2001 — mancata nomina dei medici di base come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28, assenza di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35) e mancata applicazione dei principi di privacy by design.

Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione di IQVIA come titolare del trattamento, e non come semplice fornitore tecnologico: secondo il Garante, la società definiva in autonomia le procedure di anonimizzazione, stipulava i contratti con i fornitori software e manteneva la proprietà del database, assumendo così un ruolo sostanziale di titolare.

Decisiva è stata la bocciatura della tesi difensiva sull’anonimizzazione: il codice identificativo univoco assegnato a ciascun paziente (Pat ID), combinato con informazioni cliniche longitudinali dettagliate, consentiva comunque l’isolamento e la re-identificazione dei singoli pazienti. Oltre 3.370 pazienti risultavano identificabili direttamente, di cui 3.080 con associati dati sanitari. La decisione richiama i principi della sentenza SRB della Corte di Giustizia UE del 4 settembre 2025 sulla valutazione caso per caso della pseudonimizzazione.

Tra le attenuanti, il Garante ha considerato la cessazione, dal 2023, dei trasferimenti di dati da parte dei medici coinvolti e la collaborazione procedurale della società. A IQVIA sono stati concessi 120 giorni per sanare le violazioni o procedere a un’anonimizzazione effettiva gestita direttamente dai medici.

Pignoramento immobiliare, il blocco scatta con la notifica: la trascrizione non è decisiva

Con l’ordinanza n. 25905/2026, depositata il 29 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha preso posizione su una questione che incide direttamente sulla pratica quotidiana dell’esecuzione immobiliare: da quale momento il pignoramento produce i propri effetti nei confronti del debitore e dei terzi, se dalla notifica dell’atto oppure dalla successiva trascrizione nei registri immobiliari.

La Corte ha chiarito che il procedimento si articola in due fasi distinte sul piano degli effetti.

Nella prima, l’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento al debitore: da quel preciso istante, afferma l’ordinanza, “il debitore subisce il vincolo di indisponibilità” sul bene.

Nella seconda fase, la trascrizione nei registri immobiliari rende il vincolo conoscibile e opponibile ai terzi, ma non è questo il momento in cui il vincolo giuridicamente sorge: la trascrizione ha dunque funzione dichiarativa di pubblicità, non costitutiva dell’effetto.

La distinzione, apparentemente tecnica, ha una ricaduta pratica rilevante per una categoria di soggetti spesso trascurata in questo tipo di contenzioso: i conduttori di immobili sottoposti a esecuzione.

Chi continua a versare il canone di locazione al proprietario-debitore dopo la notifica del pignoramento ma prima della trascrizione rischia infatti di dover pagare due volte: una al locatore, non più legittimato a incassare per effetto del vincolo già sorto, e una al custode o al creditore procedente.

La Corte ha ricondotto la soluzione alla tutela prioritaria del creditore procedente, richiamando l’art. 2918 del codice civile, che comunque limita il riconoscimento dei pagamenti anticipati del canone a un solo anno, indipendentemente dalla buona fede del conduttore. Anche il conduttore in buona fede, che non poteva conoscere il pignoramento prima della sua trascrizione, non è quindi pienamente tutelato dalla norma.

Per gli avvocati che assistono locatori, conduttori o creditori procedenti, la pronuncia impone una rivisitazione delle prassi di verifica: prima di consigliare il pagamento o l’incasso di un canone su un immobile potenzialmente oggetto di procedura esecutiva, diventa necessario considerare anche l’eventualità di una notifica già avvenuta ma non ancora trascritta, circostanza che gli ordinari controlli in Conservatoria non sono in grado di intercettare.

Anomalie Servizi PCT – Consultazione

Si comunica che a causa di anomalie da parte del Sistema Ministeriale (non di Servicematica), si stanno verificando delle interruzioni temporanee nei sistemi di consultazione dei fascicoli telematici.

Consigliamo di ripetere l’operazione in un secondo momento, se non dovesse andare a buon fine.

Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulle tempistiche di risoluzione del problema.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1 seguendo l’apposita guida al seguente link LINK GUIDE

Disservizi temporanei ai servizi telematici per un guasto alla sala server nazionale di Palermo

Si comunica che a causa di un guasto imprevisto agli impianti della sala server nazionale di Palermo, nella giornata odierna si possono verificare disservizi e temporanee interruzioni nella fruizione dei servizi telematici.

Il guasto è stato riparato dalle strutture tecniche competenti e sono in corso le attività di ripristino e le verifiche sui servizi interessati.

Seguiranno tempestivi aggiornamenti non appena la problematica sarà risolta

Data breach Trenitalia, notifica ai passeggeri con otto mesi di ritardo: si riapre il nodo dei tempi imposti dal GDPR

Nella gestione di un incidente informatico, la rapidità con cui un’azienda avverte chi ha subito il danno pesa spesso quanto la capacità di prevenire l’attacco stesso. È il nodo al centro del caso che ha coinvolto Trenitalia nelle scorse settimane, dopo la comunicazione inviata a milioni di clienti a proposito di una violazione dei propri sistemi informatici.

Secondo quanto reso noto dall’azienda, l’attacco ha esposto dati anagrafici e di contatto dei passeggeri, tra cui nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email, numero di telefono, dettagli dei viaggi prenotati, codici di prenotazione e della carta di fidelizzazione, oltre a informazioni sui documenti d’identità. Non risultano invece coinvolti dati di pagamento né le credenziali di accesso agli account, una distinzione che l’azienda ha voluto sottolineare fin dalla prima comunicazione per contenere l’allarme tra i viaggiatori.

Il punto più discusso non riguarda tanto la natura dei dati sottratti, quanto la tempistica: l’intrusione risale al 25 ottobre 2025, ma la comunicazione ai clienti è arrivata solo il 26 giugno 2026, a distanza di circa otto mesi. Trenitalia ha reso noto di aver notificato tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali e il CSIRT Italia, e di aver presentato una denuncia alla Procura di Roma.

Le associazioni dei consumatori non hanno atteso a lungo per far sentire la propria voce. L’Unione per la Difesa dei Consumatori ha criticato apertamente sia la solidità dei sistemi di sicurezza dell’azienda sia i tempi di reazione, invitando i passeggeri coinvolti alla massima cautela di fronte a possibili tentativi di phishing mirato che sfruttino i dettagli di viaggio sottratti.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati impone al titolare del trattamento di notificare una violazione all’Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo, di norma entro 72 ore dalla scoperta, e di informare gli interessati quando il rischio per i loro diritti è elevato. Uno scarto di mesi tra i due momenti, quando riguarda gli utenti finali, è il tipo di circostanza che le autorità di vigilanza tendono a valutare come profilo autonomo di responsabilità, a prescindere dalla gravità tecnica dell’attacco originario: il ritardo nella comunicazione, di per sé, può costituire una violazione del regolamento distinta e autonoma rispetto alla violazione di sicurezza che l’ha originata.

Per gli studi legali che assistono aziende esposte a incidenti analoghi, il caso Trenitalia offre un promemoria che va oltre la cronaca ferroviaria: il valore della compliance in materia di data breach si misura sempre più spesso nei tempi di reazione interna, prima ancora che nell’efficacia delle misure tecniche di prevenzione messe in campo.

Precedenti inventati dall’intelligenza artificiale nel ricorso, la Cassazione alza la sanzione: chi non controlla le fonti risponde più severamente

Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa sono ormai entrati nella cassetta degli attrezzi di molti studi legali, utili per la ricerca di giurisprudenza e la prima stesura degli atti. Ma portano con sé un rischio ormai noto anche ai non addetti ai lavori: quello delle cosiddette allucinazioni, contenuti plausibili nella forma e del tutto falsi nella sostanza. La Cassazione penale ha appena chiarito, con una delle prime pronunce esplicite sul tema, cosa succede quando queste allucinazioni finiscono in un atto processuale.

Il caso riguardava un ricorso contro un’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revoca di un ordine di demolizione per abuso edilizio. Il difensore sosteneva l’irrilevanza di un vizio anagrafico nell’atto di nomina, richiamando a sostegno tre precedenti della Suprema Corte che, alla verifica, si sono rivelati inesistenti: numeri di sentenza mai emessi, oppure riferiti a casi che con la questione discussa non avevano nulla a che fare.

Con la sentenza n. 23006/2026, la terza sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che il richiamo a giurisprudenza mai pronunciata “rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile”. Una qualificazione della colpa che ha conseguenze dirette sulla misura della sanzione.

La Corte non condanna lo strumento in sé: il problema non è l’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca o nella redazione, ma l’assenza di verifica da parte del professionista, che resta l’unico responsabile di quanto sottoscrive. La tecnologia può assistere il lavoro difensivo, non sostituirlo nel controllo finale su norme, sentenze e principi di diritto richiamati: prima del deposito, ogni riferimento giurisprudenziale andrebbe riscontrato sulle banche dati ufficiali, allo stesso modo in cui si controllerebbe una massima trovata su un manuale o suggerita da un collega.

Sul piano pratico, la Cassazione ha fissato la sanzione a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende, un importo superiore alla misura ordinaria e determinato in via equitativa proprio in ragione della gravità della negligenza riscontrata.

Il caso si aggiunge a un filone di pronunce di merito emerso nei mesi scorsi davanti a diversi tribunali italiani, segno che il fenomeno non è isolato né limitato a un singolo settore del diritto. Per gli studi legali la lezione pratica riguarda meno la tecnologia e più l’organizzazione interna: servono protocolli di verifica sistematica di ogni citazione prodotta con l’ausilio dell’IA, prima che l’atto lasci lo studio, con una responsabilità di controllo che difficilmente potrà essere delegata a un praticante o considerata un passaggio accessorio.

Albi professionali, la Consulta boccia la reciprocità per gli extra-UE: un DDL già al Senato rischia lo stesso vizio

L’accesso alle professioni regolamentate da parte di cittadini extracomunitari è un terreno che negli ultimi anni ha attraversato più volte le aule della Consulta, chiamata a bilanciare l’autonomia del legislatore nel disciplinare gli albi con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà di lavoro. Nella prima settimana di luglio la Corte è tornata a pronunciarsi su questo tema, questa volta a proposito della riforma delle professioni pedagogiche ed educative.

Con la sentenza n. 119, depositata il 3 luglio, i giudici hanno dichiarato incostituzionale l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 55/2024, nella parte in cui subordinava l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali extracomunitari alla sussistenza di una condizione di reciprocità con il Paese di provenienza. La norma imponeva, in pratica, di verificare se un cittadino italiano avrebbe potuto iscriversi a un albo equivalente in quel Paese, prima di consentire l’iscrizione in Italia.

La Corte richiama l’articolo 4 della Costituzione, che riconosce il diritto di scegliere l’attività lavorativa come strumento di sviluppo della personalità, e ritiene che tale diritto valga anche per chi risiede regolarmente in Italia e possiede un titolo abilitante, a prescindere dalla legislazione del proprio Paese d’origine. Una condizione di reciprocità, in quest’ottica, finisce per discriminare sulla base di una circostanza estranea al merito e alla qualificazione del singolo professionista.

L’effetto immediato è la rimozione di un ostacolo che teneva fuori dagli albi i professionisti extracomunitari regolarmente soggiornanti, proprio mentre l’ordine delle professioni pedagogiche ed educative attende ancora di diventare pienamente operativo. Ma la portata del principio affermato va oltre il singolo settore: riguarda il modo stesso in cui il legislatore può condizionare l’accesso alle professioni regolamentate in base alla cittadinanza.

Proprio su questo punto si apre la questione più delicata. Il disegno di legge 1712, all’esame della Commissione Giustizia del Senato, riproduce di fatto la condizione di reciprocità appena censurata. Se il testo non verrà corretto in sede parlamentare, la nuova disciplina rischierebbe di incorrere nello stesso vizio non appena entrata in vigore, riaprendo il contenzioso da capo.

Il caso resta un riferimento utile per chi segue la produzione normativa sugli ordini professionali: le clausole di reciprocità, un tempo diffuse e raramente contestate, sono sempre più esposte al vaglio della Consulta quando entrano in conflitto con il diritto al lavoro dei residenti regolari. Per gli ordini forensi e per le altre professioni regolamentate, il precedente fornisce un parametro concreto ogni volta che una riforma di settore torna a disciplinare i requisiti di accesso legati alla cittadinanza.

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