Data breach Trenitalia, notifica ai passeggeri con otto mesi di ritardo: si riapre il nodo dei tempi imposti dal GDPR

Nella gestione di un incidente informatico, la rapidità con cui un’azienda avverte chi ha subito il danno pesa spesso quanto la capacità di prevenire l’attacco stesso. È il nodo al centro del caso che ha coinvolto Trenitalia nelle scorse settimane, dopo la comunicazione inviata a milioni di clienti a proposito di una violazione dei propri sistemi informatici.

Secondo quanto reso noto dall’azienda, l’attacco ha esposto dati anagrafici e di contatto dei passeggeri, tra cui nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email, numero di telefono, dettagli dei viaggi prenotati, codici di prenotazione e della carta di fidelizzazione, oltre a informazioni sui documenti d’identità. Non risultano invece coinvolti dati di pagamento né le credenziali di accesso agli account, una distinzione che l’azienda ha voluto sottolineare fin dalla prima comunicazione per contenere l’allarme tra i viaggiatori.

Il punto più discusso non riguarda tanto la natura dei dati sottratti, quanto la tempistica: l’intrusione risale al 25 ottobre 2025, ma la comunicazione ai clienti è arrivata solo il 26 giugno 2026, a distanza di circa otto mesi. Trenitalia ha reso noto di aver notificato tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali e il CSIRT Italia, e di aver presentato una denuncia alla Procura di Roma.

Le associazioni dei consumatori non hanno atteso a lungo per far sentire la propria voce. L’Unione per la Difesa dei Consumatori ha criticato apertamente sia la solidità dei sistemi di sicurezza dell’azienda sia i tempi di reazione, invitando i passeggeri coinvolti alla massima cautela di fronte a possibili tentativi di phishing mirato che sfruttino i dettagli di viaggio sottratti.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati impone al titolare del trattamento di notificare una violazione all’Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo, di norma entro 72 ore dalla scoperta, e di informare gli interessati quando il rischio per i loro diritti è elevato. Uno scarto di mesi tra i due momenti, quando riguarda gli utenti finali, è il tipo di circostanza che le autorità di vigilanza tendono a valutare come profilo autonomo di responsabilità, a prescindere dalla gravità tecnica dell’attacco originario: il ritardo nella comunicazione, di per sé, può costituire una violazione del regolamento distinta e autonoma rispetto alla violazione di sicurezza che l’ha originata.

Per gli studi legali che assistono aziende esposte a incidenti analoghi, il caso Trenitalia offre un promemoria che va oltre la cronaca ferroviaria: il valore della compliance in materia di data breach si misura sempre più spesso nei tempi di reazione interna, prima ancora che nell’efficacia delle misure tecniche di prevenzione messe in campo.


LEGGI ANCHE

Data Act: dal 12 settembre scatta la rivoluzione dei dati

Il regolamento UE 2023/2854 entra in vigore. Le imprese dovranno garantire l’accesso ai dati generati dai prodotti connessi, anche se acquistati prima della nuova normativa.…

Milano, boom del mattone di lusso: +57% in tre anni. Ma è il paradiso solo per i milionari

Il capoluogo lombardo guida la corsa ai prezzi degli immobili di pregio grazie alla flat tax per i neo-residenti ad alto reddito. Il 40% delle…

processi più brevi prescrizione

La ricetta di Davigo per processi più brevi che ha suscitato polemiche

Il 15 gennaio 2020, la commissione Giustizia alla Camera ha approvato la soppressione della proposta di legge Costa che puntava a bloccare la riforma della…

Precedenti inventati dall’intelligenza artificiale nel ricorso, la Cassazione alza la sanzione: chi non controlla le fonti risponde più severamente

Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa sono ormai entrati nella cassetta degli attrezzi di molti studi legali, utili per la ricerca di giurisprudenza e la prima stesura degli atti. Ma portano con sé un rischio ormai noto anche ai non addetti ai lavori: quello delle cosiddette allucinazioni, contenuti plausibili nella forma e del tutto falsi nella sostanza. La Cassazione penale ha appena chiarito, con una delle prime pronunce esplicite sul tema, cosa succede quando queste allucinazioni finiscono in un atto processuale.

Il caso riguardava un ricorso contro un’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revoca di un ordine di demolizione per abuso edilizio. Il difensore sosteneva l’irrilevanza di un vizio anagrafico nell’atto di nomina, richiamando a sostegno tre precedenti della Suprema Corte che, alla verifica, si sono rivelati inesistenti: numeri di sentenza mai emessi, oppure riferiti a casi che con la questione discussa non avevano nulla a che fare.

Con la sentenza n. 23006/2026, la terza sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che il richiamo a giurisprudenza mai pronunciata “rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile”. Una qualificazione della colpa che ha conseguenze dirette sulla misura della sanzione.

La Corte non condanna lo strumento in sé: il problema non è l’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca o nella redazione, ma l’assenza di verifica da parte del professionista, che resta l’unico responsabile di quanto sottoscrive. La tecnologia può assistere il lavoro difensivo, non sostituirlo nel controllo finale su norme, sentenze e principi di diritto richiamati: prima del deposito, ogni riferimento giurisprudenziale andrebbe riscontrato sulle banche dati ufficiali, allo stesso modo in cui si controllerebbe una massima trovata su un manuale o suggerita da un collega.

Sul piano pratico, la Cassazione ha fissato la sanzione a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende, un importo superiore alla misura ordinaria e determinato in via equitativa proprio in ragione della gravità della negligenza riscontrata.

Il caso si aggiunge a un filone di pronunce di merito emerso nei mesi scorsi davanti a diversi tribunali italiani, segno che il fenomeno non è isolato né limitato a un singolo settore del diritto. Per gli studi legali la lezione pratica riguarda meno la tecnologia e più l’organizzazione interna: servono protocolli di verifica sistematica di ogni citazione prodotta con l’ausilio dell’IA, prima che l’atto lasci lo studio, con una responsabilità di controllo che difficilmente potrà essere delegata a un praticante o considerata un passaggio accessorio.


LEGGI ANCHE

Salvini anticipa il congresso e “frena” i veneti

La Lega verso l'assemblea: il leader vuole blindare la sua posizione, ma il terzo mandato di Zaia e Fontana divide il partito e agita gli…

legge cybercriminali

10 anni di carcere per i cybercriminali

Il Cdm ha approvato il nuovo Ddl sulla Cybersicurezza, al fine di rafforzare la normativa attuale e contrastare il cybercrime in Italia. Il governo non…

Tredicesime: in arrivo 59,3 miliardi ma 14,5 li preleva il fisco

L’Ufficio studi della CGIA stima che l’ammontare complessivo della spesa destinata ai regali si riduca, rispetto allo scorso Natale, di 1 miliardo, scendendo a quota…

Albi professionali, la Consulta boccia la reciprocità per gli extra-UE: un DDL già al Senato rischia lo stesso vizio

L’accesso alle professioni regolamentate da parte di cittadini extracomunitari è un terreno che negli ultimi anni ha attraversato più volte le aule della Consulta, chiamata a bilanciare l’autonomia del legislatore nel disciplinare gli albi con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà di lavoro. Nella prima settimana di luglio la Corte è tornata a pronunciarsi su questo tema, questa volta a proposito della riforma delle professioni pedagogiche ed educative.

Con la sentenza n. 119, depositata il 3 luglio, i giudici hanno dichiarato incostituzionale l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 55/2024, nella parte in cui subordinava l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali extracomunitari alla sussistenza di una condizione di reciprocità con il Paese di provenienza. La norma imponeva, in pratica, di verificare se un cittadino italiano avrebbe potuto iscriversi a un albo equivalente in quel Paese, prima di consentire l’iscrizione in Italia.

La Corte richiama l’articolo 4 della Costituzione, che riconosce il diritto di scegliere l’attività lavorativa come strumento di sviluppo della personalità, e ritiene che tale diritto valga anche per chi risiede regolarmente in Italia e possiede un titolo abilitante, a prescindere dalla legislazione del proprio Paese d’origine. Una condizione di reciprocità, in quest’ottica, finisce per discriminare sulla base di una circostanza estranea al merito e alla qualificazione del singolo professionista.

L’effetto immediato è la rimozione di un ostacolo che teneva fuori dagli albi i professionisti extracomunitari regolarmente soggiornanti, proprio mentre l’ordine delle professioni pedagogiche ed educative attende ancora di diventare pienamente operativo. Ma la portata del principio affermato va oltre il singolo settore: riguarda il modo stesso in cui il legislatore può condizionare l’accesso alle professioni regolamentate in base alla cittadinanza.

Proprio su questo punto si apre la questione più delicata. Il disegno di legge 1712, all’esame della Commissione Giustizia del Senato, riproduce di fatto la condizione di reciprocità appena censurata. Se il testo non verrà corretto in sede parlamentare, la nuova disciplina rischierebbe di incorrere nello stesso vizio non appena entrata in vigore, riaprendo il contenzioso da capo.

Il caso resta un riferimento utile per chi segue la produzione normativa sugli ordini professionali: le clausole di reciprocità, un tempo diffuse e raramente contestate, sono sempre più esposte al vaglio della Consulta quando entrano in conflitto con il diritto al lavoro dei residenti regolari. Per gli ordini forensi e per le altre professioni regolamentate, il precedente fornisce un parametro concreto ogni volta che una riforma di settore torna a disciplinare i requisiti di accesso legati alla cittadinanza.


LEGGI ANCHE

Concorso notarile: 278 ammessi all’orale su 1.129 candidati

Pubblicati i risultati delle prove scritte del bando per 400 posti. Meno di un candidato su quattro supera la selezione. Dal 24 marzo al via…

Rinviata ad aprile l’udienza processo Zaki

Rinviata udienza “decisiva” per Patrick Zaki, imputato per diffusione di notizie false Patrick Zaki annuncia che il suo processo è rinviato al prossimo 6 aprile. Però, sarebbe stato ieri il giorno della quarta udienza,…

UCPI, giustizia senza controllo: “le valutazioni sui magistrati sono una farsa”

L’Unione Camere Penali attacca il sistema di autovalutazione della magistratura: “Tutti promossi, nessun controllo reale. Le correnti condizionano le carriere, serve il coinvolgimento vero di…

Cybersecurity e IA, la Commissione UE frena sulle nuove regole: priorità all’attuazione della NIS2

Dopo anni in cui il legislatore europeo ha prodotto un flusso continuo di nuove discipline sul digitale, dal GDPR al Digital Services Act, dall’AI Act alla NIS2, a Bruxelles inizia a farsi strada un cambio di passo: non più nuove regole, ma l’applicazione di quelle già scritte. Lo ha confermato la Commissione europea presentando il suo piano d’azione su intelligenza artificiale e cybersicurezza.

«Con questo piano d’azione non abbiamo proposto alcuna modifica normativa in questa fase», ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen in conferenza stampa, spiegando che «il primo passo è l’attuazione completa ed efficace della legislazione» europea in materia di sicurezza informatica. Per la vicepresidente il quadro normativo attuale è già «molto solido»: la priorità, ora, è rafforzarne l’applicazione riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi per le imprese, senza abbassare gli standard di sicurezza.

Il richiamo più diretto riguarda la direttiva NIS2, recepita in Italia con il decreto legislativo 138/2024, che impone obblighi di cybersicurezza a un perimetro esteso di imprese e pubbliche amministrazioni. Virkkunen ha parlato di «urgenza» nel completare recepimento e attuazione: diversi Stati membri, ha detto, risultano «molto in ritardo».

In Italia il perimetro NIS2 è gestito dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che nel 2026 ha aperto le finestre per la classificazione dei soggetti pubblici e privati tenuti agli adempimenti. Per le organizzazioni già censite, l’adozione delle misure di sicurezza di base deve completarsi entro il 31 ottobre 2026. È una scadenza che riguarda direttamente i fornitori di infrastrutture digitali e i gestori di servizi essenziali, ma che ha ricadute anche su chi, come gli studi legali e i professionisti, lavora ogni giorno con questi fornitori attraverso PEC, firma digitale e conservazione documentale.

La vicepresidente ha inoltre insistito sulla necessità di sviluppare capacità europee autonome nell’uso dell’intelligenza artificiale applicata alla cybersicurezza: «Non possiamo affidarci esclusivamente a soluzioni extraeuropee per capacità che sono fondamentali per la nostra sicurezza», ha detto, aggiungendo che «il costo di non sviluppare modelli europei sarebbe ancora più alto». Una sfida che, secondo Virkkunen, richiede «investimenti su scala molto ampia», ben oltre quanto i soli fondi pubblici possano garantire, e quindi la mobilitazione di capitali privati.

Per i professionisti che seguono la compliance digitale di imprese e pubbliche amministrazioni, il segnale è pratico: meno attesa di testi normativi ancora da scrivere, più lavoro su un impianto normativo, GDPR, AI Act, NIS2, già vigente e che le autorità di controllo sono ora chiamate ad applicare con maggiore rigore. Resta da vedere quanto rapidamente gli Stati membri in ritardo colmeranno il divario di recepimento riconosciuto dalla stessa Commissione.


LEGGI ANCHE

Avvocati: attività fisica per eliminare lo stress

Il lavoro dell’avvocato comporta molte responsabilità. Corpo e mente sono sempre sotto pressione: ti sarà già capitato di sentire la necessità di prendere una pausa…

Confintesa FP sigla il CCNL per il comparto Funzioni Centrali del Pubblico Impiego

Tra le novità, la possibilità di adottare la settimana lavorativa di quattro giorni e l'aumento medio salariale di 165 euro al mese per tredici mensilità

prestazioni gratuite

Avvocati: l’offerta di prestazioni gratuite è un illecito disciplinare

Con la sentenza n. 148/2019 il Consiglio Nazionale Forense  ha stabilito che l’offerta di prestazioni gratuite o a un costo simbolico è un illecito disciplinare poiché…

Traffico di migranti e morte in mare, la Consulta: le pene del “decreto Cutro” non sono sproporzionate

Il controllo di proporzionalità della pena è uno degli esercizi più delicati che la Corte costituzionale è chiamata a compiere: verificare se la severità di una sanzione penale sia coerente con la gravità del fatto, senza sostituirsi alle scelte di politica criminale che restano prerogativa del legislatore. In questo perimetro rientra la sentenza con cui la Consulta si è pronunciata sulle pene previste per chi, favorendo l’ingresso irregolare di migranti, ne causa la morte o lesioni gravi.

La questione arrivava dal Tribunale di Siracusa, chiamato a giudicare un caso legato al trasporto via mare di trentaquattro migranti: nella collisione dell’imbarcazione con una motovedetta intervenuta in soccorso erano morte tre persone e altre dieci erano rimaste ferite. Il giudice dubitava della legittimità costituzionale dell’articolo 12-bis del testo unico sull’immigrazione, introdotto nel 2023 dal decreto-legge 20/2023, il cosiddetto “decreto Cutro”, e convertito dalla legge 50/2023, che punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi favorisce l’ingresso irregolare quando ne derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone o la morte di una persona insieme a lesioni gravi o gravissime di altre.

La Corte ha riconosciuto che il legislatore ha scelto «una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza», ma ha escluso che questa sia manifestamente sproporzionata. Il reato, ha osservato, seleziona «solamente condotte di notevole gravità»: presuppone che il trasporto esponga le persone a pericolo per la vita o l’incolumità, o le sottoponga a trattamenti inumani o degradanti, e che ne derivino morte o lesioni gravi di più vittime. La norma, per la Consulta, tutela non soltanto l’ordinata gestione dei flussi migratori, ma «anche, e soprattutto, la vita e l’integrità fisica dei migranti» coinvolti nel traffico illecito.

Un passaggio della sentenza riguarda la figura del cosiddetto migrante scafista non trafficante: il migrante estraneo all’organizzazione criminale a cui viene affidata occasionalmente la conduzione del mezzo. La Corte ha ricordato che l’ordinamento prevede già strumenti per graduare la sua responsabilità, dallo stato di necessità, quando la persona è costretta ad assumere quel ruolo per violenze, minacce o per sottrarsi a condizioni degradanti, fino alle attenuanti per il contributo di minima importanza o per la soggezione psicologica verso i trafficanti.

Respinta anche la censura basata sul confronto con l’omicidio volontario, ritenuto un termine di paragone non pertinente. La pena di vent’anni prevista dalla norma si applica infatti alla morte di più persone, oppure alla morte di una persona accompagnata da lesioni gravi ad altre: un’ipotesi che avrebbe semmai dovuto essere confrontata con l’omicidio volontario plurimo o con l’omicidio in concorso con le lesioni. Dichiarate infine inammissibili, per difetto di motivazione, le censure sul divieto di bilanciamento tra circostanze e sulla mancanza di un’attenuante per i fatti di lieve entità.

Restano comunque aperti alcuni fronti, segnalati dalla stessa Corte come inammissibili solo per un difetto di motivazione nel giudizio principale, non nel merito: la disciplina del bilanciamento delle circostanze e l’assenza di un’attenuante specifica per le condotte meno gravi sono temi su cui il legislatore, o una futura questione meglio argomentata, potranno tornare. Per gli operatori del diritto penale, il criterio ora fissato dalla Consulta si applicherà intanto anche agli altri giudizi pendenti sulla stessa fattispecie.


LEGGI ANCHE

trattamento dati sanitari servicematica

Trattamento dei dati sanitari tra rischi, obblighi e deroghe

La digitalizzazione dovuta alla pandemia sta mettendo a dura prova le infrastrutture e le procedure legate al trattamento dei dati sanitari. Non è solo questione…

Cassazione: è violenza sessuale anche con dissenso implicito e senza resistenza attiva

Nel caso in esame, la donna aveva dichiarato di aver subito atti sessuali non consenzienti “per paura che il marito potesse ucciderla”, in un contesto…

chatbot legali

La panacea per i mali della pubblica amministrazione? La trasformazione digitale

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non è più una scelta, ma un imperativo per garantire efficienza, trasparenza e competitività al nostro Paese.

Sentenza CNF e notifica PEC, le Sezioni Unite: il termine per impugnare corre solo dall’avviso all’avvocato incolpato

La posta elettronica certificata è ormai il canale attraverso cui transitano quasi tutte le comunicazioni ufficiali della giustizia italiana, dalle notifiche di parte ai provvedimenti dei giudici. Proprio perché la PEC è diventata il perno del sistema, stabilire con precisione chi debba riceverla e con quali effetti non è un dettaglio tecnico: incide direttamente sui diritti di difesa. Lo dimostra una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, intervenuta su un nodo specifico del procedimento disciplinare forense.

Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati si conclude con una decisione del Consiglio Nazionale Forense, impugnabile davanti alla Cassazione entro un termine breve fissato dall’articolo 36, comma 6, della legge 247/2012. Le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento forense vanno dall’avvertimento alla radiazione, passando per censura e sospensione dall’esercizio della professione: la posta in gioco per l’incolpato è spesso rilevante, ed è per questo che le regole sulla notifica della decisione assumono un peso specifico. Nel caso esaminato, la sentenza del CNF era stata notificata via PEC unicamente al difensore presso il cui studio l’avvocato incolpato aveva eletto domicilio nel giudizio disciplinare, e non alla casella di posta certificata personale dell’incolpato, pure risultante dai pubblici elenchi.

Con la sentenza n. 22199 del 12 maggio 2026, depositata il 28 giugno 2026, le Sezioni Unite hanno affermato che questa modalità non basta a far decorrere il termine breve di impugnazione. La notifica, per produrre questo effetto, deve raggiungere direttamente l’indirizzo PEC dell’avvocato incolpato: è lui l’unico destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario delle notificazioni presso il domiciliatario.

Il ragionamento della Corte parte da un dato di fatto: ogni avvocato è titolare per legge di un proprio indirizzo PEC, iscritto nei pubblici registri e consultabile da chiunque. Notificare a quell’indirizzo raggiunge l’interessato senza intermediari e centra la funzione informativa della notifica. Fermarsi alla PEC del domiciliatario, al contrario, introduce un passaggio ulteriore che la norma speciale sul procedimento disciplinare non prevede, con il rischio di comprimere il diritto di difesa proprio nella fase più delicata: quella dell’impugnazione.

Per i consigli distrettuali di disciplina e per il CNF la conseguenza pratica è immediata. La data da cui calcolare la decorrenza del termine per il ricorso in Cassazione va individuata nella PEC ricevuta dall’incolpato, non in quella recapitata al collega che lo assiste. Un errore su questo punto può travolgere la tempestività dell’impugnazione, con conseguenze rilevanti sia per l’accusa disciplinare sia per la difesa.

Il tema delle notifiche telematiche resta un terreno instabile, oggetto di pronunce frequenti perché ogni tipo di procedimento porta con sé le proprie regole speciali. Per gli ordini professionali, il principio ora fissato dalle Sezioni Unite è un’indicazione operativa concreta: rivedere le prassi di notificazione delle decisioni disciplinari, così da evitare che un automatismo pensato per altri contesti generi ricorsi per un vizio evitabile.


LEGGI ANCHE

Riforma della magistratura contabile, timori sulle garanzie e sulla gestione delle risorse pubbliche

Dalla separazione delle funzioni alla riorganizzazione delle procure: crescono le preoccupazioni per l’impatto della delega sulla Corte dei conti, mentre si annunciano iniziative per informare…

Google introduce un watermark invisibile per testo generato da AI

Questa funzionalità fa parte del Responsible GenAI Toolkit, un pacchetto di strumenti gratuito per sviluppatori, già disponibile sulla piattaforma Hugging Face.

Giustizia a rischio paralisi: ad Alessandria metà degli amministrativi senza contratto tra un anno

Al Tribunale di Alessandria scadranno nel 2026 i contratti di 40 lavoratori precari su 80 in servizio. I sindacati denunciano: senza stabilizzazione, la macchina giudiziaria…

Distretto di Lecce – Taranto – Ripristino dei sistemi del civile

Con riferimento alla precedente news, si comunica che alle ore 16:30 di oggi sono stati ripristinati i servizi del sistema SICI del settore civile al servizio di tutti gli Uffici giudiziari del distretto di Lecce-Taranto.


LEGGI ANCHE

SOS: una tecnica per sconfiggere lo Stress

Gli ultimi due anni ci hanno messo a dura prova: la pandemia e la guerra ci hanno costretto a cambiare le nostre abitudini, ma anche…

Processo penale digitale in ritardo: a Milano prorogato il deposito cartaceo fino a ottobre 2025

Il Presidente del Tribunale conferma il doppio binario per gli atti processuali. Criticità tecniche, lentezza dei sistemi e formazione incompleta tra le cause del rinvio.…

Luigi Bartolomeo Terzo è il nuovo presidente AIGA: al via il biennio delle sfide digitali e dell’internazionalizzazione

Classe 1983, campano, penalista: Terzo guiderà i Giovani Avvocati italiani fino al 2027. “AIGA sarà capofila di un percorso coraggioso, fondato sull’ascolto del territorio e…

Distretto di Lecce – Taranto – Fermo dei sistemi del civile per attività di manutenzione straordinaria

Si comunica che dalle ore 15:00 di oggi 25 giugno 2026, a causa di un imprevisto, è interrotto il sistema SICI del settore civile al servizio di tutti gli Uffici giudiziari del distretto di Corte di Appello di Lecce-Taranto.

Durante tale fermo rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno quindi disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Non sarà invece possibile consultare in linea i fascicoli degli uffici del distretto di Lecce-Taranto durante il fermo dei sistemi e procedere alla pubblicazione di una nuova inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite di tipologia giudiziaria degli uffici del distretto.


LEGGI ANCHE

204 milioni di euro per l’innovazione digitale in Europa: nuove opportunità per imprese, sanità e PA

La Commissione europea apre nove bandi del programma Europa Digitale per promuovere l’adozione di tecnologie emergenti, dall’intelligenza artificiale ai big data. Finanziamenti dedicati a imprese,…

Il governo accelera sulla riforma forense: verso una legge delega e il riconoscimento costituzionale dell’avvocato

Il Ministro Nordio risponde all’interrogazione del deputato Dori: “La figura dell’avvocato è presidio della giurisdizione, necessario inserirla in Costituzione. Pronto il disegno di legge, iter…

Le raccomandazioni del CNF sul Curatore speciale del minore

Sono entrate in vigore, il 22 giugno 2022, alcune disposizioni della riforma del processo civile (Legge 206/2021) con espresso riferimento alla figura del Curatore speciale…

Ripristino dei servizi telematici

Si comunica che in data odierna i servizi telematici del Portale sono nuovamente operativi a seguito del completo ripristino dei servizi informatici.

Il disservizio è stato determinato dalle attività propedeutiche ad un aggiornamento di sicurezza Microsoft relativo al processo di Secure Boot, che ha comportato il mancato corretto riavvio di un Domain Controller a supporto dei servizi telematici.

L’anomalia ha temporaneamente impedito agli applicativi di raggiungere le risorse necessarie per il loro funzionamento.

I sistemi sono stati correttamente ripristinati ed è stata verificata la regolare operatività dei servizi.

Tenuto conto della rapidità del ripristino, avvenuto in meno di un’ora, non si è reso necessario procedere ad alcuna certificazione del disservizio.

È in corso un’attività di analisi tecnica congiunta con le strutture competenti finalizzata al rafforzamento dell’infrastruttura, al fine di prevenire il ripetersi di analoghe situazioni.


LEGGI ANCHE

Studi legali e comunicazione digitale: come distinguersi nell’era dell’Intelligenza Artificiale

L’AI può accelerare i processi, ma la qualità dei contenuti resta legata alla competenza e alla capacità di comunicare con chiarezza e autorevolezza

Assenza all’udienza, no alla scusa del “nessun danno” per il cliente: è illecito disciplinare

Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che la mancanza di danno effettivo al cliente non esclude la responsabilità disciplinare dell’avvocato assente in aula.

Nuove regole per il deposito degli atti penali: obblighi, eccezioni e opzioni facoltative dal 1° gennaio 2025

Le novità, operative da domani 1 gennaio 2025, prevedono un maggiore ricorso al portale telematico, con alcune eccezioni e possibilità facoltative.

Distretto di Torino – Ripristino del sistema SICID UAC

Si informa che le attività sul SICID UAC del distretto di Torino sono state completate e il sistema risulta pienamente operativo e accessibile alle cancellerie.


LEGGI ANCHE

Nuovo Codice della nautica: patente a 16 anni e regole semplificate

Vengono introdotte anche regole sull'uso dei barcavelox e semplificazioni per le dotazioni di sicurezza.

Magistrati Onorari: dal 2024 la remunerazione scenderà

Il trattamento retributivo pensato dal ministero della Giustizia, presente nella manovra, prevede una remunerazione di 80.386 euro annui, inclusa la tredicesima, oppure di 26.370 euro…

Patrocinio a spese dello Stato, in Parlamento l’allarme sui ritardi nei pagamenti

Interrogazione ai Ministri dell’Economia e della Giustizia per garantire liquidazioni tempestive agli avvocati. In gioco l’effettività del diritto di difesa e la sostenibilità della professione

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto