Ripristino Portale Deposito atti Penali

Si informa che, a partire dalle ore 13:30, il sistema Portale Deposito atti Penali (PDP) è nuovamente operativo.
Il servizio è stato ripristinato con successo.


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Indisponibilità Portale Deposito atti Penali

Si informa che il sistema Portale Deposito atti Penali (PDP) è attualmente non disponibile a causa di un intervento di manutenzione straordinaria.

Il servizio sarà ripristinato nel più breve tempo possibile. Vi terremo aggiornati con un ulteriore avviso su questo portale non appena il sistema sarà nuovamente operativo.


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Stabilizzazioni PNRR Giustizia: le FAQ del Ministero

Le procedure di stabilizzazione del personale precario della giustizia legato al PNRR entrano in una fase più definita sul piano operativo. Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ che chiarisce numerosi aspetti pratici legati alla compilazione delle domande e ai criteri di valutazione.

Uno dei nodi principali riguarda il distretto di partecipazione: la regola generale è che la domanda deve essere presentata per il distretto in cui si è presa effettivamente servizio al momento dell’assunzione, indipendentemente da eventuali spostamenti successivi dovuti a distacchi, coworking o altri provvedimenti temporanei. Un principio che rafforza il legame tra procedura selettiva e origine contrattuale del rapporto di lavoro.

Importante anche il chiarimento per chi ha subito ricollocazioni in graduatoria a seguito di provvedimenti giudiziari o in autotutela. In questi casi, è riconosciuta la possibilità di indicare la data e il distretto “corretti”, cioè quelli che sarebbero spettati fin dall’inizio, grazie alla retrodatazione già disposta dall’Amministrazione.

Sul fronte dell’anzianità di servizio, le FAQ precisano che, per chi ha partecipato a più procedure per lo stesso profilo (come gli addetti UPP), occorre indicare come riferimento principale l’ultimo contratto, integrando però anche le esperienze precedenti nella sezione dedicata. Una distinzione tecnica che può incidere sulla corretta valutazione del percorso professionale.

Più restrittiva, invece, la posizione sui servizi svolti in altri profili o presso altre amministrazioni: tali esperienze non sono considerate utili ai fini del punteggio nelle selezioni comparative, che restano ancorate al profilo specifico PNRR per cui si concorre.

Le indicazioni riguardano anche aspetti spesso fonte di errore, come la gestione delle assenze. Non devono essere indicati tutti i periodi di malattia, ma solo quelli rilevanti ai sensi del contratto collettivo, mentre i congedi e le aspettative incidono solo se rientrano nei casi espressamente previsti dai bandi.

Apertura, invece, sulla dichiarazione dei titoli: resta in capo al candidato la responsabilità di indicare quelli posseduti, con la consapevolezza che la valutazione finale spetta alla Commissione. Chiarito anche che l’abilitazione professionale può essere dichiarata anche in caso di sospensione o cancellazione dall’albo, senza generare duplicazioni di punteggio.

Infine, viene confermata l’equiparazione tra servizio civile nazionale e universale ai fini delle riserve, alla luce delle più recenti disposizioni normative.


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Interruzione dei servizi del Portale dei Servizi Telematici e del Portale dei Depositi Penali

Per attività di manutenzione straordinaria si procederà all’interruzione dei sistemi del Portale dei Servizi Telematici dalle ore 15:00 del giorno 6 novembre 2025 fino al termine delle attività, e comunque non oltre, le ore 16:30 dello stesso giorno.

Tale fermo implica anche la non disponibilità del Portale dei Depositi Penali per tutto il periodo su indicato.

L’attività di manutenzione renderà indisponibili i servizi informatici accessibili attraverso il Portale dei Servizi Telematici tra cui:

  • i servizi di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i servizi di pagamenti telematici compreso il pagamento del contributo di pubblicazione di un’inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche;
  • la pubblicazione di una nuova inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite di tipologia giudiziaria;
  • l’accesso al Portale Deposito atti Penali per il deposito con modalità telematica di atti penali;
  • l’accesso al Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati;
  • l’accesso agli avvisi degli atti penali depositati in Cancelleria;
  • l’accesso all’Area Web Notifiche.

Eventuali attività urgenti ed indifferibili dovranno essere gestite secondo quanto previsto dall’art. 8 DM 264/2000.


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Interruzione dei servizi informatici del settore civile, del Portale dei Servizi Telematici e del Portale del Processo Penale Telematico

Per attività di manutenzione straordinaria si procederà all’interruzione dei sistemi civili al servizio di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale, nonché il Portale dei Servizi Telematici e il Portale del Processo Penale Telematico, con le seguenti modalità temporali:

dalle ore 16:30 del giorno 26 settembre 2025 fino al termine delle attività
e comunque non oltre le ore 20:00 di tale giorno.

Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Non sarà invece possibile consultare in linea i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Si rammenta che l’attività di manutenzione del Portale dei Servizi Telematici renderà indisponibili tutti i servizi informatici ivi esposti e, in particolare:

  • l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
  • il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
  • I servizi di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i servizi di pagamenti telematici compreso il pagamento del contributo di pubblicazione di un’inserzione sul Portale delle Vendite;
  • la pubblicazione di una nuova inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite di tipologia giudiziaria;
  • l’accesso al Portale Deposito atti Penali per il deposito con modalità telematica di atti penali;
  • l’accesso al Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati;
  • l’accesso agli avvisi degli atti penali depositati in cancelleria.
  • l’accesso all’Area Web Notifiche

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1 seguendo l’apposita guida disponibile al seguente LINK GUIDE


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Questo ampliamento dei costi coperti dallo Stato ha implicazioni concrete, anche rilevanti, per le parti non abbienti, che potranno ottenere una tutela più completa.

Che cosa dice la giurisprudenza

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 6888/2025) ha stabilito che quando viene concessa l’ammissione al gratuito patrocinio dopo un rigetto iniziale da parte dell’Ordine degli Avvocati, tale ammissione produce effetti retroattivi, ovvero ex tunc. Questo significa che lo Stato copre non solo le spese che decorreranno dopo l’ammissione, ma anche quelle sostenute nel periodo intermedio tra il primo rifiuto e la successiva concessione.

Tra queste spese rientrano anche quelle per:

  • testimoni
  • consulenti tecnici
  • spese di viaggio (per testimoni e consulenti)
  • imposte relative agli atti del giudizio

In pratica, la decisione della Cassazione riconosce che queste voci non sono semplici optional, ma possono essere trattate come diritti soggettivi patrimoniali della parte ammessa al patrocinio.

Perché è importante

Questo orientamento ha conseguenze pratiche:

  1. Riconoscimento più ampia del beneficio: chi partecipa a un processo con gratuito patrocinio non dovrà sostenere di tasca propria tutte le spese legate anche a figure come testimoni o consulenti, una volta che il beneficio viene riconosciuto retroattivamente.
  2. Riduzione del rischio economico per chi richiede patrocinio: il timore di dover poi coprire voci attenzionali ai propri mezzi può scoraggiare le richieste. L’ampliamento del perimetro coperto può incoraggiare un uso più sicuro del diritto alla difesa.
  3. Necessità di una corretta documentazione: per ottenere queste spese riconosciute, è importante che la parte tenga traccia di tutto ciò che ha sostenuto — viaggi, note delle spese consulenziali, testimonianze, documenti fiscali o ricevute, e ogni spesa che può essere ricollegata al processo.

Criticità e aspetti da chiarire

Ci sono però alcuni punti che vanno considerati con attenzione:

  • Quando decorre il diritto: l’efficacia ex tunc può essere contestata, soprattutto se la parte non ha impugnato correttamente il primo rigetto del patrocinio. Serve una domanda corretta e nei termini per rendere effettivo questo effetto retroattivo.
  • Liquidazione e limiti: non tutte le spese potranno essere riconosciute se risultano “non necessarie” o non documentate. Il giudice ha comunque discrezionalità valutativa nel verificare la tipologia e l’ammissibilità delle spese.
  • Interazione con altre norme: il Testo Unico delle spese di giustizia disciplina già molti aspetti del gratuito patrocinio, dei compensi e delle anticipazioni statali per consulenti (sia tecnici d’ufficio che di parte). Alcune parti della disciplina erano già mutate in passato in risposta a interventi della Corte Costituzionale.

L’ampliamento della copertura del gratuito patrocinio alle spese di consulenti e testimoni rappresenta un passo significativo verso una tutela più equa ed effettiva del diritto alla difesa. Per le persone non abbienti, significa poter affrontare un processo con meno timore di costi occulti o aggiuntivi.

Perché questo diritto sia davvero efficace, serve comunque che:

  • i richiedenti siano consapevoli delle entrate previste e delle spese possibili;
  • presentino correttamente la domanda di gratuito patrocinio;
  • conservino con cura la documentazione relativa alle spese sostenute;
  • si diano indicazioni chiare e uniformi nelle prassi dei tribunali su come liquidare queste spese.

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Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), potrebbero verificarsi degli errori nella ricezione della terza pec.

(ad es. E0401: Il Mittente del messaggio non è autorizzato al Processo Telematico)

Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulla procedura da eseguire.

Consiglio: contattare la cancelleria di riferimento e verificare se è arrivato il deposito telematico.


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Odio digitale, come la legge cerca di fermare l’hate speech sui social

Negli ultimi anni, il discorso d’odio — hate speech — si è affermato come un problema di rilevanza giuridica, sociale e culturale di portata crescente in tutta Europa. Il passaggio del confronto politico e sociale alle piattaforme digitali ha creato un ambiente comunicativo nuovo e complesso, dove le regole tradizionali appaiono spesso inadeguate a regolamentare la diffusione di messaggi carichi di odio.

Il quadro normativo in Italia

L’Italia ha sviluppato un corpus giurisprudenziale severo, soprattutto quando l’hate speech si intreccia con propaganda razzista, negazionismo e diffamazione aggravata da motivi discriminatori. La legge punisce non solo le espressioni di odio, ma anche la loro diffusione sistematica, come emerso nel cosiddetto “processo Stormfront”. In questo caso, la Corte di Cassazione ha confermato le condanne per istigazione all’odio razziale, ribadendo che la libertà di espressione non può giustificare propaganda razzista e discriminatoria.

Processo Stormfront e precedenti giudiziari

Stormfront era una piattaforma suprematista bianca che, tramite un sistema complesso di moderazione interna, veicolava messaggi d’odio contro ebrei, politici, intellettuali e cittadini. Le condanne dei suoi amministratori hanno segnato un precedente importante, dimostrando che l’organizzazione e la reiterazione di messaggi d’odio possono essere efficacemente perseguite penalmente.

Le sfide investigative: il caso Segre

Diverso è il quadro quando l’odio si manifesta su social di uso quotidiano come Facebook, X (ex Twitter), Instagram o Telegram. Il caso della senatrice a vita Liliana Segre, bersaglio di centinaia di messaggi antisemiti e diffamatori, mette in luce le difficoltà investigative. La mancata collaborazione dei grandi provider, tutelati da normative estere come il Primo Emendamento statunitense, impedisce spesso di identificare i responsabili, bloccando di fatto le azioni penali.

Normativa europea e responsabilità delle piattaforme

A livello europeo, strumenti come la direttiva sui servizi media audiovisivi e il Digital Services Act cercano di imporre obblighi di controllo e rimozione dei contenuti d’odio. Tuttavia, la loro efficacia è limitata dalla natura globale dei social e dalla resistenza dei colossi digitali a rispettare pienamente le normative nazionali.

Un problema politico e sociale, non solo giuridico

L’hate speech è soprattutto una sfida politica e culturale. Non si tratta semplicemente di censurare opinioni scomode, ma di difendere i diritti fondamentali alla dignità e alla sicurezza di tutti i cittadini. Per farlo serve una risposta coordinata, che unisca formazione, consapevolezza e responsabilità collettiva, oltre a leggi più efficaci e strumenti investigativi adeguati.


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Pronto soccorso, se l’attesa diventa danno: quando si ha diritto al risarcimento

Attese interminabili in pronto soccorso, anche in condizioni di emergenza, sono purtroppo una realtà diffusa in molte strutture italiane. Ma cosa accade se proprio quel ritardo contribuisce a peggiorare la salute di un paziente, causando complicanze, invalidità o addirittura il decesso? La legge prevede delle tutele precise per queste situazioni, ma è fondamentale conoscere i presupposti che permettono di ottenere un risarcimento.

Un diritto costituzionale e un obbligo di tempestività

La salute è un diritto fondamentale garantito dall’articolo 32 della Costituzione, che impone al Servizio Sanitario Nazionale di garantire prestazioni rapide ed efficaci in base alla gravità dei casi. Nei pronto soccorso, infatti, vige il sistema di triage, che assegna a ogni paziente un codice colore in base all’urgenza clinica, determinando i tempi di attesa massimi consentiti.

A definire gli standard minimi che ogni struttura deve rispettare è il Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, che stabilisce regole su organizzazione, personale, tecnologie e tempi di intervento. Quando queste soglie vengono superate senza giustificato motivo e ne derivano danni alla salute, la struttura può essere chiamata a rispondere in sede civile.

Quando il ritardo diventa responsabilità sanitaria

Non ogni attesa configura automaticamente una violazione. Tuttavia, se il tempo di intervento eccede quello previsto per il codice triage assegnato e da ciò derivano conseguenze evitabili per il paziente, allora si configura una responsabilità della struttura sanitaria.

Affinché si possa ottenere un risarcimento, devono sussistere tre elementi:

  • un comportamento omissivo o ritardato da parte della struttura;
  • un danno concreto alla salute del paziente;
  • un nesso causale dimostrabile tra il ritardo e il danno subito.

Il sistema di triage diventa, quindi, il principale riferimento per stabilire se il comportamento della struttura sia stato inadeguato.

Chi può chiedere il risarcimento e a chi rivolgersi

A poter agire sono il paziente direttamente coinvolto oppure, in caso di decesso o danni molto gravi, i suoi familiari stretti. La responsabilità non ricade sul singolo medico, ma sull’intera organizzazione sanitaria, che deve garantire personale sufficiente, protocolli efficaci e strutture adeguate. Carenze organizzative e ritardi ingiustificati possono dunque costituire motivo di risarcimento, purché dimostrabili.

Quali prove servono e quali danni sono risarcibili

Per dimostrare il danno subito è fondamentale raccogliere documenti come il referto del pronto soccorso, il codice triage assegnato, i tempi di attesa e presa in carico, oltre alla cartella clinica e a eventuali perizie mediche. Spesso è necessario il supporto di un medico-legale per stabilire se il danno fosse evitabile.

Il risarcimento può riguardare:

  • danno biologico (peggioramento della salute);
  • danno morale (sofferenza psicologica);
  • danno patrimoniale (spese mediche e perdita di reddito);
  • danno esistenziale (riduzione della qualità della vita).

In caso di decesso, i familiari possono richiedere il risarcimento per la perdita del rapporto affettivo e per i danni economici e morali subiti.

I termini per agire

Il diritto al risarcimento non è eterno. La richiesta va presentata:

  • entro 10 anni se si procede per responsabilità contrattuale (in base al rapporto fiduciario che si instaura tra paziente e struttura sanitaria);
  • entro 5 anni se si agisce per responsabilità extracontrattuale (illecito civile).

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I dati sono il nuovo petrolio. Come il greggio nell’Ottocento, oggi le informazioni digitali sono la risorsa più contesa da aziende, governi e piattaforme. E il nostro contributo, spesso inconsapevole, è incessante: ogni giorno trascorriamo online sei ore, di cui due dedicate ai social. In un solo minuto della rete si contano milioni di messaggi, ricerche, video e post. Tutte tracce che alimentano l’immenso motore dei big data.

Il potenziale di questa mole di dati è smisurato. Chi la controlla guadagna un vantaggio decisivo: conosce gusti, abitudini, inclinazioni e può influenzare comportamenti. Se Amazon e Facebook profilano i consumatori per vendere meglio, il salto di qualità avviene quando il controllo dell’informazione passa dal mercato dei beni a quello delle idee. È lì che si decide il futuro delle democrazie.

La storia dell’opinione pubblica nasce con la stampa e le prime assemblee borghesi, quando cittadini informati e critici iniziano a discutere e a scegliere. Tre le condizioni necessarie: libertà civili, stampa pluralista, alfabetizzazione diffusa. Ma già nell’Ottocento, e poi con i sondaggi nel Novecento, si intuisce quanto sia fragile la capacità dei cittadini di formarsi opinioni autonome e consapevoli. E oggi, nell’epoca digitale, questa fragilità è diventata strutturale.

Sul web, la costruzione dell’opinione collettiva non è più affidata al confronto pubblico ma alla selezione algoritmica dei contenuti. Sono le piattaforme a decidere cosa vediamo e cosa no. L’agenda dell’informazione non nasce da un dibattito sociale ma da regole opache scritte nelle sedi della Silicon Valley. Un effetto perverso che isola ciascuno nel proprio mondo digitale, rafforza le convinzioni personali e riduce il confronto con chi la pensa diversamente. Il risultato è una società polarizzata, dove le echo chambers – camere dell’eco digitali – trasformano il dissenso in rumore di fondo.

E non basta. Il web ha anche smantellato la distinzione tra pubblico e privato, cardine della civiltà liberaldemocratica. Prima, era il cittadino a decidere quali aspetti della sua vita mostrare in pubblico. Oggi, si vive in pubblico scegliendo solo cosa tenere riservato. Social e piattaforme hanno reso di dominio pubblico emozioni, affetti, rancori, abitudini quotidiane. Una privatizzazione dell’opinione pubblica che piega il dibattito collettivo a logiche personali e commerciali.

Non era questo il sogno della rete. Nei primi anni Duemila sembrava che blog e community potessero rinvigorire l’agorà democratica. Ma il predominio dei social ha spazzato via quelle esperienze, trasformando il cittadino in utente e la piazza in mercato. È il paradosso dell’epoca digitale: più informati, meno liberi. Più connessi, meno consapevoli. Più partecipi, ma di un gioco le cui regole sono scritte altrove.


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