Il grande inganno digitale: così i colossi del web controllano le nostre idee

I dati sono il nuovo petrolio. Come il greggio nell’Ottocento, oggi le informazioni digitali sono la risorsa più contesa da aziende, governi e piattaforme. E il nostro contributo, spesso inconsapevole, è incessante: ogni giorno trascorriamo online sei ore, di cui due dedicate ai social. In un solo minuto della rete si contano milioni di messaggi, ricerche, video e post. Tutte tracce che alimentano l’immenso motore dei big data.

Il potenziale di questa mole di dati è smisurato. Chi la controlla guadagna un vantaggio decisivo: conosce gusti, abitudini, inclinazioni e può influenzare comportamenti. Se Amazon e Facebook profilano i consumatori per vendere meglio, il salto di qualità avviene quando il controllo dell’informazione passa dal mercato dei beni a quello delle idee. È lì che si decide il futuro delle democrazie.

La storia dell’opinione pubblica nasce con la stampa e le prime assemblee borghesi, quando cittadini informati e critici iniziano a discutere e a scegliere. Tre le condizioni necessarie: libertà civili, stampa pluralista, alfabetizzazione diffusa. Ma già nell’Ottocento, e poi con i sondaggi nel Novecento, si intuisce quanto sia fragile la capacità dei cittadini di formarsi opinioni autonome e consapevoli. E oggi, nell’epoca digitale, questa fragilità è diventata strutturale.

Sul web, la costruzione dell’opinione collettiva non è più affidata al confronto pubblico ma alla selezione algoritmica dei contenuti. Sono le piattaforme a decidere cosa vediamo e cosa no. L’agenda dell’informazione non nasce da un dibattito sociale ma da regole opache scritte nelle sedi della Silicon Valley. Un effetto perverso che isola ciascuno nel proprio mondo digitale, rafforza le convinzioni personali e riduce il confronto con chi la pensa diversamente. Il risultato è una società polarizzata, dove le echo chambers – camere dell’eco digitali – trasformano il dissenso in rumore di fondo.

E non basta. Il web ha anche smantellato la distinzione tra pubblico e privato, cardine della civiltà liberaldemocratica. Prima, era il cittadino a decidere quali aspetti della sua vita mostrare in pubblico. Oggi, si vive in pubblico scegliendo solo cosa tenere riservato. Social e piattaforme hanno reso di dominio pubblico emozioni, affetti, rancori, abitudini quotidiane. Una privatizzazione dell’opinione pubblica che piega il dibattito collettivo a logiche personali e commerciali.

Non era questo il sogno della rete. Nei primi anni Duemila sembrava che blog e community potessero rinvigorire l’agorà democratica. Ma il predominio dei social ha spazzato via quelle esperienze, trasformando il cittadino in utente e la piazza in mercato. È il paradosso dell’epoca digitale: più informati, meno liberi. Più connessi, meno consapevoli. Più partecipi, ma di un gioco le cui regole sono scritte altrove.


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Truffe bancarie, l’UE lascia scoperti i consumatori per 18 mesi

A partire da aprile 2024 è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/886 sui bonifici istantanei, ma la vera tutela per i consumatori arriverà solo il 9 ottobre 2025. Fino a quella data, infatti, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) potranno continuare a eseguire bonifici istantanei e urgenti senza l’obbligo di effettuare una verifica preventiva dell’identità del beneficiario, lasciando così i consumatori esposti al rischio di frodi.

Una criticità tanto più evidente se si considera che le truffe bancarie via bonifico sono tra le frodi più diffuse e dannose per i risparmiatori europei. Il regolamento europeo introduce finalmente il servizio di verifica del beneficiario (VoP — Verification of Payee), una procedura che consente al pagatore di sapere in anticipo se il nome del destinatario corrisponde effettivamente all’IBAN indicato. Ma mentre il testo è già pienamente efficace, le banche avranno tempo oltre un anno e mezzo per adeguare i propri sistemi, creando un vero e proprio “vuoto di tutela” a discapito dei clienti.

Il paradosso normativo e il rischio di un approccio dilatorio

Il punto critico è proprio il periodo transitorio: mentre le banche continuano a offrire bonifici istantanei — operazioni non revocabili e con tempi di esecuzione rapidissimi — il sistema di verifica obbligatorio scatterà solo a partire dal prossimo ottobre 2025. È facile intuire come in questo lasso di tempo i consumatori rischino di essere vittime di truffe che il nuovo strumento VoP avrebbe potuto impedire.

Il regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo scorso ed efficace dall’8 aprile, prevede sì una scadenza ultima per l’introduzione della verifica, ma non vieta di anticiparla. Anzi, i considerando del testo europeo indicano chiaramente che la misura è necessaria per rafforzare la sicurezza e la fiducia nei pagamenti digitali. Nonostante ciò, molti istituti bancari sembrano orientati ad attendere l’ultimo giorno utile.

Responsabilità bancaria e dovere di diligenza: cosa potrebbe decidere la giurisprudenza

Il quadro giuridico è complesso. Secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità delle banche deve essere valutata in base agli standard di diligenza professionale richiesti al momento del fatto dannoso. Dal momento in cui una nuova misura di sicurezza è tecnicamente nota e concretamente applicabile, gli istituti di credito non possono più ignorarla, anche se la normativa concede tempo per adeguarsi.

Le possibili interpretazioni giurisprudenziali che potrebbero emergere sono tre:

  1. Responsabilità piena immediata: le banche sarebbero già oggi obbligate ad adottare soluzioni equivalenti alla VoP, essendo noto il contenuto del regolamento e le linee guida tecniche già pubblicate dal European Payment Council.
  2. Responsabilità progressiva: la responsabilità aumenterebbe man mano che ci si avvicina alla scadenza del 9 ottobre 2025, tenendo conto dei tempi di conoscenza, della disponibilità tecnica e delle best practices del mercato.
  3. Doppio binario di responsabilità: gli istituti che anticipano l’adeguamento beneficerebbero di una presunzione di diligenza, mentre quelli che attendono dovrebbero dimostrare di aver comunque adottato misure alternative idonee a ridurre i rischi o limitare i servizi più pericolosi.

Il nodo della diligenza professionale e il diritto dei consumatori

Alla luce di queste considerazioni, è evidente come il vero problema non sia solo normativo, ma soprattutto di etica professionale e responsabilità tecnica. La Cassazione ha chiarito che la diligenza bancaria deve essere parametrata ai rischi tipici del settore e che, in caso di bonifico erroneo o fraudolento, spetta alla banca dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il danno.

Nel contesto attuale, questo significa che le banche, pur non obbligate formalmente al VoP fino a ottobre 2025, potrebbero essere chiamate a rispondere per non averlo comunque implementato, laddove tecnicamente possibile, o per aver offerto bonifici istantanei senza adeguate misure di sicurezza


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Danno biologico in incidente stradale: la Cassazione unifica i criteri di risarcimento

Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione mette ordine in materia di risarcimento dei danni da incidenti stradali, chiarendo un punto rimasto a lungo oggetto di incertezze interpretative. Con la decisione n. 13885 depositata il 9 aprile 2025, la Terza sezione civile ha stabilito che, ai fini della liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, devono applicarsi i criteri previsti dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private (CAP) anche quando il sinistro si verifica nell’ambito di un contratto di trasporto pubblico di linea.

La questione su cui i giudici di legittimità sono intervenuti riguarda la rilevanza o meno del titolo della responsabilità — contrattuale o extracontrattuale — nella determinazione del risarcimento per le cosiddette micropermanenti. In particolare, se il danneggiato viaggiava su un mezzo pubblico al momento del sinistro, la liquidazione del danno deve comunque avvenire secondo le tabelle fissate dal CAP, esattamente come se si trattasse di un ordinario incidente stradale tra privati.

La Corte ha chiarito che il criterio determinante è il collegamento tra il danno e la circolazione di un veicolo a motore, indipendentemente dal fatto che il rapporto tra le parti sia regolato da un contratto di trasporto. Come ricordato dai giudici, la legge considera “circolazione” qualunque movimento o sosta di un veicolo su area pubblica o privata, e il risarcimento deve seguire regole uniformi in base alla natura dell’evento lesivo, non al tipo di responsabilità invocata.

Il principio affermato è semplice quanto incisivo: non avrebbe senso adottare criteri diversi per il risarcimento di un danno alla salute solo perché il danneggiato è anche contraente di un contratto di trasporto. In questo modo si evitano discrepanze che potrebbero dipendere dalla scelta soggettiva del danneggiato se agire in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Una posizione, quella della Cassazione, che richiama anche precedenti significativi, come la sentenza n. 26792 del 2008 delle Sezioni Unite, dove si ribadiva la centralità del diritto alla salute come interesse primario da tutelare, a prescindere dal tipo di rapporto giuridico tra le parti.


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Decreto Sicurezza, carcere a raffica: pene più dure per oltre 400 anni

Una stretta senza precedenti sul fronte della sicurezza. Il governo Meloni, attraverso una serie di provvedimenti che hanno preso avvio con il contrasto ai rave party e sono culminati con il recente Decreto Sicurezza, ha introdotto 14 nuovi reati e rafforzato 9 aggravanti, con l’effetto di aumentare sensibilmente i periodi di reclusione previsti dalla legge. Secondo le stime di penalisti e studiosi, il nuovo impianto normativo potrebbe produrre oltre 400 anni di carcere in più rispetto alla precedente disciplina.

Il primo giro di vite è arrivato nel dicembre 2022 con il reato di organizzazione di rave party non autorizzati, punito con pene fino a sei anni di reclusione. Poi il decreto Cutro ha previsto condanne fino a trent’anni per chi causa la morte o lesioni durante il traffico di migranti. Ora, con i 39 articoli della nuova legge, la repressione si estende a contestazioni di piazza, atti di protesta ambientale, e reati di opinione mascherati da tutela dell’ordine pubblico.

Tra le norme più discusse, quella che trasforma il blocco stradale da illecito amministrativo a reato penale, punibile fino a due anni se commesso da più persone. C’è poi l’aggravante cosiddetta “anti-ecovandali”, che prevede il carcere per chi danneggia beni pubblici per contestare simbolicamente le istituzioni, e una disposizione che colpisce con pene pesanti chi ostacola infrastrutture strategiche, dai gasdotti alle linee ferroviarie.

Non mancano misure contro la “guerriglia urbana”: fino a sei anni di carcere per chi detiene o diffonde istruzioni su armi, esplosivi e sabotaggi. E anche sul fronte della sicurezza digitale e dei noleggi di veicoli senza conducente scattano obblighi stringenti, con sanzioni per chi non segnala i dati dei clienti.

Una delle novità più controverse riguarda l’occupazione di immobili: chi occupa abusivamente una casa rischia fino a sette anni, con possibilità per la polizia di procedere allo sgombero immediato, anche senza mandato del giudice. Dura la stretta anche contro le rivolte carcerarie, con pene fino a vent’anni se durante le sommosse si verificano omicidi.

Il decreto non risparmia nemmeno chi si rende responsabile di borseggi nelle stazioni, di sfruttamento dei minori nell’accattonaggio, o di truffe agli anziani. Mentre sulla cannabis arriva la linea dura: vietata anche quella light, senza principio attivo, in tutte le forme di commercio e distribuzione.
Il governo difende il pacchetto come “necessario a rafforzare l’ordine pubblico”. Ma il mondo accademico e le opposizioni insorgono. Gian Luigi Gatta, docente di diritto penale alla Statale di Milano, mette in guardia: “Si trasmette l’illusione che nuove norme e pene più dure garantiscano più sicurezza. In realtà, senza investire sulle condizioni sociali si alimentano tensioni e si paralizza il sistema giudiziario”.

Il provvedimento solleva infine questioni etiche rilevanti, come la norma che consente il carcere anche per le donne incinte o madri di neonati, cancellando l’obbligo di rinviare l’esecuzione della pena.


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Depositi telematici, la Cassazione chiarisce: contestare solo le ragioni del rifiuto

Nuova precisazione della Cassazione sul processo civile telematico. Con l’ordinanza n. 15801, depositata oggi, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di rifiuto di un deposito telematico da parte della cancelleria, il professionista è tenuto a concentrare le proprie contestazioni esclusivamente sui motivi indicati nella quarta PEC, quella finale di verifica manuale, e non sull’intera procedura informatica di trasmissione.

Il caso riguardava una società che aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, vedendosi però dichiarare inammissibile il ricorso dal Tribunale di Teramo per presunta tardività del deposito. Secondo il giudice di merito, la società non avrebbe fornito prova adeguata della correttezza della prima trasmissione telematica, allegando solo le ricevute PEC in formato pdf, senza i relativi allegati informatici.

Una lettura non condivisa dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno ricordato che il deposito telematico di un atto si compone di quattro PEC: accettazione, consegna, esito dei controlli automatici e controllo manuale della cancelleria. È proprio la quarta PEC che determina il perfezionamento definitivo del deposito. Se quest’ultima contiene un rifiuto, spetta alla parte interessata reagire con prontezza, depositando nuovamente l’atto o chiedendo la rimessione in termini, contestando nel frattempo le ragioni del rigetto.

La Suprema Corte ha quindi fissato un principio chiaro: il depositante non è tenuto a dimostrare la regolarità complessiva della procedura telematica, se non per quanto attiene alle motivazioni del rifiuto ricevuto. L’onere della prova su eventuali ulteriori difformità resta invece a carico della controparte.

Nel caso specifico, rilevata la presenza delle quattro ricevute PEC, il tribunale avrebbe dovuto verificare soltanto se l’opponente si fosse attivato tempestivamente per sanare il deposito e se le motivazioni addotte dalla cancelleria fossero effettivamente fondate.
Per questo motivo la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di Teramo, disponendo un nuovo esame della vicenda davanti a un collegio in diversa composizione.


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Avvocati, il CNF conferma: sanzione unica per più illeciti nello stesso procedimento

Una sola sanzione per più violazioni, se commesse nell’ambito dello stesso procedimento disciplinare. È quanto ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con una recente decisione che chiarisce un principio essenziale in materia deontologica: nei confronti di un avvocato accusato di illeciti molteplici, il giudice disciplinare è chiamato a valutare l’intero comportamento contestato, adottando una sanzione unica, calibrata sulla gravità complessiva dei fatti.

La questione nasce da un procedimento in cui un professionista si era visto addebitare più infrazioni deontologiche, tutte riferite alla stessa vicenda processuale. Il legale aveva contestato l’unificazione della sanzione, sostenendo che per ogni condotta irregolare sarebbe stato necessario prevedere una misura distinta.

Il Consiglio Nazionale Forense ha però respinto questa tesi, sottolineando che la disciplina vigente — e in particolare l’articolo 21 del Codice Deontologico Forense — impone una valutazione globale dei comportamenti addebitati. Nella determinazione della sanzione vanno considerate non solo la gravità dei fatti e il grado di responsabilità, ma anche il dolo, la condotta precedente e successiva, l’eventuale danno prodotto, il pregiudizio per i clienti e le ricadute sull’immagine della professione forense.

Il criterio, dunque, non è quello di una sommatoria automatica delle singole infrazioni, ma di una ponderazione complessiva, volta a garantire proporzionalità ed equità nella risposta disciplinare.


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Riforma della giustizia, al Senato scatta il confronto sulle carriere separate

Domani il Senato inizierà l’esame della riforma della giustizia, e il clima si fa sempre più teso. Al centro del dibattito la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura, accompagnati da un’Alta Corte disciplinare. Una svolta che, secondo le opposizioni e gran parte della magistratura associata, rischia di minare l’equilibrio costituzionale e l’autonomia della funzione giudiziaria.

A cercare di rasserenare gli animi è intervenuto ieri il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, che ai microfoni di SkyTg24 ha escluso qualsiasi pericolo di assoggettamento delle toghe alla politica. «Il sorteggio potrebbe astrattamente svilire l’autorevolezza del Csm — ha ammesso — ma non c’è alcun rischio di subordinare la magistratura al potere esecutivo. Anzi, la separazione delle carriere è l’ultimo miglio del giusto processo previsto dalla Costituzione».

Pinelli ha poi invitato l’Associazione Nazionale Magistrati ad avanzare proposte concrete, capaci di rassicurare il Paese rispetto al rischio di degenerazioni correntizie, che hanno segnato la storia recente della magistratura italiana.

Intanto, a Palazzo Madama le opposizioni si preparano a dare battaglia. Il provvedimento sarà discusso in Assemblea senza mandato al relatore, e già domani potrebbero essere sollevate pregiudiziali di costituzionalità. La vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, ha parlato di «riforma funzionale a un potere esecutivo predominante sugli altri», ribadendo che «autonomia e indipendenza della magistratura sono principi inderogabili, scolpiti nella Carta».

Il Guardasigilli Carlo Nordio, dal canto suo, ha ricordato che la riforma è nel programma elettorale della maggioranza e che il referendum confermativo sarà uno strumento di garanzia per i cittadini, chiamati a esprimersi sulla separazione delle carriere.

Non mancano i distinguo all’interno della magistratura stessa. Tutte le correnti, compresa Magistratura Indipendente, hanno espresso contrarietà. Claudio Galoppi, uno dei leader dell’associazione, ha definito la riforma «un’involuzione del sistema giudiziario».

Eppure, Pinelli insiste: «È legittimo che una maggioranza politica porti avanti la propria visione di politica giudiziaria, purché il potere di rappresentanza resti saldo nelle mani di chi è eletto». Un invito al dialogo che, finora, è rimasto inascoltato


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Java 8.451 toglie la funzionalità Java FX

Oracle ha rilasciato la versione di Java 8u451 dove il modulo Java FX non risulta più funzionante. L’aggiornamento immediatamente precedente, 8u441, è l’ultima build che integra Java FX e quindi l’ultima pienamente compatibile con Service1.

Poiché Service1 dipende dai moduli Java FX per avviarsi, l’installazione di Java 8u451 (o successivi) causa il mancato avvio del servizio. Finché il vendor non fornirà una patch o una distribuzione alternativa di Java FX, aggiornare oltre la 8u441 comprometterà il funzionamento dell’applicativo.

Indicazioni operative

  1. Bloccare gli aggiornamenti automatici di Java su tutti i server e client che eseguono Service1.
    • Windows: Pannello di Controllo Java Aggiornamento → deselezionare «Verifica aggiornamenti automaticamente».
    • Linux: rimuovere o disabilitare i job (es. yum-cron, unattended-upgrade) che gestiscono i pacchetti jdk8/jre8.
  2. Verificare la versione installata con java -version; assicurarsi che risulti build 1.8.0_441-b o precedente.
  3. Evitare installazioni manuali di Java 8u451/451-patch-set finché Service1 non sarà validato con una distribuzione che includa Java FX (es. OpenJFX standalone o runtime fornito dal produttore).

Sintesi

  • Service1 richiede Java FX.
  • Ultima versione funzionante: Oracle JDK/JRE 8u441.
  • Non aggiornare a 8u451 o versioni successive.
  • Disabilitare gli update automatici finché non sarà disponibile una soluzione certificata.

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PATCH DAY SETTEMBRE 2024 – Interruzione dei servizi informatici del settore civile, del Portale dei Servizi Telematici e del Portale del Processo Penale Telematico

Per attività di manutenzione straordinaria si procederà all’interruzione dei sistemi civili al servizio di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale, nonché del Portale dei Servizi Telematici, incluso il Portale del Processo Penale Telematico e il Portale dei Giudici di Pace, con le seguenti modalità temporali:

dalle ore 15:00 del giorno 27 settembre 2024

fino al termine delle attività e comunque non oltre le 10:00 del 30 settembre 2024

Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Non sarà invece possibile consultare in linea i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Si rammenta che l’attività di manutenzione del Portale dei Servizi Telematici renderà indisponibili tutti i servizi informatici ivi esposti e, in particolare:

  • l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
  • il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
  • tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i pagamenti telematici compreso il pagamento del contributo di pubblicazione di un’inserzione sul Portale delle Vendite;
  • pubblicazione di una nuova inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite di tipologia giudiziaria;
  • l’accesso al Portale Deposito atti Penali per il deposito con modalità telematica di atti penali;
  • l’accesso al Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati;
  • l’accesso agli avvisi degli atti penali depositati in cancelleria.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1 seguendo l’apposita guida disponibile al seguente link LINK GUIDE


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Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Non sarà invece possibile consultare in linea i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi e procedere alla pubblicazione di una nuova inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite di tipologia giudiziaria.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

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