Concorso per magistrati truccato: inviato un sms all’esaminatore sbagliato

Durante il concorso per entrare in magistratura (GU del 10 dicembre 2021), un candidato si sarebbe messo d’accordo con uno dei componenti della Commissione esaminatrice al fine di superare l’ultima prova scritta.

La truffa consisteva nel rendere riconoscibile, tramite un segno, l’elaborato del partecipante al concorso. Tuttavia l’imprevisto, come spesso accade, è sempre dietro l’angolo. Il candidato, infatti, invia la parola chiave al commissario sbagliato; quest’ultimo, tuttavia, non perde tempo e denuncia il fatto.

Ed ecco che cominciano le indagini, coordinate da Francesco Lo Voi, procuratore capo di Roma. Ci si chiede, però: come mai un candidato ha a disposizione i numeri di telefono di alcuni esaminatori? «Abbiamo cercato i profili penali, e se non avessimo avuto il reato di tentato abuso d’ufficio su un fatto come questo, che a me appare grave, non avremmo potuto fare nulla».

Le reazioni, soprattutto sui social, non sono tardate ad arrivare. In molti si sono chiesti, infatti, come il candidato, “superato” il concorso, avrebbe svolto il suo lavoro, in veste di pm o di giudicante. Interviene sulla vicenda anche Stefano Cavanna, avvocato ed ex componente del Csm: «Il procuratore Lo Voi ha evidenziato l’evento straordinario dell’errore nell’invio di sms, che ovviamente ha reso palese la situazione».

Continua Cavanna ai microfoni del Dubbio: «Quando facevo parte del Csm, aprii una pratica in Terza Commissione. Avevo letto sulla stampa e poi ricevetti le segnalazioni di alcuni candidati al concorso in magistratura. Riguardavano diversi casi di elaborati che si presentavano in maniera molto singolare. Per esempio scritti saltando una pagina, scritti sulle pagine solo pari».

Ci sono stati anche «elaborati scritti a mezza pagina. Tutte modalità di redazione che non sono consuete quando una persona scrive su un protocollo, sostenendo una prova d’esame. La mia iniziativa fece all’epoca un certo scalpore».

Ma tutto finì su un binario morto. Aggiunge Cavanna: «Con l’apertura della pratica ci si soffermò sui poteri in capo al Csm, considerato che la materia è di competenza prettamente ministeriale. I togati presenti a Palazzo dei Marescialli apprezzarono la mia iniziativa. Riuscimmo a convocare il Presidente della commissione esaminatrice dell’epoca, il quale fu ascoltato e mandò alcune memorie».

In seguito «emerse una situazione che per un cittadino è molto curiosa, non così, però, per un giurista. Il presidente della commissione del concorso sostenne che vennero adottati alcuni criteri conformi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato».

A questo punto, l’analisi si fa sempre più sconsolata. «Palazzo Spada ha rilevato che un compito, anche se scritto in maniera strana, non è riconoscibile, salvo che non abbia un contenuto e non abbia niente a che fare con l’oggetto dell’esame. Mi colpì un elaborato in cui venne annotata a margine una norma che non c’entrava niente. Quello fu ritenuto un segno di riconoscimento, perché esulava dalla traccia dell’esame».

«La giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Tar mi sembra molto permissiva. E’ ovvio che se io scrivo un compito su una pagina sì e una no, oppure a metà pagina o iniziando quattro righe dopo, posso indicare al commissario di turno certi riferimenti per il riconoscimento dell’elaborato. Quanto emerse dalle verifiche che feci avviare mi indussero successivamente a mollare la presa».

«Il messaggio», conclude, «inviato a chi non doveva riceverlo, ha fatto emergere quanto abbiamo appreso in queste ore. Tutto il meccanismo, come possiamo ben notare, si trasferisce da un piano amministrativistico ad uno penalistico, con le discussioni che ne sono conseguite sull’abuso d’ufficio. Da ex consigliere del Csm, avendo già sollevato una questione analoga, purtroppo, non mi meraviglio di niente».

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Se un ricorso risulta tardivo in quanto depositato poco dopo la mezzanotte dell’ultimo giorno utile, per un problema di lentezza di caricamento del sistema, viene riconosciuta la sussistenza dell’ipotesi della causa non imputabile e di errore fatale, con rimessione in termini.

Questo secondo quanto affermato, con l’ordinanza 6944 dell’8 marzo 2023 dalla Corte di Cassazione.

Bisogna ricordare che la remissione in termini è possibile soltanto a condizione che il ritardo dell’impugnazione sia causato da un fatto incolpevole ed oggettivo, senza rilevare difetti di comunicazione o ulteriori motivazioni che non hanno un reale fondamento.

Interviene sul punto anche l’ordinanza 9945/2020 della Corte di Cassazione, con la quale si stabilisce che il soggetto, se deposita una richiesta di rimessione a causa di tardiva impugnazione, dovrà dimostrare che il ritardo in questione non poteva essere a lui imputabile.

In questo caso, il Tribunale di Napoli, con decreto dell’11 maggio 2021, aveva dichiarato l’inammissibilità della rimessione in termini, visto il ricorso messo in atto contro il provvedimento della Commissione territoriale, proposto oltre il termine dei 30 giorni, così come stabilito dal DL 25/2008, art. 35-bis.

Il ricorrente, contro la sentenza, ha adito la Corte di Cassazione, illustrando e proponendo tre motivi differenti di ricorso. In particolar modo, il ricorrente afferma che l’istanza di remissione depositata dal legale era meritevole di accoglimento, poiché i pochissimi minuti di ritardo nel deposito del ricorso erano completamente imputabili ad un problema di tipo informatico.

Con l’ordinanza 6944/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando allo stesso tribunale per un nuovo esame per la decisione impugnata e per regolamentare le spese di giudizio di legittimità. Il Collegio ribadisce che il deposito telematico di un atto processuale, se soggetto ad un errore fatale non a carico del mittente, è riconducibile all’impossibilità del sistema di caricare l’atto all’interno del fascicolo telematico.

Il cancelliere, dunque, vedendosi impedita l’accettazione del deposito, non determinerà alcun effetto invalidante, poiché non è presente il pieno raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c. comma 3).

E’ necessaria la dimostrazione della decadenza in quanto determinata da una causa non direttamente imputabile alla parte e cagionata da fattori estranei alla sua volontà. Dunque, si conclude che la tardività del deposito, in quanto causata da un problema di tipo informatico, renda ammissibile il ricorso per la rimessione in termini.

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Da sempre, i brand, per attrarre nuovi clienti, utilizzano persone come testimonial, attingendo dal mondo dello sport e dello spettacolo.

Tuttavia, è da diversi anni che si sta affermando una nuova tendenza all’interno di Studi Legali e aziende, in maniera parallela alle nuove dinamiche di comunicazione sul web e alle nuove istanze sociali attente all’ambiente, ai diritti e alla gender equality.

Ma chi meglio potrebbe veicolare al pubblico determinati messaggi se non gli stessi collaboratori? Siamo in una nuova epoca di branding e di comunicazione: siamo nella employee advocacy.

Il concetto di valore

Nel corso degli anni, il concetto del valore di prestazioni e servizi è cambiato radicalmente. Prima era limitato al prestigio del prodotto, mentre ora ha un’accezione più ampia, andando ad abbracciare la filosofia e lo stile dello Studio Legale.

Oggi, la percezione del valore di un brand passa dal suo impatto sociale, dal rispetto che ha dei collaboratori, dal work-life-balance, dalla tutela della parità di genere, dal clima lavorativo che si respira, dalle attività pro bono e  filantropiche e dall’impatto ambientale.

In altre parole, un prodotto o un servizio assume valore se aiuta la collettività, se non inquina, se cerca di porre rimedio all’impatto che genera e se garantisce condizioni lavorative che seguano un’etica del benessere e del rispetto.

I collaboratori, i migliori brand ambassador

Dunque, abbiamo detto che sono gli stessi collaboratori a divenire i migliori brand ambassador. Divengono i migliori portavoce, danno un volto umano all’azienda o allo Studio Legale e attivano anche una catena di passaparola.

I collaboratori raccontano della propria esperienza e ci mettono la faccia: ed ecco che gli Studi si ritrovano con i testimonial in casa. I clienti vedranno i prodotti e i servizi umanizzati grazie ai volti delle persone, si immedesimano nelle loro storie e partecipano, inconsapevolmente, al backstage dei servizi offerti.

La employee advocacy risulta molto efficace sul brand, sul mercato e sui clienti, ma anche e soprattutto per attrarre i giovani talenti (talent attraction).

Viva i social

Le testimonianze dei collaboratori offrono un vero e proprio sostegno ad aziende e Studi Legali, diventando un reale patrimonio per il brand.

Ma in che modo i collaboratori supportano la diffusione dei valori e della filosofia dello Studio? I canali social dello Studio, per esempio, rappresentano senza alcun dubbio uno strumento importantissimo in questa operazione. Bisognerà procedere, dunque, alla creazione di un programma interno allo Studio, che i tutti i collaboratori dovranno seguire rigorosamente.

Lo Studio utilizzerà i propri collaboratori, che condivideranno online esperienze, storie e opinioni. Ci sono diversi ricerche, infatti, che certificano che l’affidabilità viene riposta proprio nei collaboratori e nei dipendenti delle aziende, molto di più rispetto agli Studi in sè.

Invece di assumere attori per le pubblicità, saranno i collaboratori stessi a prestare il loro volto, mentre parlano apertamente del loro ruolo nello Studio. Nulla di nuovo, se ci pensiamo bene: è come entrare in un negozio di calzature e osservare i dipendenti indossare le calzature che devono vendere. Anche questa è una forma di employee advocacy!

Oggi il marketing viaggia principalmente nel web: come riprodurre queste dinamiche mutatis mutandis? Ricordiamoci che le persone si fidano delle opinioni dei pari (peer), e non di ciò che afferma la pubblicità dello Studio: il 90% della fiducia nei confronti di prodotti e servizi deriva proprio da ciò che pensano e dichiarano i peer!

I collaboratori, quindi, sono percepiti come più vicini, e sono loro che avvicinano i clienti attivando il passaparola. Ma per ottenere dei risultati non si può procedere in maniera occasionale e casuale: bisogna affidarsi ad una strategia ben mirata, investendo anche su una precisa politica aziendale.

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Nessuna sanzione per il praticante al Tar in sostituzione del proprio dominus

Stop ai riconoscimenti dei figli delle coppie omogenitoriali: bocciata anche la proposta Ue

Nessuna sanzione per il praticante al Tar in sostituzione del proprio dominus

Non sono previste sanzioni per il praticante avvocato che è stato indotto dal proprio dominus, con un atto scritto, a sostituirlo dinanzi al Tar di Salerno. Questo è quanto stabilito dal CNF con la sentenza 201/2022, accogliendo in tal modo il ricorso nel quale si lamentava l’assenza dell’illecito disciplinare, poiché non ci sarebbe stata condotta volontaria e cosciente.

Il Consiglio di disciplina, lo avrebbe ritenuto responsabile non della violazione dell’art 36 CDF, ma dell’art. 12 CDF, poiché avrebbe esercitato un’attività di patrocinio illegittima e non consentita, idonea, quindi, a invalidare gli atti processuali.

Ma vista l’assenza di pregiudizi per la parte e il carattere «lieve e scusabile dell’infrazione» e di una «prognosi positiva» nei confronti di un comportamento futuro, aveva optato per un richiamo verbale.

Il CNF ricorda che secondo l’art. 41, co.12, legge 247/2012, il praticante può svolgere un’attività per cinque anni senza limiti territoriali ed esclusivamente per sostituire il proprio dominus, «sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo», dinanzi ad uffici giudiziari indicati dalla Legge, tra i quali non è presente il Tar ma soltanto il Giudice di Pace e il Tribunale ordinario.

Il CNF, nell’accogliere il ricorso, afferma che in questo caso non esisteva una «specifica e chiara consapevole volontà del ricorrente», che «non ebbe a sottoscrivere atti, ma semplicemente a presenziare in sostituzione del suo dominus all’udienza di merito innanzi al Tar» senza svolgere, dunque «alcuna difesa propria della parte».

Inoltre, il praticante avrebbe agito «in forza di delega scritta da parte del suo dominus, nei confronti del quale non poteva non nutrire profonda ed illimitata fiducia e stima non solo personale ma soprattutto professionale per essere il suo “maestro”, il quale proprio con il conferimento della procura scritta lo invitava a sostituirlo».

Si tratta di una circostanza nella quale è presente «un evidente elemento di affidamento e rassicurazione, né può tacersi che proprio il sentimento di grande rispetto che il ricorrente nutriva nei confronti del delegante lo ha indotto ad eseguire quanto richiesto con evidenza di metus reverentialis».

Quindi, aderendo al principio del favor rei, il Collegio dovrebbe ritenere carente l’elemento psicologico della condotta, poiché il futuro avvocato è «stato tratto in errore dal proprio dominus».

In via definitiva, non è responsabile a livello deontologico e non può essere sanzionato disciplinarmente il praticante che, essendo stato indotto in errore dal dominus, lo sostituisca durante l’udienza di un processo.

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Stop ai riconoscimenti dei figli delle coppie omogenitoriali: bocciata anche la proposta Ue

Martedì 15 marzo 2023, al Senato, la commissione che si occupa delle politiche europee, ha bocciato una proposta Ue che mirava a rendere più uniformi le procedure di riconoscimento dei figli negli stati Ue.

Parliamo di un voto privo di valore legislativo, poiché la proposta Ue è attualmente in discussione e verrà votata, in futuro, dal Consiglio Ue. Tuttavia, è un voto con un chiaro significato politico, che ha permesso alla maggioranza del governo di prendere una posizione su un tema molto discusso riguardo ai diritti civili nel nostro Paese.

La proposta Ue consentirebbe alle famiglie che hanno deciso di avere figli in qualsiasi Stato Ue di avere diritto ad un riconoscimento automatico della genitorialità anche nel proprio Paese grazie ad un certificato europeo di filiazione.

In Italia la misura sarebbe qualcosa di fondamentale sia per le famiglie omogenitoriali ma anche per le coppie eterosessuali che hanno avuto figli con tecniche di procreazione assistita, nelle quali la gestazione è “a carico” di una persona esterna alla coppia.

Tali tecniche, in Italia, sono vietate. Dunque, chi ha intenzione di avere figli in questo modo dovrà concepirli all’estero e, soltanto successivamente, il genitore non biologico potrà procedere a richiedere in Italia il riconoscimento del legame di parentela, che avviene a discrezione delle varie amministrazioni locali.

Nella maggior parte dei casi, al fine di ottenere un riconoscimento, si attraversano delle lunghe (quanto costose) controversie legali. Di solito il genitore non biologico viene considerato formalmente come estraneo per il bambino o per la bambina. Di conseguenza, per andare a prendere i figli a scuola ci sarà bisogno di una delega, creando discriminazioni che colpiscono i figli stessi.

Che cosa prevede la proposta Ue

La proposta Ue prevede che i genitori di un minore, che vengano riconosciuti come tali da uno Stato Ue, vengano automaticamente riconosciuti come genitori in tutti gli altri Stati Ue. Il certificato europeo di filiazione, nel concreto, potrebbe essere richiesto volontariamente dai figli, da un rappresentante legale o da un genitore.

Ma per la commissione del Senato, questa proposta Ue andrebbe a violare il principio di sussidiarietà, rappresentando, quindi, un’invasione delle istituzioni Ue all’interno della politica nazionale.

Secondo la maggioranza, se dovesse essere approvata la proposta di regolamento Ue, verrebbe riconosciuta implicitamente la legittimità delle forme di procreazione assistita, attualmente vietate in Italia. Secondo Claudio Borghi della Lega, approvare questa proposta equivarrebbe ad uno «sdoganamento della compravendita di bambini».

Per il Pd, invece, «il parere della maggioranza mette l’Italia accanto a Polonia e Ungheria, restringendo l’ambito dei diritti».

Il voto su questa proposta è arrivato proprio quando il governo ha deciso di adottare una misura restrittiva sulle famiglie italiane non tradizionali. Questo basandosi su una recente sentenza della Corte di Cassazione che andava ad escludere «l’automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero».

Sempre basandosi sulla sentenza, il ministero dell’Interno aveva deciso di inviare una circolare alle prefetture nella quale si richiedeva che i sindaci rispettassero tale sentenza, smettendo, dunque, di trascrivere tutti i certificati esteri.

E’ per questo che martedì 14 marzo 2023 il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che non verranno più registrati i genitori non biologici negli atti di nascita dei bambini con due padri o due madri. In quest’ultimo caso ci si riferisce soltanto ai bambini nati in Italia, poiché non esistono indicazioni sui parti delle coppie di donne all’estero.

Milano era una delle pochissime città italiane che riconosceva automaticamente l’omogenitorialità tramite fecondazione eterologa oppure tramite gestazione per altri.

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Addio al Reddito di Cittadinanza: le novità sulla nuova misura Mia

Mia, acronimo di Misura di Inclusione Attiva, è il sussidio che il governo introdurrà al fine di sostituire l’attuale reddito di cittadinanza. Quest’ultima misura, infatti, a causa della legge di bilancio, era stata prorogata soltanto fino al prossimo luglio.

In teoria, la Mia dovrebbe essere attivata già da quest’anno, e sarà possibile richiederla da agosto/settembre. Il governo, che ha accolto la proposta che era stata avanzata tempo fa dal sottosegretario al Lavoro Durigon, dovrebbe escludere la possibilità che il nuovo sostegno, a differenza del reddito di cittadinanza, possa essere richiesto a ripetizione.

Con la riforma del reddito e della pensione di cittadinanza, e l’assorbimento di questa nella Mia, il governo andrebbe a risparmiare una cifra tra i 2 e i 3 miliardi di euro ogni anno.

Una condizione per ottenere la Mia, probabilmente, sarà la sottoscrizione di un patto personalizzato all’interno di un centro per l’impiego. Una delle novità più importanti riguarda le agenzie di lavoro private, che potrebbero ottenere degli incentivi per tutte le persone occupabili che riescano a firmare un contratto, anche a tempo determinato o part-time.

Nuclei con occupabili e con non occupabili

L’esecutivo avrebbe richiesto di dividere i beneficiari potenziali della Mia in due fasce differenti, ovvero in nuclei con persone non occupabili e nuclei con persone occupabili. Nel primo tipo di nucleo sono presenti minorenni, over 60 oppure persone con disabilità.

All’interno delle famiglie senza occupabili, la durata massima della misura ammonterà a 18 mesi dalla prima domanda e 12 mesi dalla seconda. Prima di poterla richiedere ancora bisognerà attendere un altro mese.

Nei nuclei con persone occupabili, invece, il sostegno scadrà dopo 12 mesi dalla prima richiesta e 6 mesi dopo la seconda. L’eventualità di una terza richiesta potrà essere ripresentata soltanto dopo uno stop di un anno e mezzo. Il governo, infatti, vorrebbe spingere in tal modo gli interessati alla ricerca attiva di un impegno.

Importo base

Per gli occupabili che beneficiano del reddito di cittadinanza dovrebbe essere presente la possibilità di presentare domanda per un nuovo sostegno, meno remunerativo rispetto al reddito di cittadinanza ma anche della Mia destinata a nuclei con persone non occupabili.

L’importo base del sostegno, per i nuclei familiari con una sola persona, resta identico ai 500 euro già previsti dal reddito. Non è ancora certo l’ammontare della somma extra destinata all’affitto: il reddito arrivava sino a 280 euro al mese, ma questa quota potrebbe essere abbassata. Per le persone occupabili, invece, il sostegno base viene ridotto a 375 euro.

Tetto Isee

Ma anche i requisiti Isee necessari per l’accesso al beneficio dovrebbero essere rivisti. Il tetto necessario per individuare i beneficiari della Mia dovrebbe scendere dagli attuali 9.360 euro a 7.200 euro.

Secondo il Corriere, il taglio potrebbe escludere un terzo degli attuali percettori del reddito, incidendo positivamente sulla scala di equivalenza. L’importo corrisposto aumenterebbe, dunque, rispetto al singolo componente del nucleo, e quelli più numerosi verrebbero assistiti meglio.

Per evitare di correre il rischio di censura da parte dell’Ue o della Consulta, il governo potrebbe portare il requisito di residenza in Italia da 10 a 5 anni, aumentando di poco la platea dei beneficiari.

Piattaforma online nazionale

Il ministero del Lavoro dovrebbe realizzare una nuova piattaforma nazionale online, alla quale gli occupabili dovrebbero iscriversi obbligatoriamente e tramite la quale ricevere offerte congrue: il diritto alla prestazione dovrebbe cadere al primo rifiuto.

L’offerta, in questo senso, si ritiene congrua poiché in linea con il profilo della persona occupabile se la sede di lavoro si trova all’interno della provincia di residenza della persona beneficiaria, oppure in una delle province confinanti.

Vengono considerate congrue anche le offerte con contratti brevi, se superiori ai 30 giorni.

Per riuscire a combattere il fenomeno del lavoro in nero congiunto al reddito di cittadinanza, il governo consentirà di cumulare alla nuova misura fino a 3.000 euro all’anno, non solo con redditi da lavoro intermittente o stagionale, ma anche con altri tipi di lavoro dipendente.

Dopo aver superato tale soglia, l’erogazione della misura di inclusione attiva verrà sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro per poi essere riattivata al termine.

Maggiori controlli

Per il Corriere, la nuova riforma andrebbe a rafforzare le norme sui controlli, sul lavoro in nero, sulle dichiarazioni di falso e sulla decadenza del beneficio per le persone che non rispettano gli impegni previsti.

Per confermare l’importanza di tali norme possiamo contare sul totale dei percettori del reddito, calato drasticamente in seguito al rafforzamento dei controlli stabiliti dai governi Draghi e Meloni. A gennaio 2023, le famiglie beneficiarie di reddito e pensione di cittadinanza erano 1.160.714, ovvero 200mila in meno rispetto all’anno precedente.

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«Tossicomani in comunità: così svuotiamo le carceri».

Il sottosegretario alla Giustizia di FdI, Andrea Delmastro delle Vedove, in un’intervista al Messaggero ha esposto la sua idea per combattere il sovraffollamento delle carceri.

Stando ai dati di febbraio, i detenuti sono attualmente 56.319, a fronte di una capienza totale di 51.285. Per Delmastro «dobbiamo comprendere che per un tossicodipendente che ha commesso reati legati all’approvvigionamento economico per procurarsi la droga il fine rieducativo della pena non sta nel fatto che conosca a memoria la Costituzione o abbia partecipato ad un ottimo corso di ceramica».

Per loro, «la priorità è la disintossicazione. Per questo sto lavorando ad un provvedimento che immagina di coinvolgere il terzo settore, quelle comunità chiuse in stile Muccioli (San Patrignano ndr), per costruire un percorso alternativo alla detenzione».

Con una sentenza, il giudice potrà affidarli alle comunità. In tal modo «svuotiamo le celle, facciamo risparmiare allo Stato e diamo loro un’altra possibilità. Se poi impieghi 8 mesi a disintossicarti, per il tempo restante la comunità ti aiuterà a formarti e a trovare lavoro». Tuttavia, «se commetti un reato e torni in carcere da tossicodipendente dopo aver scontato la pena in una struttura di questo tipo, devi affrontare l’iter normale».

Secondo Enrico Costa di Azione, «quando Delmastro, al di là del linguaggio, parla di questioni concrete, dice cose anche condivisibili». Anche FI è d’accordo con la proposta. Per il senatore Zanettin: «Noi come FI e come garantisti in generale siamo sempre d’accordo a misure alternative al carcere. Spesso il carcere non ottiene lo scopo rieducativo prefissato dalla Costituzione».

«Siamo quindi», continua Zanettin, «assolutamente favorevoli alla proposta del sottosegretario Delmastro. Vedremo poi praticamente come si potrà attuare la sua proposta, ma non essendo noi manettari e amanti del carcere appoggiamo l’iniziativa».

Per Morrone della Lega, queste «sono riflessioni da approfondire e su cui confrontarsi, sia quella che riguarda i detenuti tossicodipendenti sia quella che riguarda il sovraffollamento, problemi che necessariamente non sono interconnessi. A parte che non tutti gli istituti sono sovraffollati alla stessa maniera, credo che non sia solo la riduzione dei detenuti o la depenalizzazione di certi reati che risolve il problema del sovraffollamento ma con una pianificazione e una riorganizzazione concreta dell’edilizia penitenziaria».

Continua: «Così anche per quanto riguarda i detenuti tossicodipendenti c’è caso e caso. Certamente dobbiamo tenere in considerazione chi ha commesso reati non gravi, mostra una volontà concreta di disintossicarsi e di reinserirsi nella società. Ma c’è anche una gran parte che non dà le medesime garanzie. Il nostro obiettivo rimane quello di diminuire e contrastare quei fenomeni criminosi che turbano e spaventano i cittadini che stanno trasformando certe aree cittadine in luoghi invivibili».

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La proposta è stata bocciata, invece, dalla senatrice Rossomando del Pd. «Intanto informiamo il sottosegretario Delmastro che la riforma Cartabia già oggi prevede la possibilità per il giudice di disporre la detenzione domiciliare invece del carcere, a maggior ragione in presenza di percorsi di recupero».

«In ogni caso», continua, «non può passare il principio di affrontare la tossicodipendenza con la disintossicazione coatta. Oltreché sbagliato il principio, sarebbero percorsi destinati al fallimento. C’è invece bisogno di investire ulteriormente in percorsi di recupero personalizzati, prevedendo anche, ma non esclusivamente, l’ingresso in comunità».

Contrario anche Riccardo Magi di +Europa: «L’intenzione politica di Delmastro è basata su una visione distorta della realtà e degli effetti del Testo Unico sugli Stupefacenti. Il consumo di sostanze negli ultimi decenni è cambiato sensibilmente rispetto all’immaginario da disperazione da strada che ne ha Delmastro».

«La qualifica di tossicodipendente che viene usata nel sistema penitenziario», secondo Magi, «mette insieme situazioni molto diverse e il lavoro che le comunità aperte fanno oggi con risultati è basato principalmente su trattamenti brevi. In ogni caso, il problema del sovraffollamento si può affrontare davvero con efficacia solo con la depenalizzazione che eviti ad esempio di finire in carcere per fatti di lieve entità come abbiamo provato a fare nella scorsa legislatura e riproveremo in questa».

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Ci sono indicazioni contrastanti riguardo il pagamento telematico dei diritti di copia con PagoPA. Se nel processo civile l’obbligo è qualcosa di pacifico, la situazione cambia in ambito penale.

Secondo il Dipartimento affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni, utilizzare il sistema PagoPa nel penale rimane qualcosa di facoltativo, che per essere attivato necessita di una procedura specifica.

Ma per il Dipartimento della Transizione Digitale della Giustizia – Direzione sistemi informativi automatizzati, è qualcosa di obbligatorio.

È proprio su questa presa di posizione che il Movimento Forense si è espresso. Per i presidenti Elisa Demma e Alberto Vigani: «La recente nota del Ministero della Giustizia, ove si prevede che i diritti di copia sia nel procedimento civile che nel procedimento penale debbano essere obbligatoriamente acquisiti online tramite la piattaforma PagoPa, non garantisce la tutela del libero accesso alla giustizia ed addirittura ostacola la salvaguardia del diritto di difesa».

Continuano: «Nei settori processuali in cui i fascicoli non risultano digitalizzati, come in quello del Penale oppure in tutti i procedimenti civili e penali presso il GDP o presso la Suprema Corte di Cassazione, la forma di pagamento telematico comporta di per sé una serie di adempimenti ulteriori da parte dell’avvocato».

La presa di posizione della Dag arriva per rispondere ad un quesito posto dal Procuratore di Verona, che ha ricordato che la lettera dell’art. 196 del Dpr 115/2002, modificato da Marta Cartabia, stabilisce che: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82».

Leggiamo ancora: «A fronte di un così chiaro dettato normativo e tenuto conto della collocazione dell’art. 196 sopra richiamato all’interno del d.P.R. 115/2022, questa Direzione generale ritiene che la disposizione in esame sia riferita al processo civile con la conseguenza che a decorrere dal 28 febbraio 2023 il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA».

Ma per quanto riguarda il pagamento dei diritti di copia nel penale, «la Direzione affari interni rammenta che con nota prot. DOG 13550.U del 20.04.2020 la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha reso noto che in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia», anche nel penale.

La posizione è condivisa anche dal Tribunale di Torino, grazie ad un provvedimento disposto lo scorso 10 marzo 2023 che ha stabilito che le cancellerie penali debbano accettare le marche cartacee. Il pagamento tramite PagoPa, dunque, resta qualcosa di facoltativo.

Invece, la posizione della Dgsia è diversa, per cui «i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti tramite la piattaforma cosiddetta PagoPA».

Secondo il Movimento forense la scelta più corretta consisterebbe nella strada della facoltatività, sia per il penale che per il civile, «gestendo almeno una fase transitoria nell’attesa della digitalizzazione degli uffici».

L’avvocato, a titolo esemplificativo, prosegue il Movimento, è costretto ad accedere alla cancelleria al fine di controllare il numero delle copie da richiedere. Inoltre ci dovrà ritornare con la ricevuta PagoPa, al fine di effettuare la richiesta tornando anche per il ritiro delle copie in questione.

Qualche ufficio giudiziario «consente di interloquire con la cancelleria via Pec per conoscere il numero di pagine da richiedere e l’importo da pagare, ottenendo la spedizione delle copie richiesta via Pec o via servizio postale; tuttavia la Pec dovrà essere lavorata comunque da un operatore e, conseguentemente, la risposta da inoltrare all’avvocato o al cittadino istante non potrà mai essere immediata».

La previsione del pagamento telematico, inoltre, vanifica l’urgenza della richiesta della copia, poiché i vari adempimenti previsti comporteranno uno spreco di tempo che potrebbe invalidare il diritto di difesa. Le argomentazioni mosse per il diritto di copia valgono anche per le spese di notificazione e il diritto di certificato.

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Nordio ha consigliato ai magistrati di “lavorare di meno”

«Il consiglio che do ai miei colleghi è lavorare di meno e selezionare in modo più accurato quello che è l’oggetto del contendere, soprattutto in diritto penale». Queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio durante un evento a Treviso.

Nordio non ha intenzione di attaccare i magistrati, ma di andare contro l’obbligatorietà dell’azione penale. «Da magistrato spesso critico verso i propri colleghi, dico che in quanto a preparazione e lavoro i nostri magistrati sono i primi in Europa. Estremamente produttivi e preparati».

«Purtroppo», continua, «si devono occupare anche di cose futili, in penale, perché l’azione è obbligatoria, in civile per burocrazie e complessità di procedure che rallentano il loro lavoro. In Italia si fanno tante cause inutili perché non si rischia nulla a parte la parcella dell’avvocato».

Per Nordio il problema è che non esiste «la lite temeraria, che c’è ma non è abbastanza dissuasiva, e la querela temeraria. Il pericolo che i nostri colleghi corrono è quello di non sapere decidere quando si è stanchi e dunque a rischio di commettere errori».

“Entro maggio saranno presentati vari disegni di legge”

Il guardasigilli ha dettato anche la deadline delle sue riforme, che sono state annunciate nel corso degli ultimi mesi. «Entro maggio saranno presentati vari disegni di legge con procedura d’urgenza riguardanti la procedura penale e che avranno un impatto molto rilevante», spiegando, inoltre, di avere pronta una riforma.

«Stiamo portando a compimento il Codice nazionale dei crimini contro l’umanità che presenteremo alla Conferenza di Londra che avrà luogo domenica prossima», dato che «noi siamo una delle ultime nazioni ad esserne sprovviste; si tratta della fissazione dei criteri dei crimini contro l’umanità fissati a suo tempo dal Processo di Norimberga».

A detta di Nordio, «è un codice fatto molto bene, ci abbiamo lavorato quattro mesi ed è un fiore all’occhiello di questa prima parte della riforma penale, perché ci allinea con la gran parte dei Paesi europei. È un forte segnale di attenzione che questo Governo ha verso questa forma di criminalità per la tutela dell’umanità in generale».

Anche in questa occasione Nordio ha parlato di intercettazioni. «Le intercettazioni resteranno con reati gravissimi o quando siano ritenute necessarie, ma ogni ufficio giudiziario deve avere un budget da non sforare».

Continua sostenendo che «mafia e terrorismo non si toccano, ma ci sono state impressionanti spese per processi di altra natura che si sono risolti nel nulla. Spendiamo 200 milioni di euro per le intercettazioni, in una Procura italiana sono stati spesi soltanto 4 milioni per un’indagine di 5 anni a carico di amministratori finita nel nulla. Sono soldi sprecati, come quasi sempre nelle intercettazioni. Deve essere previsto un budget per le intercettazioni, così come per acquistare una fotocopiatrice. Su questo faremo una riforma».

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Gli smartphone sono pericolosi per gli adolescenti?

Sono stati recentemente pubblicati i dati aggiornati di un sondaggio che il CDC, il Center for Disease Control and Prevention, svolge periodicamente. I risultati hanno riaperto una discussione importante, ovvero quella che riguarda la salute mentale degli adolescenti.

Il sondaggio ha preso in considerazione le persone che hanno frequentato le scuole superiori tra il 2011 e il 2021, e ha confermato un peggioramento delle condizioni degli adolescenti. La discussione, tuttavia, riguarda principalmente la diffusione degli smartphone tra i giovani di tutto il mondo, assumendolo come fattore che più influisce nei casi di ansia, depressione e suicidio.

Il sondaggio svolto dal CDC ha testimoniato un aggravamento significativo riguardo i problemi di salute mentale degli adolescenti durante la pandemia, associato, presumibilmente, alle limitazioni alla socialità. Tuttavia, analisti ed esperti segnalano che certe tendenze si osservavano già prima della pandemia.

“Il mondo reale è un’evasione da Internet”

Circola molto un grafico della psicologa statunitense Jean Marie Twenge, che dimostra come l’incremento dei casi di ansia, depressione e suicidio tra i giovani si siano intensificati a partire dal 2012.

Nel suo studio, pubblicato nel 2020, Twenge approfondisce il legame tra salute mentale e utilizzo degli smartphone. Per Twenge, il fatto che la diffusione degli smartphone sia avvenuta prima tra i più giovani rispetto agli anziani, potrebbe corrispondere ad una prima fondamentale spiegazione di questo fenomeno.

In secondo luogo, come sottolinea l’economista Noah Smith, quando le persone controllavano i propri profili social soltanto tramite il computer, l’operazione avveniva in maniera intermittente. Mentre ora, dato che lo smartphone è sempre in tasca, aumenta automaticamente il tempo per il quale le persone utilizzano un’app. Scriveva Smith già nel 2017: «Quindici anni fa Internet era un’evasione dal mondo reale. Oggi il mondo reale è un’evasione da Internet».

Utilizzare gli smartphone, secondo queste interpretazioni, avrebbe portato inevitabilmente ad un maggior isolamento sociale, condizione associata all’aumento del rischio di ansia, depressione e suicidio.

Social Media e salute mentale

Una delle ipotesi più diffuse è che l’aumento dei casi di ansia, depressione e suicidio tra le ragazze a partire dai primi anni del Duemila dipenda dall’aumento dell’utilizzo dei social media. I social avrebbero sostituito le interazioni tra gli adolescenti, valutato il loro aspetto fisico con “Mi piace” e commenti, rendendo pubbliche le dimensioni della propria sfera sociale.

Per Smith, questa variabile è comunque condizionata dall’ampia diffusione degli smartphone: «Senza smartphone sei costretto a stare lontano da Instagram per gran parte della giornata, invece con uno smartphone in tasca il giudizio onnipresente della tua cerchia è sempre a portata di mano».

Tutto questo vale anche per la sovraesposizione alle notizie deprimenti e negative, che sono capaci di attirare di più l’attenzione degli utenti.

Alcuni esperimenti

Nel 2019 è stato pubblicato uno degli studi più famosi riguardo gli effetti dei social media sulla salute mentale. Condotto da alcuni ricercatori americani, “The Welfare Effects of Social Media” ha coinvolto un campione di 2743 persone, alcune delle quali sono state pagate per disattivare il proprio account Facebook durante il periodo precedente alle elezioni di metà mandato.

Le persone che avevano disattivato il social, rispetto a quelle che, invece, non l’avevano fatto, avevano aumentato le loro attività offline e ridotto il loro tempo online in generale. In alcuni casi non avevano nemmeno riattivato il loro account al termine dell’esperimento. I ricercatori hanno riscontrato in queste persone una diminuzione dell’esposizione alle notizie, della polarizzazione politica e un generale aumento di benessere soggettivo.

Nel 2022 è stato condotto un esperimento simile, nel quale si richiedeva a 154 persone, con età media di 29,6 anni, di non utilizzare social media, quali Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. La sospensione dei social media, secondo i risultati dello studio, avrebbe determinato significativi miglioramenti della salute mentale dei partecipanti.

Nonostante il grande numero di studi sulla relazione tra salute mentale e utilizzo di social media, la letteratura scientifica è ancora lontana dal poter affermare che sia una relazione simile a quella, per esempio, del fumo e degli effetti cancerogeni.

Secondo Derek Thompson, un giornalista statunitense, i social media possono essere paragonati all’alcool, ovvero «una sostanza che, a piccole dosi, può essere divertente o addirittura utile per gli adulti, ma a dosi maggiori può causare problemi a certe persone».

In generale, l’opinione più condivisa in assoluto dagli esperti è che per una miglior comprensione del fenomeno si debbano attendere ulteriori studi, magari maggiormente rigorosi ed estesi. Secondo Smith non dovremmo attendere che la ricerca stabilisca con certezza che gli smartphone peggiorino la salute mentale, ma concentrarci sul creare una diversa consapevolezza di questo tipo di tecnologia.

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