La CTU è nulla se le parti non vengono coinvolte

La CTU è nulla se le parti non vengono coinvolte

Quando la CTU è nulla? Con l’ordinanza 26304/2020, la Cassazione evidenzia che le parti devono poter partecipare alle operazioni del CTU. Se ciò non avviene, il loro diritto alla difesa è leso e poco cambia che le parti possano controllare successivamente il prodotto della perizia.

IL CASO

Due architetti muovono causa a una s.r.l per ottenere il pagamento del proprio lavoro.
La società contesta la richiesta dichiarando di non aver mai conferito l’incarico ai due e di aver scelto il progetto di altri professionisti, commissionando a loro il lavoro.
A fronte di una CTU, il Tribunale accoglie la domanda dei due architetti, ritenendo che vi sia stato conferimento dell’incarico e riconoscendo il pagamento delle somme, seppur inferiori rispetto a quelle richieste.

La società appella la decisione, sostenendo non solo il mancato conferimento dell’incarico, ma anche che la C.t.u sia nulla, poiché svolta senza darne comunicazione «con conseguente illegittimità della determinazione del quantum e sulla adesione acritica del giudice alla consulenza d’ufficio».

Di nuovo soccombente, la società ricorre in Cassazione contestando la censura, nella sentenza di precedente, della doglianza a proposito della nullità della CTU«effettuata in manifesta violazione dei diritti di difesa e al contraddittorio». La società sostiene infatti che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare nulla la CTU e stabilire nuove operazioni peritali nel rispetto del diritto alla difesa.

LA CTU È NULLA INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA NATURA

La Cassazione accoglie il ricorso della società: la CTU è nulla se le parti non intervengono nella perizia perché ciò lede il diritto di difesa delle stesse. Il consulente d’ufficio deve infatti svolgere il proprio lavoro garantendo alle parti la presenza, anche se la perizia consistesse solo nell’esaminare documenti.

La sentenza contestata è dunque errata perché non ha applicato correttamente quanto indicato agli artt. 194, comma 2, c.p.c.,  e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., secondo i quali «l’espletamento di tutte le attività del consulente tecnico di ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica a posteriori dell’elaborato del consulente».

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Il Ministero della Giustizia  procederà al pagamento integrale dei compensi arretrati relativi al 2019 accumulati dagli avvocati che prestano gratuito patrocinio. La notizia è stata data attraverso una nota pubblicata il 30 ottobre sul sito del Ministero.

GRATUITO PATROCINIO: LA SOMMA A DISPOSIZIONE PER GLI ARRETRATI

La nota spiega che sono state recuperate le risorse finanziarie necessarie a saldare le spese di giustizia del 2019 (circa 92 milioni di euro). Tali risorse sono state messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze.

La somma stanziata è suddivisa in più provvedimenti: 20 milioni dal Decreto Rilancio, 35 milioni attraverso la Legge di assestamento, 37 milioni dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.

PAGAMENTO DI COMPENSI ARRETRATI

Il pagamento degli arretrati 2019 non riguarda solo gli avvocati che hanno prestato gratuito patrocinio, ma anche i consulenti tecnici. Rappresenta certamente un passo importante nel riconoscimento dell’operatore degli avvocati, ma anche un sostegno economico agli operatori del settore in questo momento di difficoltà caratterizzato dalla sospensione delle attività a causa delle misure di contenimento all’epidemia di COVID.

La Direzione generale degli Affari interni del Ministero ha inviato una circolare agli Uffici giudiziari per comunicare l’emissione degli ordini di accreditamento, incoraggiando tutti a rendere possibile una rapida consegna delle somme a chi ne ha diritto.

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Davanti alle interruzioni dei servizi del PCT dei giorni scorsi, comunicate attraverso il Portale dei Servizi Telematici, l’Organismo Congressuale Forense ha scritto al Direttore della DGSIA chiedendo la “riprotezione” dei depositi effettuati e potenzialmente non andati a buon fine a causa delle attività di manutenzione ai sistemi.
L’obiettivo della richiesta: «evitare che le conseguenze del disservizio comportino effetti pregiudizievoli per gli Avvocati e per le parti».

Nonostante il ripristino dei servizi, alcuni distretti (Bari, Lecce, Salerno, Campobasso, Potenza, Catanzaro e Reggio Calabria) hanno continuato a segnalare l’impossibilità di accedere al sistema, procedere coi depositi e visionare documenti e verbali nei fascicoli.

L’OCF ha rinnovato la segnalazione al Direttore della DGSIA e al Guardasigilli, Alfonso Bonafede, chiedendo veloci provvedimenti per consentire agli avvocati la rimessione in termini in relazione a tutti gli adempimenti durante i malfunzionamenti.

Anche il CNF ha inviato al Min. Bonafede una comunicazione simile a quella presentata dall’OCF.
Il CNF ha chiesto l’attivazione della procedura indicata nel D. Lgs. n. 437/1948 sulla proroga dei termini di decadenza in caso di mancato funzionamento degli uffici giudiziari, procedura che deve essere disposta tramite decreto del ministero della Giustizia. Il Consiglio sottolinea che i disservizi avvenuti potrebbero infatti portare «conseguenze irreversibili sulla tutela dei diritti dei cittadini e delle aree interessate» dalle interruzione.

Ha fatto seguito anche l’Unione delle Camere Civili che in una nota relativa alla remissione in termini ha aggiunto la necessità di «un provvedimento normativo che consenta la sospensione di tutti i termini, sia ora che in futuro, mediante una procedura agile ed immediata, oggi che tutto dipende dal Pct».

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L’avvocato negligente ha diritto al suo compenso? Oppure il fatto di non aver eseguito il proprio lavoro in modo corretto, e quindi non aver raggiunto il risultato che il cliente si aspettava, preclude il diritto al pagamento della prestazione?

IL CASO

Una società chiama in causa la propria compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo a seguito di un furto subito. La domanda avanzata dall’avvocato della società viene però respinta perché questo ha dimenticato di richiamare nella memoria 183 c.p.c il contratto di assicurazione e perché ha prodotto in ritardo la  prova necessaria all’accoglimento.
A seguito di tutto ciò, la società cita l’avvocato, chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità professionale e sostenendo che nulla gli sia dovuto come compenso.   

Il Tribunale rigetta la domanda ma la società impugna la sentenza, si vede accogliere solo in parte le richieste e l’avvocato viene condannato a rimborsare la società delle spese sostenute nei due gradi di giudizio.

A sostegno dell’accoglimento, proprio il comportamento negligente dell’avvocato.

Quest’ultimo però ricorre in Cassazione, dove le sue richieste vengono accolte.

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO: ANCHE L’AVVOCATO NEGLIGENTE DEVE ESSERE PAGATO

Con l’ordinanza n. 25464/2020, la Cassazione spiega che un avvocato, anche qualora perdesse la causa a seguito di proprie negligenze, non perde il diritto a ottenere il compenso per l’assistenza svolta.

In particolare la Cassazione piega che «il principio per cui l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. può essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato le possibilità di vittoria».

In questo caso, la Cassazione ha ritenuto corretto il motivo di doglianza dell’avvocato secondo il quale non vi era un nesso di causa tra il suo comportamento negligente e il danno subito dall’azienda cliente.

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Fattura elettronica, codici errore relativi all’autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107)

Riportiamo i codici errore relativi all’autenticità del certificato di firma.

Se il file è firmato, la verifica garantisce la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso.

Codice: 00100

Certificato di firma scaduto

Codice: 00101

Certificato di firma revocato

Codice: 00104

CA (Certification Authority) non affidabile

Codice: 00107

Certificato non valido

Qui di seguito potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate divisi per tipologia:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

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Il recente provvedimento del Direttore Generale dei servizi informatici n. 10667 del 4 novembre 2020 disciplina il deposito telematico nel processo penale.

Il deposito telematico riguarda richieste, istanze, memorie e altri documenti previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p, presso gli Uffici del Pubblico Ministero, come previsto dall’art. 24 comma 1 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 “Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19”.

Ricordiamo che il comma 3 dell’art 415 bis c.p.p indica che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sia accompagnato anche dall’«avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio».

LE REGOLE PER IL DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE

Il Provvedimento direttoriale non indica in modo dettagliato la procedura da seguire per il deposito di atti nel processo penale telematico. Dispone solo che questo avvenga esclusivamente attraverso il Portale Deposito atti penali accessibile dal PST all’indirizzo http://pst.giustizia.it, tramite l’Area Riservata, come stabilito dal Provvedimento Direttoriale n. 5477 11 maggio 2020.

Nel provvedimento n.5477 viene indicato che:

l’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato;
l’atto da depositare telematicamente deve essere un documento informatico in pdf, «ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti». Non può trattarsi di una scansione di immagini. Deve essere sottoscritto con con firma digitale o firma elettronica qualificata. La dimensione massima del deposito telematico, comprensivo degli allegati, è pari a 30 MB;
– anche gli allegati devono essere documenti informatici in pdf, sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata (sono ammesse PAdES e CAdES). Possono essere firmati digitalmente da più soggetti ma almeno uno deve essere il depositante.

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A fronte delle numerose richieste, Cassa Forense proroga la scadenza e aumenta i fondi per le misure straordinarie a favore dei soggetti colpiti da COVID-19.

I contributi previsti riguardano le prestazioni assistenziali straordinarie in favore dell’iscritto e dei superstiti dell’iscritto.

Possono dunque farne richiesta gli iscritti:
ricoverati in una struttura sanitaria,
posti in isolamento obbligatorio a seguito di contagio o perché in contatto diretto con positivi,
il cui coniuge o i figli conviventi siano deceduti a causa di COVID.

Le misure straordinarie di Cassa Forense godevano inizialmente di una dotazione di 1.500.000 €, del tutto esaurita. Il fondo è ora stato ripristinato con il medesimo importo.

La nuova data per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2020.

Per le domande pervenute dopo il 15 ottobre 2020, nel caso di isolamenti obbligatori senza aver contratto il virus, il contributo è di 1000 € considerate le disposizioni del Ministero della Salute che ha modificato le regole sulla durata del periodo di isolamento.

Rimangono uguali le disposizioni per i contributi in caso di ricovero o isolamento sanitario obbligatorio a seguito di contagio, oppure in caso di decesso del coniuge o dei figli conviventi a causa di COVID, avvenuti tra il primo febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le domande vanno presentate con gli appositi moduli presenti nel sito di Cassa Forense e inviate tramite PEC all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it o tramite raccomandata A/R.

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Il decreto direttoriale del direttore generale delle finanze del MEF n. RR 46 dell’11 novembre 2020 stabilisce le regole per lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, in accordo con quanto indicato nell’articolo 27 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il cosiddetto decreto Ristori.

Il decreto direttoriale ha ottenuto l’approvazione del Garante della Privacy e si è in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

COME FUNZIONANO LE UDIENZE DA REMOTO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

All’art.2 del decreto è indicato che il collegamento audiovisivo attraverso il quale si effettuerà l’udienza da remoto nel processo tributario dovrà assicurare «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio».

La piattaforma scelta è Skype for Business.

Il medesimo articolo offre anche i riferimenti per lo svolgimento dell’udienza da remoto.
In particolare:
il Presidente comunica alle parti la decisione di svolgere l’udienza da remoto tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia, tramite pec e prima dell’udienza, il link per la partecipazione e l’avviso sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
– ogni udienza ha un proprio
link specifico, diverso dagli altri, strettamente personale e non cedibile a terzi, a eccezione di un eventuale difensore delegato;
– in caso di mancato funzionamento del collegamento, il Presidente sospende l’udienza;
– nel caso non fosse possibile ripristinare il collegamento, l’udienza viene rinviata e le parti ne ricevono comunicazione.

IL VERBALE, LA PARTECIPAZIONE DEI DIFENSORI E IL TRATTAMENTO DEI DATI

L’art. 4 del decreto espone le regole per la redazione del verbale dell’udienza da remoto:
– il verbale deve essere un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza;
– se la sottoscrizione digitale non fosse possibile, il segretario produrrà una copia informatica del verbale firmato con firma autografa e la inserirà nel fascicolo informatico d’ufficio, dopo aver apposto la firma digitale.

Nell’area dedicata all’interno del sito del MEF saranno pubblicate le “linee guida tecnico-operative” per la partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio e l’informativa sul trattamento dei dati personali, prevista dal GDPR.

I contenuti del decreto direttoriale sulle udienze da remoto nel processo tributario entreranno in vigore con la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.

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Il 9 novembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 149, “Ristori-bis”, che contiene alcuni articoli specificatamente dedicati al settore della Giustizia.

Le misure rimarranno in vigore fintantoché permane lo stato di emergenza dovuta all’epidemia di COVID.

TUTTE LE MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE RISTORI-BIS

Corte d’appello: camera di consiglio e niente Pm o difensori

L’art. 23 del DL “Ristori-bis” dispone che nei giudizi d’appello contro le sentenze di primo grado nel settore penale la corte d’appello possa procedere in camera di consiglio senza che PM e difensori intervengano e sempre al di fuori dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
La misura si applica se le parti o il PM non chiedono esplicitamente la discussione orale o se l’imputato non chiede di comparire.

Sospesi giudizi penali, prescrizione e termini di custodia cautelare

L’art. 24 prevede:
– la sospensione di quei giudizi penali nei quali il testimone, il Ctu, l’imputato siano assenti a causa delle restrizioni ai movimenti, di periodi di quarantena o di isolamento dovuti a COVID;
– per lo stesso periodo di sospensione del giudizio viene sospeso anche il corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303 c.p.p.).
– in caso di giudizi disciplinari verso magistrati, il corso dei termini viene sospeso per il tempo in cui il procedimento è sospeso per l’assenza legata a COVID del testimone, del Ctu, o di altri soggetti citati a comparire.

Ok prove orali da remoto per l’esame di avvocati e notai

L’art- 25 offre informazioni sull’esame di abilitazione alla professione forense e notarile e, in particolare, sull’esecuzione delle prove orali.
Viene eliminato il termine del 30 settembre 2020, previsto dall’art. 254, comma 3 del Dl n. 34/2020, come riferimento ultimo per autorizzare lo svolgimento da remoto delle prove orali, che ora diventa possibile anche oltre tale data.

Elezioni Ordini professionali in modalità telematiche

Sempre l’art.25 tratta il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, sia nazionali che territoriali, per i quali viene permesso lo svolgimento, in tutto o in parte, da remoto pur sempre rispettando i principi di segretezza e libertà nel voto.
Le modalità di voto e le procedure di insediamento dovranno essere decise dal Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio con apposito regolamento che andrà adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto “Ristori-bis”.

Class action

L’art. 26 del Decreto “Ristori Bis” introduce nuove disposizioni in materia di class action. Viene modificato quanto indicato all’articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, e il differimento e l’entrata in vigore passano da 19 a 25 mesi dall’entrata in vigore della stessa Legge.

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Fattura elettronica, codici errore relativi a nomenclatura e unicità del file trasmesso (00001, 00002)

Fattura elettronica, codici errore relativi a nomenclatura e unicità del file trasmesso (00001, 00002)

Riportiamo i codici errore relativi a nomenclatura e unicità del file trasmesso.

La verifica della nomenclatura serve a impedire l’invio di un file già trasmesso.

Codice: 00001

Nome file non valido

Codice: 00002

Nome file duplicato

Cliccando sul nome della tipologia potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate, divisi per tipologia:

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

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Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
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vmvare
Linux
veeam
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