Il recente provvedimento del Direttore Generale dei servizi informatici n. 10667 del 4 novembre 2020 disciplina il deposito telematico nel processo penale.
Il deposito telematico riguarda richieste, istanze, memorie e altri documenti previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p, presso gli Uffici del Pubblico Ministero, come previsto dall’art. 24 comma 1 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 “Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19”.
Ricordiamo che il comma 3 dell’art 415 bis c.p.p indica che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sia accompagnato anche dall’«avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio».
LE REGOLE PER IL DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE
Il Provvedimento direttoriale non indica in modo dettagliato la procedura da seguire per il deposito di atti nel processo penale telematico. Dispone solo che questo avvenga esclusivamente attraverso il Portale Deposito atti penali accessibile dal PST all’indirizzo http://pst.giustizia.it, tramite l’Area Riservata, come stabilito dal Provvedimento Direttoriale n. 5477 11 maggio 2020.
Nel provvedimento n.5477 viene indicato che:
– l’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato;
– l’atto da depositare telematicamente deve essere un documento informatico in pdf, «ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti». Non può trattarsi di una scansione di immagini. Deve essere sottoscritto con con firma digitale o firma elettronica qualificata. La dimensione massima del deposito telematico, comprensivo degli allegati, è pari a 30 MB;
– anche gli allegati devono essere documenti informatici in pdf, sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata (sono ammesse PAdES e CAdES). Possono essere firmati digitalmente da più soggetti ma almeno uno deve essere il depositante.
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