bando cassa forense servicematica

Cassa Forense aiuta gli avvocati under 35

Segnaliamo un’iniziativa di Cassa Forense a favore dell’accesso al credito da parte degli avvocati under 35.

Tra le varie misure previste dal Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, Cassa Forense ha previsto un nuovo bando riguardante prestiti in favore dei giovani avvocati iscritti.

Il bando prevede di coprire somme da 5 mila 15 mila euro, rimborsabili anche in 5 anni.

L’obiettivo è permettere agli avvocati under 35, coloro cioè che si trovano all’inizio della propria attività professionale, di alleviare il peso delle spese necessarie all’avviamento di uno studio.

IL BANDO: BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando tutti gli iscritti a cassa forense che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda. Sono esclusi i praticanti.

Il richiedente:

– deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, vanno conteggiati anche eventuali periodi di praticantato;
deve essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modelli 5);
– deve aver dichiarato, nell’ultimo Modello 5, un reddito netto professionale non superiore ad € 40.000,00;
non deve aver beneficiato delle agevolazioni previste dal medesimo bando presentato negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

Il sostegno di Cassa Forense nel coprire gli interessi è valido solo in presenza dell’iscrizione all’Ente. Nel caso in cui l’avvocato beneficiario si cancellasse, il contributo andrebbe a cadere e il pagamento integrale degli interessi ricadrebbe sul professionista.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’ammissione al credito è sottoposta all’insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio, a cui è affidata l’erogazione delle quote.

Cassa Forense si fa carico al 100% degli interessi passivi da versare all’Istituto di credito, fino ad esaurimento dell’importo disponibile, pari ad € 1.000.000,00.

Inoltre, Cassa Forense fornisce agli iscritti con un reddito professionale inferiore ad € 10.000,00 la garanzia fideiussoria, sempre fino a esaurimento dell’importo disponibile, pari ad € 2.500.000,00.

I beneficiati sono tenuti a sottoscrivere il contratto di prestito con Banca Popolare di Sondrio. Il contratto va firmato entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di ammissione e la mancata firma fa decadere il beneficio.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La richiesta di ammissione al bando va inviata entro il 30 ottobre 2021 a Cassa tramite la procedura online presente sul sito web dell’Ente. Le domande presentate in modalità diversa da questa non saranno considerate.

Alla domanda va allegata un’autocertificazione in cui indicare le finalità del prestito. Cassa Forense mantiene il diritto di verificare, anche a posteriori, la veridicità di quanto dichiarato.

Le domande verranno considerate seguendo la data di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Per una panoramica completa e approfondita delle condizioni, vi consigliamo di leggere il testo completo del bando per servizio di prestiti agli iscritti under 35 – anno 2021 di Cassa Forense.

Rendi il tuo lavoro più digitale, scopri i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Esame avvocato in partenza al 20 maggio

Il futuro dei concorsi pubblici sta nell’Intelligenza Artificiale?

esame avvocato servicematica

Esame avvocato in partenza al 20 maggio

Finalmente si procederà con l’esame avvocato 2020, già rimandato due volte a causa delle difficoltà dovute alla pandemia. Lo scorso 13 aprile 2021 è infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo che ne stabilisce le modalità.

L’esame coinvolgerà circa 26 mila candidati.

ESAME AVVOCATO E PANDEMIA

Entro il 24 aprile dovranno essere scelte le materie, mentre si sa già che le prove orali avverranno a partire dal 20 maggio.

A proposito delle date delle prove, a marzo la Min. Cartabia aveva dichiarato:

Potrà esserci uno slittamento di poche settimane, rispetto alle date di metà aprile, per l’avvio delle sessioni, ma confidiamo di concludere entro luglio, cioè per la stessa epoca in cui di solito si completa la correzione degli scritti”.

Dato il perdurare della pandemia, l’esame avvocato verrà svolto secondo modalità straordinarie: nessuna prova scritta, bensì due prove orali.

LE DUE PROVE ORALI

La prima prova verte attorno un quesito di stampo pratico-applicativo in una materia, a scelta del candidato, tra diritto civile, penale o amministrativo.
Il candidato ha a disposizione un’ora dalla dettatura del quesito: mezz’ora per l’esame preliminare, mezz’ora per la discussione vera e propria.

Alla seconda prova sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prima almeno 18 punti. La prova riguarda 5 materie, oltre a ordinamento e deontologia forense. Il tempo a disposizione va dai 45 ai 60 minuti.

Nella seduta che ha portato alla firma del Decreto sull’esame avvocato, la Min. Cartabia ha indicato i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici.
Per questa edizione, il numero delle sottocommissioni sarà maggiore, ma il numero di componenti diminuisce, da 5 a 3. Per la prima volta, poi, potranno far parte delle commissioni anche i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari.

A seguito della pubblicazione del Decreto, la Commissione centrale si occuperà del sorteggio delle Corti di appello. Successivamente, verrà estratta la lettera alfabetica da cui inizieranno le prove e verrà stabilito il calendario.

Il singolo candidato riceverà notizie sulla data e luogo d’esame almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa. Il candidato deve rendere noto, entro il 24 aprile, quali siano le materie scelte per le prove. La mancata comunicazione verrà interpretato come una rinuncia alla prova.

La prima prova orale si svolge in modalità ibrida. Il candidato sarà presente nella sede d’esame insieme al segretario della sottocommissione; gli altri componenti della commissione saranno invece collegati da remoto.

Le prove sono pubbliche, ma da remoto. Significa che possono collegarsi alla videoconferenza fino a 40 partecipanti che ne facciano richiesta, a patto che disattivino microfoni e telecamere.

COSA SUCCEDE IN CASO DI POSITIVITÀ A COVID

Se un candidato scopre di essere positivo al COVID o dimostra di non poter partecipare all’esame per comprovati motivi di salute, può chiedere il rinvio della prova al presidente della sottocommissione.

La nuova prova dovrà comunque avvenire entro 10 giorni dalla fine delle condizioni limitanti.

Rendi il tuo lavoro più digitale, scopri i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Il futuro dei concorsi pubblici sta nell’Intelligenza Artificiale?

Parcelle avvocati, valido il potere di opinamento dei COA

intelligenza artificiale Servicematica

Il futuro dei concorsi pubblici sta nell’Intelligenza Artificiale?

Nel Recovery Plan è previsto un piano di assunzioni nell’amministrazione pubblica il cui obiettivo è rafforzare il sistema in vista delle riforme del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le assunzioni dovrebbero dare nuova linfa vitale a una PA italiana malconcia, caratterizzata da scarse competenze e un’età media del personale elevata.

I Ministro per la Semplificazione, Renato Brunetta, ha proposto di migliorare la selezione del personale attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale nei concorsi pubblici.

Il deputato Alessandro Fusacchia, a capo dell’intergruppo parlamentare sull’Intelligenza Artificiale, ha proposto un’interrogazione parlamentare per capire “in cosa consista esattamente il ricorso all’intelligenza artificiale”.

Come spiegato nell’articolo Intelligenza artificiale nei concorsi pubblici? Il Governo faccia attenzione a questi problemi, pubblicato su Agenda digitale e da cui prendiamo spunto, l’AI è uno strumento valido ma delicato, sopratutto a causa del rischio di discriminazioni.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GDPR

L’applicazione dell’Intelligenza Artificiale ai concorsi pubblici mal si inserisce nella cornice data dall’articolo 22 del GDPR.

“Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione”

1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.

Per prima cosa, bisogna dunque capire se sia possibile garantire che i candidati ai concorsi pubblici non vengano valutati solo tramite sistemi automatizzati.

Anche il consenso al trattamento dei dati è problematico, poiché vi è uno squilibrio di potere tra l’interessato (il candidato) e il titolare del trattamento (la PA).

Per applicare l’Intelligenza Artificiale ai concorsi pubblici è necessario avere una legge più precisa, che indichi misure chiare a tutela degli interessi dei candidati.

Intanto, al GDPR presto si affiancherà il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.
Come spiegato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, lo scopo del Regolamento è promuovere un’intelligenza artificiale trasparente e affidabile, tutelando i diritti fondamentali delle persone, soprattutto nelle applicazioni che presentano un elevato rischio di discriminazioni ed errori.

GLI ALGORITMI E IL RISCHIO DI DISCRIMINAZIONI

Gli algoritmi alla base dell’Intelligenza Artificiale sono creati da tecnici a partire da dati. L’AI non è capace di riflessione: analizza ciò che ha a disposizione e poi impara dall’esperienza.

Il rischio è che il set di dati su cui viene costruita l’AI porti involontariamente a forme di discriminazione sulla base dell’etnia, del sesso, del stato di salute o altri dettagli personali.

Senza contare l’eventuale mancanza di trasparenza su dati utilizzati per la costruzione dell’AI, ulteriore fattore di rischio.

Giusto per fare capire quanto l’Intelligenza Artificiale possa risultare discriminante, vi portiamo il caso di Amazon.

Nel 2015 l’azienda selezionava il personale attraverso un sistema AI basato sui curricula ricevuti e valutati nei 10 anni precedenti. Poiché in quell’arco di tempo Amazon non aveva mai assunto donne per quei ruoli, l’algoritmo aveva imparato a escludere le candidature femminili, indipendentemente dalle loro potenzialità.

CONCLUSIONI

Come si può applicare l’Intelligenza Artificiale ai concorsi pubblici di casa nostra?

Lo spiega ancora Fusacchia: “per questi concorsi non si può eliminare il contatto diretto tra chi seleziona e chi è selezionato, né ridurre tutta la selezione a test per quanto perfezionati e a titoli valutati attraverso algoritmi.
[…] È possibile conciliare la velocità con l’uso di strumenti di selezione più adeguati, lasciando alle commissioni una responsabile discrezionalità nella selezione dopo una verifica che, specie per le posizioni più qualificate, deve dare un peso non secondario anche alle competenze psico-attitudinali, alle capacità organizzative, e – importantissime – alle motivazioni”.

 

Rendi il tuo lavoro più digitale, scopri i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Parcelle avvocati, valido il potere di opinamento dei COA

Arriva l’estensione della fatturazione elettronica anche ai forfettari

 

opinamento COA Servicematica

Parcelle avvocati, valido il potere di opinamento dei COA

Lo scorso 19 febbraio, il CNF ha emesso una delibera con cui si è espresso a proposito del persistere o meno del potere di opinamento da parte dei COA nel momento in cui un avvocato acceda al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione della propria parcella.

ABROGAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO E SUPERAMENTO DEL POTERE DI OPINAMENTO

Il 10 febbraio 2021 il COA di Torino, con una propria delibera, ha manifestato la propria posizione riguardo l’orientamento locale secondo cui, abrogato il sistema tariffario, non sia più necessario per un avvocato accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione delle parcelle esibendo le stesse insieme al parere di congruità reso dal COA (articoli 633, comma 1, n. 3, e 636 c.p.c.).

In sostanza, tale orientamento sostiene che l’abrogazione del sistema tariffario derivante dall’articolo 9 del D.L. n. 1/2012, abbia determinato implicitamente non solo l’abrogazione degli articoli sopracitati ma il superamento del potere di opinamento delle parcelle da parte del COA.

LE CONSIDERAZIONI DEL CNF

Il CNF spiega che l’abrogazione del sistema tariffario non ha cancellato il potere di opinamento da parte del COA.
Nel testo della delibera si legge che:

– “la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense”;

il potere di opinamento è espressamente indicato nell’art. 29 lett. l) dell’attuale ordinamento forense, “in forza del quale il Consiglio dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti” e che tale norma “integra pacificamente ius superveniens rispetto al DL. 1/20122″;

– anche la Procura generale presso la Corte di Cassazione sostiene la medesima posizione sul potere di opinamento del COA, sostenendo che l’art. 9 del D.L. n. 1/2012 non ha “inciso sugli strumenti processuali che l’ordinamento appresta per la tutela dell’avvocato né ha comportato l’ablazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell’Ordine al fine di chiedere, ed ottenere, un decreto ingiuntivo”. Si può invece evidenziare un “mutamento della disciplina dei criteri sulla base dei quali detto potere viene esercitato, sostituendo alle tariffe previgenti i parametri individuati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 247/12 (cfr. p. 9)“;

Per tutti questi motivi il CNF invita i COA a continuare a esercitare il potere di opinamento come prescritto dall’art. 29.

 

Rendi il tuo lavoro più digitale, scopri i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Arriva l’estensione della fatturazione elettronica anche ai forfettari

Riforma della Giustizia, il piano del CNF

vaccinazione obbligatoria UE Servicematica

Vaccinazione obbligatoria? Ok per l’Europa

In un periodo in cui il tema della vaccinazione è di attualità, è interessante la pronuncia della Corte CEDU dello sorso 8 aprile sull’obbligo vaccinale per i bambini.

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA E CEDU

La decisione della Corte CEDU è sorta dal caso Vavřička e altri contro la Repubblica Ceca (ricorsi 47621/13 e altri).

I ricorsi sono partiti da alcuni genitori multati o i cui figli non sono stati ammessi alla scuola materna a causa della mancata vaccinazione obbligatoria.

I ricorrenti hanno visto in ciò una violazione dell’art.8 della Convenzione CEDU, sul rispetto della vita privata.

Art.8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Da un lato ci sono dunque i genitori che ritengono che le decisioni riguardanti la propria salute o, in questo caso, quella dei propri figli minorenni, rientri nella sfera inviolabile della vita privata

L’ART.8, TRA VITA PRIVATA E SALUTE PUBBLICA

…dall’altro, però, lo stesso art. 8 indica l’esistenza di deroghe al rispetto della stessa.

L’articolo ha infatti lo scopo di proteggere l’individuo da ingerenze arbitrarie dello Stato. Ma vi sono casi, quelli indicati nel comma 2, in cui tale tutela decade. Tra queste vi è anche la protezione della salute.

I giudici di Strasburgo non hanno infatti evidenziato alcuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte della Repubblica Ceca.

La vaccinazione obbligatoria imposta dallo Stato ha come obiettivo la protezione da malattie che rappresentano un rischio per la salute, sia individuale che collettiva. Permettono di salvare vite, di liberare risorse sociali e anche finanziarie. Senza considerare gli effetti positivi sulla riduzione dei costi che malattie prevenibili comporterebbero per il sistema sanitario nazionale.

CONCLUSIONI

Dalla pronuncia della Corte CEDU possiamo dedurre che se la vaccinazione obbligatoria viene imposta per tutelare la salute pubblica non può essere ritenuta una violazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Gli Stati possono imporre liberamente l’obbligo di vaccinazione dei bambini, stabilire multe per i genitori novax ed escludere i piccoli non vaccinati dalla scuola.

L’obbligo è giustificato dalla necessità di tutelare sia l’individuo sia la comunità da malattie ben note ed evitare un calo dei tassi di vaccinazione che potrebbe compromettere la gestione generale di tali malattie.
Il fine è tutelare, attraverso un’azione solidale a livello di società, i soggetti più deboli.

Scopri i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Passaporto vaccinale, il Parlamento Europeo accelera

Eccessiva durata dei processi: l’Europa condanna l’Italia

fattura elettronica forfettari servicematica

Arriva l’estensione della fatturazione elettronica anche ai forfettari

Il MEF chiede all’Europa il permesso per l’estensione della fattura elettronica anche ai forfettari.

LE RICHIESTE DELL’ITALIA

Il prossimo 31 dicembre scade l’autorizzazione concessa dall’UE all’Italia per l’introduzione della fatturazione elettronica anche tra privati (Decisione di esecuzione UE 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018). Il nostro paese si appresta dunque a presentare alcune richieste in materia.
In particolare:

  • una proroga almeno triennale dell’obbligo,
  • l’estensione anche a chi opera in regime forfettario.

Infatti, professionisti, autonomi e ditte individuali in regime forfettario sono al momento esonerati dall’uso della fattura elettronica.

L’ESTENSIONE AI FORFETTARI

L’estensione della fattura elettronica ai forfettari parte da tre presupposti:
– aiuta a combattere l’evasione fiscale,
semplifica il lavoro dell’Erario,
– la sua introduzione non ha comporta un incremento incisivo dei costi a carico delle partite iva, quindi anche i forfettari possono permettersela. Lo scorso 26 marzo, il Direttore Generale delle Finanze del MEF, Fabrizia Lapecorella, ha così commentato: “l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica non ha generato particolari criticità e gli operatori economici sono riusciti ad adeguare i propri sistemi recependo rapidamente la nuova modalità di fatturazione”.

C’è da dire che, seppur esentate, le p.iva in regime forfettario possono già da tempo aderire volontariamente alla fatturazione elettronica.

Difatti, di una possibile estensione dell’obbligo anche ai forfettari si era già parlato con la Legge di Bilancio 2020. L’idea era poi stata abbandonata a favore della scelta facoltativa, in cambio della riduzione di un anno dei termini di decadenza per gli avvisi di accertamento, da 5 a 4 anni.

FATTURA ELETTRONICA,EVASIONE E PRIVACY

Lapecorella vede l’estensione della fattura elettronica ai forfettari come il mezzo per “completare sia le finalità anti-evasive sia le finalità di semplificazione, permettendo di avere un quadro completo del fatturato prodotto sul territorio nazionale”.

Rimane però da sciogliere il nodo della tutela dei dati personali. Il Garante della Privacy non è ancora soddisfatto sulle modalità di conservazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate, considerate eccessive rispetto alle finalità.

 

Cerchi un software per la fatturazione elettronica? Scopri Service1!

——–

LEGGI ANCHE:

In Francia il Fisco controllerà i social network. E la privacy?

Passaporto vaccinale, il Parlamento Europeo accelera

 

Riforma della Giustizia, il piano del CNF Servicematica

Riforma della Giustizia, il piano del CNF

Il CNF ha elaborato e pubblicato sul proprio sito un piano per la riforma della Giustizia. L’obiettivo finale delle proposte è mettere al centro del sistema giustizia la persona e il suo bisogno di tutela.

Le proposte del Consiglio Nazionale Forense vanno a supporto del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono già stata inviate al Governo e al Guardasigilli.

GIUSTIZIA E PANDEMIA

Come ha sottolineato Maria Masi, presidente facente funzioni del CNF, l’emergenza COVID ha esasperato le pessime condizioni dell’amministrazione della Giustizia, dall’edilizia all’informatica, all’organizzazione dei ruoli e del personale.

“Per contenere il rischio della crisi della giurisdizione […] reputiamo necessario invocare l’esigenza di  competenza e di responsabilità, cosi come indifferibile è da considerarsi la specializzazione del giudice, elemento valutato in termini di miglioramento della qualità e dell’efficienza dalle istituzioni europee.

La proposta di riforma mira ad esprimere una visione globale della giustizia, sottesa ai principi di competenza e responsabilità, nella consapevolezza che il sistema complesso, già messo a dura prova nell’ultimo anno, non può e non deve svilirne la funzione essenziale all’attuazione dei valori e dei principi della Costituzione”.

IL PIANO DEL CNF

Il piano del CNF parte da alcuni presupposti:

– la Giustizia è il “motore di sviluppo di una società inclusiva, caratterizzata da più ampi livelli di benessere collettivo, e quindi capace di garantire la soluzione migliore rispetto all’aspettativa di tutela dei cittadini”;

– il settore non può essere riformato solo in termini economici ma deve essere migliorato a partire dai servizi offerti a cittadini e imprese.

Gli elementi su cui puntare per raggiungere l’obiettivo sono 3:

1) Semplificazione
Razionalizzare e semplificare il quadro normativo attuale.

2) Organizzazione
Investire nel miglioramento dell’organizzazione della Giustizia.

3) Competenze
Puntare sulla formazione per accrescere le competenze e la professionalità degli operatori del settore, in particolare degli addetti alla gestione degli uffici.

Il risultato dovrebbe essere un sistema Giustizia caratterizzato da minori costi e tempi e maggiori servizi.

Qui il testo completo del piano del CNF per la riforma della Giustizia a supporto del PNRR.

 

Rendi il tuo lavoro più digitale, scopri i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Cassa Forense e COVID: nuovi indennizzi per chi si è ammalato

Decreto Covid, le novità per la Giustizia

social network fisco e privacy servicematica

In Francia il Fisco controllerà i social network. E la privacy?

A febbraio, in Francia è stato dato il via libera a un sistema che controllerà i social network dei contribuenti per individuare incongruenze tra lo stile di vita esposto e le dichiarazioni dei redditi.

Tali incongruenze porteranno a maggiori approfondimenti per verificare eventuali forme di evasione fiscale.

COME FUNZIONA IL MONITORAGGIO DEI SOCIAL NETWORK A FINI FISCALI

Il sistema di monitoraggio dei social network non sarà ovviamente portato avanti da dipendenti in carne e ossa, ma si baserà sull’uso dell’intelligenza artificiale.

La particolarità dell’intelligenza artificiale è quella di evolversi, di “imparare” man mano che viene utilizzata. E infatti, il sistema verrà sperimentato per 3 anni, divisi in due fasi diverse:

una prima fase di apprendimento, durante la quale la tecnica di raccolta dei dati verrà affinata attraverso l’esperienza;
una seconda fase in cui i dati raccolti verranno analizzati per evidenziare le incongruenze fiscali.

E LA PRIVACY?

I social network rappresentano dei mezzi di comunicazione davvero particolari. Da un lato, sono “pubblici”, nel senso che tutto ciò che vi viene pubblicato è a disposizione di una moltitudine di utenti. Dall’altro, sono piattaforme attraverso le quali le persone condividono la propria sfera privata, spesso con poca consapevolezza.

Il sistema di monitoraggio del Fisco francese pone delle questioni sulla privacy degli utenti.

L’uso dell’intelligenza artificiale permette già in partenza una certa tutela della privacy. In più, è stato deciso che i dati che effettivamente potranno essere usati dal Fisco debbano rispondere a due caratteristiche:
– essere dati disponibili liberamente sui social;
– derivare da contenuti che l’utente ha condiviso volontariamente.

Per la conservazione dei dati, il limite massimo è di 30 giorni (un anno in caso di attività illecite).

IL FISCO ITALIANO

Anche il Fisco italiano sta puntando a un maggior uso delle tecnologie, sebbene in modi più blandi.
La digitalizzazione italiana riguarda infatti i servizi ai cittadini, l’interconnessione con la PA e altri attori esterni, la sicurezza informatica e la protezione dei dati, e anche una maggiore efficacia nelle attività di controllo.

L’intelligenza artificiale sarà usata per migliorare i processi di valutazione e individuare con più precisione quei soggetti maggiormente esposti al rischio di evasione fiscale.

Il tutto dovrà necessariamente avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, che indica che le attività di un’istituzione ai fini di un obiettivo debba essere svolta entro i limiti di ciò che è idoneo e necessario a raggiungere l’obiettivo stesso.

Come però dimostrano le continue rimostranze del Garante della Privacy nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione elettronica, stabilire quali azioni siano idonee e necessarie e quali siano sproporzionate non è così semplice.

Scopri la fatturazione elettronica di Servicematica

——–

LEGGI ANCHE:

Prorogato il termine per la conservazione delle fatture elettroniche 2019

Piattaforma ODR, la soluzione alle controversie legate agli e-commerce

 

covid giustizia servicematica

Decreto Covid, le novità per la Giustizia

Il DL Covid n.44/2021 in vigore dal primo aprile 2021 proroga al 31 luglio prossimo alcune delle disposizioni previste in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria. Inoltre, introduce norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria durante il periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

ALCUNE NOVITÀ DEL DL COVID

CONCORSO MAGISTRATI

Viene consentito “lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della Giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.

Il Ministro della Giustizia dovrà adottare un decreto con cui verranno stabilite le modalità di svolgimentO della prova scritta e orale e anche i requisiti per accedervi. Il decreto dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Dl Covid.

Al momento si sa che la prova scritta potrebbe consistere nella stesura di elaborati teorici i cui temi saranno individuati via sorteggio gestito dalla commissione d’esame il mattino del giorno di svolgimento. Ai candidati saranno concesse 4 ore per redigere l’elaborato. AL centro della valutazione vi sarà la loro capacità di sintesi. I candidati che ottengono un punteggio minimo di 96 saranno considerati idonei.

BLOCCO DEI PORTALI

A seguito delle segnalazioni da parte delle Camere penali a proposito dei malfunzionamenti dei portali, il DL introduce la possibilità del deposito cartaceo.

Nel Dl si specifica che il deposito analogico è valido solo in presenza di ragioni eccezionali e fino a quando i portali non tornino a funzionare.

DEPOSITO TEMPESTIVO

In relazione al deposito di memorie, atti, documenti, richieste e istanze che va eseguito esclusivamente in modalità telematica, il DL specifica che il deposito va considerato tempestivo “quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

DECISIONE IN APPELLO

Il DL Covid stabilisce che, in ambito penale, le decisioni in appello vengano prese in Camera di Consiglio a meno che non venga fatta richiesta di discussione orale o non sia l’imputato stesso a chiedere di comparire in giudizio.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Vengono sospesi i giudizi e i termini di prescrizione nel caso in cui l’udienza sia rinviata a causa delle limitazioni dovute all’emergenza Covid.

Rendi il tuo lavoro più digitale, scopri i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Cassa Forense e COVID: nuovi indennizzi per chi si è ammalato

Passaporto vaccinale, il Parlamento Europeo accelera


LEGGI ANCHE

In Veneto un algoritmo per gestire le liste d’attesa: il Garante Privacy avvia un’istruttoria

Di recente, la Regione Veneto con una delibera ha annunciato l’arrivo di un algoritmo, RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenea), finalizzato alla gestione delle liste d’attesa…

la prescrizione per i debiti contributivi (2)

La prescrizione per i debiti contributivi

La prescrizione quinquennale deve ritenersi applicabile anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale Tribunale di Foggia: il caso di prescrizione quinquennale per i debiti contributivi…

Settore Tech: le imprese straniere rubano talenti italiani

Un problema ormai cronico dell’attuale mercato del lavoro è il disallineamento tra domanda e offerta. Soltanto nel 2022, Unioncamere ha calcolato una perdita di 38…

cassa forense indennizzi servicematica

Cassa Forense e COVID: nuovi indennizzi per chi si è ammalato

Cassa Forense ha predisposto nuovi indennizzi per gli avvocati colpiti dal COVID.

La notizia giunge con una nota pubblicata sul sito il 1 aprile.

GLI INDENNIZZI

A) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto, in caso di decesso avvenuto fino al 31/1/2021;

B) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto, in caso di decesso avvenuto tra il 1°/2/2021 e il 30/4/2021, che non abbiano titolo a godere della copertura assicurativa caso morte garantita da Cassa Forense, tramite EMAPI (iscritti ultra 75enni);

C) € 3.000 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto in reparto di terapia intensiva;

D) € 1.500 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto, con durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva;

E) € 1.000 in caso di isolamento sanitario obbligatorio dell’iscritto della durata di almeno 21 giorni certificati dal medico curante o dal Servizio Sanitario Nazionale e accompagnato da autocertificazione circa l’impossibilità a svolgere l’attività professionale nell’intero periodo di isolamento.

Le risorse totali a disposizione ammontano a 3 milioni di euro: 1 milione per le misure A, B, C e D; 2 milioni per la misura E.

Le misure non sono cumulabili tra loro, né con le misure standard previste dal Regolamento dell’Assistenza – Art. 2, comma 1 lett. a) e art. 14 comma 1 lett. a).

BENEFICIARI E PROCEDURA DI RICHIESTA

I nuovi indennizzi riguardano gli iscritti che hanno contratto l’infezione nel periodo fra il primo novembre 2020 e il 30 aprile 2021.

Per poterne usufruire è necessario che gli avvocati richiedenti siano in regola nei confronti di Cassa Forense. Chi non lo fosse può sistemare la propria posizione attraverso l’apposita richiesta di regolarizzazione spontanea (art. 76 Reg. Unico Previdenza Forense).

Le domande per ottenere gli indennizzi C, D ed E devono essere presentate online, seguendo la procedura che sarà disponibile sul sito di Cassa Forense, nella sezione riservata, a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno.

Le domande presentate prima del 15 aprile in forma cartacea non verranno prese in considerazione. Le uniche domande cartacee ammesse sono quelle relative agli indennizzi A e B.

Qui il testo del comunicato ufficiale di Cassa Forense sui nuovi indennizzi a favore degli avvocati colpiti dal COVID.

Rendi il tuo lavoro più digitale, scopri i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Piattaforma ODR, la soluzione alle controversie legate agli e-commerce

Riforma del processo civile: pronta la commissione

 

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto