Green Pass, privacy e App IO. Il Garante dice sì

Green Pass, privacy e App IO. Il Garante dice sì

Il problema della privacy legato all’App IO sembra essersi risolto, con il Garante che finalmente ha dato parere positivo sul suo uso per il recupero del Green Pass.  in conformità al Dpcm dello scorso 17 giugno 2021.

Il parere giunge dopo le modifiche apportate da PagoPA a seguito delle segnalazioni dello stesso Garante.

PRIVACY E APP IO: I PROBLEMI EVIDENZIATI DAL GARANTE

Il Garante della Privacy aveva individuato alcune criticità relative alla privacy degli utenti.

Creazione di un identificativo univoco (Google)

Al primo avvio su un dispositivo Android, l’App IO avvia automaticamente i servizi Firebase di Google, creando un identificativo legato in modo univoco all’utente, senza informare quest’ultimo. Non viene data all’utente alcuna libertà di scelta e manca chiarezza sulle finalità del trattamento.

Il tracciamento (Mixpanel)

All’interno dell’App IO sono presenti librerie di tracciamento di Mixpanel.
Tali librerie inviano automaticamente dati sull’utilizzo dell’app da parte degli utenti ai sistemi di Mixpanel attraverso la creazione di un identificativo univoco.
Anche in questo caso, l’utente non è informato ed è impossibilitato dall’esprimere un consenso conforme all’art. 122 del Codice della Privacy. Inoltre, la profilazione risulta essere non conforme a quanto indicato nell’art.4 n.4 e nel considerando 71 del GDPR.

Attivazione automatica dei servizi

Al primo accesso, tutti i servizi messi a disposizione da ogni ente nazionale o locale tramite l’App IO vengono attivati come impostazione predefinita. È compito dell’utente disattivarli uno per uno.

Notifiche push

Per informare gli utenti della ricezione di messaggi all’interno dell’App IO, la stessa si basa sulle notifiche push. Per funzionare, tale sistema necessita del trasferimento di alcuni dati personali ai gestori dei sistemi operativi dei dispositivi (Google o Apple).

IL PARERE POSITIVO DEL GARANTE

Con il provvedimento del 9 giugno, Il Garante ha chiesto a PAgoPA di bloccare provvisoriamente alcune forme di trattamento dei dati tramite l’App IO e di risolvere le criticità evidenziate.

Di contro, il Ministero dell’Innovazione ha emesso un comunicato con cui ha smentito le accuse e ha sottolineato il ruolo dell’app come pilastro per la trasformazione digitale della PA.

PagoPA ha provveduto subito a disattivare l’invio di dati a Google e Mixpanel. In relazione a quest’ultima azienda, i dati potranno essere conservati per un massimo di 10 giorni.

Dal 9 luglio verrà anche introdotta la modalità opt-in per l’attivazione consapevole dei singoli servizi.

Il Garante della Privacy ha dunque dato il via libera all’uso dell’app IO per la visualizzazione del Green Pass.

GREEN PASS, COME FUNZIONA L’APP IO E COME OTTENERLO

Alla richiesta dell’utente, l’app invia una notifica push sotto forma di sms o mail contenente un codice che permette di recuperare la certificazione verde dal sito www.dgc.gov.it. È necessario inserire le cifre della tessera sanitaria e si ottiene un codice QR contenente le informazioni su tamponi, vaccinazioni o eventuale guarigione.

È possibile scaricare il Green Pass anche tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure chiedendolo al medico di famiglia o alla farmacia.

Rendi il tuo lavoro digitale e sicuro con i prodotti Servicematica.
——–

LEGGI ANCHE:

Istituita l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Aliquota minima globale, un passo avanti per contrastare le Big Tech?

 

Aliquota minima globale tassa multinazionali

Aliquota minima globale, un passo avanti per contrastare le Big Tech?

I Ministri delle Finanze dei sette paesi più industrializzati hanno dichiarato l’intenzione di fissare un’aliquota minima globale da applicare alla tassazione delle multinazionali.

La misura dovrebbe colpire tutte quelle grandi aziende che approfittano di regimi fiscali agevolati, prime fra tutte le “Big Tech” come GoogleFacebook.

COSA PREVEDE L’ACCORDO SULL’ALIQUOTA MINIMA GLOBALE

Sono due i punti fondamentali previsti:

• un’aliquota minima globale di almeno il 15%, che ricade su tutte le multinazionali, applicata Paese per Paese;
• le imprese più grandi, con margini di profitto superiori al 10%, pagheranno le tasse in ogni Paesi in cui operano e non solo dove hanno la sede. 
I ricavi eccedenti il 10% vengono tassati almeno al 20% nei Paesi in cui le multinazionali operano.

L’obiettivo dell’accordo è limitare l’elusione delle regole fiscali ma anche la concorrenza tra gli stati con fiscalità diverse.

Per puntare davvero un’effettività globale, la proposta verrà sottoposto anche ai membri del G20 in programma a luglio e aggiustata. La sua attuazione richiederà comunque qualche anno.

I COMMENTI

Il Ministro del Tesoro USA, Janet Yellen, descrive questo accordo come “un impegno senza precedenti, che metterà fine alla corsa al ribasso nella tassazione aziendale, assicurando equità per i lavoratori negli Stati Uniti e in tutto il mondo.”

Anche Mario Draghi è soddisfatto, considerandolo “un passo storico verso una maggior equità e giustizia sociale per i cittadini”.

Anche i portavoce di Facebook e Google hanno accolto con favore l’accordo sull’aliquota minima globale.

I DUBBI

La proposta iniziale di un’aliquota minima globale prevedeva una tassazione al 21%, abbassata poi al 15% per andare incontro a quei paesi UE che devono parte della loro ricchezza alla concessione di regimi fiscali agevolati alle multinazionali (Cipro, Irlanda, Lussemburgo e Olanda).

Gabriel Zucman, direttore dell’EUTO, l’Osservatorio Fiscale Europeo, definisce l’accordo inadeguato.
Il primo rapporto dell’Osservatorio mostra infatti a quanto ammonteranno le perdite dei Paesi UE se l’aliquota minima globale rimanesse al 15% invece che essere portata al 25% come proposto anche dall’Icrict, la Commissione Indipendente per la Riforma della Tassazione Aziendale Internazionale.
A grandi linee si parla di 120 miliardi di euro.
Con un’aliquota minima al 25% i ricavi dell’Unione europea salirebbero di quasi 170 miliardi; con l’aliquota al 15% di soli 50 miliardi. In particolare, l’Italia passerebbe da 11,1 miliardi a 2,7.

Digitalizza il tuo ufficio con i prodotti Servicematica.
——–

LEGGI ANCHE:

La delega allo Spid: come funziona

Istituita l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

sottoscrizione avvocati

Gli avvocati e facoltà di eseguire autenticazioni

Hanno gli avvocati il potere di eseguire autenticazioni? Sì.

Il riferimento normativo si trova nelle modifiche all’articolo 14 della legge 53/1990 introdotte con l’art. 16 bis del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n.120 del 11 settembre 2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».

Le modifiche riguardano i termini  «segretari delle procure della Repubblica» a cui ora seguono i termini «gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento».

La modifica va a introdurre la facoltà per gli avvocati di autenticare alcune tipologie di sottoscrizioni, come quelle relative a proposte di legge di iniziativa popolare, referendum o elezioni.

AVVOCATI E AUTENTICAZIONI: IL TESTO DELL’ARTICOLO MODIFICATO

Qui di seguito il testo dell’articolo 14 della legge 53/1990 modificato che amplia agli avvocati la facoltà di eseguire autenticazioni:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948,n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n.122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968,n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.240, dalla legge 24 gennaio 1979,n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n.352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco” .

Rendi il tuo studio legale più digitale con i prodotti Servicematica.
——–

LEGGI ANCHE:

Gratuito patrocinio: transazione e compenso legale

Esami avvocato: audio incriminato a Brescia

cybersecurity

Istituita l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Nasce l’ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, formata da 300 esperti in materia e con un portafoglio di 530 milioni di euro a disposizione fino al 2027.

Il decreto con cui viene istituita l’Agenzia sottolinea la “straordinaria necessità ed urgenza” di “attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente anche nel dominio digitale. In particolare, la vulnerabilità delle reti può “provocare il malfunzionamento o l’interruzione di funzioni essenziali dello Stato con potenziali gravi ripercussioni sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, sino a poter determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

IL PROBLEMA DELLA CYBERSECURITY IN ITALIA

L’Italia non eccelle per la sicurezza informatica.

Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, ha dichiarato che “il 93-95% dei server della Pubblica amministrazione non è in condizioni di sicurezza.

Franco Gabrielli, sottosegretario con delega all’Intelligence, riconosce che la situazione derivata da una “mancanza di consapevolezza dei rischi” e da “un deficit di cultura su questi temi”.

Ma quanto è grande il rischio che corriamo?

Un’idea ce la offre Ranieri Razzante, consigliere per la cybersecurity del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè: “dai dati del parlamento europeo, nel 2019 [i cyberattacchi] sono stati 700 milioni in Europa, triplicati rispetto all’anno precedente”.

https://video.sky.it/news/tecnologia/video/nasce-lagenzia-per-la-cybersicurezza-nazionale-676813

CYBERSICUREZZA, I COMPITI DELLA NUOVA AGENZIA

Nel gestire la cybersecurity, la nuova agenzia sostituisce il DIS, cioè il Dipartimento che coordina i servizi d’Intelligence.
Eserciterà i suoi compiti sotto il controllo del Presidente del Consiglio e dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.
Tali compiti sono:

tutelare gli interessi nazionali, la resilienza dei servizi e le funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche;
• sviluppare capacità nazionali di prevenzione, di monitoraggio, di rilevamento e di mitigazione, per fronteggiare incidenti di sicurezza informatica e attacchi informatici;
• contribuire a innalzare la sicurezza dei sistemi di Information and communications technology (ICT) dei soggetti all’interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, della PA, degli operatori di servizi essenziali (OSE) e dei fornitori di servizi digitali (FSD);
• supportare lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche, tramite la promozione di progetti per l’innovazione e lo sviluppo e stimolando la crescita di una forza di lavoro nazionale nel campo della cybersecurity che possa portare all’autonomia strategica nazionale nel settore;
• fungere da interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza e attività ispettive in relazione alla sicurezza nazionale cibernetica, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), e alla sicurezza delle reti di comunicazione elettronica.

Obiettivi

L’agenzia promuove azioni comuni tra soggetti pubblici e privati che puntino ad assicurare la resilienza cibernetica nazionale e favorire la digitalizzazione del Paese, dal sistema produttivo alle pubbliche amministrazioni.

Lo scopo è giungere a essere autonomi, sia a livello nazionale che europeo, per quanto riguarda la fornitura di “prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore”.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA CYBERSICUREZZA

Lo stesso decreto che istituisce l’ACN prevede anche il CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, che svolgerà funzioni di consulenza, proposta e deliberazione in materia.

Il CIC è presieduto dal Capo del Governo ed è composto dai ministri degli Esteri, dell’Interno, della Giustizia, della Difesa, dell’Economia, dello Sviluppo economico, della Transizione ecologica, di Università e ricerca e dal ministro delegato per l’Innovazione tecnologica.

Migliora la tua sicurezza informatica con i prodotti Servicematica.
——–

LEGGI ANCHE:

Verso un’identità digitale europea condivisa

Udienze in video e tecnologie da remoto: rischi e opportunità per la giustizia

assegno figli servicematica

Liberi professionisti: al via l’assegno unico per i figli

Lo scorso 8 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 79/2021, contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.  Con cui viene istituito anche l’assegno unico per i figli in favore dei liberi professionisti, lavoratori autonomi e disoccupati esclusi dal beneficio dell’assegno familiare (art. 2 del DL 69/88).

La misura è prevista solo per il secondo semestre del 2021, a decorrere dal mese in cui viene presentata la domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono concessi gli arretrati dal mese di luglio.

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI E LIBERI PROFESSIONISTI: I DETTAGLI

Oltre ad appartenere alle categorie già citate, i beneficiari dell’assegno unico per i figli sono cittadini delll’UE o familiari di cittadini UE o ancora cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno che risiedano in Italia da almeno 2 anni o titolari di contratto di lavoro per almeno 6 mesi, che paghino le imposte in Italia e che abbiano un Isee  inferiore a 50.000 euro annui.

L’importo dell’assegno varia in modo inversamente proporzionale all’Isee dichiarato dal nucleo famigliare del beneficiario, con il seguente range di riferimento:

minimo di 30 euro a figlio per nuclei con 1 o 2 figli, o di 40 euro per nuclei con 3 o più figli che presentino un Isee di 40.000 euro l’anno;

massimo di 218 euro per ciascun figlio per nuclei famigliari con 3 o più figli e con Isee inferiore a 7.000 euro l’anno.
L’assegno viene maggiorato di 50 euro al mese per ciascun eventuale figlio con disabilità.

In caso di affido condiviso, la somma spetta al 50% a ciascun genitore.
L’importo dell’assegno non ricade nel reddito imponibile e non preclude l’accesso al reddito di cittadinanza o ad altre misure regionali o locali a favore dei figli.

Rendi il tuo studio legale più sicuro e tecnologico con i prodotti Servicematica.
——–

LEGGI ANCHE:

Affidamento condiviso paritetico: orientamenti di Brindisi

Esami avvocato: tracce fuori linee guida

Notifica PEC non ricevuta, ricorso inammissibile Servicematica

Notifica PEC non ricevuta, ricorso inammissibile

Una donna a cui viene concesso di occupare parte di un immobile, esclusivamente per il periodo vacanziero, con un accordo verbale, decide di denunciare la situazione all’Agenzia delle Entrate.

A seguito della denuncia il contratto viene regolarizzato, ma la locatrice si rivolge al Tribunale e ottiene l’annullamento del contratto e il pagamento dell’indennità di occupazione.

La conduttrice allora si rivolge in Corte di Appello, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto regolare la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiarando, data la sua assenza, la contumacia e confermando la sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello ritiene invece che la notifica sia stata regolare e che l’appellante avrebbe dovuto proporre allora “querela di falso, stante che la relata di notifica eseguita dall’agente postale fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione della immissione dell’atto da notifica nella casella di posta”.

I MOTIVI DEL RICORSO

La conduttrice però porta la questione in Cassazione, portando due motivi:

  1. art.360 c.p.c., n.4: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione di legge con riferimento alla norma applicata, vizio di motivazione” per avere la Corte di Appello errato nel ritenere la notifica avvenuta a mezzo posta e nell’applicare di conseguenza la L. 890/1982;
  2. “violazione di legge (art. 360, n.3 c.p.c.): errata applicazione dell’art. 140 c.p.c, anche con riferimento all’art.111 Cost. – profili di illegittimità costituzionale” per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’art. 140 c.p.c. fosse applicabile a situazioni di convivenza/coabitazione con la controparte o aventi causa diretti.

In sostanza, la conduttrice sostiene che la locatrice abbia ignorato l’affissione dell’avviso ex. art. 140, comma 2 c.p.c. e che, data la presenza di una sola cassetta postale condivisa con la locatrice, peraltro situata lontano dall’ingresso, non si possa avere l’assoluta certezza relativamente alla conoscenza del processo da parte sua.

LA NOTIFICA PEC NON RICEVUTA? IL RICORSO È INAMMISSBILE

La Cassazione ha rilevato che la notifica PEC del ricorso eseguita dalla locatrice non è andata a buon fine. Il sistema ne ha infatti rifiutato la ricezione a causa di problemi alla casella di posta elettronica non imputabili al destinatario.

La conclusione è dunque l’inammissibilità del ricorso.

Nella sentenza gli Ermellini segnalano che al caso va applicato il principio di diritto secondo cui:

“in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (da ultimo Cass. 21/08/2020, n. 17577).

Rendi il tuo studio legale più sicuro e tecnologico con i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Conseguenze degli allegati pdf illeggibili nella pec

Udienze in video e tecnologie da remoto: rischi e opportunità per la giustizia


LEGGI ANCHE

Reato di diffamazione: addio al carcere, solo sanzioni economiche

Una rivoluzione in tema di diffamazione. Alberto Baldoni, presidente della commissione Affari costituzionali, firma una nuova proposta di legge per modificare il reato di diffamazione:…

chatbot legali

Chatbot Legali: come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando il lavoro dell’Avvocato

Le legal chatbot sono degli assistenti virtuali automatizzati, che rispondono a domande di tipo legale con un linguaggio “naturale”, e spesso offrono anche consigli agli…

Giudici di Pace e compensi degli avvocati: l’appello dell’UNCC

In una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale Forense viene evidenziata l’urgenza di un adeguamento dei parametri relativi ai compensi degli avvocati.

identità digitale europea

Verso un’identità digitale europea condivisa

Pochi giorni fa, la Commissione Europea ha proposto la modifica del Regolamento e-IDAS per favorire l’adozione, da parte di cittadini, residenti e imprese dell’Unione, di un’identità digitale europea condivisa.

IL REGOLAMENTO e-IDAS

Il Regolamento n. 910/2014  e-IDAS – electronic IDentification Authentication and Signature – è entrato in vigore nel settembre 2018, ma da allora solo 14 Stati membri hanno implementato almeno un sistema di identità digitale. Tra questi figura l’Italia con lo SPID.

Gli obiettivi del Regolamento sono indicati al secondo considerando:

“Il presente regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea”.

La volontà è quella di favorire la fiducia e la certezza giuridica in quanto elementi necessari ad avvicinare cittadini, imprese e autorità pubbliche ai servizi elettronici, anche quelli più innovativi.

Per riuscirci è indispensabile garantire la sicurezza ICT, requisito che però va gestito a livello comunitario.

In tal senso, i servizi a cui il Regolamento presta attenzione sono i cosiddetti “servizi fiduciari” cioè servizi elettronici forniti “normalmente dietro remunerazione” e che riguardano:

a) la creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, ma anche servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi;
b) la creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web;
c) la conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi.

Le recenti modifiche introducono tre nuovi servizi fiduciari qualificati: servizi di conservazione elettronica, di libri mastri elettronici e la gestione di dispositivi per la creazione di firme e sigilli elettronici a distanza.

L’IDENTITÀ DIGITALE EUROPEA

Altro elemento fondamentale è l’armonizzazione dei sistemi nazionali di identità elettronica per crearne uno condiviso a livello transfrontaliero.

L’identità digitale auspicata dall’UE ha le seguenti caratteristiche:

  • – Estrema disponibilità
    L’identità digitale europea può essere usata da qualsiasi cittadino, residente e impresa dell’Unione che lo desideri;
  • – Ampia utilizzabilità
    Permette l’accesso da parte del possessore ai servizi digitali pubblici e privati in tutta l’Unione;
  • – Controllo totale
    I titolari dell’identità digitale hanno il pieno controllo sulla propria privacy, possono scegliere quali dati condividere con terzi e monitorare tale condivisione.

Nella pratica, l’identità digitale europea prevede che gli Stati membri creino per i cittadini e le imprese dei “portafogli digitali” che collegano l’identità digitale nazionale del soggetto con altri elementi personali (licenza di guida, titoli scolastici, conto bancario). Grazie a questi portafogli i soggetti potranno accedere ai servizi online senza appoggiarsi a metodi di identificazione privati e senza condividere dati personali in eccesso. In questo modo si giunge sia a una maggiore sicurezza informatica, ma anche a una maggiore uniformità sul territorio comunitario.

Non hai ancora attivato SPID? Scopri lo SPID di Servicematica!

——–

LEGGI ANCHE:

Intelligenza artificiale e rischi: la Commissione UE propone un regolamento

Evasione fiscale e tecnologia: il progetto dell’Agenzia delle Entrate

Udienze in video e tecnologie da remoto: rischi e opportunità per la giustizia

Udienze in video e tecnologie da remoto: rischi e opportunità per la giustizia

Con l’arrivo del COVID la giustizia ha dovuto introdurre innovazioni tecnologiche che hanno stravolto le abitudini di tutti gli addetti: udienze in video, deposito telematico, uso delle note scritte, rinvii di procedimenti non urgenti.

Nonostante la ripresa di alcune attività in sede, è altamente possibile che alcune delle novità introdotte dalla pandemia non vengano abbandonate e che la modalità “da remoto” diventi il nuovo standard.

Come interpretare questo nuovo corso della giustizia?

LO STUDIO

A settembre 2020 il Brennan Center for Justice della New York University School of Law ha pubblicato uno studio sugli effetti dell’uso delle tecnologie sui procedimenti giudiziari.
In particolare, ha analizzato come i diritti delle parti possano essere influenzati, e in che modo, dalla modalità in remoto e cosa possano fare i tribunali e gli operatori della giustizia per limitare eventuali differenze di trattamento.

UDIENZE DA REMOTO E VALUTAZIONE DEGLI IMPUTATI

È lo stesso studio a rilevare delle differenze nella valutazione degli imputati in base alla modalità con cui si è svolta l’udienza.

Un primo esempio riguarda le cauzioni.
Nel caso di udienze in video, gli imputati si sono visti imporre somme più elevate rispetto a coloro le cui udienze si sono svolte in presenza (dal 54 al 90% in più).

Un secondo esempio riguarda le espulsioni.
Gli immigrati detenuti le cui udienze si sono svolte in video hanno avuto maggiori probabilità di essere espulsi. Incredibilmente però, in tre dei sei tribunali considerati nello studio, i giudici hanno rivisto la loro valutazione dopo un’udienza di persona.

Se ne potrebbe dedurre che l’uso delle udienze in video possa favorire distorsioni cognitive che influenzano negativamente il giudizio.

TECNOLOGIE E GIUSTIZIA: SOLO EFFETTI NEGATIVI?

I dati appena indicati potrebbero far pensare che la digitalizzazione dei processi abbia solo effetti negativi. Ovviamente, non è così.

Un altro studio americano ha mostrato che l’uso delle tecnologie permette di migliorare l’accesso alla giustizia, permettendo alle organizzazioni di assistenza legale di coinvolgere individui precedentemente esclusi o svantaggiati.

In conclusione, le tecnologie applicate alla giustizia presentano pro e contro, opportunità e rischi.

Come suggerisce lo studio del Brennar Center, è importante coinvolgere gli operatori del settore per arrivare a un’applicazione “sana” dei procedimenti a distanza, sperimentando sistemi diversi e valutandone gli effetti.

[Fonte: Altalex – Procedimenti in web meeting: quanto impattano su equità ed accesso alla giustizia]

Rendi il tuo studio legale più sicuro e tecnologico con i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Intelligenza artificiale e rischi: la Commissione UE propone un regolamento

Evasione fiscale e tecnologia: il progetto dell’Agenzia delle Entrate

 

intelligenza artificiale Servicematica

Intelligenza artificiale e rischi: la Commissione UE propone un regolamento

Lo scorso 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha presentato una proposta di Regolamento per gestire i rischi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Le istituzioni europee son consapevoli delle opportunità insite nell’intelligenza artificiale, e ne sostengono l’utilizzo, ma sono ben consce anche delle trappole che può riservare. Ne consegue l’esigenza di regolamentare l’attività e responsabilizzare i fornitori di tali servizi.

È infatti necessario proteggere i cittadini europei da rischi che riguardano la sicurezza, la salute e altri diritti fondamentali, come la privacy.

La Proposta della Commissione si rivolge ai fornitori dei sistemi di AI non solo in UE, ma anche al di fuori dell’Unione.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E I LIVELLI DI RISCHIO

La proposta della Commissione non riguarda tutte le forme di Intelligenza Artificiale, ma solo quelle che mostrano una certa soglia di rischio.

Nella Proposta stessa sono indicati diversi livelli di rischio:

Rischio inaccettabile: ricade sugli strumenti AI che possono influenzare i comportamenti dei cittadini. Per esempio, i sistemi di social scoring che monitorano e valutano la reputazione sociale degli individui.

Rischio alto: riguarda i sistemi di AI che minacciano la sicurezza o i diritti fondamentali degli individui, per esempio i dispositivi medici connessi tramite IoT.

Rischio limitato: riguarda le applicazioni di intelligenza artificiale che garantiscono all’utente di interagire consapevolmente con lo strumento (es.: chatbot)
.

Rischio minimo: questo tipo di applicazione dell’intelligenza artificiale non comporta rischi che richiedano una limitazione, tant’è che sono escluse dalla Proposta (es.: filtri antispam o videogame).

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIUSTIZIA

Al considerando (40) il Regolamento recita:

Alcuni sistemi di IA destinati all’amministrazione della giustizia e dei processi democratici devono essere classificati come ad alto rischio, considerando il loro impatto potenzialmente significativo su democrazia, Stato di diritto, libertà individuali e diritto a un ricorso effettivo e ad un giusto processo. In particolare, per affrontare i rischi di potenziali pregiudizi, errori e opacità, è opportuno qualificare come sistemi di IA ad alto rischio quelli destinati all’assistenza nella autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e della legge e nell’applicazione della legge ad un insieme concreto di fatti” .

Lo stesso considerando esclude dalla classe ad alto rischio quei sistemi di intelligenza artificiale destinati ad attività amministrative puramente accessorie che non incidono sull’effettiva amministrazione della giustizia in casi individuali, come l’anonimizzazione o pseudonimizzazione di decisioni giudiziarie, documenti o dati, comunicazione tra personale, compiti amministrativi o allocazione di risorse”.

RICONOSCIMENTO BIOMETRICO DA REMOTO

Tema particolarmente interessante è il riconoscimento biometrico da remoto in tempo reale da parte delle forze dell’ordine, che ricade infatti tra le applicazioni ad alto rischio.

Il riconoscimento biometrico può avvenire tramite analisi, per esempio, dell’iride, della voce o del volto.

La Proposta della Commissione regolamenta con attenzione questa applicazione dell’intelligenza artificiale dati i rischi legati sia al benessere dell’individuo che al trattamento di categorie sensibili di dati personali.

Il riconoscimento biometrico è però ammesso in tre casi, legati a questioni di sicurezza generale:
ricercare potenziali vittime di crimini, per esempio i bambini scomparsi;
prevenire minacce imminenti alla vita delle persone, per esempio attacchi terroristici;
localizzare, identificare e agire verso un sospettato o un autore di un reato tra inseriti nella lista indicata dalla decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri.

Nonostante si tratti di eccezioni, anche in questi casi il riconoscimento biometrico da remoto in tempo reale è sottoposto a dei limiti di utilizzo che saranno decisi dagli stati membri. Per usufruirne sarà necessario un provvedimento del giudice o di una autorità indipendente di pubblica sicurezza.

Approfondimenti: Camera dei Deputati – Il nuovo approccio europeo all’Intelligenza Artificiale

Rendi il tuo studio legale più sicuro e tecnologico con i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Evasione fiscale e tecnologia: il progetto dell’Agenzia delle Entrate

Il GDPR a 3 anni dalla sua introduzione: la situazione

 

agenzia delle entrate evasione fiscale

Evasione fiscale e tecnologia: il progetto dell’Agenzia delle Entrate

Con il comunicato del 4 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha presentato il nuovo progetto per il monitoraggio dell’elusione e dell’evasione fiscale.
Il progetto si chiama “A data driven approach to tax evasion risk analysis in Italy”ed è stato approvato dall’UE che ne finanzierà la realizzazione.

OBIETTIVI DEL PROGETTO A FAVORE DELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE

Gli obiettivi del progetto toccano diversi aspetti:

  • innovare l’analisi dei dati in possesso;
  • integrare la lettura e il confronto di tutti i dati;
  • diffondere e ampliare l’uso di nuove tecnologie nelle varie attività dell’Agenzia.

IL DATABASE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate gestisce e conserva una grandissima mole di dati relativi ai contribuenti. Il database dell’AdE contiene:

– 42 milioni di dichiarazioni,
– 750 milioni di dichiarazioni di soggetti terzi, (banche, assicurazioni, bilanci societari, contributi inps),
– 400 milioni di rapporti finanziari attivi,
– 197 milioni di versamenti F24,
– 2 miliardi di fatture elettroniche,
– 150 milioni di immobili censiti.

GLI STRUMENTI TECNOLOGICI

L’Agenzia vuole sfruttare meglio tutte queste informazioni per individuare anomalie. Per farlo si affiderà a 3 tecnologie:

  1. La network science, che permette la creazione di reti fra dati per rilevare collegamenti indiretti che suggeriscono schemi di elusione o evasione fiscale;
  2. la data visualization, che permette di mostrare agli analisti i dati in modo intuitivo e rendere più fruibile la grande quantità di informazioni a disposizione;
  3. il machine learning che, grazie all’intelligenza artificiale, sfrutta la capacità delle tecnologie di apprendere autonomamente e facilitare i processi decisionali.

Nel comunicato l’Agenzia delle Entrate ci tiene a precisare che l’uso di queste tecnologie non è volto all’emanazione di atti impositivi e che rispetterà lo Statuto dei diritti del Contribuente garantendo sempre il principio del contraddittorio, la collaborazione e la buona fede dell’amministrazione verso il cittadino.

Scopri la fatturazione elettronica di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Il GDPR a 3 anni dalla sua introduzione: la situazione

Procedure fallimentari: gli effetti del lockdown sulle prestazioni dei tribunali

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto