In una recente pronuncia (Cass. Pen., Sez. I, n. 37899 del 15 ottobre 2024), la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice dell’esecuzione non può concedere la sospensione condizionale della pena a un condannato il cui processo si è concluso con giudizio abbreviato e mancata impugnazione, comportando una riduzione di un sesto della pena, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
Secondo la Corte, la sospensione condizionale è una valutazione che compete al giudice della cognizione, il quale decide sull’applicazione del beneficio in base ai criteri stabiliti dagli artt. 163 e seguenti del codice penale. In sede esecutiva, tale beneficio può essere concesso solo nei casi di concorso formale o continuazione, escludendo un’applicazione analogica dell’art. 671, comma 3, c.p.p.
La riduzione di pena conseguente alla mancata impugnazione, pur operando a livello esecutivo, non modifica quindi il profilo della sospensione condizionale, in quanto la decisione sulla pena finale appartiene al giudice della cognizione e non può essere rivisitata in fase esecutiva. La Corte ha inoltre precisato che l’assenza di un’espressa previsione normativa impedisce di considerare questa riduzione di pena come influente sugli effetti penali decisi in sede di cognizione.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE

Cassazione | Arbitrato irrituale: impugnazione e limiti del sindacato di legittimità
Con l’ordinanza n. 13628 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’impugnazione del lodo arbitrale irrituale, chiarendo i limiti del…

Scadenze dei pagamenti dei contributi obbligatori 2020
Riportiamo le scadenze dei pagamenti contributi obbligatori 2020 come segnalati nel sito ufficiale di Cassa Forense. Quelli indicati sono i termini ultimi. 28 febbraio 2020…

Bonifici istantanei: da gennaio stop ai costi extra
Nuove regole europee uniformano le tariffe ai bonifici ordinari