In una recente pronuncia (Cass. Pen., Sez. I, n. 37899 del 15 ottobre 2024), la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice dell’esecuzione non può concedere la sospensione condizionale della pena a un condannato il cui processo si è concluso con giudizio abbreviato e mancata impugnazione, comportando una riduzione di un sesto della pena, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
Secondo la Corte, la sospensione condizionale è una valutazione che compete al giudice della cognizione, il quale decide sull’applicazione del beneficio in base ai criteri stabiliti dagli artt. 163 e seguenti del codice penale. In sede esecutiva, tale beneficio può essere concesso solo nei casi di concorso formale o continuazione, escludendo un’applicazione analogica dell’art. 671, comma 3, c.p.p.
La riduzione di pena conseguente alla mancata impugnazione, pur operando a livello esecutivo, non modifica quindi il profilo della sospensione condizionale, in quanto la decisione sulla pena finale appartiene al giudice della cognizione e non può essere rivisitata in fase esecutiva. La Corte ha inoltre precisato che l’assenza di un’espressa previsione normativa impedisce di considerare questa riduzione di pena come influente sugli effetti penali decisi in sede di cognizione.
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