La tutela ambientale nel diritto penale

Tutelare la vita e la salute umana significa tutelare anche la salute dell’ambiente. In generale, la presa di coscienza sulla necessità della tutela dell’ambiente progredisce sempre più. Questa evoluzione storica ci porta a comprendere che ci troviamo di fronte ad un nuovo diritto umano, in quanto la salute dell’ambiente è collegata, inevitabilmente, a quella degli esseri umani.

Nell’art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea troviamo la necessità di tutelare l’ambiente come diritto fondamentale. Anche la risoluzione n. 48/13 approvata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto ad un ambiente sano, pulito e sostenibile come diritto fondamentale dell’uomo.

Il valore dell’ambiente non si relaziona soltanto con il diritto alla vita, ma anche con il diritto alla salute sociale ed economica dei cittadini.

Breve storia della tutela ambientale in Italia

Con la sentenza 127/1990, la Corte Costituzionale affermò che il limite di inquinamento non poteva superare «quello rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell’ambiente in cui l’uomo vive: tutela affidata al principio fondamentale di cui all’art. 32 della Costituzione, di cui lo stesso art. 41, secondo comma, si richiama».

Dunque, da tempo l’ambiente è riconosciuto come un autentico valore costituzionale, previsto dagli articoli 9 e 32, anche se la materia ambientale verrà inserita nel Testo Costituzionale soltanto con la legge costituzionale 1/2022.

Questo non vuol dire che prima, in Italia, non ci fosse alcuna forma di tutela ambientale. Senza dubbio, tale legge costituzionale è nata grazie alle maggiori attenzioni degli ultimi anni nei confronti dei cambiamenti climatici, specialmente quelli avvenuti come conseguenza dell’azione umana.

Leggiamo dai lavori preparatori della legge costituzionale 1/2022 che «l’80% dei disastri naturali, che hanno già duramente colpito e continuano a colpire, anche il nostro Paese, è legato ai cambiamenti climatici».

La necessità di tutelare il nostro ambiente comincia a partire dalla Conferenza della Nazioni Unite sull’Ambiente Umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972. Una conferenza che segna l’inizio della coscienza ambientale a livello istituzionale.

L’ordinamento italiano, prima di allora, non “snobbava” la tutela della salute dell’ambiente, che inizialmente era inteso come decoro urbano. Tuttavia, analizzando gli interventi specifici in materia nel Codice Civile del 1942 ci troviamo di fronte alla settorialità degli interventi legislativi e al grande apporto della Giurisprudenza Costituzionale in materia ambientale.

Il legislatore italiano tutelava l’ambiente come valore unitario in maniera puramente incidentale. Le discipline erano settoriali, come la legge sull’inquinamento dell’aria e delle acque. Ma un grosso evento ha mosso la coscienza del Legislatore.

Il disastro di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, portò alla nascita del Ministero dell’Ambiente. È proprio qui che si esplicita il collegamento tra lo stato dell’ambiente con la tutela della vita umana, dove si stabilisce anche che i cittadini possono e devono esercitare un controllo sociale anche attraverso osservazioni alla P.A.

Il cittadino diviene, dunque, protagonista della tutela della sua salute. Con la legge 308/2004 si conferirà al governo una delega per procedere alla “codificazione” del Diritto ambientale in Italia. Si arriverà ad unificare la disciplina ambientale con il decreto legislativo 152/2006 “Testo Unico Ambientale”.

Ambiente e tutela penale

Come naturale conseguenza della tecnologia scientifica e industriale, si è resa necessaria una tutela sempre maggiore dell’ambiente.

La mancanza di un’adeguata disciplina di tutela penale a livello ambientale ha consentito che la criminalità organizzata cominciasse ad intendere l’inquinamento come nuova frontiera di guadagno, facendo nascere in tal modo le ecomafie.

Nel 2008 i paesi membri sono stati invitati a legiferare sulla tutela penale dell’ambiente, invitandoli ad elencare le violazioni ambientali punibili come reati all’interno dell’UE. Nell’incipit della direttiva si legge che «attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie» esigono importanti sanzioni penali.

Tali attività comprendono i reati di tipo ambientale ma anche il trattamento illecito di rifiuti. I paesi dell’Unione Europea, dunque, sono tenuti ad applicare sanzioni penali proporzionali, persuasive ed efficaci in caso di reato ambientale, commesso intenzionalmente o per grave negligenza.

Nel reato ambientale vengono puniti anche il concorso, l’istigazione e il favoreggiamento. Nel 2015, il legislatore recepisce la necessità di rafforzamento della tutela, ed inserisce nel Codice Penale gli ecodelitti (legge 68/2015).

Una visione antropocentrica dell’ambiente

Nella nostra cultura giuridica, la tutela dell’ambiente è vista da un punto di vista personalista, ovvero di tutela del singolo all’interno di una comunità. Tale prospettiva si traduce in un principio antropocentrico, tipicamente occidentale.

Per esempio, la Legge tedesca del 1990 sulla responsabilità per danno ambientale prevede che «l’inquinamento colpisce tutti coloro che vengono costretti a vivere in una situazione di degrado ambientale». Per questo, «ciascuno è leso individualmente in quanto l’ambiente è una condizione di vita della persona».

Tale modalità di tutela dell’ambiente è direttamente contrapposta alla visione latino-americana, che opta per il riconoscimento della soggettività giuridica alla natura, ed è frutto di un processo inverso a quello europeo.

Secondo l’art. 71 della Costituzione dell’Ecuador, la natura ha «il diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sua funzioni e dei suoi processi evolutivi».

Per concludere

Non ci sono dubbi: è assolutamente necessario tutelare l’ambiente in quanto diritto umano, poiché collegato direttamente alla tutela della vita e della salute. Ma non dobbiamo sottovalutare il ruolo del cittadino in tutto questo.

Vigilare sull’ambiente non è soltanto responsabilità del legislatore o della P.A, ma è un diritto e un dovere del cittadino. Quest’ultimo deve avere riguardo della propria condizione ma anche della condizione dell’ambiente in cui vive.

Basandoci sulla struttura dell’art. 52 della nostra Costituzione, la difesa dell’ambiente è un dovere sacro del cittadino, in quanto è proprio da esso, dalla “Madre Terra”, che deriva la propria vita.

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