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Deposito frazionato via pec? Sì, ma attenzione ai termini

Se atti e documenti per la costituzione in giudizio superano i 30 Mb, il loro deposto via pec può essere effettuato in più invii. Perché il deposito frazionato venga considerato tempestivo, gli invii devono però avvenire tutti entro il giorno di scadenza del termine.

IL CASO

Un Tribunale respinge l’opposizione allo stato passivo di un fallimento. Alla base della decisione:

  • – la tardività con cui sono stati depositati telematicamente i documenti (con riferimento al termine previsto dall’art. 99, co. 2, n. 4 della legge fallimentare);
  • il deposito telematico, così come eseguito e avvenuto successivamente al termine dei 30 giorni, è in contrasto con il possibile ricorso al deposito cartaceo, alla compressione dei files (dato il superamento del limite dei 30 Mb), all’invio di buste telematiche multiple; inoltre, «la prescrizione [non può] dirsi rispettata solo perché anticipata da formale riserva di produzione successiva» dei documenti.

I soggetti soccombenti ricorrono in Cassazione portando tra i motivi la violazione da parte del Tribunale dell’art. 51, comma 2, del dl. n. 90/2014 e dell’art. 99, come interpretati dal protocollo locale (Palermo) che, in caso di superamento del limite di peso dell’allegato informatico, permette di inoltrare l’indice dei documenti e procedere poi al deposito frazionato degli stessi. Procedura effettivamente seguita.

DEPOSITO FRAZIONATO, COSA DICE LA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione respinge il ricorso.

Nell’ordinanza n. 2657/202, la Corte fa riferimento allo stesso art. 51 comma 2, lettere a) e b) del dl n. 90/2014, già citato nel ricorso. 
L’articolo indica che «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza».

La Cassazione spiega poi che il ritardo rispetto ai 30 giorni non è giustificabile dall’adozione di protocolli locali, come invece è avvenuto.

In relazione al deposito frazionato, la Cassazione ribadisce che: «ove la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata – ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012 n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dall’art. 51, comma 2, d. L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla I. 11 agosto 2014 n. 114 -, a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata laddove ha tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio».

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