L’indennità per la vacanza contrattuale non può ricadere solo sull’ultimo datore di lavoro, quello che impiega il dipendente quando avviene il rinnovo. L’importo dovrà essere riassegnato alle diverse aziende in cui il dipendente ha lavorato durante i mesi di “vacanza”.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 28186, accogliendo il ricorso di un’azienda che lavorava per Trenitalia. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, invece, aveva respinto il ricorso della società in questione, confermando la condanna al pagamento di 305,39 euro per la copertura della vacanza contrattuale della durata di 44 mesi.
Tuttavia per la ricorrente, a suo carico doveva esserci solo il «periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze».
Nel dare ragione all’azienda, la Sezione Lavoro ricorda come l’indennità una tantum abbia la funzione di «assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae».
«Non appare», prosegue, «giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodo di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva».
Una conferma indiretta della correttezza di tale soluzione «è costituita dall’esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”».
Per concludere, «l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo».
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