Patteggiamento: anche con l’Eppo valgono le stesse regole del rito alternativo

Il patteggiamento resta patteggiamento, anche se la richiesta di rinvio a giudizio arriva dalla Procura europea. A stabilirlo è la Cassazione penale, con la sentenza n. 14835/2025, che ha respinto il ricorso di un ente non profit imputato per illecito amministrativo legato a fondi comunitari ottenuti indebitamente.

L’ente, accusato ai sensi del Dlgs 231/2001 in relazione a una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, aveva contestato la validità del patteggiamento sostenendo la violazione del diritto a essere sentiti e del diritto di difesa, come previsto dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dalla CEDU. Il ricorso si fondava sul fatto che la Camera permanente della Procura europea (Eppo) aveva espresso parere favorevole all’azione penale senza un previo confronto con la difesa.

Ma per la Suprema Corte non c’è margine di dubbio: l’adesione volontaria al rito alternativo implica la rinuncia consapevole a molte prerogative difensive, compreso il diritto all’interlocuzione con le autorità procedenti, sia esse nazionali che europee.

Nessuna violazione, nessuna possibilità di ricorso
Il patteggiamento, ricordano i giudici, non è impugnabile se non per violazione dell’accordo o per illegalità della pena. Le doglianze dell’ente, che miravano a far rilevare una presunta illegittimità dell’azione penale dell’Eppo e a contestare la qualificazione del profitto illecito, sono quindi risultate inammissibili.

La scelta del rito veloce è una rinuncia consapevole
La Cassazione sottolinea che l’adesione al patteggiamento rappresenta una precisa scelta processuale, che comporta benefici in termini di sconti di pena in cambio della rinuncia al pieno esercizio dei diritti difensivi. Una logica prevista dallo stesso legislatore italiano, in linea con le indicazioni europee che spingono verso processi più rapidi e meno onerosi.

Le stesse regole, anche con la Procura europea
Infine, i giudici chiariscono che, anche in presenza dell’Eppo, le regole del gioco non cambiano: l’azione penale promossa dal procuratore europeo segue le stesse dinamiche di quella del pubblico ministero nazionale. E dunque, se si sceglie di patteggiare, non si può più tornare indietro per lamentare un mancato contraddittorio.

La sentenza rappresenta un chiarimento importante per l’applicazione uniforme del rito del patteggiamento nell’ambito della giurisdizione europea, confermando che la semplificazione processuale comporta inevitabilmente alcune rinunce, anche in presenza di organismi sovranazionali come la Procura europea.


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Braccialetto elettronico non disponibile? Niente automatismi: la Cassazione boccia le misure cautelari più gravi “a prescindere”

Se manca il braccialetto elettronico, non è possibile “rimediare” con una misura cautelare più grave solo per prassi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8379 del 2025, annullando un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori.

Il caso ruota attorno alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), accompagnata dalla prescrizione del braccialetto elettronico. Il Tribunale aveva previsto che, in caso di non fattibilità tecnica del dispositivo, si sarebbe applicata in automatico una misura più afflittiva: il divieto di dimora.

Una clausola ritenuta illegittima dalla Suprema Corte, che ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2024: il giudice, di fronte all’indisponibilità del braccialetto elettronico, non può disporre automaticamente misure più gravi. Deve invece procedere a una nuova e puntuale valutazione delle esigenze cautelari, applicando – se del caso – anche misure meno restrittive.

“Stop agli automatismi”
Le Sezioni Unite penali avevano già affermato questo principio con la sentenza n. 20769 del 2016, evidenziando che ogni misura cautelare deve essere valutata in base a idoneità, necessità e proporzionalità. Automatismi – sia in senso peggiorativo che migliorativo – sono contrari alla logica del sistema penale.

Le novità normative del 2025
A rafforzare questa impostazione interviene anche il nuovo art. 7 del D.L. n. 178/2024 (convertito nella legge n. 5/2025), che:

  • Modifica l’art. 275-bis c.p.p., estendendo la verifica della disponibilità del braccialetto anche alla fattibilità operativa;
  • Integra l’art. 276 c.p.p., permettendo la custodia cautelare in carcere solo in presenza di condotte gravi o reiterate che compromettano il funzionamento del dispositivo;
  • Introduce l’art. 97-ter nelle norme di attuazione, disciplinando modalità e tempi dell’accertamento preliminare, demandato alla polizia giudiziaria.

Il principio cardine resta uno: non è l’assenza dello strumento a giustificare automaticamente un aggravamento della misura cautelare. Ogni decisione deve passare attraverso un vaglio concreto e individualizzato, rispettoso dei diritti dell’indagato e dei principi costituzionali.


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Intercettazioni, la stretta della legge Zanettin: garantismo contro efficientismo

È un nuovo terreno di scontro quello che si è aperto tra il Parlamento e la magistratura associata, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 31 marzo 2025, n. 47 – meglio nota come “legge Zanettin” – che modifica la disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. La norma, approvata definitivamente alla Camera il 19 marzo scorso, entrerà in vigore il prossimo 24 aprile, ma già alimenta un acceso dibattito tra garantismo e efficientismo nel processo penale.

La legge introduce un limite massimo di 45 giorni alla durata complessiva delle intercettazioni nel regime ordinario, prorogabile solo se l’assoluta indispensabilità della misura è giustificata da «elementi specifici e concreti», oggetto di «espressa motivazione» da parte del Pubblico Ministero e sottoposti al vaglio del Giudice.

Un passaggio che, secondo la Giunta Unione Nazionale Camere Penali e l’Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo, rappresenta un tentativo chiaro di riequilibrare il sistema investigativo, ponendo un argine all’uso distorto delle intercettazioni e restituendo centralità al Giudice nel controllo della legalità e proporzionalità della misura.

Ma la reazione della magistratura associata è stata tutt’altro che conciliante. Il timore, dichiarato, è che il nuovo termine possa limitare l’efficacia delle indagini preliminari, generando un sistema troppo rigido e asimmetrico rispetto ai tempi lunghi concessi per l’intera fase investigativa.

Una posizione che, agli occhi dei firmatari della nota, tradisce «un’insofferenza verso ogni forma di controllo effettivo del Giudice sull’operato del Pubblico Ministero». È proprio questo, sottolineano, il nodo cruciale: «la novità vera è la richiesta di una reale motivazione, un onere rafforzato che eviti automatismi e garantisca la terzietà del Giudice».

Il nuovo art. 267, comma 3, c.p.p., diventa così uno snodo centrale del bilanciamento tra l’efficacia investigativa e i diritti fondamentali. Non solo dell’indagato, ma anche – e soprattutto – dei terzi estranei ai fatti oggetto d’indagine, sempre più spesso coinvolti da captazioni invasive.

Sul piano sistemico, la legge viene letta come una risposta alle censure della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nel 2023, aveva condannato l’Italia per la mancanza di adeguate garanzie rispetto alla privacy di soggetti estranei alle indagini.

Tuttavia, la Giunta solleva anche perplessità su alcuni aspetti della riforma: mancano disposizioni transitorie che chiariscano l’applicazione ai procedimenti già in corso, e restano incertezze sull’ambito temporale entro cui debbano emergere gli elementi giustificativi della proroga.

E poi c’è il rischio opposto: che, mentre si limita il regime ordinario, si continui ad ampliare senza freni quello speciale previsto dall’art. 13 del D.L. n. 152/1991, già esteso a una vasta gamma di reati anche solo “assimilati” alla criminalità organizzata o al terrorismo. Una deriva che alimenta il timore delle “intercettazioni eterne” e di una normativa d’eccezione diventata la regola.

Non è un caso che, dopo che la Corte di Cassazione nel 2022 aveva ristretto l’ambito di applicazione del regime speciale, il legislatore sia prontamente intervenuto con una norma di interpretazione autentica per “riaprire gli argini”.

Secondo la Giunta, serve tornare allo spirito originario delle intercettazioni: uno strumento di ricerca della prova, non un mezzo generalizzato di investigazione preventiva. E l’efficacia delle nuove norme dipenderà in gran parte dalla capacità del Giudice di esercitare pienamente il proprio ruolo di garante, senza “appiattimenti” sulle richieste del P.M., come accaduto in passato anche con le misure cautelari.

In definitiva, la legge Zanettin tenta di ripristinare un equilibrio costituzionale troppo spesso sacrificato in nome dell’efficienza investigativa. Ma per realizzare davvero un processo giusto serve una svolta culturale nella giurisdizione: «un Giudice terzo – si legge nella nota – che non condivida gli scopi del P.M., ma li sorvegli, in nome dei diritti di tutti i cittadini».


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“Dire e Contraddire”: a maggio la finale del torneo di eloquenza tra le scuole italiane

Sta per concludersi con una finale carica di emozioni la quinta edizione del “Torneo della Disputa – Dire e Contraddire”, il progetto nato nel 2017 dalla collaborazione tra Consiglio Nazionale Forense (CNF) e Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di promuovere tra gli studenti la cultura del confronto, della legalità e dell’argomentazione.

Il torneo, che quest’anno ha coinvolto oltre 50 scuole secondarie di secondo grado e più di 2.000 studenti, ha visto schierati 39 Ordini degli avvocati in veste di formatori, mentori e membri delle giurie. Dopo intense semifinali svoltesi in contemporanea a Venezia, Livorno e Napoli, sono tre le squadre finaliste: Torino, Palermo e Pescara, che si contenderanno il titolo il 21 maggio presso la sede del CNF a Roma, in via del Governo Vecchio.

Le squadre finaliste

Per Torino hanno partecipato i licei “Cavour”, “Gioberti” e il “Convitto Umberto I”.
Palermo è rappresentata dal liceo classico “Vittorio Emanuele” e dal liceo scientifico “Don Bosco Ranchibile”.
Pescara schiera una squadra composta da 12 studenti dei licei classico e scientifico “Leonardo da Vinci” e dell’istituto “Aterno-Manthone”.

Il progetto – spiega Federica Santinon, coordinatrice della Commissione progetti di educazione alla legalità del CNF – nasce per educare al confronto democratico, insegnando ai ragazzi a sostenere le proprie opinioni con rigore, rispetto e senso critico, anche sui temi più complessi del diritto e della cittadinanza.

Legalità, parola e pensiero critico

Il protocollo d’intesa tra CNF e Ministero prevede percorsi formativi e di orientamento con il coinvolgimento attivo degli Ordini forensi territoriali, finalizzati a rafforzare nei giovani la consapevolezza del ruolo dell’avvocato, non solo nel processo, ma come attore della vita democratica.

«Le scuole e i ragazzi hanno risposto con entusiasmo straordinario», commenta Santinon. «Abbiamo visto passione, preparazione e un livello altissimo di impegno. Le giurie hanno avuto il compito difficile di scegliere tra performance di altissimo livello. Gli studenti hanno discusso con forza e con grazia, trasformando le parole in pensieri lucidi e in emozione pura».

Il progetto è ispirato a una visione alta dell’educazione alla democrazia, come ricordano anche le parole scelte per questa edizione dal CNF: la celebre frase di Piero Calamandrei – «Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della magistratura e della Corte costituzionale» – e una riflessione provocatoria del francescano Paolo Benanti, uno dei massimi esperti italiani di Intelligenza Artificiale: «Più dell’intelligenza artificiale ho paura della stupidità naturale».

La parola che forma e trasforma

“Dire e Contraddire” si fonda su un’idea semplice e potente: insegnare a dire e ad ascoltare, a costruire argomenti solidi, ma anche ad accettare il punto di vista dell’altro. In un’epoca in cui il dialogo è spesso sacrificato al confronto urlato, il torneo restituisce centralità al linguaggio come strumento di comprensione reciproca e cittadinanza attiva.

Santinon rivolge un ringraziamento speciale agli avvocati e ai Coa territoriali che hanno creduto nel progetto: «Stanno svolgendo una funzione sociale fondamentale, portando nelle scuole la Costituzione, il rispetto delle idee e l’importanza del confronto. I ragazzi ci hanno dimostrato che la parola, usata con onore, può ancora emozionare, muovere coscienze, e produrre idee».

La finale del 21 maggio sarà l’atto conclusivo di un percorso di crescita collettiva. Ma il seme è stato gettato: la cultura del dibattito e della legalità può diventare contagiosa, soprattutto se coltivata con passione e fiducia nel potere delle nuove generazioni.


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Disinformazione e Legal Marketing: il Fact-Checking diventa bussola etica (e istituzionale)

Nel mondo della comunicazione legale, la verifica dei fatti non è più un’opzione. È una responsabilità. A ricordarlo è stato l’International Fact-Checking Day, promosso dalla International Fact-Checking Network (IFCN) con un messaggio che non lascia spazio a dubbi: #FactCheckingIsEssential.

In un ecosistema informativo in cui miliardi di contenuti circolano in tempo reale, la credibilità professionale si costruisce con rigore, trasparenza e tempestività. E per gli studi legali, che spesso operano sotto i riflettori dei media o gestiscono crisi reputazionali delicate, il fact-checking diventa una pratica strategica.

Il fact-checking entra nella routine degli studi legali

Verificare le informazioni non è più solo compito di giornalisti o debunker. Per chi lavora nella comunicazione giuridica, la disinformazione è una minaccia concreta: una dichiarazione imprecisa può generare malintesi, alimentare polemiche, o addirittura esporre a contenziosi.

Durante la pandemia da COVID-19, la portata del fenomeno è emersa con forza: dalle bufale sui vaccini alle teorie complottiste, il dilagare di fake news ha mostrato quanto siano necessarie strategie di contenimento e verifica, anche nel contesto legale.

Due modelli a confronto: USA vs Europa

A livello internazionale, si delineano due approcci contrapposti. Negli Stati Uniti, Meta ha interrotto le collaborazioni con i fact-checker su Facebook e Instagram, rimpiazzandoli con le “note di comunità”, lasciando agli utenti il compito di interpretare le informazioni. Una mossa che, secondo Mark Zuckerberg, salvaguarda la libertà d’espressione ma aumenta il rischio di disinformazione.

L’Europa, invece, va in direzione opposta: il Digital Services Act ha introdotto i Trusted Flaggers, enti riconosciuti e incaricati di segnalare contenuti illegali o dannosi con priorità alle piattaforme. Una forma di regolazione pubblica che punta sulla responsabilità istituzionale.

La reputazione è la nuova priorità

Secondo il Report Comunicazione 2024, l’88% dei responsabili comunicazione considera la reputazione aziendale come priorità strategica. In questo scenario, il fact-checking diventa un’arma difensiva ma anche uno strumento proattivo.

Tra le piattaforme più utilizzate per la verifica troviamo: Facta.news – progetto di Pagella Politica per contrastare le bufale virali; NewsGuard – sistema di valutazione delle fonti; Google Fact Check Explorer – aggregatore di contenuti verificati; CrowdTangle – utile per il monitoraggio della viralità; Trusted Flaggers – infrastruttura legale UE in fase di implementazione.

Strategie concrete per gli studi legali

Per affrontare efficacemente la sfida della disinformazione, gli studi legali dovrebbero: monitorare attivamente le conversazioni online con strumenti come Talkwalker o Mention; Implementare procedure interne di verifica delle fonti prima della pubblicazione; Investire nella formazione continua dei team comunicazione; Comunicare in modo chiaro e accessibile per evitare incomprensioni; Adottare un approccio di thought leadership, pubblicando contenuti autorevoli.

Tecnologia e limiti etici

L’intelligenza artificiale e il machine learning stanno trasformando il fact-checking, accelerando i tempi di verifica. Ma la componente umana resta centrale: il contesto culturale e la sensibilità etica non si lasciano interpretare facilmente da un algoritmo.

Il vero nodo sta nel bilanciamento tra automazione e responsabilità umana. Quanta fiducia possiamo riporre nella tecnologia? E quanta ne dobbiamo restituire alle istituzioni e alla consapevolezza dei professionisti?

Il fact-checking non è una moda passeggera, ma un pilastro della comunicazione etica. Per gli studi legali, significa proteggere la propria reputazione oggi e difendere il valore del diritto alla verità domani. Un impegno che va oltre il marketing, toccando i principi stessi del diritto e della convivenza civile.


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Avvocati, la ripartizione degli utili si può cambiare a maggioranza

La ripartizione degli utili in uno studio associato tra avvocati può essere modificata a maggioranza, purché lo statuto non imponga esplicitamente il requisito dell’unanimità. A stabilirlo è la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9782 depositata il 15 aprile 2025, che conferma quanto deciso dalla Corte d’appello di Roma.

Il caso nasce dal ricorso di un socio fondatore contro la modifica delle percentuali di distribuzione degli utili dello studio legale per l’anno 2015. Secondo il ricorrente, ogni variazione avrebbe richiesto il voto unanime dei soci fondatori, in base a quanto previsto dallo statuto. Tuttavia, la Corte ha escluso questa interpretazione, affermando che lo statuto distingue chiaramente tra la determinazione dell’ammontare complessivo degli utili, soggetta all’unanimità, e la ripartizione percentuale tra i soci, per la quale è sufficiente una delibera a maggioranza.

Nel dettaglio, l’articolo 14 dello statuto associativo riserva ai soci fondatori la decisione unanime sull’ammontare degli utili da distribuire, ma non impone vincoli specifici sulla modalità di distribuzione delle percentuali, che possono quindi essere ridefinite a maggioranza, salvo accordi diversi. L’Allegato A al contratto sociale prevedeva inizialmente una distribuzione fissa (due soci con il 32% ciascuno, uno con il 20% e uno con il 16%), ma la Corte ha sottolineato che le percentuali non sono fisse né intoccabili, specie se in passato erano già state modificate annualmente sulla base dei contributi professionali effettivi.

Anche la Corte d’appello di Roma aveva rigettato la tesi del ricorrente, osservando che l’articolo 23 dell’atto costitutivo, relativo alle modifiche dei patti associativi, non si applicava al caso di specie. La Cassazione ha confermato questa lettura, sottolineando che, in assenza di clausole statutarie che richiedano una maggioranza qualificata o l’unanimità, vale la regola generale prevista per le decisioni dell’assemblea dei soci: la maggioranza dei voti per teste.

In conclusione, la decisione chiarisce un punto delicato nella gestione delle associazioni professionali: la possibilità di ridefinire i criteri di distribuzione degli utili in modo dinamico e proporzionato agli apporti effettivi dei singoli professionisti, senza dover passare necessariamente da un voto unanime. Un principio che rafforza l’autonomia negoziale degli studi associati e ne valorizza la flessibilità operativa.


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Giustizia, il Ministero spinge per la stabilizzazione: 3mila assunzioni in arrivo

Una giornata fitta di tensioni ha segnato ieri il cammino parlamentare della legge di conversione del decreto Pnrr alla Camera. Le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro hanno lavorato a oltranza per cercare di portare il provvedimento in Aula entro martedì 22 aprile, ma il nodo cruciale delle coperture finanziarie ha rallentato l’avanzamento.

Oggetto principale del contendere è stata ancora una volta la norma sullo sblocco degli stipendi per gli enti locali, che prevede la possibilità di aumentare la spesa nei fondi accessori — quelli che finanziano le voci aggiuntive allo stipendio base — nelle amministrazioni non in crisi. Tuttavia, la mancanza di coperture certe ha frenato l’approvazione.

Nel frattempo, il lavoro delle commissioni ha portato ad alcune novità rilevanti: riserva del 10% nei concorsi pubblici per le persone con disabilità, e una deroga al vincolo del 15% sulle assunzioni da mobilità per gli enti locali con meno di 50 dipendenti, escludendo così i Comuni medio-piccoli. Ulteriori flessibilità sono previste per le amministrazioni che prevedono un numero limitato di assunzioni annue.

La spinta più forte alle assunzioni arriva dal Ministero della Giustizia, che apre alla stabilizzazione dei contratti a termine negli uffici del processo. La dotazione organica prevista è di 3.000 unità, tra cui 2.600 funzionari e 400 assistenti. Per ottenere il posto fisso, saranno sufficienti 12 mesi di anzianità maturata entro il 30 giugno 2026, rispetto ai 24 inizialmente previsti. Le graduatorie saranno disponibili anche per altre amministrazioni, che potranno attingervi in caso di scoperture.

Si affaccia anche una norma sul ripristino dei contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa per incarichi politici o sindacali, sospendendo fino a fine anno le decadenze relative ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2022.

Ritirato, invece, il correttivo che assegnava poteri speciali al Sindaco di Roma sul tema della valorizzazione del personale. Cresce, infine, il numero di immissioni in ruolo degli insegnanti di religione, già previste nel decreto.

La partita più delicata resta però quella sullo sblocco degli stipendi locali. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha raggiunto un’intesa politica per ridurre il divario retributivo tra amministrazioni centrali e locali, ma la sua attuazione pratica risulta complicata. Gli eventuali aumenti, infatti, sarebbero a carico dei bilanci locali, ma la Ragioneria generale dello Stato richiede coperture certe, ancora assenti fino alla tarda serata di ieri.

Secondo stime non ufficiali, ogni punto percentuale di aumento dei fondi accessori costerebbe almeno 20 milioni di euro. I 90 milioni stanziati dal decreto per ministeri e Palazzo Chigi coprirebbero un incremento medio del 3%, lasciando però scoperti gli enti locali, in attesa di una soluzione che possa sbloccare definitivamente l’impasse.


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“La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segna l’ingresso definitivo della riforma della magistratura onoraria nell’ordinamento. Un traguardo storico che pone fine a oltre 25 anni di attese, restituendo dignità, diritti e tutele a migliaia di servitori dello Stato.

La riforma garantisce stabilizzazione fino all’età pensionabile, tutele previdenziali e assistenziali, malattia, ferie, trattamento di fine rapporto e un inquadramento retributivo adeguato. Un risultato epocale per chi garantisce il funzionamento della giustizia lontano dai riflettori.

Un passo avanti decisivo per la giustizia italiana, che riconosce finalmente il ruolo fondamentale dei magistrati onorari nel nostro sistema giudiziario.”

Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia.


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Una scelta strategica che non modificherà l’esperienza quotidiana degli utenti italiani, i quali continueranno a ricevere risultati e contenuti nella propria lingua. “Nel corso degli anni, la nostra capacità di offrire un’esperienza locale è migliorata” si legge nella nota diffusa da Google. “Dal 2017 abbiamo reso disponibili risultati localizzati anche accedendo a google.com”.

La modifica punta a semplificare l’infrastruttura e l’accesso al motore di ricerca, mantenendo comunque il rispetto degli obblighi normativi di ogni Paese. La determinazione della lingua e dei contenuti locali sarà affidata alla geolocalizzazione dell’utente.

Il processo sarà graduale, ma durante la transizione Google avverte che potrebbe essere necessario reimpostare alcune preferenze di ricerca, come lingua o filtri personalizzati. Un piccolo inconveniente a fronte di un cambiamento epocale per uno dei siti più visitati al mondo.


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Roma, 16 aprile 2025 – Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ricevuto in via Arenula gli esponenti di Articolo Centouno Andrea Reale, Natalia Ceccarelli, Rosaria Molè e Rocco Pavese. La delegazione ha illustrato al Ministro un documento contenente otto rimedi contro il correntismo e, tra questi, il sorteggio dei membri del Csm e la rotazione degli incarichi dirigenziali.

Il Ministro, nel garantire che gli incontri avranno una cadenza periodica, come quelli con gli organi rappresentativi della magistratura, si è detto certo che queste idee siano condivise da buona parte della magistratura “silente”, a cui purtroppo non è stata data ancora voce.


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