Il sequestro preventivo disposto a carico di un ente, nell’ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 231/2001, non può essere applicato senza una puntuale motivazione sul rischio effettivo di dispersione del patrimonio. A chiarirlo è la terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 20078/2025, che accoglie il ricorso di una società colpita dalla misura cautelare per il mancato pagamento di dazi doganali e Iva sull’importazione.
Nel caso esaminato, il sequestro aveva colpito una parte significativa del patrimonio societario, con il rischio di paralizzare l’attività aziendale. A giustificare la misura, il giudice aveva richiamato il momentaneo stato di incapienza della società, senza però indicare alcun concreto pericolo di dispersione dei beni.
Una motivazione insufficiente, secondo i giudici di legittimità. La Cassazione ha infatti ribadito che, in presenza di un sequestro preventivo finalizzato alla futura confisca patrimoniale — obbligatoria o meno — è sempre necessario accertare e motivare il periculum in mora, ovvero il rischio concreto che i beni possano essere dispersi o sottratti, vanificando così l’efficacia della futura misura ablativa.
La pronuncia sottolinea inoltre che lo stato di temporanea incapienza economica non può da solo giustificare il sequestro preventivo, a differenza di quanto previsto, ad esempio, per il sequestro conservativo in caso di insufficienza della garanzia patrimoniale. In gioco, ricorda la Cassazione, ci sono diritti costituzionali fondamentali come la tutela della proprietà privata e la libertà d’impresa, che impongono al giudice di bilanciare le esigenze cautelari con il principio di proporzionalità.
Il provvedimento di sequestro, se di ampia portata e privo di motivazione specifica sul rischio di dispersione patrimoniale, rischia infatti di trasformarsi in una misura sproporzionata, capace di compromettere illegittimamente la continuità dell’attività economica e la possibilità dell’ente di generare utili.
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