Autovelox, stretta definitiva dal 12 giugno: multe nulle senza omologazione

Dal prossimo 12 giugno 2025 cambiano le regole del gioco per gli autovelox sulle strade italiane. Entra infatti in vigore il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato nell’aprile scorso, che impone ai Comuni non solo di rispettare distanze minime tra una postazione e l’altra, ma anche di ottenere il parere dei Prefetti prima di installare nuovi dispositivi.

Un provvedimento destinato a incidere pesantemente sulle entrate milionarie delle amministrazioni locali, che ogni anno fanno cassa grazie ai rilevatori automatici di velocità. Basti pensare che un piccolo centro come Colle Santa Lucia, sulle Dolomiti, ha incassato oltre 1,2 milioni di euro in tre anni grazie a un solo autovelox, mentre nel Salento quattro comuni hanno raccolto insieme quasi 9 milioni di euro nel solo 2023.

Ma il nuovo regolamento non si limita a ridefinire le modalità di installazione: impone infatti che tutti gli apparecchi siano omologati dal Ministero, pena la nullità delle sanzioni elevate. La misura risponde a una serie di sentenze della Corte di Cassazione che hanno ribadito la distinzione tra approvazione e omologazione, stabilendo che solo quest’ultima garantisce il corretto funzionamento dei dispositivi e il valore legale delle multe.

Una posizione confermata di recente dall’ordinanza n. 1332/2025, che ha annullato le sanzioni emesse da autovelox privi di omologazione, revocando anche le decurtazioni di punti dalle patenti. Decisivo il richiamo della Suprema Corte alla normativa vigente, che non può essere modificata da semplici circolari ministeriali, come tentato lo scorso gennaio dal Ministero dell’Interno.

Ora i Comuni si trovano davanti a un bivio: disattivare gli autovelox non omologati o affrontare una prevedibile ondata di ricorsi da parte degli automobilisti, con il rischio di costi legali ingenti e bilanci comunali messi a dura prova.


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Addio al “modulo blu”? Dal 1° luglio la constatazione amichevole diventa digitale

Una piccola rivoluzione, destinata a cambiare le abitudini di milioni di automobilisti italiani, scatterà il prossimo 1° luglio 2025. La constatazione amichevole d’incidente — il celebre “modulo blu” compilato in due copie a bordo strada — sarà infatti disponibile anche in versione digitale. Un progetto voluto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’IVASS, con l’obiettivo di rendere più moderna, veloce e sicura la gestione dei sinistri stradali.

Con il nuovo sistema, sarà possibile denunciare un incidente direttamente tramite app ufficiali delle compagnie assicurative o via web, compilando i dati anagrafici, assicurativi e la dinamica del sinistro passo dopo passo. Il tutto corredato da fotografie, video e materiali multimediali, e con la possibilità di firmare elettronicamente il modulo grazie a SPID o CIE.

Maggiore rapidità e sicurezza i punti di forza della novità: l’adozione della CAI digitale punta a ridurre sensibilmente i tempi medi per l’apertura di un sinistro, oggi attestati tra i 10 e i 15 giorni, con l’obiettivo di scendere sotto i 5 giorni. Un vantaggio concreto anche in termini di contrasto alle frodi, grazie alla tracciabilità informatica e all’impossibilità di alterare i dati inviati.

Le compagnie assicurative, dal canto loro, dovranno adeguarsi in fretta: il termine ultimo è fissato al 31 marzo 2026, ma già dai prossimi mesi i clienti potranno scegliere se compilare il modulo cartaceo o passare alla nuova modalità digitale. La legge prevede infatti la coabitazione delle due versioni, per garantire accesso al servizio anche a chi non utilizza dispositivi elettronici o preferisce ancora il cartaceo.


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Avvocati, la Cassazione ribadisce: vietato il compenso a percentuale sul risultato della causa

Nuovo stop della Cassazione al cosiddetto patto di quota lite, l’accordo con cui il compenso dell’avvocato viene parametrato direttamente all’esito economico della causa. Con l’ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025, le Sezioni Unite hanno chiarito ancora una volta che questo tipo di accordo è contrario alla legge e ai principi che regolano la professione forense.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’avvocato può certamente concordare con il cliente un compenso calcolato in percentuale sul valore dei beni o degli interessi oggetto del giudizio. Tuttavia, ciò che resta vietato è la pattuizione di un onorario legato in maniera diretta al risultato concreto ottenuto al termine del processo, come una quota sull’importo eventualmente riconosciuto al cliente in caso di vittoria.

Alla base di questo divieto c’è l’esigenza di salvaguardare la dignità della professione forense e di evitare una commistione di interessi tra avvocato e cliente. La legge, infatti, mira a mantenere il legale equidistante rispetto agli esiti della causa, impedendo che il rapporto professionale si trasformi in una sorta di società d’affari, in cui l’avvocato partecipi agli utili o alle perdite del cliente.

La pronuncia richiama il combinato disposto del terzo e quarto comma dell’articolo 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), norma che ribadisce la necessità di evitare il coinvolgimento diretto del legale nel risultato pratico della controversia.

Si tratta di un principio che le Sezioni Unite hanno voluto rimarcare con forza, alla luce delle numerose prassi e intese, soprattutto in materia di contenziosi risarcitori, che negli ultimi anni hanno tentato di aggirare il divieto.


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Il diritto all’oblio sfida l’intelligenza artificiale: i chatbot riportano a galla il passato

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa, il diritto all’oblio rischia di trasformarsi in un diritto sempre più fragile. Mentre i motori di ricerca hanno imparato, dopo anni di battaglie giuridiche, a deindicizzare informazioni considerate non più rilevanti o lesive per la reputazione di una persona, i chatbot basati su intelligenza artificiale continuano a ripescare quei dati da archivi digitali che sembravano ormai sepolti.

In Italia, il diritto all’oblio consente ai cittadini di richiedere la rimozione dai risultati online di notizie e informazioni personali ormai obsolete. Una tutela che ha trovato riconoscimento anche a livello europeo con la nota sentenza della Corte di giustizia del 2014, che ha imposto ai motori di ricerca di garantire questo diritto.

Ma l’arrivo delle IA conversazionali ha cambiato il panorama. Modelli linguistici di ultima generazione, addestrati su quantità enormi di dati, possono conservare tracce di articoli, immagini o notizie non più presenti su Google o altri motori di ricerca, riportando alla luce contenuti che il tempo e le norme sulla privacy avevano tentato di cancellare.

Il vero nodo riguarda la difficoltà di intervenire direttamente su questi sistemi. Se un tempo bastava rivolgersi al motore di ricerca o al sito web per chiedere la rimozione di un contenuto, oggi l’utente deve passare attraverso i canali messi a disposizione dalle aziende che gestiscono i chatbot o, nei casi più complessi, ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali.

Per ottenere la cancellazione di dati personali da questi sistemi servono condizioni precise: i dati devono essere personali, privi di interesse pubblico e non più attuali. OpenAI, ad esempio, ha previsto moduli dedicati per esercitare questi diritti, ma il processo rimane meno immediato rispetto a quello previsto per i tradizionali motori di ricerca.

Il rischio, denunciano esperti e giuristi, è che il diritto all’oblio possa tornare a essere ciò che era prima del 2014: una tutela teorica, difficile da applicare concretamente.


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Patrocinio a spese dello Stato: copie penali gratuite solo con dichiarazione di necessità

Il rilascio gratuito delle copie degli atti processuali penali nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato è subordinato a un requisito imprescindibile: la dichiarazione che tali copie siano necessarie per l’esercizio del diritto di difesa. Lo ha ribadito il Dipartimento per gli affari di giustizia con il provvedimento del 23 maggio 2025, rispondendo a un quesito formulato dal Tribunale di Cosenza.

La questione era nata dopo che la Corte di Appello di Catanzaro aveva espresso un parere differente, sostenendo che l’attestazione non fosse necessaria quando la richiesta provenisse direttamente dal difensore nei procedimenti ancora pendenti, ritenendo l’obbligo valido solo per le copie richieste in procedimenti ormai definitivi.

Tale posizione però è stata superata dal chiarimento ministeriale, che impone sempre la dichiarazione, indipendentemente dalla qualifica del richiedente, ribadendo che il diritto alla gratuità delle copie è strettamente legato alla necessità di esercitare la difesa nel processo penale.

A supporto di questo orientamento, il provvedimento richiama precedenti note ministeriali degli anni 2005, 2018 e 2019, che sottolineano come la gratuità prevista dal patrocinio a spese dello Stato abbia come scopo il pieno esercizio del diritto di difesa e richieda dunque una motivazione esplicita da parte del soggetto interessato, che se ne assume la responsabilità.

Rimane tuttavia condivisa la necessità, in caso di richieste di copie successive all’irrevocabilità della sentenza, che il difensore espliciti la ragione di tale domanda, poiché il diritto alle copie gratuite non può estendersi oltre i limiti del processo penale in corso.


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Procura di Roma: nuove linee guida per i sequestri di telefoni e dispositivi digitali

Il 9 giugno 2025 la Procura di Roma ha ufficializzato nuove linee guida riguardanti il sequestro di telefoni cellulari e altri strumenti informatici nel corso delle indagini. Il documento, elaborato dall’Ufficio studi della Procura dopo approfondite riunioni, ha lo scopo di fornire indicazioni operative interne in un contesto segnato da interpretazioni giurisprudenziali divergenti.

Il fulcro della questione riguarda l’opportunità o meno di ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del giudice per acquisire il contenuto di dispositivi digitali, tema su cui si sono confrontate recentemente anche la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, oltre a essere oggetto di proposte di legge attualmente in esame parlamentare.

Contrariamente a un orientamento espresso dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione, la Procura di Roma sceglie di non richiedere un passaggio obbligatorio dal giudice prima di procedere al sequestro e all’analisi dei dati informatici. Tuttavia, viene ribadito un rigoroso onere motivazionale da parte del pubblico ministero, che deve spiegare con precisione le ragioni della misura adottata, garantendo così il rispetto del principio di proporzionalità.

Queste linee guida rappresentano un passo importante per uniformare le prassi investigative in un ambito che evolve rapidamente e che richiede un equilibrio delicato tra esigenze di accertamento e tutela dei diritti fondamentali. Per approfondimenti, il testo integrale delle indicazioni è disponibile qui per i lettori interessati.


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Gravissime carenze d’organico al Tribunale di Sorveglianza di Roma. La denuncia arriva dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che fa proprio l’allarme lanciato dal Presidente dell’ufficio, la dottoressa Marina Finiti. In pianta organica infatti mancano ben 22 unità amministrative sulle 77 previste. Scendendo nel dettaglio sono in servizio solo 2 cancellieri su 14 e 3 direttori amministrativi su 6. Una situazione di criticità insostenibile che ha spinto il Presidente del COA Paolo Nesta a scrivere al Ministro Nordio per sollecitare interventi urgenti. “La situazione è drammatica – spiega Nesta – parliamo di un ufficio giudiziario deputato a vigilare su tutte quelle misure che incidono sulla libertà personale. E attraverso i colleghi, in particolare i Consiglieri Lepri e Comi, ci giungono molte segnalazioni di casi in cui detenuti che avrebbero diritto a fruire di misure alternative alla detenzione, languono in carcere per mancanza di personale che possa occuparsi della loro vicenda “.

“Una condizione gravissima – conclude Nesta – specialmente in un contesto in cui spesso si lancia l’allarme sul sovraffollamento carcerario. Per questa ragione ho scritto al Ministro per chiedere unitamente alla Presidente Finiti di intraprendere tutte le azioni necessarie a porre termine a questa drammatica ingiustizia, intollerabile in uno Stato che pretende di definirsi di diritto “.


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Over-qualification in Italia: troppi giovani troppo preparati per lavori sotto le loro competenze

L’Italia continua a perdere terreno sul fronte dell’occupazione giovanile qualificata. A fotografare questa situazione è una serie di dati e analisi che raccontano di un mercato del lavoro frammentato, precario e incapace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, soprattutto di quelle che hanno investito anni in formazione universitaria e specializzazioni.

Il fenomeno della cosiddetta over-qualification — ossia l’impiego in lavori inferiori alle proprie competenze — è ormai strutturale. In Italia riguarda circa il 20% degli occupati, quasi quattro punti sopra la media Ocse. E il paradosso è che a ottenere più facilmente un lavoro continuativo e ben pagato sono spesso i meno qualificati, mentre laureati e diplomati si ritrovano troppo spesso in occupazioni precarie e poco coerenti con il loro percorso formativo.

Un quadro aggravato dalla struttura produttiva del Paese, costituita per oltre il 90% da piccole imprese, spesso incapaci di offrire percorsi di carriera strutturati o condizioni contrattuali competitive. Secondo recenti rilevazioni, ben il 77% degli imprenditori artigiani e di piccole aziende ammette di non riuscire a soddisfare le aspettative dei giovani collaboratori.

Se a questo si aggiunge la percezione diffusa di un mercato del lavoro italiano segnato da precarietà (25,7%), sfruttamento (23,2%) e lavoro irregolare (12,7%), il risultato è una generazione disillusa e pronta a cercare fortuna altrove. Circa il 58% dei giovani tra i 18 e i 34 anni considera il trasferimento all’estero come unica possibilità per costruire una carriera soddisfacente, percentuale che sfiora il 50% anche tra gli over 65, segno di una consapevolezza trasversale sulla difficoltà di fare impresa e lavorare dignitosamente in patria.

Un’emorragia di risorse umane qualificatissime che impoverisce il tessuto produttivo nazionale e rischia di compromettere le prospettive di sviluppo economico e sociale del Paese, già gravato dal calo demografico e da una struttura imprenditoriale spesso refrattaria all’innovazione.


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Molestie sessuali sul lavoro, la Cassazione: sono discriminazione di genere

Le molestie sessuali non sono soltanto comportamenti inopportuni o sanzionabili sul piano disciplinare, ma costituiscono una vera e propria forma di discriminazione sul lavoro. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13748 depositata nel giugno 2025, fissando un principio destinato ad avere un impatto rilevante nella gestione dei rapporti aziendali.

Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva ripetutamente rivolto espressioni volgari e a sfondo sessuale a un collega maschio, tanto da costringerlo a evitare ogni contatto per non subire ulteriori molestie. Un comportamento che, oltre a generare disagio personale e tensione sul luogo di lavoro, aveva rallentato l’attività produttiva.

Secondo i giudici, però, non è necessario che simili episodi producano conseguenze economiche o organizzative immediate per essere riconosciuti come discriminatori. La dignità della persona sul posto di lavoro — a prescindere dal sesso — è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione e dal Codice delle pari opportunità.

La Cassazione sottolinea che spetta al datore di lavoro non solo prevenire e sanzionare i comportamenti indesiderati di natura sessuale, ma anche garantire un ambiente professionale improntato al rispetto e all’uguaglianza. E questo dovere resta pienamente valido anche se la persona responsabile di molestie non ha precedenti disciplinari o se l’azienda non ha subito danni rilevanti in termini gestionali.

La decisione censura così la precedente sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva ridimensionato il valore discriminatorio delle molestie sessuali in assenza di effetti organizzativi concreti.


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Avvocati, penale di recesso valida solo se frutto di trattativa vera

Non basta far firmare una clausola di recesso con penale separatamente dal resto del contratto per renderla automaticamente valida. Lo ha chiarito la Corte di cassazione civile, seconda sezione, con l’ordinanza n. 15271 depositata il 5 giugno 2025, intervenendo in una vicenda che vedeva opposti una cliente e il suo avvocato.

La signora, assistita per una causa di responsabilità medica, aveva sottoscritto un accordo che prevedeva, in caso di recesso anticipato dal mandato, il pagamento di una penale pari a 125 mila euro — il 25% dei 500 mila euro che l’avvocato avrebbe percepito in caso di vittoria. Tuttavia, dopo alcune attività preliminari, la cliente decideva di affidarsi a un altro professionista.

Il Tribunale, in primo grado, aveva già ridotto la penale a poco più di 17 mila euro, considerandola eccessiva. Ma la Cassazione è andata oltre, accogliendo il ricorso della donna sul presupposto che la clausola, per essere valida, avrebbe richiesto una trattativa reale e documentata con il cliente.

Secondo i giudici supremi, infatti, i contratti stipulati tra avvocato e assistito si configurano come rapporti tra professionista e consumatore. E in questi casi, le clausole che impongono al cliente somme sproporzionate a titolo di penale sono considerate vessatorie, a meno che il legale non dimostri di aver offerto all’assistito la possibilità concreta di discuterne e modificarne i contenuti.


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