Si allarga in modo significativo l’area della responsabilità dei professionisti in materia fiscale. Con una serie di recenti pronunce, la Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento destinato a incidere profondamente sul lavoro di consulenti, commercialisti e intermediari: il concorso negli illeciti tributari del cliente può configurarsi anche in assenza di un interesse economico diretto.
Il punto di svolta riguarda proprio il superamento di quella che, fino a poco tempo fa, rappresentava una linea difensiva frequente: l’assenza di un “quid pluris”, cioè di un vantaggio autonomo rispetto al compenso professionale. Oggi questo elemento non è più considerato necessario per affermare la responsabilità. Può al massimo costituire un indizio, ma non è requisito costitutivo dell’illecito.
Il baricentro si sposta così sul contributo causale fornito dal professionista. Non è indispensabile aver ideato o promosso la violazione: è sufficiente averla resa possibile o averla agevolata, anche solo attraverso comportamenti omissivi. In altre parole, anche il mancato controllo, quando dovuto, può diventare fonte di responsabilità.
È qui che entra in gioco il principio di diligenza qualificata previsto dall’articolo 1176 del Codice civile. La giurisprudenza valorizza sempre più l’obbligo del professionista di verificare la coerenza tra dati dichiarativi, scritture contabili e normativa vigente. Un’attività che non può ridursi a mera esecuzione tecnica, soprattutto quando emergono segnali evidenti di irregolarità.
Le più recenti ordinanze sottolineano, ad esempio, che chi trasmette dichiarazioni fiscali ed è al contempo incaricato della tenuta della contabilità non può limitarsi a un ruolo passivo: deve effettuare controlli sostanziali. In caso contrario, l’omissione può essere letta come un contributo all’illecito.
Questo orientamento avvicina, per certi versi, la figura del consulente a quella di un presidio di legalità. Una trasformazione che, se da un lato rafforza le garanzie del sistema fiscale, dall’altro apre interrogativi non secondari sul perimetro degli obblighi professionali.
Il rischio, infatti, è che principi formulati in termini ampi possano essere applicati anche a situazioni meno gravi o meno evidenti, estendendo la responsabilità oltre i casi di frodi manifeste e sistematiche. Da qui la necessità, sempre più avvertita, di chiarire fino a che punto il professionista sia tenuto ad astenersi di fronte a scelte del cliente ritenute non conformi alla normativa.
In questo nuovo scenario, la linea di confine tra consulenza tecnica e corresponsabilità si fa più sottile. E impone un ripensamento operativo: maggiore attenzione ai controlli, tracciabilità delle attività svolte, valutazioni più rigorose sull’opportunità di accettare o proseguire un incarico.
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