È valida la comunicazione della cancelleria all’avvocato via fax e non via pec

È valida la comunicazione della cancelleria all’avvocato via fax e non via pec

La Cassazione si è espressa sulla validità di un’ordinanza comunicata dalla cancelleria all’avvocato di una delle parti via fax e non via pec poiché la casella di quest’ultimo risultava malfunzionante.

IL RICORSO

In un caso legato a un contratto preliminare e a un contratto di comodato d’uso di un immobile, una delle parti procede secondo l’ex art. 702 bis c.p.c. e si vede riconosciuto lo scioglimento dell’accordo.

L’altra parte ricorre in Corte d’Appello e la Corte dichiara il gravame inammissibile perché  depositato dopo l’esaurimento del termine fissato dall’articolo 702 quaterc.p.c.

Il termine considerato dalla Corte coincide con il giorno e l’ora in cui l’ordinanza del Tribunale è stata comunicata all’avvocato della parte via fax, dopo che il tentativo via pec è fallito per un malfunzionamento della casella di posta del destinatario.

La sentenza della Corte d’appello si basa su tre motivi:

  1. i ricorrenti dichiarano che la sentenza non è mai stata loro notificata dato che il tentativo di notifica via PEC ha avuto l’ esito di “mancata consegna”.
    Il termine breve per l’appello fissato dall’articolo 702 quater c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell’impugnata ordinanza, non sussisterebbe;
  2. della sentenza trasmessa via fax, è presente nel fascicolo di ufficio solo la copia della prima pagina dove è indicato unicamente lo”scioglimento della riserva”.
    Questo non dimostrerebbe l’avvenuta trasmissione del provvedimento, ma solo dell’avviso di scioglimento di riserva;
  3. i ricorrenti ritengono che la Corte territoriale abbia errato nel considerare il fax un mezzo idoneo ai fini della decorrenza del termine breve, poiché non assicura la trasmissione integrale del documento.

Si giunge dunque in Cassazione.

PERCHÉ LA COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA ALL’AVVOCATO VIA FAX È AMMESSA

Con l’ordinanza n. 15298/2020 del 17 luglio 2020, la Cassazione ribadisce che:

1. se la notifica via pec risulta impossibile per cause non imputabili al destinatario, il cancelliere deve procedere secondo l’art. 136 c.p.c., terzo comma, e trasmettere via fax o a mezzo ufficiale giudiziario;

2. se la notifica via pec risulta impossibile per cause imputabili al destinatario, il cancelliere deve procedere alla comunicazione tramite deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, D.L. 179/2012.

Nel caso specifico, il cancelliere ha scelto la trasmissione via fax, che è la soluzione che tutela maggiormente il destinatario, perché lo solleva dalla responsabilità di essere la causa della mancata notifica via pec, pertanto il destinatario non ha alcun motivo di lamentarsi.

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Smart contract, minaccia per gli avvocati od opportunità?

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Cosa sono gli smart contract, o contratti intelligenti? Segneranno davvero la fine degli avvocati, come qualcuno insinua? Non proprio.

COSA SONO GLI SMART CONTRACT

In un articolo pubblicato da Ansa, l’Avv. Papotto di Catania spiega che «uno Smart Contract è la “traduzione” o “trasposizione” in codice di un contratto in modo da verificare in automatico l’avverarsi di determinate condizioni e di autoeseguire in automatico azioni nel momento in cui le condizioni determinate tra le parti sono raggiunte e verificate.

In altre parole, lo Smart Contract è basato su un codice che “legge” sia le clausole che sono state concordate sia la condizioni operative nelle quali devono verificarsi le condizioni concordate e si autoesegue automaticamente nel momento in cui i dati riferiti alle situazioni reali corrispondono ai dati riferiti alle condizioni e alle clausole concordate».

Semplificando al massimo, gli smart contract sono programmi informatici basati su algoritmi che verificano l’esistenza di alcuni parametri e ne garantiscono l’esecuzione.

Per fare un esempio primordiale di smart contract, pensiamo all’attivazione o disattivazione di una licenza per l’uso di un software in base al verificarsi di una condizione come il pagamento della licenza da parte dell’utente.

Un altro esempio si ha nelle assicurazioni auto. Attraverso i dispositivi di controllo nelle vetture è possibile sapere se il guidatore ha, per esempio, superato i limiti di velocità indicati nel contratto facendo scattare immediatamente clausole svantaggiose, come un aumento del premio.

VANTAGGI DEGLI SMART CONTRACT

I vantaggi degli smart contract sono due:

– minori costi di transazione.
Questo dipende dal fatto che gran parte del lavoro di attivazione e verifica del contratto è automatizzato, non è necessario affidarsi a ‘umani’ per monitorarne l’adempimento;

– maggiore sicurezza nell’ottemperanza.
Sempre grazie all’automazione, la verifica dell’avverarsi delle condizioni è garantita, così come lo è l’attivazione delle clausole stabilite.

PERCHÈ GLI SMART CONTRACT NON SONO UNA MINACCIA PER GLI AVVOCATI

Un articolo come questo può solo dare un’idea indicativa e superficiale del complesso mondo degli smart contract. Nonostante ciò, basta poco per credere che l’automazione in materia di contratti possa scalzare le figure più competenti in materia.

In realtà, avvocati e smart contract non si annullano a vicenda.

Come spiegato su Blockchain4innovation, lo smart contract: «è un programma che elabora in modo deterministico (con identici risultati a fronte di identiche condizioni) le informazioni che vengono raccolte. In altre parole se gli input sono gli stessi i risultati saranno identici. […] Ai contraenti spetta il compito di definire condizioni e clausole e modalità e regole di controllo e azione».

Gli smart contract sono dunque la traduzione informatica di accordi fra le parti, pertanto c’è ancora bisogno di legali che sappiano individuare tutte le ipotesi possibili e indicare tutte le clausole necessarie a rendere vitale il contratto.

Poi, citando Pierluigi Cuccurru in Blockchain e automazione contrattuale: «Nonostante il nome, gli smart contarct non sono necessariamente contratti giuridicamente intesi (sebbene possano esserlo ove ne integrino i requisiti). Siano più semplicemente degli strumenti per la negoziazione, conclusione e/o automatica applicazione di rapporti contrattuali o relazioni para-contrattuali: un canale per la conclusione e gestione degli accordi, piuttosto che accordi in sé».

In sostanza, sono dei mezzi con cui portare avanti degli accordi. E quegli accordi devono essere stabiliti tra parti.

Infine, gli smart contract si appoggiano alla blockchain, campo che offre molti vantaggi ma anche molti rischi di illeicità, e gli avocati potrebbero trovare nuovi campi di applicazione delle proprie competenze.

[Per approfondire: “Ti lascio una canzone ma con la blockchain” – Altalex]

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Molti di noi hanno conosciuto le piattaforme di videoconferenza durante la quarantena: senza Teams, Zoom e Skype non saremmo mai stati in grado di portare avanti il nostro lavoro, proseguire la nostra formazione o rimanere in contatto con amici e parenti.

Ma è proprio durante la quarantena che, oltre ai pregi, ne abbiamo scoperto anche i difetti.
Le notizie di violazioni della privacy sono fioccate rapidamente, portando le autorità in materia a osservare con più attenzione l’operato delle aziende erogatrici e a chiedere loro provvedimenti.

I SUGGERIMENTI DI SEI AUTORITÀ PER LA PRIVACY DESTINATI ALLE PIATTAFORME DI VIDEOCONFERENZA

Tra i provvedimenti più recenti e impegnativi, la lettera aperta sottoscritta dalle autorità per la privacy di Australia, Canada, Gibilterra, Hong Kong, Svizzera e Regno Unito, indirizzata a tutte le aziende che offrono servizi di videoconferenza e teleconferenza.

La lettera è stata inviata direttamente a Microsoft, Cisco, Zoom, House Party e Google, erogatrici dei principali software.

Le sei autorità chiedono una maggiore attenzione alla sicurezza, la privacy by design, la trasparenza e l’equità, ma anche di approfondire la conoscenza dei propri utenti e di cedere a questi più controllo sui propri dati.

Viene suggerito di implementare la crittografia end-to-end per tutte le comunicazioni, l’accesso con autenticazione a due fattori, di imporre la scelta di password più complesse e l’aggiornamento costante del software da parte degli utenti.

Molto importante è poi la gestione delle informazioni raccolte e l’eventuale elaborazione da parte di soggetti terzi.

Infine, alle aziende è richiesto di informare gli utenti in modo chiaro e completo su quali dati esse raccolgano, cosa se ne facciano e come vengano conservati.

Le autorità per la privacy ammettono che la lista di problemi da loro evidenziati non è affatto esaustiva e comunicano che la mancata risoluzione potrebbe comportare violazioni della legge (e quindi sanzioni?), nonché la perdita di fiducia degli utenti.
Le aziende sono chiamate a offrire risposte entro il 30 settembre 2020, a dimostrazione del loro reale impegno.

Le piattaforme di videoconferenza rimarranno parte della nostra vita quotidiana per molto tempo ancora e, anzi, in alcuni casi lo saranno per sempre. Molte sono le informazioni personali che condividiamo con e tramite questi strumenti ed è quindi importante che le aziende erogatrici mantengano una condotta attenta e rispettosa.
Come si legge nella lettera: «la facilità di rimanere in contatto non deve andare a scapito della protezione dei dati personali e del diritto alla privacy».

Qui il link al testo originale della lettera.

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Ricordarci dell’esistenza delle truffe telefoniche può essere difficile oggi, considerando la grande attenzione che si dà a quelle perpetrate attraverso i canali digitali. Ma il phishing, la truffa via mail, può essere declinato anche in vishing, o voice phishing, il cui obiettivo è sempre carpire le nostre informazioni personali, ma via telefono.

COME FUNZIONA IL VISHING

Esistono varie tipologie di vishing:

  • – forzare l’utente alla sottoscrizione di un contratto apparentemente economico senza comunicare l’esistenza di clausole onerose,
  • – registrare le risposte affermative o negative dell’utente e usarle a sua insaputa (“Parlo con Mario Rossi?” “Sì”. Ecco, questo “sì” viene utilizzato come conferma per altre richieste non esplicitate),
  • – comunicare falsi tentativi di accesso alle carte di credito o al conto corrente dell’utente, chiedere a questo dati sensibili (il CVV o codici di accesso) per bloccare i tentativi e utilizzare poi questi dati per effettuare prelievi.
  • – raccogliere informazioni personali dell’utente che, incrociate con quelle presenti sui social o altri canali digitali, consentono di rubarne l’identità e svolgere attività illegali a suo nome.

Se il phishing viene frequentemente bloccato dai sistemi di sicurezza del gestore di posta elettronica, altrettanto non si può dire per il vishing che fa leva sull’emotività delle persone. L’operatore, spacciandosi per un finto operatore bancario o una qualsiasi figura che sembra autorizzata a porre certe richieste, è in grado di ingenerare senso di urgenza e di pericolo nel malcapitato. Inoltre, spesso è già a conoscenza di alcune informazioni personali del truffato ed è proprio comunicando tali informazioni che riesce ad abbattere la diffidenza del suo interlocutore.

Privato della sua unica difesa, questo ultimo fornisce volentieri tutti i dati richiesti, accorgendosi solo molto tempo dopo di addebiti ingiustificati o denaro mancante.

In alcuni casi, le chiamate di vishing non sono fatte da un operatore in carne e ossa ma sono preregistrate.

COME PROTEGGERSI DALLE TRUFFE TELEFONICHE

Riuscire a individuare in fretta se si sta cadendo vittima di un tentativo di vishing non è affatto facile. L’unica arma è la consapevolezza: diffidare dalle chiamate da parte di numeri di telefono sconosciuti e ricordarsi che nessuna azienda seria, tanto meno la nostra banca, ci chiederebbe mai dati personali, bancari o codici di sblocco via telefono.

Attenzione dunque a non comunicare mai le proprie credenziali d’accesso e in caso ci si accorgesse di essere caduti nella trappola avvisare le Forze dell’Ordine indicando quali informazioni personali sono state condivise con i truffatori.

[Per approfondire: La nuova cybertruffa in auge è il vishing, Il Sole 24 Ore; Il vishing e la truffa del “consenso rubato”: cos’è e come difendersi dal phishing vocale, Cybersecurity360]

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Modello 5/2020: calcolo, scadenze e modalità di invio

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Cassa Forense ha pubblicato le linee guida sulla procedura d’invio del Modello 5/2020.

MODELLO 5/2020: CALCOLO DELLE SOMME

Le somme dovute sono calcolate in modo automatico a partire dai dati inseriti nel Modello:

  • – il reddito netto professionale (2019),
  • – il volume d’affari (2019),
  • – lo status di chi compila (praticante, avvocato iscritto, avvocato con agevolazioni nei primi 8 anni, pensionato).

La contribuzione ordinaria è pari a:

  • – il 14,5% per il calcolo del contributo soggettivo sul reddito netto professionale fino al tetto oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%;
  • – il 4% per il calcolo del contributo integrativo sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Anche chi avesse un reddito pari a zero dovrà inviare il Modello.

SCADENZE DI INVIO E PAGAMENTO

A causa dei disagi generati da COVID-19, la data entro la quale inviare il Modello è stata posticipata dal 30 settembre al 31 dicembre 2020.

Il pagamento può avvenire:

  • – in due rate con scadenza 31 luglio e 31 dicembre. La data della prima rata può essere variata a patto che il pagamento delle due rate venga effettuato entro il 31.12.2020;
  • – in unica soluzione entro il 31.12.2020, senza interessi e sanzioni;
  • – in due rate annuali di pari importo con scadenza 31 marzo 2021 e 31 marzo 2022, con un interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni;
  • – mediante iscrizione nel ruolo 2021 (ruolo che sarà formato a ottobre 2021), maggiorati degli interessi dell’1,50%, senza sanzioni, con possibilità di ottenere rateazioni.

Vige il principio di tolleranza nel ritardo dell’invio del modulo e anche del versamento: se questo rientra negli 8 giorni successivi alla scadenza (8 gennaio 2021) non sono previste sanzioni.

MODALITÀ DI INVIO E PAGAMENTO

In fase di compilazione del modulo 5/2020 si deve scegliere obbligatoriamente un metodo di pagamento fra quelli disponibili.

Le alternative sono:

  • – MAV bancari personalizzati;
  • – il servizio di pagamento tramite carta di credito “Forense Card”;
  • – bonifico e c/c postale personalizzati.

La compilazione del Modello va eseguita in via telematica tramite il sito di Cassa Forense, seguendo questo percorso: accesso riservato – posizione personale – inserimento del proprio codice meccanografico e pin.

Per informazioni più approfondite vi invitiamo a leggere il comunicato di Cassa Forense.

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Esecuzioni immobiliari: i problemi del professionista titolare effettivo dei conti bancari

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Nella nota informativa 83 del 14 luglio 2020, il CNDCEC rivolge, insieme al CNF e CNN, la richiesta all’ABI e alla Banca d’Italia di abbandonare la prassi di identificare il professionista delegato come titolare effettivo dei conti bancari aperti per le procedure esecutive immobiliari.

Il professionista può essere un notaio, un avvocato o un commercialista.

La prassi è una novità degli ultimi mesi e le tre istituzioni «ritengono tale impostazione adottata dalle banche errata, sia dal punto di vista concettuale, per i precisi poteri affidati al giudice della procedura, sia per quanto concerne i rischi connessi alla normativa in materia di antiriciclaggio».

PROFESSIONISTA DELEGATO TITOLARE EFFETTIVO DEI CONTI BANCARI. COSA NON FUNZIONA

Il professionista delegato è colui che gestisce le somme ricavate dalle vendite degli immobili esecutati, che forma il progetto di distribuzione e che gira ai creditori quanto incassato.

Per fare tutto ciò, deve aprire un conto corrente bancario relativo alla singola procedura, pertanto deve compilare la modulistica richiesta dalla banca, compresa quella indicata dal Decreto Antiriciclaggio D.L. 231/2007.

La decisione delle banche di imporre che il delegato non sia più il Presidente del Tribunale ma il professionista incaricato della procedura è, secondo le tre associazioni, in contrasto con quanto indicato dal Decreto Antiriciclaggio.

Un primo motivo è che il professionista delegato alla vendita si muove sotto la direzione del Giudice dell’Esecuzione.
È un soggetto esecutivo che segue solo gli aspetti operativi della gestione della vendita, mentre è il giudice delegato ad avere il potere di direzione e rappresentanza. Si potrebbe dire che il giudice è la testa che comanda e il professionista il braccio che esegue.
Poiché la figura del Giudice è soggetta a cambi di sezione e di tribunale, ecco che per comodità si è sempre indicato il Presidente del Tribunale come titolare effettivo dei conti bancari aperti per le procedure esecutive immobiliari.

Un secondo motivo è che la gestione da parte del professionista abbassa il rating bancario di questo. L’apparente possesso di diversi conti e somme che a volte possono essere elevate, ma da cui il professionista non ricava alcun beneficio, ha dunque un impatto che va oltre la dimensione giuridica della sua figura fino alla sua sfera privata.

La richiesta avanzata da CNDCEC, CNF e CNN alle banche è quella di fare un passo indietro e tornare a indicare come titolare effettivo dei conti bancari aperti per le procedure esecutive immobiliari il Presidente del Tribunale presso cui è pendente la procedura esecutiva.

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Il Decreto Rilancio 34/2020, convertito con modifiche con la Legge 77/2020 ha introdotto un’interessante novità: la possibilità per il giudice di sostituire l’udienza per il giuramento del CTU (art. 193 c.p.c) con una dichiarazione scritta.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel testo del Decreto recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono presenti diverse novità che riguardano il processo civile telematico. Alcune di queste si riferiscono all’art.83 del precedente D.L. 18/2020 del 17 marzo.

Le modifiche riguardano i depositi telematici, le note scritte, le udienze da remoto e anche le condotte del consulente tecnico d’ufficio.

L’UDIENZA PER IL GIURAMENTO DEL CTU

Con il Decreto Rilancio l’udienza per il giuramento del CTU può essere sostituita da una dichiarazione firmata digitalmente dallo stesso e allegata al fascicolo telematico.

Ciò può avvenire solo su disposizione del giudice e, esattamente come per l’udienza per il giuramento, prima che il consulente proceda con la propria perizia.

IL FUTURO DEL PROCESSO TELEMATICO

La sostituzione dell’udienza per il giuramento del CTU, così come tutte le altre disposizioni del Decreto Rilancio rimarranno valide fino al 31 ottobre 2020.

È però altamente possibile che le novità introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria di questi mesi vengano mantenute anche oltre tale data.

Del resto, gli investimenti fatti e pianificati per la digitalizzazione della Giustizia e della PA non avrebbero molto senso se non portassero a un cambiamento di rotta definitivo.

Certamente, la sperimentazione non è finita e sarà necessario correggere il tiro, ma il futuro dei processi sarà sempre più telematico.

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L’UNCC, Unione Nazionale delle Camere Civili, ha presentato al Ministro Bonafede il proprio piano straordinario per la Giustizia.

Il progetto si compone di 3 punti e ha l’obiettivo di ridurre gli arretrati, l’inefficienza del sistema e i limiti d’accesso alla Giustizia per le fasce più economicamente deboli della società.

I 3 PUNTI DEL PIANO STRAORDINARIO DI UNCC


PUNTO 1) INTERVENTI SUGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI ED ORDINAMENTALI

Secondo l’UNCC, l’assunzione di nuovo personale amministrativo e di nuovi magistrati, il miglioramento delle sedi giudiziarie e la digitalizzazione su cui tanto punta Bonafede non sono misure sufficienti.

La riforma della Giustizia civile dovrebbe partire dalla riconfigrazione dell’Ufficio del Processo, fallito a causa della carenza di personale, mezzi e tirocinanti, e della scarsa propensione di molti magistrati a collaborare con questi ultimi.

La soluzione potrebbe essere un reclutamento straordinario di tirocinanti, retribuiti, e un sistema di ricompense per i giudici più collaborativi e più capaci di aumentare il numero di sentenze depositate.

È importante poi riformulare la valutazione del lavoro dei magistrati, considerando anche le loro capacità di organizzazione del lavoro.

PUNTO 2) INTERVENTI SUL PROCESSO

Molti i suggerimenti dell’UNCC. Per esempio:

  • -incentivare il procedimento sommario,
  • -disporre meccanismi per il contenzioso “seriale”,
  • -introdurre la possibilità per i giudici di imporre sanzioni pecuniarie per il ritardato adempimento degli obblighi delle sentenze,
  • -introdurre l’istituto dei danni punitivi,
  • –rendere obbligatorio l’arbitrato in alcune materie, a tariffe calmierate,
  • -dare agli arbitri, in specifiche materie, la possibilità di emettere provvedimenti cautelari e/o di urgenza,
  • -favorire la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita attraverso incentivi fiscali,
  • -estendere la negoziazione assistita alla materia del lavoro,
  • -armonizzare la disciplina processuale con quella del processo telematico,
  • -consentire agli avvocati l’accesso telematico ai registri dell’anagrafe del Ministero degli Interni per semplificare i procedimenti di notificazione.

PUNTO 3) INTERVENTI DI INCENTIVO/DISINCENTIVO SUI COMPENSI

L’UNCC spiega che «la leva dei compensi può essere estremamente efficace per incentivare comportamenti virtuosi o, al contrario, disincentivare quelli opportunistici, sia per le parti che per gli avvocati».

Un esempio riguarda il Gratuito Patrocinio, che dovrebbe essere regolarmente e adeguatamente retribuito per evitare che gli avvocati lo rifiutino.

Per rendere poi la Giustizia davvero accessibile, sarebbe opportuno eliminare almeno il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione: mantenerlo significa rendere l’impugnazione un privilegio solo per coloro che possono permetterselo.

Questa è solo una panoramica dei contenuti della proposta inviata a Bonafede. Per approfondire, vi invitiamo a leggere il documento integrale del piano straordinario presentato dall’UNCC.

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Certamente la vita degli avvocati è diventata più semplice grazie all’art.28 del Decreto Semplificazioni 76/2020 che permette di notificare gli atti via PEC anche alle PA che non hanno mai comunicato il proprio indirizzo al Reginde.

Il Reginde, registro generale degli indirizzi elettronici, non è il solo registro a cui può attingere un avvocato, ma il decreto legge 179/2012 l’ha classificato come unico elenco “ufficiale” di indirizzi PEC delle PA. 

Al D.L. 179/2012 va dunque fatta risalire la genesi di una delle maggiori perplessità vissute dagli avvocati: come si può notificare telematicamente un atto a una PA se il suo indirizzo PEC non è presente nell’unica fonte ufficiale?

Oltre a tale misura, ricordiamo che il decreto si focalizza sulla semplificazione e la digitalizzazione del sistema Italia e molte altre sono le disposizioni indicate in tal senso. Tra queste, per esempio, l’obbligo di rendere lo SPID l’unico sistema di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.

NOTIFICARE GLI ATTI VIA PEC NON NEL REGINDE: PROBLEMI DI NULLITÀ

Molti avvocati chiedevano da tempo che venisse risolta la questione della validità degli indirizzi PEC tratti da altri registri, primo fra tutti l’IPA, l’indice dei domini digitali della pubblica amministrazione.

A dir la verità, lo stesso decreto legge 179/2012 aveva fissato una data, il 30 novembre 2014, entro la quale le PA avrebbero dovuto comunicare il proprio indirizzo PEC al Reginde. Tante non lo hanno mai fatto, costringendo gli avvocati a recarsi agli sportelli per effettuare le notifiche cartacee anche durante il lockdown.

Ricordiamo che la possibilità di notificare gli atti via PEC anche alle PA che non hanno mai comunicato il proprio indirizzo al Reginde è realtà dal 17 luglio 2020, e che gli atti vanno sempre notificati all’indirizzo primario indicato nel registro di riferimento.

Con tale disposizione si superano i limiti dell’art. 160 c.p.c., secondo il quale una notifica effettuata a mezzo PEC a un indirizzo non indicato nel Reginde deve considerarsi nulla.

Oggi, dunque, la burocrazia e la stessa Giustizia appaiono un po’ più vicine ai modelli di innovazione digitale a cui l’intero paese deve aspirare, soprattutto davanti alla sfide portate dall’attuale contesto sociale, economico e sanitario.

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Il Decreto Semplificazioni (n.76 del 16 luglio 2020) prevede che dal 1 marzo 2021 si possa accedere ai siti web di INPS, Agenzia delle Entrate e altri servizi della pubblica amministrazione solo attraverso lo SPID o la carta d’identità elettronica.

Questa decisione rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione della PA.
Sette mesi forse sono pochi, ma l’impatto del COVID sul lavoro, i servizi e la società stessa impone una reazione veloce e previdente.

Il Ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, ha dichiarato che «la Pubblica Amministrazione dovrà pensare in digitale. Le norme intendono dare una spinta forte, attraverso regole chiare e scadenze da rispettare, alla trasformazione digitale del Paese. È un processo, ma deve cominciare subito».

L’introduzione dell’accesso tramite SPID non elimina drasticamente l’uso del PIN o di altre credenziali. Il decreto ha contemplato l’ipotesi che la PA non sia in grado di adeguarsi entro marzo 2021, considerando di mantenere attive le attuali forme d’accesso ai servizi non oltre la data del 30 settembre 2021.

INPS  ha comunicato tramite la circolare 87 del 17 luglio che il passaggio graduale dal PIN allo SPID inizierà il 1° ottobre 2020, data a partire dalla quale non rilascerà più nuovi codici di accesso (fanno eccezione i minori diciotto anni e i cittadini extracomunitari, per i soli servizi loro dedicati).
I PIN già attivati rimarranno validi fino al 28 febbraio 2021.

COS’È SPID

SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Tramite la creazione di un’unica identità digitale, costituita da credenziali (nome utente e password), i cittadini e le imprese possono accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione.

Per ottenerlo serve:
– un documento d’identità valido (la carta d’identità, il passaporto o la patente),
– la tessera sanitaria con il codice fiscale,
– un indirizzo email,
– un numero di telefono cellulare.

Lo SPID copre 3 livelli di sicurezza, in base al tipo di servizio al quale si vuole accede.

Il primo livello permette l’autenticazione tramite il nome utente e la password dello SPID stesso. Riguarda i servizi più semplici.

Il secondo, oltre al nome utente e alla password, richiede un’ulteriore password ‘usa e getta’ (OTP – One Time Password), comunicata tramite sms. È applicato a servizi che richiedono più attenzione alla privacy.

Il terzo livello di autenticazione richiede l’uso di un certificato di firma digitale o remota. È richiesto quando si accede a servizi che trattano dati molto sensibili.

Ottenere uno SPID è facilissimo. Potete visitare il nostro shop online e scegliere la soluzione più adatta. Scopri lo SPID di Servicematica.

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