Esecuzioni immobiliari: i problemi del professionista titolare effettivo dei conti bancari

Esecuzioni immobiliari: i problemi del professionista titolare effettivo dei conti bancari

Nella nota informativa 83 del 14 luglio 2020, il CNDCEC rivolge, insieme al CNF e CNN, la richiesta all’ABI e alla Banca d’Italia di abbandonare la prassi di identificare il professionista delegato come titolare effettivo dei conti bancari aperti per le procedure esecutive immobiliari.

Il professionista può essere un notaio, un avvocato o un commercialista.

La prassi è una novità degli ultimi mesi e le tre istituzioni «ritengono tale impostazione adottata dalle banche errata, sia dal punto di vista concettuale, per i precisi poteri affidati al giudice della procedura, sia per quanto concerne i rischi connessi alla normativa in materia di antiriciclaggio».

PROFESSIONISTA DELEGATO TITOLARE EFFETTIVO DEI CONTI BANCARI. COSA NON FUNZIONA

Il professionista delegato è colui che gestisce le somme ricavate dalle vendite degli immobili esecutati, che forma il progetto di distribuzione e che gira ai creditori quanto incassato.

Per fare tutto ciò, deve aprire un conto corrente bancario relativo alla singola procedura, pertanto deve compilare la modulistica richiesta dalla banca, compresa quella indicata dal Decreto Antiriciclaggio D.L. 231/2007.

La decisione delle banche di imporre che il delegato non sia più il Presidente del Tribunale ma il professionista incaricato della procedura è, secondo le tre associazioni, in contrasto con quanto indicato dal Decreto Antiriciclaggio.

Un primo motivo è che il professionista delegato alla vendita si muove sotto la direzione del Giudice dell’Esecuzione.
È un soggetto esecutivo che segue solo gli aspetti operativi della gestione della vendita, mentre è il giudice delegato ad avere il potere di direzione e rappresentanza. Si potrebbe dire che il giudice è la testa che comanda e il professionista il braccio che esegue.
Poiché la figura del Giudice è soggetta a cambi di sezione e di tribunale, ecco che per comodità si è sempre indicato il Presidente del Tribunale come titolare effettivo dei conti bancari aperti per le procedure esecutive immobiliari.

Un secondo motivo è che la gestione da parte del professionista abbassa il rating bancario di questo. L’apparente possesso di diversi conti e somme che a volte possono essere elevate, ma da cui il professionista non ricava alcun beneficio, ha dunque un impatto che va oltre la dimensione giuridica della sua figura fino alla sua sfera privata.

La richiesta avanzata da CNDCEC, CNF e CNN alle banche è quella di fare un passo indietro e tornare a indicare come titolare effettivo dei conti bancari aperti per le procedure esecutive immobiliari il Presidente del Tribunale presso cui è pendente la procedura esecutiva.

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