Fattura elettronica, codici errore relativi all'autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107)

Fattura elettronica, codici errore relativi all’autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107)

Riportiamo i codici errore relativi all’autenticità del certificato di firma.

Se il file è firmato, la verifica garantisce la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso.

Codice: 00100

Certificato di firma scaduto

Codice: 00101

Certificato di firma revocato

Codice: 00104

CA (Certification Authority) non affidabile

Codice: 00107

Certificato non valido

Qui di seguito potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate divisi per tipologia:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

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Il deposito degli atti nel processo penale telematico

 

Il deposito degli atti nel processo penale telematico

Il deposito degli atti nel processo penale telematico

Il recente provvedimento del Direttore Generale dei servizi informatici n. 10667 del 4 novembre 2020 disciplina il deposito telematico nel processo penale.

Il deposito telematico riguarda richieste, istanze, memorie e altri documenti previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p, presso gli Uffici del Pubblico Ministero, come previsto dall’art. 24 comma 1 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 “Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19”.

Ricordiamo che il comma 3 dell’art 415 bis c.p.p indica che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sia accompagnato anche dall’«avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio».

LE REGOLE PER IL DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE

Il Provvedimento direttoriale non indica in modo dettagliato la procedura da seguire per il deposito di atti nel processo penale telematico. Dispone solo che questo avvenga esclusivamente attraverso il Portale Deposito atti penali accessibile dal PST all’indirizzo http://pst.giustizia.it, tramite l’Area Riservata, come stabilito dal Provvedimento Direttoriale n. 5477 11 maggio 2020.

Nel provvedimento n.5477 viene indicato che:

l’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato;
l’atto da depositare telematicamente deve essere un documento informatico in pdf, «ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti». Non può trattarsi di una scansione di immagini. Deve essere sottoscritto con con firma digitale o firma elettronica qualificata. La dimensione massima del deposito telematico, comprensivo degli allegati, è pari a 30 MB;
– anche gli allegati devono essere documenti informatici in pdf, sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata (sono ammesse PAdES e CAdES). Possono essere firmati digitalmente da più soggetti ma almeno uno deve essere il depositante.

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A fronte delle numerose richieste, Cassa Forense proroga la scadenza e aumenta i fondi per le misure straordinarie a favore dei soggetti colpiti da COVID-19.

I contributi previsti riguardano le prestazioni assistenziali straordinarie in favore dell’iscritto e dei superstiti dell’iscritto.

Possono dunque farne richiesta gli iscritti:
ricoverati in una struttura sanitaria,
posti in isolamento obbligatorio a seguito di contagio o perché in contatto diretto con positivi,
il cui coniuge o i figli conviventi siano deceduti a causa di COVID.

Le misure straordinarie di Cassa Forense godevano inizialmente di una dotazione di 1.500.000 €, del tutto esaurita. Il fondo è ora stato ripristinato con il medesimo importo.

La nuova data per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2020.

Per le domande pervenute dopo il 15 ottobre 2020, nel caso di isolamenti obbligatori senza aver contratto il virus, il contributo è di 1000 € considerate le disposizioni del Ministero della Salute che ha modificato le regole sulla durata del periodo di isolamento.

Rimangono uguali le disposizioni per i contributi in caso di ricovero o isolamento sanitario obbligatorio a seguito di contagio, oppure in caso di decesso del coniuge o dei figli conviventi a causa di COVID, avvenuti tra il primo febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le domande vanno presentate con gli appositi moduli presenti nel sito di Cassa Forense e inviate tramite PEC all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it o tramite raccomandata A/R.

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Il decreto direttoriale del direttore generale delle finanze del MEF n. RR 46 dell’11 novembre 2020 stabilisce le regole per lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, in accordo con quanto indicato nell’articolo 27 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il cosiddetto decreto Ristori.

Il decreto direttoriale ha ottenuto l’approvazione del Garante della Privacy e si è in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

COME FUNZIONANO LE UDIENZE DA REMOTO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

All’art.2 del decreto è indicato che il collegamento audiovisivo attraverso il quale si effettuerà l’udienza da remoto nel processo tributario dovrà assicurare «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio».

La piattaforma scelta è Skype for Business.

Il medesimo articolo offre anche i riferimenti per lo svolgimento dell’udienza da remoto.
In particolare:
il Presidente comunica alle parti la decisione di svolgere l’udienza da remoto tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia, tramite pec e prima dell’udienza, il link per la partecipazione e l’avviso sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
– ogni udienza ha un proprio
link specifico, diverso dagli altri, strettamente personale e non cedibile a terzi, a eccezione di un eventuale difensore delegato;
– in caso di mancato funzionamento del collegamento, il Presidente sospende l’udienza;
– nel caso non fosse possibile ripristinare il collegamento, l’udienza viene rinviata e le parti ne ricevono comunicazione.

IL VERBALE, LA PARTECIPAZIONE DEI DIFENSORI E IL TRATTAMENTO DEI DATI

L’art. 4 del decreto espone le regole per la redazione del verbale dell’udienza da remoto:
– il verbale deve essere un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza;
– se la sottoscrizione digitale non fosse possibile, il segretario produrrà una copia informatica del verbale firmato con firma autografa e la inserirà nel fascicolo informatico d’ufficio, dopo aver apposto la firma digitale.

Nell’area dedicata all’interno del sito del MEF saranno pubblicate le “linee guida tecnico-operative” per la partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio e l’informativa sul trattamento dei dati personali, prevista dal GDPR.

I contenuti del decreto direttoriale sulle udienze da remoto nel processo tributario entreranno in vigore con la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.

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Il 9 novembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 149, “Ristori-bis”, che contiene alcuni articoli specificatamente dedicati al settore della Giustizia.

Le misure rimarranno in vigore fintantoché permane lo stato di emergenza dovuta all’epidemia di COVID.

TUTTE LE MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE RISTORI-BIS

Corte d’appello: camera di consiglio e niente Pm o difensori

L’art. 23 del DL “Ristori-bis” dispone che nei giudizi d’appello contro le sentenze di primo grado nel settore penale la corte d’appello possa procedere in camera di consiglio senza che PM e difensori intervengano e sempre al di fuori dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
La misura si applica se le parti o il PM non chiedono esplicitamente la discussione orale o se l’imputato non chiede di comparire.

Sospesi giudizi penali, prescrizione e termini di custodia cautelare

L’art. 24 prevede:
– la sospensione di quei giudizi penali nei quali il testimone, il Ctu, l’imputato siano assenti a causa delle restrizioni ai movimenti, di periodi di quarantena o di isolamento dovuti a COVID;
– per lo stesso periodo di sospensione del giudizio viene sospeso anche il corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303 c.p.p.).
– in caso di giudizi disciplinari verso magistrati, il corso dei termini viene sospeso per il tempo in cui il procedimento è sospeso per l’assenza legata a COVID del testimone, del Ctu, o di altri soggetti citati a comparire.

Ok prove orali da remoto per l’esame di avvocati e notai

L’art- 25 offre informazioni sull’esame di abilitazione alla professione forense e notarile e, in particolare, sull’esecuzione delle prove orali.
Viene eliminato il termine del 30 settembre 2020, previsto dall’art. 254, comma 3 del Dl n. 34/2020, come riferimento ultimo per autorizzare lo svolgimento da remoto delle prove orali, che ora diventa possibile anche oltre tale data.

Elezioni Ordini professionali in modalità telematiche

Sempre l’art.25 tratta il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, sia nazionali che territoriali, per i quali viene permesso lo svolgimento, in tutto o in parte, da remoto pur sempre rispettando i principi di segretezza e libertà nel voto.
Le modalità di voto e le procedure di insediamento dovranno essere decise dal Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio con apposito regolamento che andrà adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto “Ristori-bis”.

Class action

L’art. 26 del Decreto “Ristori Bis” introduce nuove disposizioni in materia di class action. Viene modificato quanto indicato all’articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, e il differimento e l’entrata in vigore passano da 19 a 25 mesi dall’entrata in vigore della stessa Legge.

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Fattura elettronica, codici errore relativi a nomenclatura e unicità del file trasmesso (00001, 00002)

Fattura elettronica, codici errore relativi a nomenclatura e unicità del file trasmesso (00001, 00002)

Riportiamo i codici errore relativi a nomenclatura e unicità del file trasmesso.

La verifica della nomenclatura serve a impedire l’invio di un file già trasmesso.

Codice: 00001

Nome file non valido

Codice: 00002

Nome file duplicato

Cliccando sul nome della tipologia potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate, divisi per tipologia:

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

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Esame di abilitazione forense 2020: tutto posticipato alla prossima primavera

Esame di abilitazione forense 2020: tutto posticipato alla prossima primavera

Da oggi 6 novembre 2020, e fino al 3 dicembre, sarà in vigore il nuovo DPCM che prevede anche la sospensione dei concorsi pubblici e degli esami di abilitazione alle professioni.

Questa disposizione complica lo svolgimento dell’esame di abilitazione forense.

Il DPCM non sospende del tutto lo svolgimento delle prove e ne permette l’esecuzione in modalità telematica. Ma per l’esame di abilitazione forense, la possibilità di proseguire con le prove orali da remoto è ancora al vaglio del Ministero della Giustizia.

ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE: LE PROVE ORALI DELLA SESSIONE 2019 NON SONO SOSPESE

La pandemia da COVID è comparsa durante la fase di correzione delle prove scritte sostenute a dicembre 2019 e le misure di contenimento dei contagi stanno impattando sull’esecuzione delle prove orali “dal vivo”.

Consapevole dei rischi e delle difficoltà, il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto con il comunicato del 28 ottobre «una proroga del termine previsto dal decreto Rilancio per autorizzare lo svolgimento a distanza di tutte le prove orali dell’esame da avvocato, includendo anche quelle calendarizzate dopo il 30 settembre 2020».

Il Dipartimento Affari Giustizia ha confermato che gli orali della sessione 2019, ancora in corso, si terranno quanto più regolarmente possibile.

Anche il Min. Bonafede ha confermato via Facebook che «per coloro che hanno superato gli scritti svolti nel 2019 le prove orali proseguiranno perché è possibile, al momento, implementare modalità che garantiscano la sicurezza e la salute dei candidati e dei membri delle commissioni».

LE PROVE SCRITTE 2020

Per quanto riguarda le prove scritte della sessione d’esame di abilitazione forense 2020, tutto viene posticipato alla primavera del 2021.

Lo spiega perfettamente Bonafede nel post su Facebook:

«L’aggravamento della situazione sanitaria e la conseguente necessità di ridurre, quanto più possibile, le occasioni di diffusione del virus impongono il rinvio delle prove scritte degli esami d’avvocato, programmate per il 15-16-17 dicembre. Mi dispiace dover dare questa comunicazione ai tanti aspiranti avvocati che si apprestano ad affrontare questa importante tappa della loro vita professionale.

La decisione ha richiesto il tempo necessario per vagliare e confrontare tutte le possibili soluzioni (compresa quella di una maggiore “parcellizzazione” degli esami su tutto il territorio) che permettessero di evitare lo slittamento: tuttavia, di fronte all’evoluzione del quadro epidemiologico, il rinvio rappresenta purtroppo una scelta obbligata supportata anche dal Ministero della Salute.

[…]

Per cercare di ridurre i tempi della procedura, il Ministero, confrontandosi con gli altri interlocutori coinvolti, sta già lavorando a tutte le soluzioni organizzative che possano consentire di accelerare la correzione delle prove scritte e diminuire quanto più possibile gli effetti di questo rinvio. A breve indicheremo la nuova data dell’esame: al momento, sembra ragionevole ipotizzare che la prova si possa tenere nella primavera del 2021».

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Modello autocertificazione e Italia divisa in zone rosse, arancioni e gialle

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Da domani, venerdì 6 novembre 2020, entrano in vigore le disposizioni del nuovo DPCM del 3 novembre.

Tra queste, anche il coprifuoco dalle 22 alle 05 valido su tutto il territorio nazionale. Durante questa fascia oraria sarà possibile muoversi solo per specifiche necessità che dovranno essere comprovate da un’autocertificazione.

Scarica il nuovo modello per l’autocertificazione di novembre 2020.

ITALIA DIVISA IN ZONE ROSSE, ARANCIONI E GIALLE

Il DPCM divide le regioni italiane in 3 macrogruppi caratterizzati da misure restrittive di intensità diversa.

ZONA ROSSA

Le regioni che ricadono nella zona rossa sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta.

In queste regioni non è possibile spostarsi nemmeno all’interno del proprio comune, tantomeno da un comune all’altro o verso/da altre regioni. Sono possibili gli spostamenti in caso di «comprovate esigenze lavorative», «motivi di salute» o «altri motivi ammessi dalle vigenti normative». È sempre necessaria l’autocertificazione.

Tutti i negozi rimangono chiusi tranne alimentari, farmacie e parafarmacie, supermercati, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Bar e ristoranti rimangono chiusi sempre ma possono garantire l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22.

Viene applicata la didattica a distanza a tutti i gradi scolastici a partire dalla seconda media.

Sono sospese tutte le competizioni sportive a accezione di quelle di interesse nazionale riconosciute da CONI e CIP.
Palestre, piscine e centri sportivi all’aperto chiudono, ma è possibile svolgere attività motoria all’aperto nei pressi della propria abitazione, da soli e rispettando tutte le misure precauzionali.

I mezzi pubblici operano al 50% della loro capienza massima.

ZONA ARANCIONE

Ne fanno parte Puglia e Sicilia.

In queste regioni sono vietati gli spostamenti tra comuni e verso/da altre regioni, salvo esigenze di lavoro, salute o studio e sempre con autocertificazione.

Bar e ristoranti rimangono chiusi al pubblico sempre, ma possono garantire l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22.

I centri commerciali sono chiusi nei festivi e prefestivi, ma farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole presenti al loro interno possono rimanere aperti.

Piscine e palestre rimangono chiuse ma i centri estivi all’aperto possono continuare le loro attività.

I mezzi pubblici operano al 50% della loro capienza massima.

ZONA GIALLA

Comprende Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

È valido il coprifuoco dalle 22 alle 05, i mezzi pubblici operano al 50% della loro capienza massima, le scuole superiori e l’università proseguono gran parte delle attività con la didattica a distanza.

Cinema, musei, mostre e teatri rimangono chiusi.

I centri commerciali chiudono nei week end, ma farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole presenti al loro interno rimangono aperti.

Bar e ristoranti chiudono alle 18, ma possono garantire l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22.

Piscine, palestre rimangono chiuse, ma i centri estivi all’aperto possono continuare.

Viene consigliato di limitare ogni spostamento.

UN MODELLO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Questa suddivisione non è affatto rigida. Il monitoraggio costante dei contagi porterà a rivedere la composizione delle tre zone, con regioni che potranno passare a un livello di restrizioni più basso in caso di calo dei contagi, e altre che potranno passare a un livello più alto in caso di aumento.

Le misure rimarranno valide fino al 3 dicembre.

 Scarica il nuovo modello per l’autocertificazione di novembre 2020.

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Il contenuto del Decreto Ristori

 

Ulteriori informazioni sul deposito telematico e le udienze da remoto dopo il Decreto Ristori

Ulteriori informazioni sul deposito telematico e le udienze da remoto dopo il Decreto Ristori

Il Decreto Ristori D.L. n. 137/2020 contiene alcune misure volte a rafforzare la digitalizzazione della Giustizia. L’obiettivo è limitare i rischi di contagio fra gli operatori del settore e al contempo garantire la prosecuzione delle attività all’interno di disposizioni più restrittive in fatto di mobilità e assembramenti.

Le novità introdotte dal decreto varranno fintantoché permane lo stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021.

DEPOSITO TELEMATICO TRAMITE IL PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO E TRAMITE PEC

Il D.L. Ristori permette il deposito telematico di memorie, documenti e istanze (art. 415-bis, comma 3, c.p.p.)  tramite il portale del processo penale telematico.

Il deposito riguarda quei documenti che l’indagato può presentare entro i 20 giorni dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il deposito tramite il portale del processo penale telematico risulta eseguito nel momento in cui il sistema ministeriale produce la ricevuta di accettazione.

È possibile che ulteriori disposizioni ministeriali estendano il deposito telematico anche ad altri tipi di atti. Nel mentre, per questi è permesso il deposito tramite PEC.

Il deposito ha pieno valore legale e deve essere effettuato verso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari inseriti nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Il provvedimento conterrà anche le indicazioni sui formati degli atti e sulle corrette modalità di invio.

Una volta inviato il deposito tramite PEC, è compito del personale di segreteria annotare la data di ricezione nel registro e inserire l’atto nel relativo fascicolo telematico.

LE UDIENZE DA REMOTO

Lo scorso 2 novembre è stato pubblicato il provvedimento del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, in cui si indicano gli strumenti validi per le udienze da remoto civili, penali e per le indagini preliminari.

Per le udienze civili, come indicato nel DL n. 34/2020, art.2, lettere c) e d), e art. 221, commi 6 e 7,i collegamenti da utilizzare sono MVC2 o MVC3:

  • MVC2: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell’Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che detiene in via esclusiva le chiavi di accesso ai log di sessione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea, allo stato, di 9 di essi;
  • MVC3: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo in data center dell’Amministrazione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi”.

Per le udienze penali e gli atti delle indagini preliminari valgono i due collegamenti già citati, nonché i collegamenti MVC0 e MVC1:

  • MVC0: servizio di videoconferenza in via di dismissione dal 31.12.2019 e reso alle medesime condizioni della MVC1 su piattaforma di gestione AVAYA – Equinox, ma con sistema di codifica e decodifica basato su tecnologia Lifesize degli apparati del contratto Lutech s.p.a. e con gli stessi limiti descritti al punto b);
  • MVC1: servizio basato su piattaforma AVAYA-Equinox, che consente il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo della custodia, con canale di comunicazione criptato, realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia, con sala regia dedicata, sistema di gestione e controllo su infrastruttura dell’Amministrazione e con il limite massimo di 75 procedimenti contemporanei, per un numero complessivo massimo di 360 aule/sale collegabili tra loro e con la possibilità di visibilità reciproca fino a 20 aule/sale”.

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Fattura elettronica, codici errore relativi all'unicità della fattura (00404, 00409)

Fattura elettronica, codici errore relativi all’unicità della fattura (00404, 00409)

Riportiamo i codici errore relativi all’unicità della fattura elettronica.

La verifica individua e impedisce l’inoltro di una fattura elettronica già trasmessa e elaborata.

Codice: 00404

Fattura duplicata

Codice: 00409

Fattura duplicata nel lotto

Cliccando sul nome della tipologia potete scoprire il significato dei diversi codici errore per le fatture ordinarie e semplificate:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

Service1 permette la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche con un’ interfaccia più semplice e una modalità più veloce rispetto a software simili. Scopri di più.

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Quando la Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica?

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