Fattura elettronica, codici errore relativi alla dimensioni del file (00003)

Fattura elettronica, codici errore relativi alla dimensioni del file (00003)

Riportiamo i codici errore relativi alla dimensione del file trasmesso.

La verifica serve a garantire che il file ricevuto non superi le dimensioni concesse.

Codice: 00003

Le dimensioni del file superano quelle ammesse

Cliccando sul nome della tipologia potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate, divisi per tipologia:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

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COVID e retroattività della prescrizione - Servicematica

COVID e retroattività della prescrizione

Il 16 dicembre 2020 sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo lo stop alla prescrizione che è stato introdotto a marzo con la sospensione dell’attività penale a causa del COVID.

COVID E SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

La sospensione della prescrizione era stata disposta dai decreti legge 18 e 23 del 2020, mentre il congelamento dei processi dal 9 marzo all’11 maggio ha rappresentato prima forma di gestione dell’emergenza sanitaria.

Per la Consulta questo stop alle attività può essere considerato una causa di sospensione della prescrizione, come indicata all’articolo 159 del codice penale. L’articolo spiega infatti che il corso della prescrizione è sospeso «ogni qualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge».

RETROATTIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE

Dunque, per la Corte la sospensione della scorsa primavera «non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole».

Ma i Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma avevano sollevato dubbi sulla applicabilità della sospensione della prescrizione ai processi relativi a reati commessi prima dell’entrata in vigore dei due decreti legge citati.

La Corte Costituzionale ha però dichiarato «la non fondatezza delle questioni con riferimento al principio di legalità sancito dall’articolo 25 della Costituzione» e «l’inammissibilità con riferimento ai parametri europei richiamati dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione».

CONTENUTO DELLA SENTENZA

La sentenza spiega che:

– «il principio di legalità richiede che l’autore del reato non solo debba essere posto in grado di conoscere in anticipo quale sia la condotta penalmente sanzionata e la pena irrogabile» ma «deve avere anche previa consapevolezza della disciplina concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l’accertamento del processo, con carattere di definitività, della sua responsabilità penale, ossia la durata del tempo di prescrizione, anche se ciò non comporta la precisa determinazione del ‘dies ad quem’ in cui maturerà la prescrizione»;

– «l’articolo 159 del codice penale ha una funzione di cerniera, perché contiene da un lato una causa generale di sospensione, che scatta quando la sospensione del procedimento o del processo è imposta da una particolare disposizione di legge; e dall’altro lato, un elenco di casi particolari»;

– «la temporanea stasi ex lege del procedimento o del processo determina, in via generale, una parentesi del decorso del tempo della prescrizione, le cui conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l’imputato. Così come l’azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, per tutelare l’equilibrio dei valori in gioco è sospeso anche il termine per l’indagato o per l’imputato».

– il decorso della prescrizione è «pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo» e «sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da coronavirus, in un momento di eccezionale emergenza sanitaria».

Tutto ciò si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte in precedenza (sentenza Cedu “Taricco”) secondo cui «nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione» e che il principio di legalità in materia penale esprime un principio supremo dell’ordinamento «posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali non abbiano in nessun caso portata retroattiva».

[Fonte: Il Dubbio – E il covid fa persino diventare retroattive le leggi sulla prescrizione]

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L’Uncat (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi) ha stilato un protocollo per le udienze da remoto nel processo tributario da adottare fino alla fine dello stato d’emergenza legato al COVID.

Il protocollo è stato inviato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con l’obiettivo di giungere a un’intesa che garantisca ancora il contraddittorio e l’oralità del processo nonostante gli ostacoli del momento.

Ciò che si è notato, infatti, è che nonostante l’adozione delle udienze da remoto e le linee guida dello stesso Consiglio di Presidenza, nelle commissioni tributarie spesso si sceglie la trattazione documentale o scritta. Questo comporterebbe un danno alle parti, specialmente nelle cause più complesse.

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE DA REMOTO

Il protocollo di Uncat prevede:

  • – che le udienze in presenza vengano calendarizzate considerando le giuste tempistiche per garantire la sicurezza sanitaria dei partecipanti;
  • – che le udienze da remoto (articolo 27, comma1, Decreto legge Ristori), qualora anche solo una delle parti, con istanza, richieda la discussione, vengano calendarizzate e celebrate considerando una durata verosimile in base alla complessità e al numero delle parti coinvolte;
  • le cause già fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio verranno trattate sulla base degli atti, a meno che una delle parti non chieda la discussione da remoto;
  • le parti possono chiedere la trattazione per iscritto;
  • – per la trattazione per iscritto, la causa viene rinviata se non è possibile rispettare il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica;
  • – se almeno una delle parti presenta istanza di rinvio a una data post-emergenziale chiedendo la discussione in presenza, l’istanza può essere accettata in base a rilevanza, novità e complessità della questione da trattare, nonché del valore, del numero dei documenti da esaminare e di tutti gli elementi a favore dell’accoglimento.
    Il rigetto viene deciso dal Presidente con decreto motivato, giustificato dalla semplicità della controversia o dalla rilevazione della compromissione del diritto di una parte alla ragionevole durata del processo.

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DA REMOTO

le modalità da seguire per lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario sono le seguenti.

  • – nel giorno e all’ora fissati il segretario referente attiva il collegamento sulla piattaforma scelta secondo le modalità che verranno comunicate in anticipo;
  • – se il collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non fosse possibile, il segretario referente li contatta via telefono e mail per procedere a stabilire il collegamento;
  • – una volta che le parti e il collegio saranno tutti collegati, l’udienza viene dichiarata aperta;
  • – il giudice, i difensori e le parti devono sempre tenere attivata la funzione video, mentre è il giudice a concedere l’uso dell’audio ai singoli soggetto; la registrazione dell’udienza è vietata;
  • eventuali documenti di cui non è stato possibile il precedente deposito telematico possono essere mostrati tramite condivisione dello schermo, con autorizzazione della Commissione, ma dovranno essere successivamente regolarizzati con il deposito vero e proprio;
  • – in caso di problemi di connessione che rendano impossibile l’avvio o la continuazione dell’udienza, questa verrà rinviata. Se si trattasse di un’udienza cautelare, il Presidente del collegio può decidere provvedimenti cautelari urgenti.

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Con la Delibera n. 310 del 18 dicembre 2020 il CNF ha delineato un nuovo percorso per l’obbligo di formazione per gli avvocati durante il 2021.

FORMAZIONE PER GLI AVVOCATI E COVID

Le novità sono state pensate alla luce del protrarsi dell’emergenza Covid, che rende difficile prevedere quando si potrà riprendere le attività di formazione dal vivo.

A partire da questo presupposto, il CNF ha deciso che anche il 2021 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo, ma che il numero dei crediti obbligatori da conseguire aumenterà.
La motivazione sta nell’evidenza che ora vi è molta più disponibilità di formazione da remoto di quanta ve ne fosse all’inizio della crisi sanitaria, pertanto è possibile portare avanti il proprio obbligo formativo.

I CREDITI PREVISTI E LA FORMAZIONE A DISTANZA

Dalla delibera si evince che l’obbligo di formazione per gli avvocati durante il 2021 prevede quanto segue:

– conseguire almeno 15 crediti formativi, di cui almeno 3 in materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale);

– tutti i crediti possono essere acquisiti tramite FAD, formazione a distanza;

– eventuali crediti accumulati nel 2020, in esubero rispetto ai 5 obbligatori e avanzati da eventuali compensazioni col triennio precedente, possono essere trasferiti al 2021 anche fino a copertura totale dei 15 crediti richiesti.

LE MODIFICHE RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL 2020

Con la Delibera n. 168 del 2020 il CNF aveva introdotto le prime modifiche per adeguare gli obblighi di formazione degli avvocati ai limiti imposti dall’emergenza Covid.

Le misure prevedevano:

esclusione del 2020 dal conteggio del triennio formativo;

– conseguimento di 5 crediti formativi, di cui 3 in materie ordinarie e 2 in obbligatorie;

– possibilità di acquisire tutti i crediti con formazione a distanza;

– possibilità di compensare tutti i crediti mancanti nel 2020 con eventuali crediti in esubero dal triennio precedente o dal triennio successivo.

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Fattura elettronica, codici errore relativi all'unicità della fattura (00404, 00409)

Fattura elettronica, codici errore relativi all’unicità della fattura (00404, 00409)

Riportiamo i codici errore relativi all’unicità della fattura.

La verifica individua e impedisce l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata.

Codice: 00404

Fattura duplicata

Codice: 00409

Fattura duplicata nel lotto

Cliccando sul nome della tipologia potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate, divisi per tipologia:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

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Endpoint: cosa sono e perché sono fondamentali per la sicurezza informatica

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Con il termine endpoint si intende qualsiasi dispositivo che possa connettersi a Internet, sia fisicamente che in cloud. Proprio questo rende gli endpoint uno dei canali preferiti per gli attacchi alla sicurezza informatica di un’azienda o di uno studio.

La loro vulnerabilità “naturale” viene ora esasperata dalla diffusione dello smart working dovuta all’emergenza covid e all’uso di dispositivi privati, generalmente meno protetti, per lavorare.

A illustrare bene quali siano i pericoli ci pensa Gerardo Costabile, CEO di DeepCyber, che, in un articolo pubblicato su Agenda Digitale, spiega: «gli endpoint, tra cui tablet, notebook, cellulari, si connettono a cloud aziendali e non sempre hanno le dovute protezioni, specialmente quando ci si connette a wi-fi di aeroporti e luoghi pubblici. Analogamente, ancora pochi sono i sistemi con cifratura dei dati e questo, in caso di perdita o furto dei devices comporta spesso l’obbligo di notifica al garante privacy ai sensi del Gdpr entro le fatidiche settantadue ore».

Se la perdita o il furto di un dispositivo vi sembrano ipotesi remote, pensate che ogni anno nel mondo vengono smarriti circa 70 mila portatili.

Gli endpoint devono dunque essere al centro dell’attenzione di ogni azienda interessata a garantire la propria sicurezza informatica.

Oltre a fare in modo di evitare furti o smarrimenti, le aziende dovrebbero prendere consapevolezza di quali siano le proprie vulnerabilità in relazione agli endpoint, le possibili minacce esterne, legate a possibili attacchi informatici, e quelle interne, dovute a condotte errate da parte dei dipendenti.

ALCUNI DATI SULLA SICUREZZA DEGLI ENDPOINT

Il Rapporto sulle tendenze di sicurezza degli endpoint 2019 segnalava che: 

– il 100% degli strumenti di sicurezza degli endpoint alla fine fallisce,

– il 70% delle violazioni comincia da un endpoint,

– il 35% delle violazioni è conseguenza di vulnerabilità già esistenti,

– il 28% degli endpoint può diventare non protetto in qualsiasi momento dell’anno,

– il 28% degli endpoint si basa ancora su software di protezione obsoleti.

Parallelamente, il Rapporto sui rischi per la sicurezza dello stato degli endpoint 2018, mostrava questo scenario:

– il 63% dei professionisti della sicurezza IT segnala un aumento della frequenza degli attacchi,

– il 52% degli intervistati non crede sia possibile prevenire tutti gli attacchi,

– gli antivirus bloccano solo il 43% dei tentativi di attacco.

SICUREZZA DEGLI ENDPOINT, COSA FARE

Alcuni dettagli ai quali le aziende potrebbero prestare maggiore attenzione per migliorare la sicurezza degli endpoint sono:

avere procedure da seguire per evitare violazioni e, nel caso accadessero, affrontarle velocemente per ridurre i danni: dall’uso di buone password a sistemi di controllo più elaborati;

aggiornare software e hardware regolarmente, dotarsi di un buon antivirus. In caso di smart working, l’azienda dovrebbe far sì che i dipendenti scarichino un antivirus scelto a livello centrale prima di poter connettersi coi propri dispositivi o di poter accedere alle risorse aziendali, e che sia effettuato l’aggiornamento dei software;

aggiornarsi sul tema della sicurezza informatica;

avere piena consapevolezza di come siano gestiti i dati aziendali. Il Gdpr offre un quadro di riferimento su cosa fare e chiede di monitorare regolarmente la situazione;

educare i dipendenti. Le loro condotte possono infatti segnare il successo o il fallimento di qualsiasi politica di sicurezza informatica aziendale. È dunque fondamentale formarli sui comportamenti da adottare, in modo che imparino a gestire autonomamente e correttamente gli endpoint aziendali e personali.

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La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento che istituisce un fondo per coprire la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali nel 2021 per partite iva.

Garavaglia, primo firmatario della proposta, commenta così l’approvazione unanime:  “Grazie al nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato, le partite Iva non dovranno più versare i contributi fissi per tutto il 2021. Un anno bianco che salutiamo con grande soddisfazione. Assurdo obbligare i lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti e professionisti, a pagare le tasse nonostante gli scarsi guadagni causati dall’emergenza Covid”.

CRITERI PER BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Più in dettaglio, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ricade su partite iva e professionisti:
– il cui reddito nel 2019 non abbia superato i 50.000 euro,
– che nel 2020 abbia subito un calo di fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33%.

CARATTERISTICHE DEL FONDO

il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti ha una dotazione complessiva di 1 miliardo di euro.
Coprirà la sospensione parziale del pagamento dei contributi previdenziali (vengono esclusi i premi dovuti all’Inail):
– da parte di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps,
– da parte dai professionisti iscritti a enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza (casse previdenziali private),
medici, infermieri e altri professionisti e operatori previsti dalla legge 3/2018 che sono stati assunti per affrontare l’emergenza Covid 19.

La dotazione è ricavata da una riduzione del Fondo istituito per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza COVID-19.

La quota del fondo destinata a coprire professionisti ordinisti, così come i criteri di attribuzione, saranno fissati da uno più decreti congiunti del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia.

Il rispetto dei limiti di spesa è compito degli enti previdenziali che, a seguito di monitoraggio, “ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori“.

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Cassa Forense comunica che dal 2021 anche gli avvocati potranno utilizzare i crediti nei confronti dell’erario per il pagamento dei contributi previdenziali. La procedura si presenta semplice e attuabile in modalità telematica.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Già nel 2014 il Ministero aveva emanato un decreto attuativo dell’art. 28 del D.Lgs 241/1997, che disponeva che i versamenti unitari e la compensazione fossero applicati anche a tutte le Casse libero-professionali.

Finalmente, il 15 ottobre scorso è stata accettata la proposta di convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e Cassa Forense per permettere il pagamento dei contributi previdenziali con la possibilità di compensare direttamente i crediti nei confronti dell’Erario.

PROCEDURA DI PAGAMENTO TRAMITE F24

Il pagamento dei contributi previdenziali con compensazione dei crediti avviene tramite modello F24, che va ad aggiungersi ai metodi di pagamento già disponibili: bollettini M.Av, i bonifici e Forense Card.

Nel comunicato pubblicato sul sito di Cassa Forense si legge che «la procedura sarà messa a disposizione a partire dal 2021 e, nella prima fase, sarà applicabile per la riscossione dei contributi minimi alle scadenze ordinarie del 28/2, 30/4, 30/6 e 30/9/2021 e delle due rate in autoliquidazione del Modello 5/2021, con scadenze 31/7 e 31/12/2021».

Successivamente, la compensazione sarà estesa a ogni altro contributo dovuto all’Ente.

Dal punto di vista pratico, la procedura è semplice: basterà accedere all’area riservata del sito di Cassa Forense, scaricare il modello F24 precompilato e poi inviarlo tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.

A breve l’Agenzia delle Entrate diffonderà maggiori informazioni su questa nuova modalità di pagamento. Tra queste, anche un video che spiegherà passo per passo la procedura di stampa e di inoltro del modello F24.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere il comunicato ufficiale di Cassa Forense.

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Con l’ordinanza dal 15 settembre 2020 il Tribunale di Avellino ha preso un’interessante decisione in materia di pagamento dei compensi degli avvocati.

IL CASO

Un avvocato chiede a un Comune il pagamento dei compensi per aver svolto le seguenti attività :

1.ricorso in Cassazione avverso una sentenza Corte d’Appello Napoli;
2.opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Avellino;
3.costituzione in giudizio di ottemperanza innanzi al Tar Salerno e poi (a seguito di pronuncia di incompetenza) dinanzi al Tar Napoli.

A fronte del mancato pagamento l’avvocato procede, ma il Comune contesta sottolineando «l’incompetenza del giudice adito atteso che solo il giudizio di opposizione a precetto era stato incardinato dinanzi al Tribunale di Avellino».

L’avvocato ricorre.

COMPENSI DELL’AVVOCATO: UN UNICO RICORSO NON VA BENE

Nell’ordinanza, il Tribunale ricorda che la competenza del giudice è trattata nell’articolo 14 del decreto legislativo 150/2011 e che essa «configura un’ipotesi di competenza funzionale dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale è stata prestata l’attività professionale per i cui onorari si agisce in giudizio (ex multis Cass. SS.UU. n. 4485/2018).Tuttavia, esclusa la competenza funzionale del Collegio per i giudizi non incardinati presso il Tribunale di Avellino, alla stregua dei principi espressi dalla sentenza delle SS.UU. sopra richiamata che non interpreta la norma quale attributiva di una competenza esclusiva tale da escludere i fori alternativi, ma semplicemente attributiva di una competenza funzionale aggiuntiva, ne deriva che rispetto ai due ulteriori giudizi per i quali il ricorrente agisce sussiste la competenza del Tribunale adito, quale giudice monocratico».

La conseguenza è che un unico ricorso in composizione collegiale non è adeguato a esaudire la richiesta di pagamento dei compensi dell’avvocato, che deve dunque essere trattata separando i singoli giudizi e dinanzi al giudice adito in composizione monocratica.

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Fattura elettronica, codici errore relativi alla validità del contenuto della fattura


Fattura elettronica, codici errore relativi alla validità del contenuto della fattura

Riportiamo i codici errore relativi alla alla validità del contenuto della fattura.

La verifica accerta la presenza e la validità dei dati richiesti per il corretto inoltro del documento al destinatario e per prevenire situazioni di dati errati o non elaborabili.

Codice: 00300

1.1.1.2 <IdCodice> non valido

Codice: 00301

In caso di fatture ordinarie: 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido

In caso di fatture semplificate: 1.2.1.2 <IdCodice> non valido

Codice: 00303

In caso di fatture ordinarie: 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido
In caso di fatture semplificate: 1.2.8.1.2 <IdCodice> o 1.3.2.6.1.2 <IdCodice> non valido

Codice: 00305

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.1.2 <IdCodice> non valido

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.1.2 <IdCodice> non valido

Codice: 00306

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valido

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valido
Vale solo se non è stato valorizzato l’elemento 1.4.1.1.2 <IdCodice> per le fatture ordinarie e 1.3.1.1.2 <IdCodice> per le fatture semplificate, vale a dire la partita IVA del cessionario/committente)

Codice: 00311

1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido

Codice: 00312

1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo

Codice: 00313

In caso di fatture ordinarie: l’elemento 1.1.4 <CodiceDestinatario> può essere valorizzato con “XXXXXXX” per comunicare i dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti (1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> deve essere valorizzato e 1.4.1.1.1 <IdPaese> deve essere diverso da “IT”)
In caso di fatture semplificate: l’elemento 1.1.4 <CodiceDestinatario> può essere valorizzato con “XXXXXXX” per comunicare i dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti (1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> deve essere valorizzato e 1.3.1.1.1 <IdPaese> deve essere diverso da “IT”)

Codice: 00320

In caso di fatture ordinarie: 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti
In caso di fatture semplificate: 1.2.1 <IdFiscaleIVA> e 1.2.2 <CodiceFiscale> non coerenti

Codice: 00321

In caso di fatture ordinarie: 1.2.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA
In caso di fatture semplificate: 1.2.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA

Codice: 00322

In caso di fatture ordinarie: 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.2.1.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA
In caso di fatture semplificate: 1.2.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.2.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA

Codice: 00323

1.2.1.1.2 <IdCodice> corrispondente a una partita IVA cessata da oltre 5 anni. Vale solo per le fatture ordinarie

Codice: 00324

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non coerenti

Codice: 00325

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.2 <CodiceFiscale>di soggetto non partecipante al gruppo IVA

Codice: 00326

In caso di fatture ordinarie: 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA

In caso di fatture semplificate: 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non presente a fronte di 1.3.1.1 <IdFiscaleIVA> di gruppo IVA

Codice: 00330

In caso di fatture ordinarie: 1.1.6 <PECDestinatario> contenente un valore non ammesso

In caso di fatture semplificate: 1.1.5 <PECDestinatario> contenente un valore non ammesso

Cliccando sulle voci della seguente lista potete scoprire il significato dei codici errore per le fatture ordinarie e semplificate, divisi per tipologia:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

Service1 permette la creazione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche con un’ interfaccia più semplice e una modalità più veloce rispetto a software simili. Scopri di più.

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