Minorenni a giudizio, la Cassazione fa chiarezza: no all’obbligo di accertamento della personalità per il rito immediato

Una nuova pronuncia della Corte di Cassazione contribuisce a definire i confini procedurali nel processo penale minorile, distinguendo con nettezza tra i presupposti richiesti per il giudizio immediato e quelli per il giudizio direttissimo a carico di imputati minorenni. Con la sentenza n. 25577/2025, la Suprema Corte ha ribadito che nel rito immediato non è necessario un preventivo accertamento sulla personalità del minore, purché venga comunque valutato se il procedimento possa arrecare un grave pregiudizio alle esigenze educative del ragazzo.

Il nodo interpretativo

La questione è sorta a seguito del rigetto, da parte del Gip, di una richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero nei confronti di un minorenne. Secondo il giudice, il Pm avrebbe dovuto prima svolgere gli accertamenti previsti dall’articolo 9 del DPR 448/1988, norma che impone di raccogliere informazioni sulla personalità, le condizioni familiari e sociali del minore per verificarne imputabilità e responsabilità.

Tuttavia, come precisa la Cassazione, questo adempimento riguarda esclusivamente il giudizio direttissimo e non il rito immediato, che impone un diverso tipo di verifica: accertare che la celebrazione del processo in forma accelerata non comprometta gravemente le esigenze educative del minore, come stabilito dall’articolo 25, comma 2-ter, del codice di procedura penale minorile.

La decisione della Suprema Corte

La sentenza chiarisce dunque che non è errata la decisione con cui il Gip, pur rigettando l’istanza di giudizio immediato, lo abbia fatto non per l’omessa valutazione della personalità del minore, ma per la mancanza della verifica, invece necessaria, sull’eventuale pregiudizio alle esigenze educative.

In questo senso, il diniego non è abnorme: né sotto il profilo strutturale, perché il controllo sull’ammissibilità dell’istanza di rito immediato rientra nelle prerogative del giudice per le indagini preliminari, né funzionale, poiché non blocca il procedimento né costringe all’adozione di un atto nullo.

Il ruolo del pubblico ministero

Pur non essendo obbligato, in sede di richiesta di giudizio immediato, a svolgere gli accertamenti di cui all’articolo 9 del DPR 448/1988, il pubblico ministero potrà comunque effettuarli nell’interesse del minore e dell’effettiva tutela delle sue condizioni personali e sociali. In ogni caso, potrà ripresentare l’istanza di giudizio immediato integrandola con la valutazione prescritta dall’articolo 25, comma 2-ter, relativa all’impatto del processo sulle esigenze educative del ragazzo.


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Processo penale telematico: la Cassazione riafferma il diritto al deposito cartaceo in udienza

La digitalizzazione della giustizia penale avanza, ma il diritto alla difesa resta radicato anche nel cartaceo. Lo ha stabilito con chiarezza la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, nella sentenza n. 24708 depositata il 4 luglio scorso, intervenendo su un caso che ha visto protagonista il Tribunale di Tivoli e ribadendo un principio che l’Unione Camere Penali Italiane (UCPI) e il suo Osservatorio sull’Informatizzazione del processo penale sostengono da mesi: in udienza il deposito analogico di atti e documenti resta pienamente legittimo.

Il caso nasce dal ricorso presentato dal difensore delle persone offese contro la decisione del Tribunale di Tivoli, che aveva escluso la costituzione di parte civile perché l’atto era stato depositato in modalità cartacea e non telematica. Una scelta definita dall’UCPI «tanto eccentrica da costringere la Cassazione a scomodare la categoria dell’abnormità», termine tecnico riservato ai provvedimenti che si pongono in modo talmente incongruo rispetto all’ordinamento da risultarne estranei.

Doppia censura e principio di diritto chiarito

La Suprema Corte ha dichiarato abnorme la decisione del tribunale per due motivi: innanzitutto per l’assenza totale di motivazione. Il collegio di Tivoli si era limitato a recepire l’eccezione difensiva dell’imputato senza spiegare le ragioni del diniego. Ma la censura più grave riguarda la palese erroneità giuridica della pronuncia: il tribunale aveva infatti ritenuto obbligatorio il deposito telematico anche per gli atti presentati direttamente in udienza, dimenticando che la riforma Cartabia non ha modificato le regole sulle attività di udienza, tra cui rientra a pieno titolo la costituzione di parte civile.

Come ricorda la Cassazione, infatti, «l’articolo 78 del codice di procedura penale consente ancora oggi che la costituzione di parte civile sia presentata in udienza». E lo stesso vale per le produzioni documentali e le nomine difensive, che possono essere depositate in forma cartacea durante il dibattimento o la camera di consiglio e successivamente acquisite al fascicolo telematico dalla cancelleria, come previsto dall’art. 111-ter c.p.p.

Un’interpretazione condivisa dall’avvocatura

Il principio affermato dalla Cassazione — che «il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea nel corso delle udienze» — recepisce integralmente quanto l’Unione Camere Penali aveva evidenziato sin dall’entrata in vigore del DM 206/2024. “Una decisione fondamentale”, sottolinea l’Osservatorio Informatizzazione dell’UCPI, che da gennaio aveva più volte richiamato il rischio di letture distorte e frettolose della normativa sul processo penale telematico.

Anche il Dipartimento per l’innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, in una nota del 20 gennaio 2025, aveva chiarito che il nuovo art. 111-bis c.p.p. riguarda solo i depositi “da cancelleria” e non gli atti presentati direttamente in udienza, per i quali resta ferma la possibilità di produrli in forma analogica.

Stop alle interpretazioni pericolose

La sentenza della Cassazione, osserva l’UCPI, pone così un argine definitivo a quelle — per fortuna rare — interpretazioni “pericolose e eccentriche” che, negli ultimi mesi, avevano generato allarme tra gli avvocati penalisti, temendo un irrigidimento formale capace di compromettere i diritti difensivi.

“Una decisione (ana)logica”, titola significativamente il comunicato dell’Osservatorio informatizzazione del processo penale UCPI, che plaude al pronunciamento della Suprema Corte, vedendolo come un passaggio decisivo per garantire che la transizione digitale della giustizia penale italiana non avvenga a detrimento delle garanzie costituzionali e del principio di ragionevolezza.

“La tecnologia — conclude l’UCPI — deve essere uno strumento al servizio del processo e non un ostacolo alla sua equità e funzionalità.”


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Roma, 14 luglio 2025 – Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, stanzia oltre 2 milioni di euro per avviare percorsi di orientamento, formazione e housing sociale delle persone sottoposte a misura penale esterna o in uscita dagli istituti penitenziari, e attivare una rete per favorirne il reinserimento socio lavorativo.

L’azione, costruita grazie alla stretta collaborazione con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con la conduzione di Gabriella De Stradis, Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero, creerà un sistema integrato di interventi e nuove sinergie e collaborazioni sui territori.

Una parte delle risorse sarà impiegata per l’ampliamento e il miglioramento funzionale di spazi finalizzati allo svolgimento delle attività trattamentali di formazione e inclusione socio-lavorativa; altra per residenzialità assistita e temporanea, idonee a ospitare – per periodi di tempo limitati – i destinatari dei percorsi di reinserimento e formazione privi di soluzione abitativa, altrimenti impossibilitati a fruire di misure alternative o sanzioni sostitutive.

Il Progetto è finanziato nell’ambito del Progetto “Una Giustizia più Inclusiva: Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche attraverso la riqualificazione delle aree trattamentali” di cui il Ministero della Giustizia è Organismo Intermedio per il Piano Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”.


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AI e sicurezza nazionale, scontro nel governo: Crosetto sfida Mantovano sul dominio cyber

Dietro le quinte della politica italiana, nella cornice di un dossier cruciale per la sicurezza nazionale, si consuma in questi giorni una vera e propria partita interna all’esecutivo. Il campo è quello dell’intelligenza artificiale applicata al dominio cyber e i protagonisti sono due figure di primo piano del governo: il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza, Alfredo Mantovano. A fare da arbitro, ancora una volta, la premier Giorgia Meloni.

Al centro del confronto il disegno di legge, approvato in seconda lettura dalla Camera, con cui il governo intende disciplinare l’impiego dell’intelligenza artificiale in Italia, anche alla luce delle disposizioni europee dell’AI Act. Un provvedimento che — secondo Crosetto — attribuisce alla struttura di sicurezza di Palazzo Chigi un ruolo troppo predominante rispetto alla Difesa nell’ambito della gestione dello spazio digitale e delle nuove minacce ibride.

“Asimmetrie” e deleghe sbilanciate
Il nodo, per il ministro della Difesa, riguarda un impianto che definisce “asimmetrico”: il testo all’esame del Parlamento, infatti, assegna a Palazzo Chigi la guida di comitati e coordinamenti strategici sul cyberspazio e sull’utilizzo dell’IA, riducendo di fatto la presenza della Difesa in ambiti che, alla luce dei conflitti e della crescente minaccia informatica, rappresentano ormai veri e propri teatri operativi. Crosetto rivendica per il proprio dicastero una partecipazione piena e paritetica, specie nella definizione della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, nel monitoraggio dei sistemi cyber e nella gestione dei fondi di investimento per il settore.

Attacchi informatici in aumento
A giustificare questa posizione, Crosetto richiama dati allarmanti contenuti nella più recente Relazione annuale dei servizi di sicurezza: nel solo 2024, l’Italia è stata bersaglio del 10% degli attacchi informatici globali, una cifra mai registrata prima, aggravata dalla postura assunta dal governo nella crisi ucraina. La relazione, rafforzata da un dossier riservato della Difesa, documenta 77 operazioni di manipolazione informativa condotte dalla rete russa “Storm-1516” tra agosto 2023 e marzo 2025, tutte con un massiccio utilizzo di deepfake e strumenti di AI finalizzati a destabilizzare l’appoggio occidentale a Kiev e a delegittimare istituzioni e personaggi pubblici italiani.

Meloni chiamata a mediare
Il caso è deflagrato ufficialmente una settimana fa, quando Crosetto ha formalmente chiesto una revisione del testo. Non è chiaro, tuttavia, perché il ministro abbia mosso queste obiezioni solo dopo il passaggio alla Camera. Né se vi sia stato un confronto preventivo nell’esecutivo. Di certo, ora la premier dovrà trovare una mediazione prima che il ddl approdi in via definitiva al Senato.

Crosetto è convinto che i margini per un intervento ci siano. L’Italia, infatti, sta recependo i principi fissati dal regolamento europeo AI Act, approvato nel 2024, che prevede un’applicazione progressiva fino al 2026. Questo potrebbe offrire al governo il tempo necessario per bilanciare ruoli e competenze e per evitare di trovarsi, a legge approvata, con un conflitto istituzionale aperto proprio su una materia così strategica per la sicurezza nazionale.


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Dai magazzini ai tribunali, l’intelligenza artificiale riscrive le regole del lavoro

Nel cuore della rivoluzione digitale immaginata da Alan Turing oltre settant’anni fa, il mondo del lavoro sta cambiando volto. Professioni che un tempo sembravano intoccabili vengono progressivamente automatizzate, mentre nuove figure emergono per accompagnare e addestrare le intelligenze artificiali. È una trasformazione silenziosa ma radicale, che riguarda anche l’Italia e coinvolge sempre più settori.

Secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, entro il 2030 il 22% degli impieghi formali sarà trasformato da automazione, IA e crisi geopolitiche. Se da un lato si prevede la creazione di 170 milioni di nuovi posti di lavoro, dall’altro ben 92 milioni scompariranno o saranno riconvertiti. Un saldo positivo, sì, ma accompagnato da un dato allarmante: il 39% delle competenze oggi richieste sarà obsoleto in meno di cinque anni.

Tra le nuove professioni più richieste spicca quella dell’addestratore di chatbot. Lavoratori che, dietro schermi anonimi, valutano centinaia di conversazioni generate dalle macchine, selezionano la risposta più adatta, correggono testi ambigui e segnalano errori di tono o contenuto. È il mestiere dell’AI trainer, parte di quella branca nota come Reinforcement Learning from Human Feedback: insegnare alle macchine a essere più precise e comprensibili grazie al giudizio umano.

A livello globale, aziende come Scale AI — la startup californiana fondata dai giovani Alexandr Wang e Lucy Guo — impiegano oltre 100.000 collaboratori per queste attività. Pagati a cottimo, i freelance di Scale guadagnano tra i 20 e i 50 dollari per compito, a seconda della complessità. In Italia, però, la figura dell’addestratore di chatbot non è ancora riconosciuta da alcun codice Ateco, e viene genericamente classificata tra le consulenze informatiche.

Intanto, l’automazione avanza ovunque. Nei magazzini di Amazon è stato superato il milione di robot in funzione, mentre nei centri logistici più automatizzati si elaborano oltre 2.000 pacchi al giorno per addetto, contro i 175 di pochi anni fa. E mentre le macchine imparano a parlare, a scrivere e a svolgere mansioni operative, il mercato del lavoro si polarizza.

Secondo il Financial Times, l’adozione massiccia dell’intelligenza artificiale nei grandi studi legali e nelle banche sta spezzando la catena di trasmissione delle competenze tra senior e junior. I più giovani rischiano di non apprendere il pensiero critico necessario a correggere gli errori degli algoritmi, aggravando così il problema della qualità e del controllo umano.

Anche il settore dell’insegnamento delle lingue subisce il contraccolpo. Due mesi fa Duolingo ha annunciato il licenziamento dei propri collaboratori esterni, sostituiti con chatbot potenziati da intelligenza artificiale. Una scelta giustificata dal ceo Luis von Ahn come “necessaria per competere sul mercato”, ma che riduce ulteriormente le occasioni di lavoro qualificato.

Lo stesso vale per il customer service: piattaforme come Klarna hanno tentato di affidare le relazioni con i clienti ai chatbot, salvo poi dover fare marcia indietro a causa del calo di qualità. E nuove funzioni di traduzione simultanea, come quelle presentate da Google Meet, minacciano la sopravvivenza del mestiere dell’interprete.

Lo scenario è complesso. Secondo Dario Amodei, ceo di Anthropic, nei prossimi cinque anni l’intelligenza artificiale potrebbe eliminare fino al 50% dei ruoli impiegatizi di primo livello negli Stati Uniti, con un tasso di disoccupazione tra il 10 e il 20%. Il pericolo, avverte Amodei, è che né le aziende né i governi stiano preparando misure adeguate per gestire una transizione equa.


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Caso Almasri, Pnrr e carceri: la magistratura sfida il governo Nordio

“Inaccettabile. Non possiamo consentire che si parli di una vendetta dei magistrati”. È una presa di posizione dura quella espressa ieri dall’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), riunita in comitato centrale, che ha puntato il dito contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio e i vertici di Fratelli d’Italia, accusati di tentare goffamente di scaricare sulla magistratura la responsabilità di fughe di notizie nel caso Almasri e di insuccessi nella gestione del comparto giustizia.

Il presidente Cesare Parodi e il segretario generale Rocco Maruotti hanno affrontato i dossier più delicati: dall’imbarazzante vicenda del torturatore libico rimpatriato dal governo con un volo di Stato, fino ai mancati progressi sugli obiettivi Pnrr e al dramma del sovraffollamento carcerario.

Sul caso Almasri, l’Anm ha respinto con fermezza le illazioni che vedrebbero i magistrati dietro la diffusione di mail e documenti riservati del Ministero della Giustizia, che proverebbero come la decisione di rimpatriare il libico — condannato per torture — sia stata una scelta esclusivamente politica, poi maldestramente attribuita alla Corte d’Appello di Roma.

“Non solo è falso, ma è offensivo immaginare che si tratti di una ritorsione dei giudici per contrastare la riforma Nordio-Meloni”, ha sottolineato Maruotti, aggiungendo che il tentativo di far passare l’accertamento della verità per un sabotaggio corporativo è una narrazione che l’Anm respinge con determinazione.

Obiettivi Pnrr a rischio
Non meno preoccupante, nella valutazione dei magistrati, è la corsa contro il tempo per rispettare gli impegni presi con Bruxelles sul Disposition time — la durata media dei processi civili — e sullo smaltimento di oltre 200mila sentenze arretrate. Obiettivi che rischiano di saltare per mancanza di personale amministrativo, risorse e organici adeguati.

Parodi ha ricordato come “il ministero abbia richiesto proposte e disponibilità, e i magistrati, come sempre, non si sono sottratti”, ma ha ammonito: “Se non riusciranno per colpa di iniziative tardive, non dicano che è responsabilità dei giudici: sarebbe un falso clamoroso”. Il rischio concreto, qualora gli obiettivi saltassero, è la restituzione di miliardi di euro all’Unione Europea.

Emergenza carceri e sciopero della fame
Acceso anche il fronte carcerario, dove l’Anm ha lanciato un appello a favore di una raccolta straordinaria di firme per denunciare l’insostenibile sovraffollamento delle strutture penitenziarie italiane. Numerose toghe, inoltre, hanno aderito allo sciopero della fame a staffetta promosso dall’associazione Nessuno tocchi Caino.

Parodi, storico volto della magistratura torinese e presidente Anm da febbraio, ha sottolineato che “la responsabilità politica della situazione carceraria è sotto gli occhi di tutti” e ha rimarcato il rischio di una frattura tra il vertice istituzionale della giustizia e chi ogni giorno ne garantisce il funzionamento nei tribunali.


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Meta, OpenAI e il mercato dei cervelli: l’IA che arricchisce pochi e precarizza molti

Nel vorticoso mondo dell’intelligenza artificiale, dove le promesse di rivoluzione si alternano a rischi e polemiche, c’è una sola bussola in grado di indicare davvero la direzione: il denaro. È seguendo i flussi miliardari degli investimenti che si scopre una delle tendenze più rilevanti di questa fase: la competizione sfrenata tra big tech per assicurarsi i migliori cervelli del settore. Una vera e propria “guerra per le superstar” della ricerca, a suon di stipendi che nulla hanno da invidiare a quelli dei top manager o dei fuoriclasse dello sport.

Nelle ultime settimane, il caso più clamoroso è stato quello di Meta, che ha lanciato un’offensiva senza precedenti per reclutare esperti dai laboratori di OpenAI e Google DeepMind per il proprio nuovo polo di superintelligenza, affidato ad Alexandr Wang, fondatore di Scale AI, valutata circa 14 miliardi di dollari. Secondo indiscrezioni, Mark Zuckerberg avrebbe messo sul piatto offerte da decine di milioni tra salari, bonus e stock option, puntando soprattutto su talenti di origine asiatica, un bacino ormai strategico nel panorama globale dell’IA.

La mossa non è piaciuta a Sam Altman, numero uno di OpenAI, che ha stigmatizzato la strategia di Meta definendola una caccia ai “mercenari”, contrapposti ai “missionari” che ancora crederebbero nella visione originaria dell’intelligenza artificiale come bene pubblico. Ma la verità, come spesso accade, è più complessa.

Quando OpenAI nacque nel 2015 come no-profit — fondata dallo stesso Altman e da Elon Musk — l’obiettivo era proprio quello di sottrarre alla sola Google il controllo sui migliori talenti, facendo leva più sugli ideali che sugli stipendi. Una strategia che riuscì a coinvolgere figure di spicco come Ilya Sutskever. Ma con la trasformazione dell’IA in un business miliardario, anche OpenAI è diventata una macchina di raccolta fondi, valutazioni stellari e investimenti senza sosta, dove convincere qualcuno a unirsi “per la missione” è diventato sempre più difficile.

L’effetto superstar ha così trasformato ricercatori un tempo sconosciuti, abituati a pubblicare in conferenze di settore, in figure pagate quanto amministratori delegati di grandi aziende europee. E non solo negli Stati Uniti: anche in Cina la corsa al talento ha preso una piega analoga, con aziende di robotica e intelligenza artificiale che offrono salari fino a tre volte superiori alla media per assicurarsi i migliori specialisti, nell’ambito di una competizione globale sempre più serrata.

Ma questo vertice dorato convive con una base lavorativa sempre più fragile. Mentre gli stipendi delle élite intellettuali dell’IA crescono, il resto del settore tecnologico fatica. Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics americano, le offerte di lavoro per programmatori e sviluppatori sono diminuite sensibilmente rispetto al picco del 2022, complice l’arrivo delle tecnologie generative che automatizzano molte mansioni di livello intermedio.

Lo stesso Dario Amodei, ceo di Anthropic — una delle startup più promettenti del settore — ha avvertito che l’adozione di sistemi di IA avanzata potrebbe eliminare nel giro di cinque anni metà degli impieghi entry-level in ambiti come tecnologia, consulenza, finanza e servizi legali. In un memorandum inviato ai colleghi, Amodei ha sottolineato l’urgenza di prepararsi a una polarizzazione del mercato del lavoro senza precedenti.

A fronte di una ristretta élite di ricercatori superstar, stipendiati a peso d’oro, si profila dunque una massa crescente di lavoratori sottopagati e con prospettive sempre più limitate. E se da un lato i data center richiedono ingenti competenze informatiche e specializzazioni di altissimo livello, dall’altro continua a crescere la domanda di figure tecniche e manuali, come elettricisti e idraulici industriali, indispensabili per il funzionamento di quegli stessi impianti.

Jensen Huang, ceo di NVIDIA, ha recentemente sottolineato come i partner industriali della sua azienda non siano soltanto eccellenti programmatori, ma anche abili “idraulici digitali”, capaci di gestire i complessi sistemi di raffreddamento dei data center, vero cuore fisico della nuova era digitale.

Il ciclo dell’intelligenza artificiale, insomma, non è solo algoritmi, cloud e cervelli strapagati. È anche un ecosistema che accentua le disuguaglianze, crea nuove élite e lascia sul terreno migliaia di posti di lavoro qualificati, ridisegnando silenziosamente le gerarchie economiche e sociali del nostro tempo.


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Dazi al 30%: costo fino a 35 miliardi. A rischio è soprattutto il sud

I dazi doganali al 30 per cento voluti dall’Amministrazione Trump potrebbero innescare una serie di effetti diretti sulle nostre esportazioni, ma anche indiretti – come l’ulteriore apprezzamento dell’euro, un aumento dell’incertezza dei mercati finanziari e un incremento del costo di molte materie prime – in grado di provocare un danno economico al nostro sistema produttivo fino a 35 miliardi di euro all’anno. Praticamente una finanziaria. E a pagare il conto più salato potrebbero essere le regioni del Sud. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

Le più a rischio sono le regioni del sud

Concentrando l’attenzione solo sulle vendite di beni verso gli USA, i dazi generalizzati al 30 per cento imposti dal Presidente Trump potrebbero penalizzare, in particolare, le esportazioni del Mezzogiorno.  A differenza del resto del Paese, infatti, la quasi totalità delle regioni del Sud presenta una bassa diversificazione dei prodotti venduti nei mercati esteri. Pertanto, se dopo l’acciaio, l’alluminio e i loro derivati, gli autoveicoli e la componentistica auto gli USA – e, a catena, altri Paesi del mondo – decidessero di innalzare le barriere commerciali anche ad altri beni, gli effetti negativi per il nostro sistema produttivo potrebbero abbattersi maggiormente nei territori dove la dimensione economica dell’export è fortemente condizionata da pochi settori merceologici.

L’analisi realizzata dall’Ufficio studi della CGIA si fonda sulla misurazione dell’indice di diversificazione di prodotto dell’export per regione; parametro che pesa il valore economico delle esportazioni dei primi 10 gruppi merceologici sul totale regionale delle vendite all’estero. Laddove l’indice di diversificazione è meno elevato, tanto più l’export regionale è differenziato, risultando così meno sensibile a eventuali sconvolgimenti nel commercio internazionale. Diversamente, tanto più è elevata l’incidenza del valore dei primi 10 prodotti esportati sulle vendite all’estero complessive, quel territorio risulta essere più esposto alle potenziali congiunture negative del commercio internazionale.

Le più a rischio sono Sardegna, Molise e Sicilia

La regione che a livello nazionale presenta l’indice di diversificazione peggiore è la Sardegna (95,6 per cento), dove domina l’export dei prodotti derivanti della raffinazione del petrolio. Seguono il Molise (86,9 per cento) – caratterizzato da un peso particolarmente elevato della vendita dei prodotti chimici/materie plastiche e gomma, autoveicoli e prodotti da forno – e la Sicilia (85 per cento), che presenta una forte vocazione nella raffinazione dei prodotti petroliferi. Tra le realtà territoriali del Mezzogiorno, solo la Puglia presenta un livello di diversificazione elevato (49,8 per cento). Un dato che la colloca al terzo posto a livello nazionale tra le regioni potenzialmente meno a rischio da un’eventuale estensione dei dazi ad altri prodotti merceologici.

Le meno coinvolte parrebbero la Lombardia e il Nordest

Ad eccezione della Puglia, le aree geografiche che, invece, potrebbero subire degli effetti negativi più contenuti di quelli previsti in capo alle regioni del Mezzogiorno sono la Lombardia (con un indice del 43 per cento), il Veneto (46,8), la Puglia (49,8), il Trentino Alto Adige (51,1), l’Emilia Romagna (53,9) e il Piemonte (54,8).


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Chi paga cosa tra genitori separati quando si tratta di spese extra per i figli? A chiarirlo arrivano le linee guida 2025 del Tribunale di Milano, uno strumento ormai di riferimento per tutta Italia, sottoscritto da Corte d’appello, Tribunale ordinario, Ordine degli avvocati e Osservatorio sulla giustizia civile. Un vademecum pensato per ridurre i conflitti nelle ex coppie, garantendo trasparenza, rapidità nei rimborsi e soprattutto tutela dell’interesse dei minori e dei maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Un principio semplice: il mantenimento mensile copre le spese ordinarie — vitto, abbigliamento, materiale scolastico di base e medicinali da banco — mentre tutto ciò che è extra va suddiviso in base a regole chiare, distinte fra ordinarie prevedibili e straordinarie eccezionali.

Quando serve il consenso di entrambi

Le nuove linee guida prevedono che alcune spese straordinarie necessitino sempre del consenso preventivo di entrambi i genitori, pena l’inammissibilità della richiesta di rimborso. È il caso di:

  • Acquisto di smartphone, tablet e dispositivi elettronici
  • Supporto psicologico
  • Iscrizioni a scuole private, master e corsi universitari post-laurea
  • Corsi di lingue, musica e attività sportive extra-curriculari
  • Patente di guida, motorini, microcar e relative spese di gestione
  • Vacanze, soggiorni studio e stage all’estero o fuori sede

In questi casi, senza accordo o dissenso motivato per iscritto entro dieci giorni, scatta il principio del silenzio-assenso: se il genitore non collocatario non risponde, si presume il suo consenso.

Le spese che non richiedono concertazione

Per molte spese ricorrenti e ordinarie non è necessario il consenso dell’altro genitore. Rientrano in questa categoria:

  • Visite specialistiche prescritte, ticket sanitari e farmaci prescritti
  • Cure dentistiche urgenti o presso strutture pubbliche
  • Tasse scolastiche e universitarie pubbliche
  • Libri di testo e materiale scolastico
  • Mensa scolastica, abbonamento ai trasporti pubblici
  • Pre-scuola, doposcuola e centri estivi pubblici o parrocchiali
  • Occhiali da vista prescritti e presidi sanitari prescritti dal medico

In questi casi basta documentare la spesa e inviare i giustificativi entro 30 giorni, con modalità che ne garantiscano la ricezione. Il rimborso deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Spese per figli con disabilità: priorità assoluta

La versione 2025 introduce una sezione dedicata ai figli con disabilità, aggiornata in base al decreto legislativo 62/2024. Non serve il previo accordo per le spese sanitarie e assistenziali: visite, presidi, terapie riabilitative, veicoli modificati e cani-guida rientrano tra gli esborsi immediatamente rimborsabili se sostenuti dal genitore affidatario, documentati e in linea con le necessità del minore.

Il criterio dell’eccezionalità prevedibile

Una novità rilevante riguarda la distinzione tra spese straordinarie prevedibili, come il pagamento annuale di tasse scolastiche o le cure dentistiche programmate, e quelle imprevedibili e urgenti, come interventi chirurgici o terapie improvvise. Solo per le spese imprevedibili di rilevante entità è richiesto il consenso salvo urgenza, per le altre basta seguire le percentuali fissate dal giudice o dagli accordi fra le parti.

Rimborso e azioni esecutive

Se il genitore non collocatario si rifiuta di pagare la sua quota, il genitore affidatario può utilizzare direttamente la sentenza di separazione come titolo esecutivo per ottenere il rimborso tramite precetto, senza bisogno di nuovo giudizio.

Un principio ribadito anche di recente dal Tribunale di Ragusa: la spesa per uno psicologo sostenuta senza accordo è inammissibile se l’altro genitore aveva manifestato dissenso motivato, annullando così il precetto di rimborso.


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Responsabilità sanitaria, accertamento tecnico e rimborso spese: quando l’azione è inammissibile

Non basta sostenere di aver ragione per adire il giudice: occorre che la causa abbia una reale utilità pratica. È il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13385 del 20 maggio 2025, che ha rigettato il ricorso di un odontoiatra il quale, dopo essere uscito indenne da un accertamento tecnico preventivo (Atp) in materia sanitaria, aveva promosso un giudizio di accertamento negativo della propria responsabilità, finalizzato esclusivamente a ottenere il rimborso delle spese sostenute per consulenti e legali.

Secondo la Suprema Corte, un’azione di accertamento negativo è ammissibile solo se sorretta da un concreto e attuale interesse a ottenere l’accertamento richiesto, così come stabilito dall’articolo 100 del Codice di procedura civile. Non è sufficiente, invece, che l’unico scopo sia recuperare le spese affrontate durante la fase di Atp, che la legge considera fase stragiudiziale e non giudiziale.

La vicenda: accertamento favorevole ma richiesta di rimborso respinta

Il caso nasce da una procedura di accertamento tecnico preventivo avviata da un paziente nei confronti di un odontoiatra, per verificare l’eventuale responsabilità sanitaria del professionista. L’esito della consulenza fu favorevole al medico, escludendo ogni profilo di colpa. Tuttavia, il sanitario ha deciso di promuovere ugualmente un giudizio di accertamento negativo, con il solo obiettivo di ottenere il rimborso delle spese sostenute nella fase di Atp.

Respinto sia in appello che in Cassazione, il ricorso è stato giudicato inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che il paziente convenuto non aveva più sollevato alcuna contestazione o pretesa risarcitoria dopo l’Atp, assumendo un atteggiamento processuale inerte. Venuto meno, quindi, ogni interesse concreto a chiarire la situazione controversa, è mancata la legittimazione ad agire.

Le spese di Atp: stragiudiziali e non di soccombenza

La Cassazione ha ricordato che le spese sostenute in un procedimento di Atp ex articolo 696-bis c.p.c. — condizione di procedibilità per le cause di responsabilità sanitaria — non sono considerate spese processuali ma spese stragiudiziali. Non possono dunque essere liquidate come spese di soccombenza ai sensi dell’articolo 91 c.p.c. al di fuori di un giudizio ordinario di merito. Possono costituire una voce di danno emergente, e come tali essere richieste in rimborso, solo nell’ambito di una causa effettiva in cui la responsabilità sia ancora controversa.

Se la parte avversa non ha più nulla da chiedere o contestare, manca l’interesse ad agire. E l’azione, chiarisce la Suprema Corte, non può essere utilizzata per conseguire unicamente il rimborso delle spese di Atp, pena la sua inammissibilità.

Il principio: l’interesse ad agire deve essere concreto, attuale e non strumentale

Con questa ordinanza, la Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui un’azione di accertamento negativo è ammissibile solo se volta a definire una reale situazione di incertezza giuridica tra le parti, e non può essere strumentalizzata per scopi meramente patrimoniali o risarcitori riferiti a spese stragiudiziali.

Un chiarimento utile per il contenzioso in materia di responsabilità sanitaria, dove la procedura di Atp rappresenta spesso una fase determinante per evitare o deflazionare il processo ordinario. Ma proprio per questa ragione, i giudici di merito e di legittimità vigilano affinché non se ne faccia un uso improprio o pretestuoso.


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