Autovelox approvato ma non omologato

Autovelox approvato ma non omologato: annullata una multa

Giovedì 18 aprile 2023, con una sentenza della Corte di Cassazione è stata annullata una multa per eccesso di velocità che riguardava un avvocato di Treviso, Andrea Nalesso.

L’avvocato aveva ricevuto una multa poiché, mentre percorreva la tangenziale, aveva superato il limite di 7 km/h. Tuttavia, la Cassazione ha deciso di annullare la multa, in quanto l’Autovelox in questione era stato approvato, ma non era ancora stato omologato.

Da anni l’omologazione e l’approvazione degli autovelox è argomento di discussione nel mondo della giurisprudenza. I termini, infatti, suggeriscono due procedure diverse, nonostante il ministero dei Trasporti dichiari che si tratti della medesima procedura.

I termini “omologazione” e “approvazione” si trovano nell’art. 192 del Codice della Strada. Il Ministero dei Trasporti, nel 2020, aveva pubblicato una circolare nella quale spiegava che le due procedure sono equivalenti.

Al comma 1 dell’art. 192 leggiamo: «Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione…», e questo per il ministero corrisponde alla «perfetta equivalenza dei due termini».

Al comma 3 si parla dell’omologazione: «Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2».

Secondo il ministero, tale terminologia determina la «totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione», in quanto i due termini «vengono spesso utilizzati in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od”», e non da “e”.

Per la giurisprudenza le cose non stanno così. Infatti, secondo una sentenza del Giudice di Pace di Milano del 2019:

«Vi è una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura (poiché il comma 3 dell’art. 192 C.d.S. richiama il comma 2), quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell’approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione; nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti».

Secondo Carlo Rapicavoli, direttore veneto dell’ANCI, gli autovelox non omologati approvati sarebbero «la stragrande maggioranza di quelli che si trovano tra le strade».

Per l’avvocato Emanuele Ficara «la legge parla di approvazione e omologazione come fossero la stessa cosa, ma secondo un filone giurisprudenziale maggioritario sono distinte».


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Corte di Cassazione

Deposito telematico degli atti di parte: precisazioni dalla Cassazione

La Corte di Cassazione (Sezione Tributaria – Ordinanza n. 10692 del 19 aprile 2024), ha chiarito che il deposito telematico degli atti di parte, pur essendo disciplinato dall’art. 16 bis, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, non è limitato ai soli atti e ai periodi ivi previsti.

In particolare, la Corte ha stabilito che:

  • Il deposito telematico è una modalità di trasmissione degli atti processuali ammessa dall’ordinamento anche prima dell’entrata in vigore della disciplina specifica.
  • L’invio telematico di un ricorso ad un ufficio non ancora abilitato al deposito telematico, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, non comporta la nullità dell’atto.
  • In caso di rifiuto dell’ufficio di accettare la busta telematica, la parte ha diritto alla rimessione in termini per il deposito cartaceo.

La Corte ha precisato che il mancato deposito telematico di un atto in un procedimento in cui tale modalità è obbligatoria non comporta la nullità dell’atto stesso, ma solo la sua irregolarità.

Tuttavia, tale irregolarità può essere sanata con la rimessione in termini per il deposito cartaceo, a condizione che la parte dimostri di aver tempestivamente inviato l’atto per via telematica.


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Sempre più imprese si affidano ad un avvocato-consulente

Secondo il “Rapporto imprese e avvocati 2024”, promosso dall’OCF, la figura dell’avvocato è sempre più richiesta come consulente delle imprese.

La consulenza legale, per il 93,1% delle imprese, è un elemento fondamentale per ridurre potenziali contenziosi. Quasi il 76% delle imprese italiane si affida a servizi legali esterni, come conseguenza all’aumento della complessità normativa.

Il 61% delle imprese preferisce i liberi professionisti, il 31% è più orientato verso Studi Legali di medie dimensioni e soltanto il 2% si rivolge a quelli di grandi dimensioni.

Dichiara Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia: «Oltre il 90% delle imprese è soddisfatta della consulenza, perché riduce il contenzioso. La consulenza, dunque, è un fattore di prevenzione ed è gradita dalle imprese come importante fattore di riduzione del rischio».

«Il rapporto è ricco di spunti e suggestioni», dichiara la Senatrice Mariastella Gelmini. «Anzitutto, condivido senza riserve la visione di fondo circa il ruolo dell’avvocato: questa immagine, direi correttamente, viene ricalibrata e attualizzata nel nuovo contesto economico e produttivo, in cui l’avvocato non è più solo il professionista che cura le fasi “patologiche” e il contenzioso, ma è divenuto anche un co-protagonista e un consigliere nei fisiologici processi decisionali».

«L’avvocato, come ogni giurista, è portatore della “forza della ragionevolezza”, una risorsa inestimabile nelle scelte imprenditoriali, aziendali o della pubblica amministrazione».

Le imprese, secondo il rapporto, preferiscono gli avvocati esterni, dimostrando in tal modo di aver bisogno di ricorrere a soluzioni personalizzate e flessibili.

Gli avvocati, sempre secondo l’analisi, hanno la necessità di specializzarsi in diversi ambiti di tipo legale, per poter fornire un valore aggiunto alle aziende che hanno bisogno di avvalersi di particolari competenze.

Le imprese, inoltre, non valutano soltanto esperienza e competenza, ma anche l’abilità di instaurare relazioni professionali che si basano su empatia e fiducia.

Le aree in cui si concentrano le richieste per l’assistenza di tipo legale corrispondono al recupero crediti, i contratti commerciali, privacy, sicurezza sul lavoro e fisco. Sono dati che fotografano la complessità delle esigenze legali delle imprese, vista la sempre crescente rilevanza dei regolamenti e delle normative nei settori più importanti.


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Il Ministero della Giustizia, a seguito della decisione del Tar del Piemonte, dovrà corrispondere 10.000 euro ad un agente di polizia penitenziaria per danno morale.

L’agente si era infatti rivolto al Tar per richiedere «il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la condotta dell’amministrazione consistita nell’averlo sottoposto, in relazione ad un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti sulla base di dichiarazioni spontaneamente rese da due detenuti, a controlli psichiatrici volti all’accertamento della propria omosessualità».

Tali accertamenti sarebbero scattati a seguito di una segnalazione di avances a sfondo sessuale, successivamente risultata falsa, verso due detenuti. Nel corso del procedimento disciplinare, l’agente sostiene di essere stato «sottoposto a domande “ambigue” circa il proprio orientamento sessuale ed erano stati disposti accertamenti psichiatrici svolti dalla Commissione medica ospedaliera che aveva riscontrato elementi da cui desumere l’inidoneità del ricorrente pertanto il procedimento disciplinare veniva archiviato per mancanza di prova dei fatti contestati».

Secondo l’agente, «la condotta con cui l’amministrazione lo aveva “messo alla gogna” sottoponendolo a penetranti controlli psichiatrici aveva determinato uno stato di sofferenza».

I giudici hanno rilevato come «la condotta tenuta dall’amministrazione possa essere qualificata come illecita e foriera per il ricorrente di un danno non patrimoniale risarcibile. Può, infatti, ritenersi che la circostanza di essere stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a valutare l’idoneità al servizio in ragione della presunta omosessualità sia idonea a cagionare una sofferenza morale in quanto veniva messa in dubbio l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle proprie mansioni in ragione di quello che si presumeva fosse il suo orientamento sessuale veicolando l’idea per cui l’omosessualità (attribuita al ricorrente) potesse essere ritenuta un disturbo della personalità».


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Roma, 18 aprile 2024. Sarà inaugurato domani alle ore 11, nella Casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca, il Padiglione della Santa Sede “Con i miei occhi” allestito all’interno dell’istituto penitenziario per la 60ma Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia 2024.

Interverranno il prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede e Commissario del Padiglione card. Josè Tolentino de Mendonça, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo.


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A Londra, una coppia sposata ha deciso di rivolgersi ad uno Studio Legale per cominciare le pratiche per il divorzio, che solitamente richiedono mesi di tempo. In questo caso, tuttavia, ci sono voluti soltanto 21 minuti.

La coppia, dopo 21 anni di matrimonio, si è affidata ad un’avvocata divorzista londinese dello Studio Legale Vardags, poiché la moglie voleva divorziare, mentre il marito no.

I legali, tuttavia, hanno scambiato la loro causa legale con quella di un’altra coppia che aveva il loro stesso cognome. Dunque, hanno aperto un fascicolo elettronico per richiedere un’ordinanza di separazione definitiva.

Gli avvocati dello Studio Vardags, che rappresentavano la moglie, avrebbero utilizzato il portale senza aver ricevuto l’autorizzazione della cliente, e il sistema informatico avrebbe concesso l’autorizzazione per il divorzio della coppia in 21 minuti.

Dopo due giorni gli avvocati si sono resi conto dell’errore, e hanno prontamente richiesto all’Alta Corte di procedere con l’annullamento della pratica.

Tuttavia, il giudice non ha accolto la richiesta, visto che non è possibile procedere in assenza dell’ordine di divorzio definitivo. Prima di confermare la pratica, il sistema richiede più di una verifica dell’identità: dunque, la richiesta dei legali, per il giudice, non sembra essere credibile.

Dichiara il giudice McFarlane: «Come molti processi online simili, un operatore può arrivare alla schermata finale in cui viene effettuato l’ultimo clic del mouse solo dopo aver attraversato una serie di schermate precedenti».

Lo Studio Legale Vardags non è d’accordo: se non è presente la volontà della persona che richiede il divorzio e sono tutti d’accordo nel ritenere la situazione frutto di errore, questo dovrà essere corretto. Dichiara lo Studio Legale alla rivista People: «Lo Stato non dovrebbe costringere le persone a divorziare sulla base di un errore materiale».

«Ci deve essere intenzione da parte della persona che divorzia, perché il principio dell’intenzione è alla base della giustizia del nostro sistema giuridico. Quando un errore viene portato all’attenzione di un tribunale e tutti accettano che sia stato commesso un errore, ovviamente deve essere annullato. Ciò significa che, per ora, la nostra legge dice che puoi divorziare da un errore commesso su un sistema online. E questo semplicemente non è giusto, non è sensato, non è giustizia».

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Il futuro dell’avvocatura in Italia è incerto: da un lato, vi è il rischio di una progressiva marginalizzazione, dall’altro c’è la possibilità di un riconoscimento costituzionale del suo ruolo fondamentale. Il dibattito è aperto e il Guardasigilli Nordio ha dimostrato una certa apertura verso le proposte del CNF. L’esito dipenderà dall’impegno dell’avvocatura e dalla volontà politica di valorizzare questo pilastro fondamentale dello Stato di diritto.

All’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’avvocatura nei giorni scorsi, i punti chiave di discussione sono stati gli stessi già trattati molte volte: la marginalizzazione della funzione difensiva dell’avvocato. le sfide e le speranze per una maggiore valorizzazione dell’avvocatura, la proposta del CNF di inserire il ruolo dell’avvocato nella Costituzione.

Ma se da un lato il Consiglio Nazionale Forense propone di inserire il ruolo fondamentale dell’avvocato nella Costituzione italiana, per rafforzarne la centralità e l’indipendenza (e il Guardasigilli si è dichiarato disponibile a valutare la proposta), dall’altra però i meccanismi della giustizia sembrano tendere a marginalizzare la figura dell’avvocato, relegandolo a un ruolo meramente formale.

 


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Consap S.p.A. ha costituito un proprio Albo Avvocati” adottando il relativo Regolamento recante Linee guida per la costituzione dell’Albo degli Avvocati di Consap S.p.A. funzionale all’affidamento dei servizi legali ex art. 56, comma 1, lett. h), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii. e relative modalità di iscrizione e gestione”.

L’Albo sarà aperto alle iscrizioni degli Avvocati in possesso dei requisiti richiesti per una durata di 90 (novanta) giorni a decorrere dal 17.04.2024.

Gli Avvocati del libero foro potranno presentare le domande d’iscrizione all’Albo inviandole all’indirizzo Pec alboavvocati@pec.consap.it.

 


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Riforma previdenziale forense, le proposte di AIGA per un nuovo patto generazionale

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati, con una propria delegazione guidata dal Presidente Carlo Foglieni, ha incontrato ieri 15 aprile 2024  il Presidente di Cassa Forense Valter Militi.

Nel corso dell’incontro, l’AIGA ha illustrato le proprie proposte di riforma del sistema previdenziale per un nuovo patto generazionale, sintetizzate in undici punti concretamente attuabili volti a rimuovere le sperequazioni previdenziali tra le giovani generazioni di avvocati e quelle dei colleghi e colleghe prossimi alla pensione o già pensionati.

Tra queste proposte vi sono l’applicazione del sistema contributivo e la riduzione del contributo minimo soggettivo per tutti gli avvocati, senza distinzione, nonché una serie di misure specificamente indirizzate a praticanti e neo avvocati, tra le quali l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivi per i primi tre anni di iscrizione, l’esonero del contributo minimo integrativo durante il praticantato e per i cinque anni di iscrizione alla Cassa, il dimezzamento per il successivo quadriennio se l’iscrizione avviene prima dei 35 anni e maggiori agevolazioni per esercitare il diritto di riscatto degli anni di pratica e studi universitari.

AIGA propone di compensare queste misure indirizzate ai più giovani, oltre che con l’applicazione indistinta del sistema contributivo, attraverso un aumento del contributo di solidarietà per gli avvocati con un reddito professionale superiore a 180.000 euro e mediante l’innalzamento dell’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo degli avvocati pensionati attivi.

Queste sono solo alcune delle proposte contenute nel “manifesto” di AIGA per una previdenza più equa.

Durante l’incontro AIGA ha, inoltre, richiesto l’impegno per il rafforzamento degli strumenti di contrasto all’evasione contributiva, soprattutto per i crediti di maggiore rilevanza e, al contempo, più flessibilità per i crediti minori, spesso riconducibili a reali difficoltà economiche.

L’AIGA ha infine, garantito il proprio massimo sforzo per stimolare le Istituzioni politiche ad alleggerire i vincoli che la vigente legislazione impone agli enti previdenziali privati nella redazione del proprio bilancio tecnico, così da consentire a Cassa Forense di impegnare maggiori risorse per il sistema previdenziale, oggi bloccate da irragionevoli e inattuali paletti normativi.

L’AIGA ritiene che il miglioramento delle condizioni previdenziali renderà più attrattiva la professione forense per le giovani generazioni, garantendo una maggiore sostenibilità del sistema previdenziale.

“Se Cassa Forense accoglierà queste nostre proposte, opererà il miglior investimento a lungo termine per l’intera Avvocatura”.

 


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Giustizia, Trentini (Unaep), bene l’apertura di Nordio su avvocati in Costituzione

Apprendiamo con grande soddisfazione la volontà del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di voler introdurre la figura dell’avvocato in Costituzione, come ruolo consustanziale alla cultura della giurisdizione“. Lo afferma in una nota l’avvocato Antonella Trentini, presidente dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, che commenta le parole del ministro Nordio pronunciate durante l’inaugurazione dell’anno accademico a Roma al Cnf.

L’Italia, benché culla del diritto, sconta un ritardo notevolissimo sulla protezione dei tutori della legalità e della difesa, sia con riguardo agli altri Paesi europei, sia con riguardo a Paesi extraeuropei“, afferma il presidente Unaep. “Il riconoscimento del ruolo dell’avvocato passa solo dalla Costituzione, da attuarsi mediante una modifica o dell’art. 111 o dell’art. 24, in cui inserire la libertà e l’autonomia del professionista e la necessità della difesa tecnica, da rendere paritetiche all’autonomia e libertà del giudice”.

Le parole del ministro Nordio – conclude l’avvocato Trentini – ci fanno ben sperare che anche nei politici stia maturando la convinzione che senza portare sullo stesso piano l’avvocatura e la magistratura qualsiasi riforma di qualsiasi processo non otterrà mai una vera funzionalità in linea con i tempi, oramai maturi per tale riforma, l’unica davvero innovativa in termini di civiltà giuridica e di effettività delle modifiche, perché se non si parte ponendo sullo stesso piano costituzionale – e dunque di garanzia – le parti del processo, quella che deve difendere e quella che deve decidere o accusare, qualsiasi riforma sarà sempre destinata a non produrre gli effetti voluti“.

 


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