Il Giappone assume androidi. E il gesto dell’operaio diventa un dato

C’è una frase, nella comunicazione con cui Mitsubishi Motors ha annunciato l’intesa con la startup Highlanders, che merita di essere isolata dal resto: i robot umanoidi servirebbero a trasmettere in modo efficiente le conoscenze dei lavoratori più anziani. Non a sostituirli — a impararli.

L’accordo, un memorandum d’intesa firmato nelle settimane scorse, prevede che i primi prototipi entrino nella linea di assemblaggio dei motori dello stabilimento di Kyoto per compiti di trasporto componenti e montaggio. Se la sperimentazione regge, quello stesso impianto — oggi dedicato ai propulsori termici — diventerebbe il sito di produzione in serie degli umanoidi, con un obiettivo di capacità dichiarato intorno alle mille unità mensili entro la fine del 2027 e la prospettiva di vendere le macchine anche all’esterno del perimetro automobilistico.

Highlanders è una spin-off dell’Università di Tokyo fondata nel 2023, specializzata in robot polivalenti con componentistica interamente giapponese; il suo modello N è dimensionato sulle proporzioni di una persona, cammina, manipola oggetti e interagisce a voce. Mitsubishi ne è già socia e ha annunciato ulteriori investimenti. La logica industriale è trasparente: gli spazi stretti, i piccoli componenti e le operazioni manuali che il braccio antropomorfo tradizionale non riesce a coprire restano il collo di bottiglia dell’automazione: un bipede che usa gli stessi utensili e percorre gli stessi corridoi dell’uomo aggira il problema senza riprogettare la fabbrica.

Perché il Giappone, perché adesso

Il contesto è demografico prima che tecnologico. Le stime del Recruit Works Institute, ampiamente riprese, indicano per il Giappone un ammanco potenziale di oltre undici milioni di lavoratori entro il 2040, con una contrazione dell’offerta di lavoro attorno al dodici per cento rispetto al 2022. Non è una congiuntura: è una curva.

Sullo sfondo c’è poi una competizione industriale che si sta stringendo. Secondo le rilevazioni di Interact Analysis riprese dalla stampa economica, nel 2025 la produzione mondiale di robot umanoidi si sarebbe attestata sull’ordine delle ventimila unità, con la Cina a coprirne circa l’ottantacinque per cento; per il primo semestre 2026 le agenzie hanno riferito di oltre quarantamila esemplari, con una quota cinese vicina alla totalità del mercato. Toyota lavora con Boston Dynamics sui modelli comportamentali di grandi dimensioni, BMW ha impiegato umanoidi nello stabilimento di Spartanburg, Hyundai — che di Boston Dynamics è proprietaria — ne prevede l’ingresso nel nuovo impianto della Georgia. Il vocabolario ricorrente è quello della physical AI: sistemi che percepiscono l’ambiente con telecamere e sensori e decidono la sequenza di azioni da compiere.

Il punto che qui interessa: chi possiede il gesto

Fin qui la cronaca industriale. Il passaggio giuridicamente denso è un altro, ed è quello dell’addestramento: perché il robot apprenda il mestiere, il mestiere va registrato. Significa acquisire in modo sistematico posture, sequenze, tempi di esecuzione, correzioni, esitazioni e microaggiustamenti dell’operaio esperto mentre lavora. E qui il diritto europeo, se l’operazione fosse replicata in uno stabilimento dell’Unione, avrebbe parecchio da dire.

Il primo profilo è di protezione dei dati. Una registrazione video e sensoriale continua di un lavoratore identificato o identificabile è trattamento di dati personali a tutti gli effetti; e quando l’elaborazione riguarda caratteristiche fisiche e comportamentali destinate a essere modellizzate, il confine con la categoria dei dati biometrici si assottiglia. Il consenso, come è noto dalle prese di posizione ormai consolidate dei garanti europei, non è una base giuridica affidabile nel rapporto di lavoro per lo squilibrio strutturale fra le parti: si finisce sul legittimo interesse o sull’esecuzione del contratto, entrambi da argomentare con cura. Una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 GDPR appare, in uno scenario simile, difficilmente eludibile.

Il secondo profilo è squisitamente italiano e riguarda l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Un umanoide dotato di sensoristica che affianca l’operaio sulla linea è, dal punto di vista funzionale, un impianto dal quale deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività: la strada dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro sembra obbligata. Meno lineare è il tentativo di ricondurlo all’esenzione del secondo comma, quella degli strumenti utilizzati per rendere la prestazione: il robot non è un attrezzo in mano al lavoratore, è un soggetto operativo che gli sta accanto e lo osserva. La distinzione non è accademica, perché da essa dipende l’intero regime procedurale.

Il terzo profilo è quello del Regolamento (UE) 2024/1689. L’art. 26, par. 7 impone al datore di lavoro che utilizzi un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro di informarne preventivamente i lavoratori e i loro rappresentanti; se il sistema venisse impiegato anche per valutare rendimento o comportamento, si ricadrebbe direttamente nell’Allegato III, punto 4. A monte, l’art. 4 sull’alfabetizzazione in materia di IA — già operativo — obbliga a garantire un livello adeguato di competenza al personale che con quei sistemi deve convivere. E l’umanoide, in quanto macchina, intercetta anche il Regolamento (UE) 2023/1230, la cui piena applicazione è fissata al gennaio 2027: proprio la disciplina pensata per i prodotti a comportamento evolutivo e con funzioni di sicurezza affidate al software.

Il quarto profilo riguarda la sicurezza. Le norme tecniche di riferimento per la collaborazione uomo-macchina sono state concepite per bracci robotici ancorati al pavimento, con spazi di lavoro delimitabili e velocità prevedibili. Un bipede mobile che si sposta autonomamente nello stesso ambiente delle persone è un’altra cosa, e impone un aggiornamento sostanziale del documento di valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008, oltre a una riflessione sull’obbligo generale dell’art. 2087 c.c.

Il quinto profilo, il meno esplorato, è quello proprietario. Il know-how tacito accumulato in trent’anni di linea è un bene giuridicamente anomalo: fino a ieri restava incorporato nella persona e se ne andava con lei. Una volta estratto e cristallizzato in un modello, diventa con ogni probabilità informazione aziendale riservata tutelabile come segreto commerciale ai sensi del d.lgs. 63/2018 — e appartiene all’impresa. Il lavoratore che l’ha generato non dispone di alcuno strumento paragonabile all’equo premio previsto in materia di invenzioni: il gesto non è invenzione, non è opera dell’ingegno, non è nulla di codificato. È semplicemente un dato che qualcun altro raccoglie.

Una materia da contrattare, non da subire

Il caso Mitsubishi è interessante proprio perché non è distopico: nessuno licenzia nessuno, l’azienda cerca di conservare un patrimonio di competenze che la demografia le sta portando via. Ma la stessa operazione, condotta senza cornice negoziale, trasforma la conoscenza professionale in un asset trasferibile a costo zero, e il posto di lavoro in una fase transitoria del processo di addestramento.

In Italia la partita si giocherà quasi interamente sulla contrattazione collettiva, che dovrà occuparsi di finalità dell’addestramento, durata delle registrazioni, riutilizzo dei modelli, ricollocazione e retribuzione della funzione formativa svolta dagli operai verso le macchine. Il quadro normativo, per una volta, c’è quasi tutto. Manca la consapevolezza di applicarlo prima e non dopo che i prototipi entrino in reparto.

Nove secondi e trentadue: l’androide che ha tolto il record a Usain Bolt

Il 22 agosto, sulla pista allestita nell’Oval del pattinaggio di velocità costruito per le Olimpiadi invernali del 2022, un androide rosso e privo di testa ha coperto i cento metri in 9,32 secondi, toccando una punta di 14,5 metri al secondo. Si chiama Lightning, lo ha costruito Honor — un produttore di smartphone, non un’azienda di robotica industriale — e il tempo è ventisei centesimi più basso del 9,58 con cui Usain Bolt riscrisse la storia dell’atletica a Berlino nel 2009.

Il giorno dopo, in batteria ufficiale, la scena si è ripetuta con un protagonista diverso: Tiangong Ultra, del centro pechinese di innovazione sulla robotica umanoide, ha chiuso in 9,39 secondi rimontando proprio Lightning, fermato a 9,47. Entrambi sotto il limite umano. Sui 400 metri il divario si è allargato ancora: 38,15 secondi contro i 43,03 del primato mondiale di Wayde van Niekerk.

Per misurare la velocità del progresso conviene guardare all’edizione precedente della stessa manifestazione: dodici mesi fa l’oro sui cento metri era stato vinto con 21,50 secondi. In un anno il tempo si è più che dimezzato.

Un record che non è un record

Il paragone con l’atletica, però, regge poco, e non solo per ragioni di principio. Lightning aveva già vinto in aprile la mezza maratona di Pechino in 50’26”, ma per affrontare la pista i suoi progettisti gli hanno semplicemente montato gambe più lunghe di dieci centimetri, portandolo da 1,69 a 1,79 metri di statura complessiva. È una facoltà che nessun velocista umano possiede: la macchina non si allena, si riprogetta.

A questo si aggiungono i profili metodologici. Il 9,32 è maturato in una prova preparatoria, non in gara; i sistemi di cronometraggio non rispondono agli standard della World Athletics, che ovviamente non omologa nulla di tutto ciò; e nessuna federazione sportiva certifica la lunghezza effettiva del tracciato o l’assenza di assistenza esterna. Chiamarlo “record del mondo” è un’operazione narrativa, non tecnica.

Il dato interessante è un altro, ed è di ingegneria: attuatori, gestione termica, algoritmi di controllo dell’equilibrio e densità energetica delle batterie hanno raggiunto un punto in cui un bipede artificiale regge una corsa esplosiva senza disarticolarsi. Chi ha seguito le edizioni passate ricorderà robot che cadevano in serie durante le staffette e che dovevano essere rialzati a mano, con tecnici a bordo pista pronti a sostituire le batterie. La distanza fra lo sprint e l’autonomia operativa resta considerevole.

La corsa industriale dietro la corsa

L’edizione 2026 dei Giochi — oltre duemila robot iscritti, decine di discipline, dalla corsa al ping pong al calcio — è stata programmata nella stessa settimana della World Robot Conference di Pechino. La contemporaneità non è casuale: è una vetrina di politica industriale.

I numeri che la sostengono sono eloquenti. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha coperto la quasi totalità delle esportazioni mondiali di robot umanoidi, nell’ordine delle decine di migliaia di unità. Unitree Robotics ha esordito alla Borsa di Shanghai con un rialzo superiore al 600% in una sola seduta. Sul fronte opposto, la Federal Communications Commission statunitense ha annunciato lo scorso mese un blocco all’importazione di robot umanoidi di fabbricazione estera: una misura che sposta il tema dal terreno della meraviglia tecnologica a quello, ben più prosaico, della sicurezza nazionale e delle catene di fornitura.

Il punto che interessa il giurista

Qui la vicenda smette di essere sportiva. Un umanoide che si muove a quattordici metri al secondo in uno spazio condiviso con persone è, prima di tutto, un prodotto potenzialmente pericoloso.

Il quadro europeo che dovrà governarlo è già scritto, anche se non ancora pienamente operativo. Il Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine — applicabile dal gennaio 2027 — disciplina proprio i prodotti dotati di comportamento evolutivo e di funzioni di sicurezza affidate al software. Si salda con il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, che qualifica come ad alto rischio i sistemi impiegati come componenti di sicurezza di prodotti soggetti alle normative di armonizzazione elencate nell’Allegato I: la disciplina macchine è tra queste. Ne discendono obblighi di valutazione della conformità, gestione del rischio, documentazione tecnica, sorveglianza umana e robustezza.

Sul versante risarcitorio, la Direttiva (UE) 2024/2853 — da recepire entro il dicembre 2026 — riscrive la responsabilità da prodotto difettoso includendo espressamente software e sistemi di IA nella nozione di prodotto, e considera potenzialmente difettoso anche l’aggiornamento successivo alla messa in circolazione. Tradotto: quelle gambe allungate dieci centimetri prima della gara, in un contesto non sportivo, sarebbero una modifica sostanziale con tutto ciò che ne consegue in termini di ri-certificazione.

Nell’ordinamento interno resterebbero poi da coordinare gli strumenti ordinari — la responsabilità per esercizio di attività pericolose e quella del custode — con un soggetto che non è né cosa inerte né agente dotato di volontà. Il diritto continuerà a imputare le condotte a chi progetta, immette sul mercato e utilizza la macchina: la personalità giuridica del robot, ipotesi accarezzata dal Parlamento europeo nella risoluzione del 2017, è stata poi accantonata, e non senza ragione.

Il cronometro di Pechino, insomma, non misura la fine del primato umano. Misura quanto tempo resta ai regolatori — e agli interpreti — per attrezzarsi prima che questi corpi escano dalla pista.

Intelligenza artificiale, la bomba atomica del XXI secolo: Usa e Cina corrono, l’Europa dorme

Il paragone con la corsa alla bomba atomica del secolo scorso, per quanto forte, non è del tutto fuori luogo: anche allora si trattava di una scoperta capace di ridefinire gli equilibri di potere – con esiti che sarebbero dipesi, più che dalla tecnologia in sé, da come l’uomo avrebbe scelto di usarla. E l’uomo, va detto, non ha sempre fatto buon uso delle sue scoperte più potenti. Negli ultimi mesi, la competizione tra Stati Uniti e Cina si è fatta sempre meno una gara industriale e sempre più una partita a scacchi geopolitica.

Sul fronte cinese, il successo di modelli open-source come Kimi K3 e DeepSeek, insieme alle piattaforme di Alibaba, ha eroso terreno alla leadership statunitense nei mercati emergenti, spingendo Pechino a promuovere alleanze internazionali come la World Artificial Intelligence Cooperation Organisation. Un’avanzata che, però, poggia su basi meno solide di quanto sembri: secondo un’analisi della RAND Corporation, la stragrande maggioranza dei modelli cinesi più avanzati resta addestrata su chip americani, in particolare Nvidia – a conferma di una dipendenza hardware che Pechino non è ancora riuscita a scrollarsi di dosso, anche se, vista la spinta cinese verso l’autosufficienza tecnologica, è plausibile che il divario si riduca più rapidamente di quanto si pensi.

È proprio sul fronte hardware che si gioca la partita più dura. Washington starebbe valutando restrizioni sempre più stringenti e l’incompatibilità deliberata dei framework tecnologici alleati, nel tentativo di arginare la diffusione dei modelli a codice aperto cinesi e impedire la frammentazione del mercato globale. Sul fronte interno, il settore ha visto anche mosse di consolidamento strategico: nel 2025 Nvidia ha investito 5 miliardi di dollari in Intel, un’operazione che ha fatto volare il titolo in Borsa e che si legge come un tentativo di blindare la filiera dei chip americani proprio mentre la pressione cinese si fa più intensa.

Pechino, dal canto suo, ha alzato la guardia anche su un fronte meno tecnologico e più umano: cresce la stretta sui viaggi all’estero di ingegneri, ricercatori e manager strategici del settore IA, nel tentativo di preservare il know-how nazionale e impedirne la fuga verso i concorrenti.

E l’Europa? Dorme, mentre il resto del mondo corre. Esiste Mistral AI in Francia, e l’Unione ha scelto di giocare d’anticipo sul fronte regolatorio con l’AI Act – ma si tratta di iniziative dal peso irrisorio se confrontate con le centinaia di miliardi di dollari mobilitati da Washington e Pechino. Non è un caso che lo stesso Mario Draghi, nel suo rapporto sulla competitività europea, abbia indicato proprio il divario tecnologico su intelligenza artificiale e innovazione come una delle cause strutturali del declino competitivo del continente.

Sul fronte regolatorio, inoltre, c’è chi solleva un dubbio non banale sull’AI Act: che finisca per colpire soprattutto le piccole e medie imprese, meno attrezzate a reggere il peso della compliance, senza incidere davvero sui grandi attori globali che dominano il settore. È una dinamica non troppo diversa da quella già vista con il GDPR, dove le sanzioni più frequenti hanno riguardato realtà di dimensioni contenute, mentre le multe ai colossi tech – pur ingenti in alcuni casi – restano spesso proporzionalmente marginali rispetto ai loro fatturati miliardari.

Le conseguenze di questo ritardo rischiano di essere pesanti. Già oggi, sul fronte dei dati, gran parte dei sistemi operativi (Windows, Linux, Mac), dell’infrastruttura cloud e dei modelli su cui transitano le informazioni degli europei – dalle aziende ai cittadini – resta nelle mani di fornitori americani. La Cina avanza su altri mercati: significa che il controllo reale su dove finiscono, come vengono processati e chi può accedere ai dati europei è, di fatto, in mano a soggetti extraeuropei, senza che l’Europa abbia oggi una leva concreta per invertire la rotta. Restano, invece, ben salde le leve per sanzionare il cittadino comune – con un effetto che assomiglia più a un gettito di cassa che a una reale tutela.

Sul fronte della sicurezza e della difesa, il ritardo pesa ancora di più. I conflitti del ventunesimo secolo si giocano sempre meno sul numero di mezzi schierati e sempre più sulla capacità di raccogliere, elaborare e agire rapidamente sulle informazioni – intelligence, sorveglianza, sistemi autonomi. È un terreno in cui Stati Uniti e Cina corrono, investono e si aggiornano con una velocità che l’Europa non ha ancora saputo eguagliare. O forse, più semplicemente, in cui non ha nemmeno preso il via.

Resta la domanda di fondo, la stessa che si pose il mondo di fronte alla scoperta dell’atomo: la potenza dell’intelligenza artificiale sarà usata per costruire o per competere fino a spezzare gli equilibri? Per l’Europa, però, se ne aggiunge un’altra, più urgente: quanto ancora può permettersi di restare a guardare, lasciandosi scavalcare in ogni settore a discapito dei propri cittadini?

Riscossione, l’intimazione resta valida anche senza l’avviso di presa in carico

Non tutti gli atti che scandiscono il percorso della riscossione hanno lo stesso peso ai fini della validità dell’intimazione di pagamento. A essere determinante è che il contribuente sia stato regolarmente posto a conoscenza degli atti sui quali si fonda il credito richiesto dall’Amministrazione. Non è invece necessario che gli siano stati notificati anche gli avvisi con i quali i relativi carichi vengono presi in consegna dall’Agente della riscossione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 3541/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 3 giugno 2026, che ha respinto l’appello proposto da un contribuente contro un’intimazione riguardante diversi debiti.

La pronuncia distingue nettamente gli atti che costituiscono il fondamento della pretesa tributaria dagli adempimenti che riguardano invece il passaggio del credito alla fase della riscossione.

L’intimazione contestata per la mancata presa in carico

La controversia prende le mosse dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento riferita a numerosi carichi.

Tra le contestazioni formulate, il contribuente sosteneva che l’atto dovesse essere dichiarato nullo perché non gli erano stati notificati gli avvisi di presa in carico relativi ad alcuni accertamenti.

Secondo questa ricostruzione, l’assenza di tale comunicazione avrebbe impedito il corretto completamento dell’iter necessario per procedere alla riscossione.

La Corte laziale non condivide però questa interpretazione.

Per stabilire se l’intimazione sia legittima occorre, secondo i giudici, guardare innanzitutto agli atti che rappresentano effettivamente il titolo della richiesta rivolta al contribuente.

Quali notifiche sono realmente necessarie

La distinzione operata dalla Corte è il punto centrale della decisione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento sono atti che incidono direttamente sulla posizione del contribuente e devono pertanto essere regolarmente portati a sua conoscenza.

L’avviso di presa in carico svolge invece una funzione differente. Esso si colloca nella fase attraverso la quale il credito viene affidato all’Agente della riscossione e non assume, secondo il Collegio, la funzione di autonomo presupposto dell’intimazione.

Da qui la conseguenza: la mancata notificazione della presa in carico non rende, da sola, illegittima l’intimazione di pagamento.

Ciò che deve essere verificato è piuttosto se il contribuente abbia avuto conoscenza degli atti dai quali deriva il debito tributario che successivamente gli viene richiesto.

Il diritto di difesa dipende dalla conoscenza della pretesa

La soluzione adottata dalla Corte si lega direttamente alla possibilità del contribuente di comprendere l’origine della richiesta e di contestarla.

Se gli atti impositivi e le cartelle che precedono l’intimazione sono stati regolarmente notificati, il debitore ha già avuto modo di conoscere l’esistenza, la natura e l’origine della pretesa.

L’omissione dell’avviso di presa in carico non determina quindi automaticamente una compressione del diritto di difesa.

Il principio che emerge dalla sentenza è significativo: non ogni irregolarità o omissione all’interno della sequenza amministrativa della riscossione produce la nullità dell’atto successivo. Per arrivare a tale conseguenza occorre verificare la funzione dell’adempimento mancante e la sua effettiva incidenza sulla posizione del contribuente.

L’avviso non era allegato, ma gli estremi erano indicati

La Corte affronta anche un’altra contestazione relativa alla documentazione posta alla base dell’intimazione.

Nel caso esaminato, uno degli avvisi di accertamento non risultava materialmente allegato all’atto notificato al contribuente.

Anche questa circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a invalidare l’intimazione.

Quest’ultima riportava infatti gli estremi dell’avviso di accertamento e quelli della relativa notificazione, permettendo di identificare il provvedimento dal quale derivava la richiesta di pagamento.

Per il Collegio, dunque, la mancata allegazione materiale non equivale necessariamente all’impossibilità di comprendere il fondamento della pretesa, soprattutto quando l’atto successivo contiene elementi sufficienti a ricostruire il titolo richiamato.

Non servono neppure tutte le date della procedura

Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda il contenuto che deve avere l’intimazione per poter essere considerata adeguatamente motivata.

Il contribuente lamentava anche la mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo e di quella relativa alla consegna del ruolo all’Agente della riscossione.

Anche questa censura viene respinta.

Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, i giudici ritengono sufficiente che l’intimazione consenta di individuare gli atti prodromici già notificati. Non è invece necessario che contenga anche tutti i riferimenti cronologici riguardanti i passaggi interni della procedura di riscossione.

Il criterio utilizzato è quindi ancora una volta sostanziale: occorre verificare se il destinatario disponga delle informazioni necessarie per comprendere da quale atto derivi il pagamento richiesto.

Prescrizione, decisiva la mancata contestazione dei documenti

La Corte esamina inoltre l’eccezione relativa alla prescrizione.

Sul punto viene attribuita rilevanza alla documentazione prodotta per dimostrare l’esistenza di atti interruttivi intervenuti tra il 2019 e il 2023. Tale documentazione, osserva il Collegio, non era stata specificamente contestata dalla controparte.

Anche questo motivo non è quindi sufficiente a determinare l’annullamento dell’intimazione.

La decisione di primo grado viene così confermata e l’appello del contribuente integralmente respinto, con conseguente condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

Il Fisco annulla l’atto dopo il ricorso? Le spese restano a carico dell’Ufficio

Annullare un atto tributario dopo che il contribuente ha già presentato ricorso non significa necessariamente evitare la condanna alle spese processuali. Se l’Amministrazione interviene in autotutela soltanto durante il giudizio, riconoscendo un vizio che esisteva fin dall’origine, occorre infatti stabilire chi abbia concretamente determinato la necessità di instaurare la causa.

È quanto emerge dalla sentenza n. 832/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, depositata il 23 luglio 2026, che affronta un tema particolarmente rilevante nei rapporti tra autotutela tributaria e responsabilità per le spese del processo.

Per i giudici, la successiva disponibilità dell’Ufficio a correggere il proprio operato non è sufficiente a giustificare la compensazione. Se il contribuente è stato costretto ad agire in giudizio contro un provvedimento viziato e soltanto dopo il ricorso l’atto viene eliminato, trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale.

L’atto di recupero e il ricorso della contribuente

La controversia nasce da un atto di recupero attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un’associazione la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta, procedendo anche all’applicazione delle relative sanzioni.

La contribuente impugna il provvedimento formulando diverse contestazioni. Tra queste figura anche l’erronea determinazione delle sanzioni.

È soltanto dopo l’avvio del processo che la situazione cambia.

Costituendosi in giudizio, l’Amministrazione comunica infatti di aver riesaminato il provvedimento e di averlo annullato in autotutela, dopo aver riscontrato un difetto di motivazione relativo proprio alla quantificazione delle sanzioni.

Venuto meno l’atto contestato, l’Agenzia chiede al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere. Allo stesso tempo, però, domanda che ciascuna parte sostenga le proprie spese, valorizzando il comportamento collaborativo tenuto dall’Ufficio dopo aver preso conoscenza delle contestazioni della contribuente.

Quest’ultima si oppone: l’annullamento, osserva, è arrivato quando il ricorso era già stato presentato e i relativi costi erano stati necessariamente sostenuti.

L’autotutela arriva quando il processo è già iniziato

La Corte tributaria accoglie la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che il provvedimento impugnato non esiste più.

La stessa conclusione non vale però per le spese.

Per il Collegio assume particolare importanza il momento nel quale l’Amministrazione ha deciso di intervenire: l’annullamento non ha preceduto l’azione giudiziaria del contribuente, ma è stato disposto quando il processo era ormai in corso.

Inoltre, la ragione che ha determinato l’autotutela non è riconducibile a un fatto sopravvenuto. L’Ufficio ha riconosciuto un problema relativo alla motivazione e al calcolo delle sanzioni che riguardava l’atto fin dal momento della sua formazione.

Di conseguenza, il ricorso non può essere considerato un’iniziativa processuale divenuta inutile per circostanze indipendenti dalle parti. Al contrario, proprio l’impugnazione ha preceduto il riconoscimento dell’errore e la conseguente eliminazione del provvedimento.

Cos’è la soccombenza virtuale

È qui che entra in gioco il principio della soccombenza virtuale.

Quando la controversia non arriva a una decisione sul merito perché l’atto contestato viene eliminato durante il processo, il giudice deve comunque individuare, ai fini delle spese, quale parte sarebbe risultata presumibilmente soccombente se il giudizio fosse proseguito.

Non è quindi sufficiente osservare che non esiste più un provvedimento sul quale decidere. Occorre valutare le ragioni che hanno determinato la cessazione della controversia.

Nel caso esaminato, l’annullamento in autotutela è stato determinato proprio dal riconoscimento di un vizio dell’atto impugnato. Secondo la Corte, ciò rende evidente che la contribuente aveva una ragione concreta per rivolgersi al giudice.

L’Amministrazione viene pertanto considerata virtualmente soccombente ai fini della regolazione delle spese.

La collaborazione dell’Ufficio non basta per compensare le spese

Un passaggio particolarmente interessante della pronuncia riguarda l’argomento utilizzato dall’Agenzia per chiedere la compensazione.

L’Amministrazione aveva infatti fatto leva sulla propria condotta collaborativa: una volta esaminate le contestazioni, aveva riconosciuto il problema ed eliminato spontaneamente l’atto senza attendere una pronuncia del giudice.

Un comportamento certamente rilevante sul piano del rapporto tra amministrazione e contribuente, ma che, secondo la Corte, non elimina il dato fondamentale: il contribuente aveva già dovuto sostenere l’onere di presentare ricorso.

In altri termini, l’autotutela può porre fine alla controversia, ma non cancella retroattivamente la necessità dell’azione giudiziaria quando questa è stata provocata da un atto originariamente viziato.

La questione delle spese deve quindi essere valutata guardando alla causa che ha reso necessario il processo, non soltanto alla disponibilità successivamente manifestata dall’Amministrazione.

Cessata materia del contendere, ma il costo del processo resta

La Corte di Latina dichiara dunque cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, ma pone le spese processuali a carico dell’Ufficio.

La distinzione è importante.

L’annullamento in autotutela produce infatti un risultato favorevole al contribuente sul piano sostanziale: l’atto contro il quale aveva agito viene eliminato e non vi è più ragione di chiedere al giudice di annullarlo.

Rimane però un’altra domanda: chi ha reso necessario il processo?

Nel caso deciso dalla sentenza n. 832/2026, la risposta dei giudici è netta. Se l’atto era viziato sin dall’origine e l’Amministrazione lo ha eliminato soltanto dopo l’impugnazione, i costi sostenuti per ottenere tutela non possono essere automaticamente trasferiti sul contribuente attraverso la compensazione.

Processo tributario, il giudice d’appello non può “saltare” i motivi: sentenza annullata

Una sentenza d’appello non può considerarsi completa soltanto perché il giudice ha risolto la questione sulla quale aveva fondato la propria decisione il primo grado. Quando nel processo tributario la parte ripropone ritualmente ulteriori motivi rimasti assorbiti, il giudice è tenuto a pronunciarsi anche su questi. Se non lo fa, la decisione è viziata per omessa pronuncia e può essere censurata davanti alla Corte di cassazione.

È il principio che emerge dall’ordinanza n. 23090/2026 della Quinta Sezione civile tributaria della Cassazione, depositata il 13 luglio 2026, con la quale la Suprema Corte ha cassato una decisione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, oggi Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Al centro della controversia vi era una cartella di pagamento relativa a imposte del 2015 e, inizialmente, una questione riguardante la competenza territoriale dell’agente della riscossione. Ma è proprio ciò che il giudice d’appello non aveva esaminato, dopo aver risolto quel primo problema, a determinare l’intervento della Cassazione.

Dalla competenza territoriale agli altri motivi rimasti senza risposta

In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto sul presupposto dell’incompetenza territoriale dell’agente della riscossione di Chieti, considerato che il domicilio fiscale della ricorrente si trovava a Pescara.

La decisione viene però ribaltata in appello. Il giudice di secondo grado esclude l’incompetenza territoriale e, una volta superata questa questione, respinge il ricorso.

La contribuente si rivolge quindi alla Cassazione articolando dieci motivi.

Sul primo, relativo proprio alla competenza territoriale, la Suprema Corte non le dà ragione. Nel caso esaminato, infatti, si era in presenza di un’obbligazione tributaria solidale e la cartella riguardava una coobbligata. La Corte ritiene corretta l’emissione da parte dell’agente competente in relazione al domicilio fiscale della società indicata come primo intestatario.

È sugli altri motivi, però, che cambia l’esito del giudizio.

Il giudice non può fermarsi alla prima questione

La Cassazione accoglie i motivi dal secondo al nono, tutti riconducibili alla mancata decisione sulle ulteriori contestazioni che la contribuente aveva riproposto nel giudizio d’appello.

Secondo la Suprema Corte, il giudice abruzzese ha sostanzialmente esaurito la propria analisi sulla prima questione, senza affrontare gli altri profili devoluti alla sua cognizione, compresi quelli riguardanti il merito della pretesa tributaria.

Ed è questo il passaggio centrale dell’ordinanza.

Una volta riformata la sentenza di primo grado sulla questione che aveva determinato l’accoglimento originario del ricorso, il giudice d’appello non poteva automaticamente far discendere da quella decisione il rigetto dell’intera domanda. Doveva invece verificare quali altre contestazioni fossero state ritualmente riproposte e pronunciarsi su ciascuna di esse.

L’omissione determina un error in procedendo, denunciabile in Cassazione ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Il problema investe direttamente l’articolo 112 del codice di procedura civile, che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle questioni sottoposte alla sua decisione, e la disciplina specifica del processo tributario.

In particolare, assume rilievo anche l’articolo 56 del d.lgs. n. 546/1992, relativo alle questioni e alle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e alla loro riproposizione in appello.

Nel caso arrivato davanti alla Cassazione, la contribuente aveva riproposto nelle proprie controdeduzioni una serie di motivi che non avevano trovato esame nella decisione di primo grado.

Una volta eliminata la ragione sulla quale il primo giudice aveva accolto il ricorso, quelle contestazioni tornavano quindi ad assumere rilevanza ai fini della decisione.

Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminarle prima di stabilire se la pretesa tributaria fosse definitivamente fondata.

Obbligazioni solidali: a chi viene notificata la cartella

L’ordinanza offre anche l’occasione per chiarire un diverso profilo relativo alla riscossione quando più soggetti sono obbligati in solido.

La Cassazione richiama la disciplina prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 151/1991, successivamente modificato dal d.lgs. n. 46/1999.

Quando più soggetti risultano solidalmente obbligati per tributi inseriti in un’unica partita di ruolo, la cartella di pagamento viene notificata al primo intestatario della partita, vale a dire al debitore principale.

Per gli altri coobbligati è invece prevista una comunicazione contenente le informazioni relative alla cartella e alla sua notificazione, con l’avvertimento circa l’eventuale successivo avvio della riscossione coattiva.

È sulla base di questo meccanismo che la Cassazione ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla competenza territoriale formulata dalla contribuente.

Ma la correttezza dell’operato dell’agente della riscossione sotto questo specifico profilo non era sufficiente, da sola, a chiudere la controversia.

Sentenza cassata: il giudizio torna in Abruzzo

La conclusione è quindi l’annullamento della sentenza d’appello.

La Cassazione accoglie i motivi dal secondo al nono, respinge il primo e dichiara assorbito il decimo. La causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che dovrà esaminare le questioni rimaste prive di risposta e provvedere anche alla nuova regolamentazione delle spese processuali.

Furto d’identità e credito, le frodi cambiano volto: oltre 38mila casi in un anno

Non è soltanto una questione di numeri. Le frodi creditizie basate sul furto d’identità stanno cambiando natura, seguendo l’evoluzione dei servizi finanziari digitali e sfruttando strumenti tecnologici capaci di rendere sempre più credibile l’utilizzo illecito dei dati personali.

Nel 2025 in Italia sono stati rilevati oltre 38.300 casi, il 23,8% in più rispetto all’anno precedente. Il valore economico complessivo ha superato 165 milioni di euro, con una crescita del 10,7%. Nello stesso periodo, però, l’importo medio associato a ciascun episodio è diminuito del 10,6%, fermandosi poco sopra i 4.300 euro.

È proprio il confronto tra questi dati a mostrare uno degli aspetti più interessanti del fenomeno: aumentano rapidamente gli episodi, ma si riduce la cifra media coinvolta. Un andamento che suggerisce una maggiore frammentazione delle attività fraudolente e la ricerca di operazioni potenzialmente meno evidenti ai sistemi di controllo.

Il quadro emerge dai dati diffusi da CRIF, che evidenziano inoltre una crescente esposizione dei più giovani e una progressiva diversificazione dei prodotti finanziari utilizzati per mettere a segno le frodi.

Il furto d’identità diventa una frode finanziaria

Alla base del fenomeno c’è l’utilizzo abusivo dell’identità di una persona per ottenere credito, acquistare beni a rate o accedere a servizi finanziari.

La crescente digitalizzazione delle procedure ha reso molte operazioni più semplici e veloci per i consumatori, ma ha contemporaneamente aperto nuovi spazi di vulnerabilità. Documenti, credenziali, informazioni anagrafiche e dati personali possono diventare elementi attraverso i quali costruire un’identità apparentemente attendibile da utilizzare per richiedere un finanziamento.

In questo scenario assume particolare rilievo anche l’intelligenza artificiale. CRIF richiama l’attenzione sull’impiego di tecnologie che possono consentire ai truffatori di realizzare attacchi più sofisticati e di produrre identità e documenti falsi sempre più convincenti.

La questione, dunque, non riguarda più soltanto la sottrazione di un documento o di alcune informazioni personali. Il rischio è che dati provenienti da fonti differenti possano essere combinati e utilizzati per costruire un profilo sufficientemente credibile da superare almeno una parte dei controlli previsti nelle procedure di accesso al credito.

Perché diminuisce l’importo medio delle frodi

Uno degli elementi che caratterizza il 2025 è lo spostamento verso determinate fasce di importo.

Le frodi comprese tra 1.500 e 3.000 euro sono aumentate del 14,5% e rappresentano ormai oltre un quinto del totale. Parallelamente diminuisce il peso di alcune fasce di valore superiore, mentre le operazioni oltre i 20.000 euro rimangono sostanzialmente stabili.

La riduzione dell’importo medio non può quindi essere interpretata come un ridimensionamento del problema. Al contrario, il valore complessivo delle frodi continua ad aumentare perché cresce considerevolmente il numero degli episodi.

Per banche, finanziarie e operatori del credito questo significa confrontarsi con schemi meno concentrati sulle singole operazioni di grande valore e maggiormente distribuiti tra numerose richieste di importo medio o contenuto.

Dal Buy Now Pay Later ai mutui: cambiano i prodotti esposti

La trasformazione è evidente anche osservando gli strumenti finanziari coinvolti.

I prestiti finalizzati rimangono la categoria numericamente più interessata, con il 32,1% dei casi, ma la loro incidenza è diminuita del 6,5%. Si tratta di una riduzione particolarmente significativa se osservata nel lungo periodo: nel 2018 questa tipologia rappresentava oltre il 72% delle frodi rilevate.

In diminuzione anche i prestiti personali, che scendono del 7,5% e rappresentano il 23,4% del totale.

Di segno opposto l’andamento relativo ai mutui, per i quali i casi aumentano del 50,1%. Si tratta peraltro di operazioni che possono emergere a grande distanza di tempo: secondo i dati disponibili, per i mutui i tempi di scoperta delle frodi risultano particolarmente lunghi.

Un altro fronte da osservare è quello del Buy Now Pay Later, il sistema che permette di suddividere in più rate il pagamento di un acquisto, molto diffuso nell’e-commerce. Le frodi riconducibili a queste formule crescono del 13,8% e raggiungono il 6,5% del totale.

La diffusione di strumenti che consentono di ottenere rapidamente piccole forme di credito direttamente durante un acquisto online crea quindi anche nuovi terreni sui quali possono svilupparsi comportamenti fraudolenti.

L’e-commerce amplia la superficie di rischio

Il cambiamento emerge anche analizzando la destinazione dei finanziamenti ottenuti attraverso un’identità sottratta.

Nel 2025 la categoria relativa a consumi e spese personali raggiunge il 21% del totale, dopo una crescita del 53,1%. Al suo interno rientrano acquisti generici, abbigliamento e beni di lusso.

Gli elettrodomestici rappresentano il 18,5% dei casi, mentre il settore dell’elettronica, informatica e telefonia arriva al 9,9%, registrando un incremento dell’83%.

Seguono auto e moto con il 9%, mentre considerando complessivamente immobili, ristrutturazioni e arredamento le spese collegate alla casa raggiungono il 10,1%.

Da segnalare anche l’aumento delle frodi utilizzate per finanziare spese sanitarie, cresciute del 36,1% e arrivate al 5% del totale, oltre alla presenza di casi riguardanti premi assicurativi e altri servizi finanziari rateizzati.

Il quadro mostra così una progressiva estensione del fenomeno ad acquisti e servizi appartenenti alla quotidianità dei consumatori.

Gli under 30 diventano la fascia più colpita

Particolarmente significativo è il cambiamento nel profilo anagrafico delle vittime.

Nel 2025 la fascia tra 18 e 30 anni registra l’incremento più consistente, pari al 13,8%, e arriva a rappresentare il 22,5% dei casi complessivi. I giovani diventano così la categoria anagrafica maggiormente interessata dalle frodi.

Il dato acquista ulteriore rilievo se confrontato con il credito effettivamente ricevuto: agli under 30 è riconducibile soltanto l’11,9% del credito complessivamente erogato, a fronte di un’incidenza delle frodi superiore a un quinto del totale.

La maggiore familiarità con gli strumenti digitali, dunque, non coincide necessariamente con una minore vulnerabilità. L’utilizzo intensivo di piattaforme online, applicazioni, servizi di pagamento e procedure digitali può aumentare le occasioni nelle quali informazioni personali e credenziali vengono esposte.

Gli uomini rappresentano complessivamente il 66,4% delle vittime, mentre sotto il profilo economico il 74% dei soggetti coinvolti dichiara un reddito netto mensile inferiore a 1.500 euro.

La geografia delle frodi: Lombardia prima per numero di casi

Sul territorio nazionale la maggiore concentrazione di episodi si registra in Lombardia, dove si colloca il 15,3% del totale. Seguono Sicilia con il 13%, Campania con il 12,9% e Lazio con il 9,7%.

La classifica cambia però se il numero delle frodi viene messo in relazione con il credito complessivamente erogato in ciascun territorio. In questo caso è la Sicilia a presentare l’incidenza più elevata, davanti a Campania e Calabria.

La Lombardia, pur essendo prima per numero assoluto di episodi, presenta invece un’incidenza relativa decisamente inferiore. Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige risultano tra i territori con il rapporto più favorevole tra credito erogato e frodi.

Apple contro OpenAI: la causa sui segreti industriali si allarga

La battaglia legale tra Apple e OpenAI, aperta lo scorso 10 luglio, si allarga. Il colosso di Cupertino ha depositato nuovi documenti presso il tribunale federale della California, sostenendo che il numero di ex dipendenti coinvolti nel presunto trasferimento di informazioni riservate sia salito da due a tredici.

Al centro della vicenda, la componente hardware della corsa all’intelligenza artificiale. Apple accusa alcuni suoi ex collaboratori di aver sottratto documentazione confidenziale relativa a dispositivi di consumo non ancora annunciati, per poi utilizzarla – sostiene l’azienda – a vantaggio dello sviluppo del primo prodotto hardware IA di OpenAI.

Il procedimento originario riguardava l’ex dipendente Chang Liu, oggi parte della divisione sviluppo prodotti di OpenAI. Nei nuovi atti, Apple sostiene che un altro ex dipendente avrebbe incontrato Liu prima ancora di sostenere un colloquio con OpenAI, per discutere di informazioni proprietarie su dispositivi in fase di sviluppo; un altro lavoratore, secondo l’azienda, avrebbe acquisito screenshot di documenti confidenziali prima di candidarsi presso la stessa società.

Tra i coimputati compare ora anche io Products, la startup fondata dall’ex responsabile del design di Apple Jony Ive e acquisita da OpenAI proprio per lo sviluppo del primo dispositivo hardware dell’azienda di Sam Altman. Apple non si limita a chiedere che cessi l’uso delle informazioni contestate: la richiesta al giudice è di bloccare lo sviluppo e la produzione di eventuali dispositivi OpenAI che si ritiene possano basarsi su tecnologie proprietarie di Cupertino, oltre a un’acquisizione accelerata delle prove tramite produzione di documenti e audizioni.

OpenAI respinge le accuse senza mezzi termini. In una nota pubblica, l’azienda ha definito l’istanza “sconsiderata, aggressiva e stranamente personale”, sostenendo di non essere in possesso di alcun segreto industriale di Apple né di averne mai fatto uso: lo sviluppo dei propri dispositivi, ribadisce OpenAI, si basa esclusivamente su ricerca e progettazione autonome.

Al di là dell’esito giudiziario, il caso si candida a diventare un precedente di riferimento per il diritto industriale nell’era dell’intelligenza artificiale generativa: non sui modelli linguistici, questa volta, ma sulla tutela del know-how hardware in un settore dove la mobilità di ricercatori e ingegneri tra aziende concorrenti è altissima. Le decisioni del tribunale californiano, nei prossimi mesi, potrebbero incidere direttamente sui limiti entro cui le grandi aziende tech possono proteggere il proprio patrimonio tecnologico quando i propri talenti passano alla concorrenza.

L’IA crea virus in laboratorio e riapre il dibattito sulla biosicurezza

L’intelligenza artificiale compie un nuovo passo nel campo delle scienze della vita e lo fa in uno degli ambiti più delicati: la progettazione di nuovi organismi biologici. Un gruppo di ricercatori dell’Arc Institute di Palo Alto, in California, ha infatti sviluppato, con il supporto dell’IA, virus mai esistiti in natura, dimostrando che i modelli generativi possono essere applicati anche alla progettazione di sequenze genetiche funzionali.

I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica Science, rappresentano un importante avanzamento nel settore della biologia sintetica. Allo stesso tempo, però, riaccendono il confronto internazionale sui rischi derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale nella manipolazione di agenti biologici.

Come funziona l’intelligenza artificiale applicata al DNA

Il progetto si basa su un modello di IA denominato Evo, progettato per apprendere il “linguaggio” del DNA. Così come i grandi modelli linguistici analizzano miliardi di parole per comprenderne struttura e significato, Evo è stato addestrato esaminando circa novemila miliardi di nucleotidi provenienti da milioni di sequenze genetiche di virus, batteri, piante e altri organismi viventi.

L’obiettivo era verificare se il sistema fosse in grado di individuare autonomamente le regole biologiche che governano l’organizzazione del materiale genetico e di utilizzarle per progettare nuove sequenze coerenti con tali regole.

Le sequenze generate dall’intelligenza artificiale sono state successivamente sintetizzate in laboratorio e introdotte all’interno di batteri, che hanno prodotto virus completamente nuovi ma funzionali, capaci di infettare altri batteri.

Nessun rischio immediato per l’uomo

Gli autori dello studio precisano che gli esperimenti hanno riguardato esclusivamente batteriofagi, cioè virus che infettano soltanto i batteri. I nuovi virus sono stati progettati prendendo come riferimento il Phi X-174, un virus già noto alla comunità scientifica e privo di capacità infettiva nei confronti dell’uomo.

Per ridurre ogni possibile rischio, i ricercatori hanno inoltre escluso dal processo di addestramento qualsiasi dato relativo a virus umani o ad agenti patogeni che colpiscono animali, piante o funghi. In questo modo il modello non possiede le informazioni necessarie per progettare virus potenzialmente pericolosi per le persone.

Secondo gli stessi autori, questa scelta rappresenta una misura di prudenza indispensabile per evitare utilizzi impropri della tecnologia.

Opportunità per la medicina

Le potenzialità di questa ricerca sono considerevoli. La possibilità di progettare rapidamente nuovi virus controllati potrebbe accelerare lo sviluppo di terapie innovative, vaccini, sistemi di trasporto di farmaci e strumenti per lo studio delle malattie infettive.

La progettazione assistita dall’intelligenza artificiale potrebbe inoltre contribuire a comprendere più a fondo il funzionamento dei meccanismi genetici, aprendo la strada a nuove applicazioni della medicina personalizzata e della biologia sintetica.

Il nodo della biosicurezza

Accanto alle prospettive scientifiche emergono però interrogativi non trascurabili. La capacità dell’intelligenza artificiale di generare nuove sequenze genetiche alimenta infatti il dibattito sul cosiddetto “dual use”, ossia sull’impiego di tecnologie nate per finalità benefiche ma potenzialmente utilizzabili anche per scopi ostili.

Alcuni esperti sottolineano che strumenti sempre più sofisticati potrebbero, in futuro, essere impiegati per progettare agenti biologici artificiali con caratteristiche pericolose, rendendo necessario un rafforzamento delle regole internazionali in materia di biosicurezza e biosecurity.

Negli Stati Uniti sono recentemente entrate in vigore nuove disposizioni che vietano gli esperimenti destinati ad aumentare la pericolosità degli agenti biologici. Tuttavia, la normativa si concentra prevalentemente sulle attività di laboratorio e lascia ancora aperte alcune questioni riguardanti la ricerca puramente computazionale, come quella basata sui modelli di intelligenza artificiale.

Giornata nazionale “Enzo Tortora”, primo via libera della Camera. L’UCPI: «La memoria degli errori giudiziari è un impegno per il futuro»

L’approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge che istituisce la Giornata nazionale “Enzo Tortora”, dedicata alla memoria delle vittime degli errori giudiziari, rappresenta un passaggio che il mondo dell’avvocatura penalista considera di particolare rilievo, non solo sul piano simbolico ma anche su quello culturale e istituzionale.

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha espresso soddisfazione per il via libera parlamentare, ricordando come da sempre sostenga l’esigenza di mantenere viva la memoria delle vittime delle ingiuste detenzioni e degli errori giudiziari. Per l’UCPI, infatti, ricordare vicende come quella di Enzo Tortora significa richiamare l’attenzione sui danni irreparabili che una giustizia mal amministrata può provocare ai cittadini, alle loro famiglie e alla stessa credibilità dello Stato.

Secondo i penalisti, la giornata commemorativa non dovrà limitarsi a una ricorrenza formale, ma trasformarsi in un’occasione permanente di riflessione sui principi costituzionali che regolano il processo penale: il giusto processo, la presunzione di innocenza e il diritto di difesa. Garanzie che, sottolinea l’Unione, non rappresentano un ostacolo all’accertamento delle responsabilità, ma costituiscono la condizione indispensabile affinché la giustizia possa dirsi realmente tale.

L’UCPI richiama inoltre una riflessione che considera centrale nel dibattito sulla giustizia: ogni intervento normativo che renda più semplice ottenere una condanna rischia inevitabilmente di aumentare anche la possibilità che venga condannato un innocente. È questo, secondo l’Unione, il messaggio più autentico lasciato dalla vicenda giudiziaria di Tortora, divenuta negli anni il simbolo delle conseguenze che possono derivare dal venir meno delle garanzie processuali.

La posizione della Camera Penale di Cosenza

Sul provvedimento è intervenuta anche la Camera Penale di Cosenza, che ha accolto favorevolmente il primo via libera della Camera ma ha rivolto un duro richiamo ai parlamentari che hanno scelto di astenersi durante la votazione.

Nel documento approvato dal Consiglio direttivo, la Camera Penale sottolinea come l’istituzione della Giornata nazionale “Enzo Tortora” debba rappresentare l’inizio di una vera e propria “campagna di alfabetizzazione costituzionale della politica che si è astenuta”, affinché venga pienamente riconosciuto il valore della presunzione di non colpevolezza quale principio irrinunciabile dello Stato di diritto.

Nel comunicato si ricorda inoltre che, dal 1990 a oggi, oltre 31.000 persone sono state vittime di carcerazioni o arresti preventivi poi rivelatisi ingiusti e si invita la politica a tradurre in comportamenti concreti i principi costituzionali, evitando di considerare colpevole chi è ancora soltanto indagato o imputato e riconoscendo la qualità di vittima del reato solo dopo una sentenza definitiva di condanna.

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