Intelligenza Artificiale e giustizia, Del Noce (UNCC): “Normativa necessaria, ma garantire il primato della decisione umana”

L’approvazione del disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale da parte del Senato rappresenta un passo significativo verso una regolamentazione che tenga conto delle sfide e delle opportunità offerte da questa tecnologia. Tuttavia, emergono interrogativi cruciali sulla sua applicazione nell’ambito giudiziario.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, ha sollevato nei giorni scorsi alcuni quesiti fondamentali: «Se il giudice utilizza il sistema di intelligenza artificiale, che cosa succede? Il provvedimento scritto con l’IA, senza che ciò possa avvenire, che fine fa? Il giudice che viola alcune limitazioni previste dalla norma a quali conseguenze va incontro?». Greco ha inoltre evidenziato la necessità di istituire un Osservatorio permanente sulla giurisdizione con la partecipazione di magistratura e avvocatura, sottolineando l’importanza di un confronto costante: «Quando parliamo di diritti, che non sono numeri, delle persone fisiche o giuridiche, occorrono sempre momenti di grande ponderazione».

Su questa linea, interviene Alberto Del Noce, Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC), ribadendo la centralità della decisione umana nel processo giudiziario: “L’UNCC ha sempre sottolineato l’importanza di una normativa che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, il ruolo centrale dell’avvocatura e il primato della decisione umana. Concordiamo con il Presidente del CNF sulla necessità di un confronto costante tra tutti gli attori del sistema giuridico, affinché l’innovazione tecnologica si sviluppi nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e del diritto di difesa”.

Secondo Del Noce, l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella giustizia deve essere guidato da principi chiari e condivisi, evitando derive che possano compromettere il ruolo essenziale del giudice e dell’avvocato: “L’Osservatorio potrebbe offrire un contributo determinante nell’elaborazione di linee guida, nel monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti digitali e nella tutela dell’indipendenza della giurisdizione”.

L’auspicio dell’UNCC è che questa proposta trovi concreta attuazione e che il legislatore riconosca il valore di una riflessione costante e partecipata su un tema che incide profondamente sull’amministrazione della giustizia e sulla tutela dei diritti dei cittadini.


LEGGI ANCHE

studenti italiani chatgpt

L’Intelligenza Artificiale nel mirino degli hacker: una corsa agli armamenti digitali

L'AI Generativa ha portato con sé nuove opportunità, ma anche nuove sfide in termini di sicurezza informatica. Le aziende devono essere consapevoli di questi rischi…

donna con computer

Privacy: basta una lettera di scuse per risarcire la violazione(?)

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che, in alcuni casi, una semplice lettera di scuse può costituire un risarcimento sufficiente per una…

Per il vicepresidente del Copasir Cospito è «un influencer della mafia»

A Palazzo Chigi l’imbarazzo si è trasformato in preoccupazione, a causa delle parole pronunciate dal deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli,…

Remissione di querela: l’assenza all’udienza non basta sempre

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11743 depositata il 25 marzo 2025, ha escluso che l’assenza della persona offesa all’udienza, quando le sue dichiarazioni sono state acquisite in fase di indagini preliminari con il consenso delle parti, possa determinare la remissione tacita della querela.

La decisione riguarda il caso di un uomo condannato per revenge porn ai sensi dell’art. 612-ter c.p., il quale aveva invocato l’applicazione dell’art. 152, terzo comma, n. 1, c.p., introdotto dalla riforma Cartabia. Tale norma prevede la remissione tacita della querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza in cui è citato come testimone. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che questa disposizione non si applica quando il tribunale, con il consenso delle parti, ha già acquisito le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase investigativa.

La Cassazione ha sottolineato che una diversa interpretazione amplierebbe indebitamente il concetto di remissione tacita, senza un fondamento normativo e senza rispettare la volontà del legislatore. Inoltre, ha ribadito che, ai fini della configurazione del reato di revenge porn, la riconoscibilità della vittima dalle immagini diffuse non è un requisito essenziale: la norma tutela la riservatezza delle immagini e il consenso alla loro diffusione, indipendentemente dalla possibilità di identificare la persona rappresentata.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte conferma un principio fondamentale: la remissione tacita della querela deve derivare da un’assenza consapevole e rilevante del querelante in qualità di testimone, e non può essere automatica nei casi in cui le sue dichiarazioni siano già state acquisite e rese irrilevanti nel dibattimento.


LEGGI ANCHE

Riforma Giustizia: per 3 italiani su 4 è una priorità

La riforma del sistema giudiziario è una priorità per 3 italiani su 4. Questo è quanto emerso da un sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky…

Avvocati, AIGA: legge professionale disciplini utilizzo IA negli studi

Lo ha affermato Carlo Foglieni, presidente AIGA, chiudendo a Napoli i lavori del Congresso nazionale 2024 dell’associazione di categoria.

Shopping con l’AI: italiani più curiosi ma anche più esposti alle truffe online

Secondo il Retail Report 2025 di Adyen cresce del 47% l’uso dell’intelligenza artificiale negli acquisti digitali. Ma parallelamente aumentano le frodi, che colpiscono soprattutto baby…

Mediazione e interruzione della prescrizione: decisiva la comunicazione al chiamato

La presentazione di una domanda di mediazione presso un Organismo non è sufficiente per interrompere i termini di prescrizione e decadenza. A sancirlo in modo inequivocabile è la Riforma Cartabia, che all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che solo la comunicazione alla parte chiamata determina gli effetti interruttivi e impeditivi connessi alla mediazione.

La disciplina prevede che la comunicazione della domanda di mediazione debba avvenire “con ogni mezzo idoneo” e che sia un onere dell’Organismo di mediazione stesso, come stabilito dal nuovo articolo 8, comma 1. In passato, invece, era prevista anche la possibilità che fosse la parte istante a occuparsi della comunicazione, con il rischio di discrezionalità e incertezze.

L’avvocato deve preoccuparsi della notifica?

Sebbene la responsabilità della comunicazione gravi sulla segreteria dell’Organismo, in caso di prescrizione o decadenza imminenti è opportuno che l’avvocato non si limiti al semplice deposito, ma provveda personalmente a comunicare la domanda di mediazione alla controparte, così da scongiurare ogni rischio processuale.

Il caso del Tribunale di Pavia

Un recente orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Pavia (sentenza n. 178/2025) si è posto in controtendenza, riconoscendo che il solo deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione possa interrompere la prescrizione e impedire la decadenza. La decisione, che si rifà a un indirizzo minoritario già sostenuto da alcune sentenze di merito, si basa anche sull’articolo 8 della Direttiva Europea 2008/52, che tutela le parti da decadenze processuali derivanti dal tempo impiegato nella mediazione.

Tuttavia, l’interpretazione più rigorosa e prudente resta quella maggioritaria: solo la comunicazione al chiamato da parte dell’Organismo, o, in caso di urgenza, direttamente dall’avvocato istante, garantisce con certezza gli effetti processuali e sostanziali della domanda di mediazione.


LEGGI ANCHE

Negoziazione assistita: cosa cambia con la Riforma Cartabia?

Con la Riforma della Giustizia di Marta Cartabia cambiano anche le regole della negoziazione assistita, in particolar modo per quanto riguarda il gratuito patrocinio e…

processo penale da remoto

Le obiezioni al processo penale da remoto

L’art.83 del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 illustra le disposizioni in materia di Giustizia civile e penale istituite per cercare di far funzionare…

avvocato punti esclamativi

“Troppi punti esclamativi”: assolto l’avvocato

È stato risolto il caso dei “troppi punti esclamativi”: la vicenda riguarda il caso di un avvocato coinvolto in un procedimento disciplinare poiché aveva abusato…

Turchia, attacco all’avvocatura: Ordine di Istanbul sciolto per motivi politici

L’avvocatura italiana si schiera compatta contro la decisione del Tribunale civile di Istanbul di destituire il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Ibrahim Kaboglu, e di sciogliere l’intero Consiglio Direttivo. Un provvedimento senza precedenti, autorizzato dal Ministero della Giustizia turco con una norma mai applicata prima, che mina l’indipendenza della professione legale e rappresenta un grave attacco allo Stato di diritto.

L’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) hanno espresso ferma condanna per una decisione che sembra dettata da ragioni politiche più che giuridiche. Il caso nasce da una legittima richiesta di indagine sull’uccisione di giornalisti in Siria, dimostrando come la difesa dei diritti umani sia sempre più criminalizzata.

L’UNCC ha ribadito con forza che la libertà di espressione e il diritto di difesa sono principi fondamentali e ha espresso piena solidarietà a Ibrahim Kaboglu e a Firat Epözdemir, membro del Consiglio dell’Ordine, detenuto arbitrariamente dalla fine di febbraio.

AIGA ha chiesto un intervento immediato delle istituzioni internazionali per monitorare la situazione, sottolineando che il provvedimento crea un pericoloso precedente. “L’Ordine degli Avvocati di Istanbul, con i suoi 65mila iscritti, è uno dei più grandi al mondo. Mettere a tacere i vertici forensi significa minare le fondamenta stesse di uno stato democratico”, ha dichiarato il presidente AIGA, Carlo Foglieni.


LEGGI ANCHE

Danno parentale anche senza legame di sangue: la Cassazione apre un nuovo scenario

La decisione ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza: non è necessario un vincolo di consanguineità per riconoscere il danno da perdita di un rapporto…

Avvocato, fai Personal Branding?

Tra i liberi professionisti, la figura che più di tutte necessita di fare personal branding è proprio quella dell’avvocato. Infatti, l’avvocato offre una prestazione puramente…

Autovelox e Targa System, nuovi sequestri in Calabria: il nodo delle multe “da remoto”

Dai precedenti della statale 106 alle ultime indagini nel Catanzarese: senza omologazione i dispositivi possono solo supportare gli agenti e non sostituirli nell’accertamento

Giustizia, Parodi (ANM): “Disciplinare magistrati serio e rigoroso”

ROMA, 26 marzo – “Non esiste una giustizia disciplinare addomesticata, se non nelle intenzioni di chi vuole sfruttare anche questo argomento per gettare discredito sulla magistratura, specie se si cerca di confondere la valutazione sull’ingiusta detenzione con quella disciplinare, che hanno presupposti completamente differenti che solo occasionalmente possono coincidere. Un’attenta osservazione della giustizia disciplinare del CSM dimostra che esiste un sistema serio, severo e rigoroso a garanzia dei cittadini. Lo dicono i numeri: basti pensare che nel 2024 il Consiglio superiore della magistratura ha comminato sanzioni disciplinari pari a oltre tre volte quelle comminate in Francia. Questo peraltro dimostra che c’è un meccanismo funzionante e che, pertanto, l’istituzione di un’Alta corte disciplinare non trova alcuna ragione d’essere”. Lo afferma Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale magistrati.


LEGGI ANCHE

Giustizia digitale in panne: la rivoluzione promessa finisce tra faldoni e PEC

Carenze progettuali, ritardi, rallentamenti: la digitalizzazione del processo penale si è trasformata in un incubo per procure e tribunali. L’inchiesta di Milena Gabanelli fotografa una…

Avvocato, attenzione alla luminosità del PC!

Chi trascorre molte ore al giorno davanti al pc sa molto bene cosa vuol dire avere gli occhi stanchi. La computer vision syndrome, ovvero l’affaticamento…

Avvocati nell’Ufficio legislativo del Ministero, firmato protocollo d’intesa

I professionisti coinvolti si impegneranno a non patrocinare, né personalmente né attraverso membri dello studio di cui fanno parte, cause giudiziali o contenziosi, anche stragiudiziali,…

Onorari avvocati: il giudice deve motivare la liquidazione

Quando un avvocato presenta una nota specifica, il giudice d’appello ha l’obbligo di rideterminare l’ammontare del compenso, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7245/2025, sottolineando che questa operazione è necessaria per garantire la conformità della liquidazione ai criteri legali e il rispetto dell’inderogabilità dei minimi tariffari.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva ridotto il compenso spettante al legale senza fornire un’adeguata motivazione sul criterio adottato. La Suprema Corte ha ribadito che, in simili circostanze, il giudice deve giustificare dettagliatamente il calcolo effettuato, evitando valutazioni arbitrarie.

L’ordinanza rappresenta un ulteriore chiarimento sull’importanza della trasparenza nella liquidazione degli onorari, tutelando il diritto degli avvocati a una retribuzione conforme ai parametri normativi.


LEGGI ANCHE

Gratteri: “Inutili le riforme dalla Cartabia in poi”

Il procuratore capo di Napoli critica le modifiche al sistema giudiziario e difende le intercettazioni come strumento essenziale.

avvocati

Avvocati e psicologia: qual è il legame?

Gli avvocati sono soltanto esperti di diritto? In realtà, potrebbero essere inconsapevolmente anche psicologi! Alcuni professionisti legali, con l’esperienza, riescono a comprendere sempre meglio le…

Accaparramento di clientela e avvocati che sfruttano COVID-19

Accaparramento di clientela e avvocati che sfruttano COVID-19

Iniziamo questo articolo ricordandovi cosa dice l’art.37 del Codice Deontologico Forense a proposito dell’accaparramento di clientela: 1.L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo…

Locazione parziale e IMU: la casa principale resta esente

Affittare una parte della propria abitazione principale non fa perdere il diritto all’esenzione IMU. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 1524 del 7 marzo 2025, accogliendo il ricorso di una contribuente che si era vista contestare il beneficio fiscale dal Comune di Roma.

Il caso riguardava un accertamento IMU per l’anno 2016, in cui il Comune aveva ritenuto che l’immobile non potesse essere considerato abitazione principale in quanto al suo interno era presente un’attività commerciale di estetista. L’ente locale aveva quindi richiesto il pagamento dell’imposta, sostenendo che l’uso dell’immobile fosse incompatibile con l’agevolazione prima casa.

In appello, però, la contribuente ha dimostrato, tramite il certificato storico di residenza e la dichiarazione IMU, che nell’anno contestato risiedeva stabilmente nell’immobile e che solo una stanza di 9 mq era destinata a un piccolo centro estetico. A sostegno della sua posizione, la difesa ha citato le FAQ del MEF del 2014, che chiariscono come la locazione di alcune stanze a studenti non faccia perdere l’esenzione IMU. Inoltre, secondo la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate, il beneficio fiscale resta valido se il proprietario mantiene anche solo parzialmente il possesso dell’immobile.

Sulla base di questi principi, la Corte tributaria ha ribaltato la decisione di primo grado e annullato l’accertamento, riconoscendo che la contribuente aveva diritto all’esenzione IMU nonostante la locazione parziale dell’immobile.


LEGGI ANCHE

Più sicurezza per i minori online: limite alla pubblicità e sistemi per la verifica dell’età

L’obiettivo del regolamento Ue 2022/2065 è rendere sempre più sicuro il mondo online. Il Dsa punta anche alla difesa dei minori che devono fare i…

Taormina, Nordio interviene sulla riforma della giustizia

L’occasione per un confronto che parte dai contenuti della riforma costituzionale, attualmente all’esame del Parlamento, sarà il Taobuk 2025, festival letterario con aperture su aspetti d’attualità che…

Un disegno di legge per istituire due Albi Speciali per laureati e praticanti

Nel marzo del 2020, su 470.000 professionisti che hanno deciso di richiedere il bonus da 600 euro, 140.00 erano avvocati. Parliamo di più della metà…

Condominio e debiti: il singolo proprietario può opporsi all’esecuzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7489 depositata il 21 marzo 2025, ha stabilito che il singolo condomino può opporsi all’esecuzione di un debito condominiale se dimostra la propria estraneità alla sua origine. Il principio si applica, ad esempio, nei casi in cui l’acquirente dell’immobile sia subentrato dopo la delibera che ha generato l’obbligazione.

Il caso esaminato riguarda un condomino che aveva ricevuto un precetto di circa 10mila euro da parte dell’impresa che aveva eseguito il rifacimento della facciata dell’edificio. L’interessato ha contestato il pagamento, poiché l’acquisto della sua abitazione era avvenuto nel 2010, cinque anni dopo la delibera condominiale che aveva disposto i lavori.

Dopo una prima vittoria in tribunale, la Corte d’Appello aveva invece ribaltato la decisione, affermando che la sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 2016, relativa all’intero condominio, avesse valore esecutivo anche nei confronti del ricorrente. La Cassazione, tuttavia, ha annullato tale interpretazione, ribadendo che la pronuncia contro il condominio non determina automaticamente l’obbligo di pagamento per tutti i singoli proprietari.

La Suprema Corte ha sottolineato che il singolo condomino, in sede di esecuzione, può far valere la propria posizione, dimostrando di non essere tenuto al pagamento del debito per ragioni personali, come l’acquisto dell’immobile in un momento successivo alla delibera che ha generato l’obbligo.

Ora la parola passa nuovamente alla Corte d’Appello di Genova, che dovrà riesaminare il caso alla luce del principio affermato dalla Cassazione.


LEGGI ANCHE

Bonus Natale 2024: come ottenerlo anche senza cedolino di tredicesima

Per i lavoratori a chiamata, è possibile predisporre un documento specifico. Gli operai edili e domestici, invece, potranno accedere all'indennità natalizia attraverso la dichiarazione dei…

Calano gli avvocati in Italia, il Sud registra il maggior crollo

La Lombardia si distingue come l'unica regione con un aumento dell'1% degli avvocati.

Iva non versata: nessun reato se il cliente non paga le fatture

Non è più considerato reato il mancato versamento dell'Iva se il manager non ha incassato le fatture a causa dell'inadempienza del cliente.

L’Intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro: lo Statuto dei lavoratori va aggiornato

L’Intelligenza Artificiale (IA) sta trasformando il mondo del lavoro, ma la normativa italiana sui controlli a distanza e sui diritti dei lavoratori deve essere aggiornata per rispondere a queste nuove sfide. Il Senato, con l’approvazione in prima lettura del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) il 20 marzo 2025, ha posto le basi per una regolamentazione dell’uso dell’IA nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai sistemi automatizzati che influenzano le decisioni aziendali e il monitoraggio del personale.

Obblighi informativi e tutela dei lavoratori

Secondo l’AI Act, i datori di lavoro che intendono utilizzare sistemi di IA considerati “ad alto rischio” – ossia quelli impiegati per selezionare, valutare o monitorare i dipendenti – devono informare preventivamente sia i lavoratori interessati che i loro rappresentanti sindacali. L’articolo 11 del Regolamento richiama esplicitamente il rispetto dei diritti fondamentali, la trasparenza e la tutela delle condizioni di lavoro, imponendo un obbligo formativo prima dell’introduzione di questi strumenti.

L’uso di tali sistemi può avere un impatto significativo sulla gestione dei rapporti di lavoro, incidendo, ad esempio, sulle decisioni relative alle promozioni, ai licenziamenti o alla valutazione delle performance individuali. Per questo motivo, il Regolamento sottolinea che le normative nazionali più favorevoli ai lavoratori rimangono in vigore e devono essere integrate con le nuove disposizioni europee.

Controlli a distanza e Statuto dei Lavoratori: necessaria una revisione

Uno dei punti più critici riguarda l’interazione tra il Regolamento UE e l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che disciplina i controlli a distanza. Sarà necessario chiarire se i sistemi di IA utilizzati per monitorare i dipendenti rientrano nelle disposizioni già previste dalla normativa italiana o se richiedano nuove regolamentazioni. In particolare, bisognerà stabilire se per l’uso di questi strumenti serva l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Un altro tema delicato riguarda il diritto di difesa nei procedimenti disciplinari: potrebbe un robot raccogliere e analizzare i dati per valutare il comportamento di un dipendente? Questa prospettiva apre interrogativi etici e giuridici che dovranno essere affrontati dal legislatore.

Un osservatorio per monitorare l’impatto dell’IA nel lavoro

Per gestire queste trasformazioni, l’articolo 12 del Regolamento prevede l’istituzione di un osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro. Questo organismo avrà il compito di sviluppare strategie per l’integrazione dell’IA nei processi aziendali, valutare il suo impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori maggiormente coinvolti dall’automazione.

Il rinvio dell’AI Act alla legislazione nazionale impone, quindi, un aggiornamento delle norme italiane. L’integrazione tra regolamenti europei e statuti nazionali sarà cruciale per garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti dei lavoratori.


LEGGI ANCHE

Fattura elettronica, codici errore relativi all'autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107)

Fattura elettronica, codici errore relativi all’autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107)

Riportiamo i codici errore relativi all’autenticità del certificato di firma. Se il file è firmato, la verifica garantisce la validità del certificato di firma, che…

Niente assegno di mantenimento se manca la comunione di vita

La Cassazione chiarisce: il diritto all’assegno presuppone che durante il matrimonio vi sia stata una reale condivisione spirituale e materiale. Il solo vincolo formale non…

Separazione delle carriere: Caiazza contro Gratteri, “Gravi falsità in TV”

Gratteri aveva affermato che l’obiettivo della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente sarebbe quello di sottoporre la magistratura al potere esecutivo.

Licenziamento via PEC all’avvocato: la Cassazione conferma la validità della notifica

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7480 del 20 marzo 2025, ha stabilito che il licenziamento comunicato alla PEC dell’avvocato difensore è valido se il lavoratore ha eletto domicilio presso lo studio legale nel corso del procedimento amministrativo.

Nel caso esaminato, un dipendente pubblico dell’Università aveva richiesto che tutte le comunicazioni e notifiche relative al procedimento disciplinare gli fossero inviate all’indirizzo PEC del proprio avvocato. La notifica del licenziamento è stata trasmessa via PEC al difensore, seguita da una raccomandata allo studio legale e infine da una raccomandata all’indirizzo del lavoratore. Secondo la Suprema Corte, questa modalità di comunicazione è idonea e rende definitiva la decisione di recesso.

La PEC dell’avvocato come domicilio privilegiato

Ogni avvocato possiede un domicilio digitale, conoscibile dai terzi attraverso l’INI-PEC, l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Se il lavoratore indica la PEC del proprio difensore senza ulteriori specificazioni, il notificante è obbligato a utilizzare la modalità telematica.

La Cassazione ha inoltre chiarito che la scelta del lavoratore di eleggere domicilio presso lo studio dell’avvocato implica il riconoscimento di quel luogo come idoneo per la ricezione di atti ufficiali. L’indirizzo PEC del difensore, infatti, è registrato presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza e comunicato al Ministero della Giustizia per l’inserimento nel REGINDE, il registro generale degli indirizzi elettronici.

Le conseguenze della decisione

La sentenza ribadisce il principio secondo cui, in ambito disciplinare, la PEC dell’avvocato è un domicilio digitale valido per le notifiche. Il dipendente, essendo stato messo a conoscenza del provvedimento attraverso più canali, non può eccepire la nullità della comunicazione via PEC per sostenere la tempestività dell’impugnazione.

Infine, la Corte ha sottolineato che la normativa applicabile è quella vigente al momento dei fatti contestati, anche se risalenti al periodo 2009-2011. Le modifiche legislative successive, infatti, non incidono sulla validità della notifica effettuata tramite PEC all’avvocato difensore.


LEGGI ANCHE

Rete divisoria carceri

IPM Bari: Dipartimento Giustizia Minorile, trasferiti i responsabili della rissa

Nella giornata di ieri i sei minori stranieri detenuti presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Bari, responsabili della rissa che si è scatenata nei…

L’abito non fa il monaco, e la toga non fa l’avvocato

Se entriamo in un tribunale all’ora di punta assisteremo ad una sfilata di abiti da lavoro. Una mise sobria ed elegante, infatti, esprime autorevolezza e…

concorso avvocatura stato 8 posti

Concorso per la selezione di 8 avvocati dello Stato

È stata indetta la selezione pubblica per l’esame teorico e pratico per la selezione di 8 avvocati dello Stato. La scadenza delle domande è stata…

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto