Stop alla compensazione dei crediti formativi tra annualità: il CNF chiude la deroga post-Covid

Niente più compensazioni tra annualità diverse per i crediti formativi degli avvocati. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con il Parere n. 10 del 13 marzo 2025, pubblicato lo scorso 27 maggio, rispondendo a un quesito avanzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Il CNF ha chiarito che la possibilità di compensare i crediti tra un anno e l’altro era stata introdotta in via del tutto straordinaria nel periodo emergenziale legato al Covid-19, con la delibera n. 168 del 20 marzo 2020. Allora, per far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia, era stato ridotto il numero minimo di crediti richiesti e consentita la compensazione con crediti maturati nel triennio precedente o successivo.

Il quesito presentato da Reggio Emilia chiedeva se tale deroga fosse rimasta applicabile anche successivamente, in virtù del passaggio a una valutazione annuale degli obblighi formativi. La risposta del CNF è stata netta: dal 2022 in poi le delibere non hanno più riprodotto le deroghe concesse nel 2020 e, in assenza di nuove disposizioni specifiche, non è ammessa alcuna compensazione.

Viene così confermata l’impossibilità di utilizzare i crediti formativi in eccesso di un anno per colmare eventuali carenze di altri anni, ristabilendo il principio della valutazione triennale ordinaria, salvo eventuali future deroghe esplicitamente deliberate.

Il CNF ha inoltre richiamato il proprio precedente orientamento (Parere n. 35/2024), ribadendo che ogni deroga al regolamento vigente deve essere prevista in modo esplicito e motivato, come avvenne appunto nel contesto emergenziale del 2020.


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Fisco, è guerra nella maggioranza: Irpef o cartelle? La coperta è corta

ROMA — La maggioranza di centrodestra si ritrova nuovamente divisa sul fronte fiscale. Il taglio delle tasse resta la bandiera più sventolata dal governo Meloni, ma la mancanza di risorse rende complicata la definizione di una linea condivisa. A pochi mesi dalla prossima legge di Bilancio, le tensioni tra gli alleati si fanno più accese, con i leader dei partiti pronti a battagliare sulle rispettive priorità.

Forza Italia insiste per destinare almeno un miliardo di euro alla riduzione dell’Irpef per il ceto medio, considerata da Antonio Tajani una misura imprescindibile. Dall’altra parte, la Lega di Matteo Salvini punta tutto sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, un cavallo di battaglia che il vicepremier leghista non ha mai abbandonato. «Tutto non si può fare» ripetono fonti di governo, ed è qui che si concentra lo scontro.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, preoccupata per le fratture crescenti, prova a gettare acqua sul fuoco, inviando messaggi distensivi e ipotizzando che possano esserci spazi per accogliere entrambe le proposte, a patto però che se ne discuta nel quadro più ampio della prossima manovra. «Le risorse si troveranno» assicurano da Palazzo Chigi, ma sarà necessario definire una platea ristretta di beneficiari per evitare di compromettere i conti pubblici.

Durante l’assemblea di Confcommercio, Meloni ha ribadito l’obiettivo di alleggerire la pressione fiscale, che secondo gli ultimi dati Istat ha raggiunto il 42,6%. Ma oltre all’annuncio, resta da sciogliere il nodo delle coperture. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si mostra disponibile a trattare, ma chiede rigore: nessun provvedimento spot, ma misure sostenibili e compatibili con i vincoli di bilancio.

Intanto, le opposizioni alzano la voce. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, rilancia la proposta di una tassa sui colossi del web per recuperare risorse da destinare al taglio dell’Irpef, mentre Angelo Bonelli (Avs) accusa il governo di pensare solo alla pace fiscale e di non spiegare chi realmente pagherà il conto. A complicare il quadro, il monito dell’Ufficio parlamentare di bilancio, che segnala come la riforma fiscale ipotizzata dal centrodestra potrebbe addirittura aumentare il carico fiscale di 370 milioni di euro a danno dei lavoratori dipendenti.


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Controlli su email e internet al lavoro: il Garante Privacy sanziona la Regione Lombardia

Il Garante per la protezione dei dati personali torna a occuparsi dei controlli digitali sui dipendenti e, con un provvedimento sanzionatorio reso noto a fine maggio, ha colpito la Regione Lombardia per la gestione delle email aziendali e degli accessi a internet nei luoghi di lavoro. Al centro del caso, la conservazione dei metadati — ossia le informazioni relative a orari, destinatari e tentativi di accesso — per un periodo di 21 giorni senza il necessario accordo sindacale o, in alternativa, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Il Garante ribadisce così una posizione già espressa nel documento di indirizzo del giugno 2024: la conservazione dei dati generati dai sistemi di posta elettronica aziendale oltre il termine di 21 giorni — ritenuto sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza dell’infrastruttura — configura un controllo a distanza dell’attività lavorativa, soggetto alle tutele previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

La vicenda riapre il dibattito sull’equilibrio tra le esigenze organizzative e produttive dei datori di lavoro e il diritto alla riservatezza dei dipendenti in un contesto digitale in continua evoluzione. Secondo il Garante, strumenti come email e accesso a internet, anche se necessari per lo svolgimento delle mansioni, non possono essere monitorati liberamente, pena il rischio di ledere i diritti fondamentali dei lavoratori sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni europee.

Inoltre, l’Autorità sottolinea come, in un mondo digitale dove ogni strumento lascia traccia dell’attività svolta, il confine tra controllo legittimo e sorveglianza indebita diventi sempre più sottile. Per questo motivo, ribadisce l’obbligo di accordi sindacali o autorizzazioni ispettive per qualsiasi attività di monitoraggio sistematico o potenzialmente invasiva.

La sanzione comminata alla Regione Lombardia rappresenta un ulteriore segnale dell’approccio rigoroso adottato dal Garante in materia di privacy nei luoghi di lavoro, soprattutto quando le aziende non disciplinano in modo chiaro e trasparente l’utilizzo degli strumenti digitali da parte dei dipendenti, né informano adeguatamente sulle modalità e finalità dei controlli.


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Autovelox, stretta definitiva dal 12 giugno: multe nulle senza omologazione

Dal prossimo 12 giugno 2025 cambiano le regole del gioco per gli autovelox sulle strade italiane. Entra infatti in vigore il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato nell’aprile scorso, che impone ai Comuni non solo di rispettare distanze minime tra una postazione e l’altra, ma anche di ottenere il parere dei Prefetti prima di installare nuovi dispositivi.

Un provvedimento destinato a incidere pesantemente sulle entrate milionarie delle amministrazioni locali, che ogni anno fanno cassa grazie ai rilevatori automatici di velocità. Basti pensare che un piccolo centro come Colle Santa Lucia, sulle Dolomiti, ha incassato oltre 1,2 milioni di euro in tre anni grazie a un solo autovelox, mentre nel Salento quattro comuni hanno raccolto insieme quasi 9 milioni di euro nel solo 2023.

Ma il nuovo regolamento non si limita a ridefinire le modalità di installazione: impone infatti che tutti gli apparecchi siano omologati dal Ministero, pena la nullità delle sanzioni elevate. La misura risponde a una serie di sentenze della Corte di Cassazione che hanno ribadito la distinzione tra approvazione e omologazione, stabilendo che solo quest’ultima garantisce il corretto funzionamento dei dispositivi e il valore legale delle multe.

Una posizione confermata di recente dall’ordinanza n. 1332/2025, che ha annullato le sanzioni emesse da autovelox privi di omologazione, revocando anche le decurtazioni di punti dalle patenti. Decisivo il richiamo della Suprema Corte alla normativa vigente, che non può essere modificata da semplici circolari ministeriali, come tentato lo scorso gennaio dal Ministero dell’Interno.

Ora i Comuni si trovano davanti a un bivio: disattivare gli autovelox non omologati o affrontare una prevedibile ondata di ricorsi da parte degli automobilisti, con il rischio di costi legali ingenti e bilanci comunali messi a dura prova.


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Addio al “modulo blu”? Dal 1° luglio la constatazione amichevole diventa digitale

Una piccola rivoluzione, destinata a cambiare le abitudini di milioni di automobilisti italiani, scatterà il prossimo 1° luglio 2025. La constatazione amichevole d’incidente — il celebre “modulo blu” compilato in due copie a bordo strada — sarà infatti disponibile anche in versione digitale. Un progetto voluto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’IVASS, con l’obiettivo di rendere più moderna, veloce e sicura la gestione dei sinistri stradali.

Con il nuovo sistema, sarà possibile denunciare un incidente direttamente tramite app ufficiali delle compagnie assicurative o via web, compilando i dati anagrafici, assicurativi e la dinamica del sinistro passo dopo passo. Il tutto corredato da fotografie, video e materiali multimediali, e con la possibilità di firmare elettronicamente il modulo grazie a SPID o CIE.

Maggiore rapidità e sicurezza i punti di forza della novità: l’adozione della CAI digitale punta a ridurre sensibilmente i tempi medi per l’apertura di un sinistro, oggi attestati tra i 10 e i 15 giorni, con l’obiettivo di scendere sotto i 5 giorni. Un vantaggio concreto anche in termini di contrasto alle frodi, grazie alla tracciabilità informatica e all’impossibilità di alterare i dati inviati.

Le compagnie assicurative, dal canto loro, dovranno adeguarsi in fretta: il termine ultimo è fissato al 31 marzo 2026, ma già dai prossimi mesi i clienti potranno scegliere se compilare il modulo cartaceo o passare alla nuova modalità digitale. La legge prevede infatti la coabitazione delle due versioni, per garantire accesso al servizio anche a chi non utilizza dispositivi elettronici o preferisce ancora il cartaceo.


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Avvocati, la Cassazione ribadisce: vietato il compenso a percentuale sul risultato della causa

Nuovo stop della Cassazione al cosiddetto patto di quota lite, l’accordo con cui il compenso dell’avvocato viene parametrato direttamente all’esito economico della causa. Con l’ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025, le Sezioni Unite hanno chiarito ancora una volta che questo tipo di accordo è contrario alla legge e ai principi che regolano la professione forense.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’avvocato può certamente concordare con il cliente un compenso calcolato in percentuale sul valore dei beni o degli interessi oggetto del giudizio. Tuttavia, ciò che resta vietato è la pattuizione di un onorario legato in maniera diretta al risultato concreto ottenuto al termine del processo, come una quota sull’importo eventualmente riconosciuto al cliente in caso di vittoria.

Alla base di questo divieto c’è l’esigenza di salvaguardare la dignità della professione forense e di evitare una commistione di interessi tra avvocato e cliente. La legge, infatti, mira a mantenere il legale equidistante rispetto agli esiti della causa, impedendo che il rapporto professionale si trasformi in una sorta di società d’affari, in cui l’avvocato partecipi agli utili o alle perdite del cliente.

La pronuncia richiama il combinato disposto del terzo e quarto comma dell’articolo 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), norma che ribadisce la necessità di evitare il coinvolgimento diretto del legale nel risultato pratico della controversia.

Si tratta di un principio che le Sezioni Unite hanno voluto rimarcare con forza, alla luce delle numerose prassi e intese, soprattutto in materia di contenziosi risarcitori, che negli ultimi anni hanno tentato di aggirare il divieto.


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Il diritto all’oblio sfida l’intelligenza artificiale: i chatbot riportano a galla il passato

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa, il diritto all’oblio rischia di trasformarsi in un diritto sempre più fragile. Mentre i motori di ricerca hanno imparato, dopo anni di battaglie giuridiche, a deindicizzare informazioni considerate non più rilevanti o lesive per la reputazione di una persona, i chatbot basati su intelligenza artificiale continuano a ripescare quei dati da archivi digitali che sembravano ormai sepolti.

In Italia, il diritto all’oblio consente ai cittadini di richiedere la rimozione dai risultati online di notizie e informazioni personali ormai obsolete. Una tutela che ha trovato riconoscimento anche a livello europeo con la nota sentenza della Corte di giustizia del 2014, che ha imposto ai motori di ricerca di garantire questo diritto.

Ma l’arrivo delle IA conversazionali ha cambiato il panorama. Modelli linguistici di ultima generazione, addestrati su quantità enormi di dati, possono conservare tracce di articoli, immagini o notizie non più presenti su Google o altri motori di ricerca, riportando alla luce contenuti che il tempo e le norme sulla privacy avevano tentato di cancellare.

Il vero nodo riguarda la difficoltà di intervenire direttamente su questi sistemi. Se un tempo bastava rivolgersi al motore di ricerca o al sito web per chiedere la rimozione di un contenuto, oggi l’utente deve passare attraverso i canali messi a disposizione dalle aziende che gestiscono i chatbot o, nei casi più complessi, ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali.

Per ottenere la cancellazione di dati personali da questi sistemi servono condizioni precise: i dati devono essere personali, privi di interesse pubblico e non più attuali. OpenAI, ad esempio, ha previsto moduli dedicati per esercitare questi diritti, ma il processo rimane meno immediato rispetto a quello previsto per i tradizionali motori di ricerca.

Il rischio, denunciano esperti e giuristi, è che il diritto all’oblio possa tornare a essere ciò che era prima del 2014: una tutela teorica, difficile da applicare concretamente.


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La questione era nata dopo che la Corte di Appello di Catanzaro aveva espresso un parere differente, sostenendo che l’attestazione non fosse necessaria quando la richiesta provenisse direttamente dal difensore nei procedimenti ancora pendenti, ritenendo l’obbligo valido solo per le copie richieste in procedimenti ormai definitivi.

Tale posizione però è stata superata dal chiarimento ministeriale, che impone sempre la dichiarazione, indipendentemente dalla qualifica del richiedente, ribadendo che il diritto alla gratuità delle copie è strettamente legato alla necessità di esercitare la difesa nel processo penale.

A supporto di questo orientamento, il provvedimento richiama precedenti note ministeriali degli anni 2005, 2018 e 2019, che sottolineano come la gratuità prevista dal patrocinio a spese dello Stato abbia come scopo il pieno esercizio del diritto di difesa e richieda dunque una motivazione esplicita da parte del soggetto interessato, che se ne assume la responsabilità.

Rimane tuttavia condivisa la necessità, in caso di richieste di copie successive all’irrevocabilità della sentenza, che il difensore espliciti la ragione di tale domanda, poiché il diritto alle copie gratuite non può estendersi oltre i limiti del processo penale in corso.


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Il fulcro della questione riguarda l’opportunità o meno di ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del giudice per acquisire il contenuto di dispositivi digitali, tema su cui si sono confrontate recentemente anche la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, oltre a essere oggetto di proposte di legge attualmente in esame parlamentare.

Contrariamente a un orientamento espresso dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione, la Procura di Roma sceglie di non richiedere un passaggio obbligatorio dal giudice prima di procedere al sequestro e all’analisi dei dati informatici. Tuttavia, viene ribadito un rigoroso onere motivazionale da parte del pubblico ministero, che deve spiegare con precisione le ragioni della misura adottata, garantendo così il rispetto del principio di proporzionalità.

Queste linee guida rappresentano un passo importante per uniformare le prassi investigative in un ambito che evolve rapidamente e che richiede un equilibrio delicato tra esigenze di accertamento e tutela dei diritti fondamentali. Per approfondimenti, il testo integrale delle indicazioni è disponibile qui per i lettori interessati.


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“Una condizione gravissima – conclude Nesta – specialmente in un contesto in cui spesso si lancia l’allarme sul sovraffollamento carcerario. Per questa ragione ho scritto al Ministro per chiedere unitamente alla Presidente Finiti di intraprendere tutte le azioni necessarie a porre termine a questa drammatica ingiustizia, intollerabile in uno Stato che pretende di definirsi di diritto “.


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