responsabilità medica

Responsabilità medica: Cassazione, risarcimento solo se provato nesso causale

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 14001 del 20 maggio 2024, ha stabilito che in caso di richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica, il paziente ha l’onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito.

La dimostrazione del nesso causale deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”, che non si basa solo su statistiche, ma anche su elementi concreti del caso specifico. Se il nesso causale non è provato con sufficiente certezza, la domanda di risarcimento viene respinta.

Onere della prova

Secondo la Cassazione, l’onere della prova grava sul paziente, che deve dimostrare che la condotta del medico è stata la causa del danno subito. La prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo idoneo, comprese le testimonianze di periti.

Criterio del “più probabile che non”

Il criterio del “più probabile che non” non richiede una prova certa e incontrovertibile del nesso causale. Tuttavia, il paziente deve dimostrare che è più probabile che il danno sia stato causato dalla condotta del medico, piuttosto che da altre cause.

Elementi concreti del caso

La valutazione del nesso causale deve essere basata su una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti del caso, tra cui la gravità del danno, la condotta del medico, le condizioni di salute del paziente e le altre possibili cause del danno.

Nesso causale incerto

Se il nesso causale non è provato con sufficiente certezza, la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta. Ciò significa che il paziente non avrà diritto a nessun risarcimento per il danno subito.


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Cassazione | Rito ordinario per decreto ingiuntivo in materia locatizia emesso da giudice ordinario

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Cassazione | Rito ordinario per decreto ingiuntivo in materia locatizia emesso da giudice ordinario

Con l’ordinanza n. 13693 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione del rito da seguire per l’opposizione a un decreto ingiuntivo in materia locatizia emesso da un giudice civile ordinario.

Rito ordinario, non speciale locatizio:

La Suprema Corte ha chiarito che l’emissione di un decreto ingiuntivo in materia locatizia da parte di un giudice civile ordinario non comporta automaticamente l’applicazione del rito speciale locatizio. In altre parole, il semplice fatto che il decreto ingiuntivo riguardi una controversia locatizia non determina l’adozione del rito accelerato previsto per tale tipologia di contenzioso.

Principi di apparenza e ultrattività del rito:

La Corte ha infatti richiamato i principi di apparenza e ultrattività del rito. Secondo tali principi, l’ingiunto (il debitore) è legittimato a seguire le regole processuali indicate nel decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee. In altre parole, l’ingiunto può basarsi sul rito ordinario indicato nel decreto ingiuntivo, anche se il rito corretto sarebbe quello speciale locatizio.

Conseguenze pratiche:

La conseguenza pratica di tale orientamento è che l’ingiunto non incorre in decadenze o preclusioni se propone opposizione con rito ordinario, anche se il rito corretto sarebbe quello speciale locatizio.

Tuttavia, è importante precisare che la scelta del rito ordinario da parte dell’ingiunto non preclude al giudice la possibilità di mutare il rito in quello speciale locatizio, se ne ricorrono i presupposti.


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Cassazione | Notifica della cartella esattoriale, prova con relata e/o avviso di ricevimento

Con l’ordinanza n. 13691 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui mezzi con cui l’agente della riscossione può provare il perfezionamento della notifica di una cartella esattoriale e della relativa data.

Relata e/o avviso di ricevimento:

Secondo la Suprema Corte, la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento. Entrambi i documenti devono recare il numero identificativo della cartella notificata.

Non è necessaria la copia della cartella:

Per provare la regolare notifica della cartella esattoriale, non è necessario allegare una copia della cartella stessa. La Corte ha infatti chiarito che, una volta giunta all’indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata. Questo principio si basa sulla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del codice civile.

Presunzione di conoscenza:

La presunzione di conoscenza stabilisce che una comunicazione giunta al destinatario, a suo indirizzo, si presume da lui conosciuta. Tale presunzione è superabile solo se il destinatario dimostra di essersi trovato, senza sua colpa, in una condizione che gli ha impedito di prendere conoscenza della comunicazione.

Onere della prova:

Spetta quindi all’agente della riscossione dimostrare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale producendo la relata di notifica e/o l’avviso di ricevimento. Il contribuente, invece, può tentare di superare la presunzione di conoscenza dimostrando l’impossibilità di aver preso cognizione della cartella per motivi non imputabili a sua negligenza.


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Cassazione | Recesso del collaboratore autonomo e prescrizione

Con l’ordinanza n. 13642 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della prescrizione del diritto del collaboratore autonomo di agire per l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la relativa riammissione in servizio, in caso di recesso unilaterale del collaboratore o di cessazione naturale del rapporto.

Prescrizione ordinaria, non decadenza:

La Suprema Corte ha chiarito che, in tali ipotesi, l’azione del collaboratore autonomo è soggetta ai termini di prescrizione ordinaria e non al regime decadenziale previsto dall’art. 32, comma 3, lettera b), della legge n. 183/2010.

Quest’ultimo regime, infatti, si applica esclusivamente al caso di recesso del committente, non essendo estensibile alle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto avvenga per iniziativa del collaboratore o per la sua naturale scadenza.

Ratio della distinzione:

La ragione di questa distinzione risiede nel fatto che, in caso di recesso del collaboratore o di cessazione naturale del rapporto, non vi è un atto unilaterale del committente da parte del lavoratore. Di conseguenza, non sussistono le condizioni per l’applicazione del regime decadenziale, che è volto a tutelare il rapido accertamento della natura subordinata del rapporto in caso di recesso unilaterale datoriale.

Mancanza di un atto da contestare:

In tali ipotesi, infatti, manca un atto specifico del committente che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare. Il collaboratore autonomo, infatti, non ha subito un’imposizione unilaterale da parte del committente, ma ha semplicemente esercitato il proprio diritto di recedere dal rapporto o ha visto il rapporto cessare per scadenza naturale.

Conseguenze pratiche:

La distinzione operata dalla Corte di Cassazione ha conseguenze pratiche. In caso di recesso del collaboratore autonomo o di cessazione naturale del rapporto, il lavoratore avrà a disposizione un termine più lungo (la prescrizione ordinaria) per agire in giudizio per l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la relativa riammissione in servizio.


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Cassazione | La funzione duplice della caparra confirmatoria

Con l’ordinanza n. 13640 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito la duplice funzione della caparra confirmatoria, un istituto giuridico disciplinato dall’art. 1385 del codice civile.

1. Garanzia dell’esecuzione del contratto:

In primo luogo, la caparra confirmatoria assolve a una funzione di garanzia dell’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento di una delle parti, la parte adempiente può trattenere la caparra a titolo di risarcimento forfettario del danno subito. La caparra rappresenta quindi una sorta di “penale privata” che dissuade le parti dall’inadempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.

2. Facoltà di recesso:

Oltre alla funzione di garanzia, la caparra confirmatoria attribuisce alla parte non inadempiente la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto. In tal caso, la caparra funge da indennizzo forfettario per il mancato adempimento dell’altra parte. La parte non inadempiente può quindi scegliere di recedere dal contratto e trattenere la caparra, senza bisogno di rivolgersi al giudice.

Tuttavia, la scelta di recedere non è obbligatoria. La parte non inadempiente può infatti decidere di non avvalersi della facoltà di recesso e di agire in giudizio per ottenere l’adempimento del contratto o la sua risoluzione, con il risarcimento del danno integrale. In questo caso, la caparra non potrà essere incamerata dalla parte adempiente e non potrà essere richiesta il suo raddoppio.


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Disconoscimento copie fotostatiche in giudizio: la Cassazione fa chiarezza

Con l’ordinanza n. 13638 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in merito al disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio.

Modalità di disconoscimento:

La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene il disconoscimento delle copie fotostatiche non sia soggetto a rigorosi formalismi, è comunque necessario che avvenga in modo chiaro e univoco per essere efficace. In particolare, la parte che intende contestare l’autenticità delle copie è tenuta a:

  • Specificare quale documento intende disconoscere;
  • Indicare le differenze concrete tra la copia e l’originale che ne minano la conformità.

Insufficienza di formule generiche:

L’utilizzo di formule generiche o di mere clausole di stile non è sufficiente per disconoscere le copie fotostatiche. La contestazione deve essere specifica e circostanziata, consentendo al giudice di valutare la fondatezza delle doglianze e l’effettiva sussistenza di difformità tra copia e originale.

Obbligo di motivazione:

La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato l’importanza della motivazione nella dichiarazione di disconoscimento. La parte che contesta le copie deve infatti fornire le ragioni che la inducono a ritenere le stesse non conformi all’originale.

Rilevanza ai fini probatori:

Il corretto disconoscimento delle copie fotostatiche assume rilevanza ai fini probatori del giudizio. Se la contestazione è efficace, le copie non potranno essere utilizzate come prova dal giudice.


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Cassazione | Arbitrato irrituale: impugnazione e limiti del sindacato di legittimità

Con l’ordinanza n. 13628 del 16 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’impugnazione del lodo arbitrale irrituale, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità in materia.

Cos’è l’arbitrato irrituale:

L’arbitrato irrituale si configura come metodo alternativo di risoluzione delle controversie contrattuali, che prevede la devoluzione ad arbitri terzi del compito di trovare una soluzione amichevole, conciliativa o transattiva tra le parti in conflitto.

Natura e impugnazione del lodo:

La decisione degli arbitri, definita lodo arbitrale irrituale, assume natura negoziale, impegnando le parti a considerarla come espressione della propria volontà. In ragione di ciò, il lodo può essere impugnato ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c., che disciplina i motivi di impugnazione specifici dei lodi arbitrali.

Contestazione sull’oggetto della controversia:

Nel caso in cui la contestazione riguardi l’oggetto stesso della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione di interpretazione della volontà dei mandanti. Tale questione viene risolta, analogamente a quanto avviene in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, con un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.

Insindacabilità del giudizio di merito:

L’apprezzamento del giudice di merito in materia di interpretazione della volontà negoziale è insindacabile in sede di legittimità, a patto che sia condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato. La Suprema Corte, infatti, non può sindacare l’interpretazione fornita dal giudice di merito, se essa risulta coerente con gli elementi testuali e contestuali del negozio e sorretta da un’adeguata motivazione.


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Cassazione | Interruzione di gravidanza consensuale ma illecita: precisazioni e quadro normativo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 16 maggio 2024, ha affrontato il delicato caso di una donna che aveva interrotto la gravidanza in modo consensuale ma illecito, non ricorrendo le condizioni previste dalla legge 194/1978 sull’aborto.

La tutela di due soggetti deboli:

La Suprema Corte ha innanzitutto inquadrato la questione nel contesto normativo di riferimento, ovvero l’articolo 593-ter del codice penale che punisce l’interruzione di gravidanza non consensuale. Tale articolo è stato introdotto con il d.lgs. 1/2018, attuativo della delega in materia di aborto contenuta nella legge 103/2017.

L’analisi della Corte ha evidenziato che la norma tutela due soggetti deboli: la donna, in relazione alla sua integrità fisica e al suo diritto alla procreazione, e il nascituro.

Concorso nel reato:

Nel caso specifico, la donna aveva interrotto la gravidanza con il consenso del medico, seppur in assenza delle condizioni previste dalla legge 194/1978. La Cassazione ha quindi ritenuto la donna responsabile ai sensi dell’art. 593-ter c.p., in quanto ha concorso attivamente all’interruzione illecita della gravidanza.

Reato comune:

La Corte ha infine precisato che l’art. 593-ter c.p. configura un reato comune, che può essere commesso da “chiunque”. Ciò significa che la responsabilità penale non grava esclusivamente sul medico che ha eseguito l’intervento, ma anche sulla donna che ha acconsentito all’interruzione illecita della gravidanza.


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Cassazione | Difensore legittimamente impedito: quando ha diritto di conoscere la nuova data di udienza

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Cassazione | Difensore legittimamente impedito: quando ha diritto di conoscere la nuova data di udienza

Cassazione fa chiarezza: avviso solo se non fissata nell’ordinanza di rinvio

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19564 del 16 maggio 2024, ha chiarito i casi in cui il difensore che ha ottenuto il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento ha diritto di essere informato della nuova data di udienza.

La regola generale:

Secondo la Cassazione, il difensore ha diritto di ricevere l’avviso di udienza solo se la nuova data non è già stata fissata nell’ordinanza di rinvio. In questo caso, infatti, la semplice lettura dell’ordinanza in udienza sostituisce la notifica dell’avviso, sia per l’imputato contumace che per il suo difensore impedito.

L’eccezione:

L’unica eccezione a questa regola è il caso del “rinvio a nuovo ruolo”, quando cioè la data del nuovo dibattimento non è fissata nell’ordinanza di rinvio. In questa ipotesi, il difensore ha diritto di ricevere un regolare avviso di udienza.

Casi in cui l’avviso non è necessario:

  • Rinvio ad udienza fissa: Se la nuova data di udienza è già fissata nell’ordinanza di rinvio, non è necessario notificare l’avviso al difensore. In questo caso, infatti, la lettura dell’ordinanza in udienza sostituisce la notifica, come già spiegato sopra.
  • Difensore di ufficio presente: Se in udienza è presente un difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., l’omessa notifica al difensore di fiducia della nuova data di udienza non comporta alcuna nullità. Questo perché il difensore di ufficio nominao agisce in nome e per conto del difensore di fiducia impedito e tutela i suoi interessi nel processo.

Precisazioni:

La Cassazione precisa che la regola sopra esposta vale anche se il giudice ha comunque disposto la comunicazione della nuova data di udienza al difensore impedito. In questo caso, la comunicazione rimane valida, ma non è necessaria per la regolarità del processo.


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Forti, Nordio: “Il rientro, successo straordinario per l’Italia, ringrazio USA”

“È un giorno di gioia e di soddisfazione per l’intero Paese: il rientro in Italia di Chico Forti – atteso da anni – è innanzitutto un successo della Presidente Giorgia Meloni e uno straordinario traguardo politico e diplomatico, frutto di intensa e proficua collaborazione istituzionale a tutti i livelli.

Ringrazio in particolare l’Attorney general, Merrick Garland, e il Governatore della Florida, Ron De Santis: aver permesso al nostro concittadino di continuare a scontare la pena in Italia – e poter così riabbracciare l’anziana madre – è un importante segnale di amicizia e di fiducia verso il nostro Paese. Dimostra tutta l’autorevolezza di cui, in questo momento, il Governo italiano gode negli Stati Uniti.

Essenziali nell’accelerazione delle ultime procedure di consegna – che si sono perfezionate in tempi record dalla formalizzazione del consenso – sono stati anche i colloqui avvenuti a latere del G7 Giustizia la settimana scorsa a Venezia.

Si chiude così un dossier molto complesso, seguito con estrema cura dalle competenti articolazioni ministeriali che desidero ringraziare vivamente: la collaborazione – nel più rigoroso e doveroso riserbo – tra tutte le istituzioni ha consentito il rientro a casa, finalmente, di Chico Forti”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commenta il rientro in Italia di Forti nella giornata di ieri.


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