Pagamenti con assegni post-datati: per il CNF violano il decoro professionale

L’avvocato non può accettare assegni post-datati come forma di pagamento dei propri compensi professionali. A sancirlo è il Consiglio nazionale forense (CNF) con la sentenza n. 47/2025, depositata il 6 agosto, che ha confermato un anno di sospensione a carico di un legale accusato di gravi violazioni deontologiche.

Le violazioni accertate

Le indagini disciplinari hanno fatto emergere un quadro pesante:

  • mancata iscrizione a ruolo di 12 cause su 17 affidategli in mandato;
  • ricezione di diversi assegni post-datati, due dei quali usati come titoli esecutivi;
  • assenza di regolare fatturazione delle somme percepite;
  • richiesta di compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta;
  • avvio di un atto di precetto nei confronti della cliente, nonostante i suoi inadempimenti professionali.

Secondo l’esposto, la cliente aveva già versato oltre 40mila euro, cui si sarebbero aggiunti assegni post-datati per altri 42mila euro, senza che la maggior parte delle cause fosse portata a termine.

La decisione del Consiglio

Il CNF ha ritenuto la condotta del professionista in palese contrasto con i doveri di probità, dignità e decoro, sottolineando come l’accettazione di assegni post-datati violi la normativa sull’assegno (R.D. n. 1736/1933) ed esponga anche a possibili responsabilità fiscali, inclusa l’evasione dell’imposta di bollo.

La pluralità delle violazioni, il danno arrecato alla cliente e i gravi precedenti disciplinari hanno spinto il Consiglio a confermare la sospensione dall’esercizio della professione per un anno.

Il principio ribadito

La sentenza si inserisce in una linea interpretativa consolidata: i rapporti economici tra avvocato e cliente devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza. L’utilizzo di strumenti di pagamento non conformi alla legge non solo mina la fiducia nel singolo professionista, ma compromette l’onorabilità dell’intera avvocatura.


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Produzione, credito e lavoro: perché senza natura il sistema economico non regge

Il capitale naturale non è più solo una questione ambientale, ma un pilastro economico e finanziario che sostiene imprese, occupazione e credito. Il sesto Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), fotografa un legame stretto: il 72% delle aziende dell’area euro dipende da almeno un servizio ecosistemico, e quasi il 75% dei prestiti bancari alle imprese non finanziarie è concesso a realtà direttamente legate a questi servizi.

Un quadro internazionale: dall’Accordo di Parigi al Global Biodiversity Framework

Il rapporto colloca l’Italia dentro un contesto globale che va dall’Accordo di Parigi all’Agenda 2030, fino al Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), firmato da 196 Paesi. Obiettivo: un mondo “in armonia con la natura” entro il 2050, con traguardi intermedi come il 30×30 (proteggere il 30% delle aree terrestri e marine entro il 2030).
Il Target 15 del GBF assegna a imprese e finanza un ruolo decisivo: fermare e invertire la perdita di biodiversità, aprendo la strada a un’economia rigenerativa.

Imprese e rischi concreti: dalla produzione al credito

Il legame tra ecosistemi e sistema economico è ormai evidente: agricoltura, turismo, manifattura ed energia dipendono dalla disponibilità di acqua, suolo fertile, impollinazione, pesca e stabilità climatica. Secondo la Banca Mondiale, il declino di questi servizi può ridurre il PIL globale di 2,7 trilioni di dollari entro il 2030.

Non solo produzione: anche il credito è in gioco. Le banche, infatti, stanno già integrando i Nature-Related Financial Risks (NRFR) nelle proprie valutazioni, così come avviene per i rischi climatici. L’accesso ai finanziamenti dipenderà sempre di più dalla capacità delle imprese di gestire i propri impatti e le proprie dipendenze dalla natura.

Opportunità economiche: rapporto costi/benefici 1:9

Il rapporto evidenzia come la riqualificazione ecologica possa generare enormi benefici. In Italia, 2,4 miliardi di euro di vantaggi a fronte di soli 261 milioni di costi: un rapporto costi/benefici di 1:9, tra i più favorevoli in Europa.
Le Nature Based Solutions (NBS) – infrastrutture verdi, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, agricoltura intelligente – offrono co-benefici economici, sociali e culturali. Dalla riduzione dei rischi sanitari al benessere urbano, fino al rafforzamento del legame comunità-territorio.

Fisco e finanza verde: il ruolo delle politiche pubbliche

Il documento dedica ampio spazio alla riforma fiscale ambientale, con l’obiettivo di eliminare i sussidi dannosi (SAD) entro il 2025 e rivedere l’IVA su combustibili fossili, fertilizzanti e pesticidi entro il 2030-2032. Crescono strumenti finanziari come green bond e pagamenti per servizi ecosistemici, che orientano i capitali privati verso la natura.
La Tassonomia UE è ormai la bussola per fondi pubblici e credito bancario: chi non si adegua rischia di restare fuori dai canali di finanziamento.

Raccomandazioni del Comitato per il Capitale Naturale

Il rapporto conclude con un pacchetto di indicazioni:

  • garantire coerenza normativa con gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
  • armonizzare strumenti di monitoraggio;
  • rafforzare la contabilità ambientale e i dati sugli ecosistemi;
  • valutare benefici a lungo termine degli investimenti;
  • estendere il principio del Do No Significant Harm (DNSH), con deroghe temporanee per i settori in transizione;
  • istituire una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio per coordinare le politiche sul capitale naturale.

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Data Act: dal 12 settembre scatta la rivoluzione dei dati

Dal 12 settembre 2025 cambia il modo di intendere e gestire i dati generati dai dispositivi connessi a Internet. Con l’entrata in vigore del Data Act (regolamento UE 2023/2854), le imprese – produttori e fornitori di servizi – sono obbligate a mettere a disposizione degli utenti i dati raccolti da macchinari, dispositivi e sensori IoT, anche se acquistati prima di tale data.

La misura, destinata a incidere profondamente sulle prassi aziendali, si applica a una vasta gamma di prodotti: dagli smartwatch ai fitness tracker, dai dispositivi di telemedicina ai sensori agricoli e industriali, fino ai sistemi di logistica e trasporto merci.

Il cuore della riforma: diritto di accesso e portabilità

Il principio cardine del Data Act è semplice: i dati appartengono all’utente, persona fisica o giuridica che utilizza il prodotto, e non possono più essere trattenuti esclusivamente dal fornitore. L’utente ha diritto ad accedere, utilizzare e condividere i dati, purché non per fini di concorrenza sleale.

La portata della norma è retroattiva: anche i dispositivi già venduti o ceduti prima del 12 settembre 2025 rientrano nel perimetro, purché continuino a generare informazioni.

Nuove regole per imprese e PA

Le imprese devono:

  • garantire l’accesso diretto, sicuro e gratuito ai dati generati;

  • rispettare i limiti posti da privacy, segreti commerciali e sicurezza;

  • predisporre contratti e informative conformi al nuovo regime;

  • favorire l’interoperabilità tra sistemi, evitando blocchi tecnologici e costi nascosti di trasferimento dati.

Dal 12 settembre 2026 i prodotti connessi e i servizi digitali correlati dovranno essere progettati e forniti già con l’accesso ai dati abilitato by default.

Tutela dei consumatori e stop alle pratiche abusive

Il regolamento vieta condotte scorrette dei fornitori, come il vendor lock-in, che ostacola il passaggio da un servizio cloud a un altro imponendo costi eccessivi. Allo stesso tempo, prevede clausole di salvaguardia per i segreti industriali e limita l’uso dei dati da parte degli utenti: non sarà consentito sfruttarli per sviluppare prodotti concorrenti.

Privacy e GDPR: due regimi che convivono

Il Data Act integra e non sostituisce il GDPR: i dati personali rimangono soggetti ai principi di liceità, proporzionalità e sicurezza. Le imprese dovranno dunque contemperare i diritti di accesso con le tutele della privacy e la protezione dei dati sensibili.

Una rivoluzione per il mercato europeo

Secondo la Commissione UE, il nuovo quadro normativo sbloccherà opportunità enormi per l’economia dei dati, agevolando innovazione, riparazioni più convenienti e maggiore efficienza nelle filiere produttive. Agricoltura di precisione, telemedicina, logistica e industria 4.0 saranno i settori più interessati dalla riforma.

Il cronoprogramma è chiaro:

  • 12 settembre 2025: entrata in vigore generale del Data Act.

  • 12 settembre 2026: obbligo di progettare prodotti e servizi già predisposti per l’accesso ai dati.

  • 12 settembre 2027: applicazione delle norme anti-clausole abusive anche ai contratti di lunga durata stipulati prima dell’entrata in vigore.


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Pseudonimi sotto la lente della Corte UE: sono dati personali a tutti gli effetti

Gli alias e i dati pseudonimizzati non sono un modo per sfuggire agli obblighi del Regolamento europeo sulla privacy. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) con la sentenza del 4 settembre 2025 (causa C-413/23), chiarendo che tali informazioni devono essere considerate a tutti gli effetti dati personali qualora sia possibile, anche indirettamente, risalire all’identità delle persone cui si riferiscono.

Una pronuncia che mette fine a prassi elusive riscontrate negli ultimi anni, in cui imprese e organizzazioni hanno tentato di sottrarsi agli obblighi previsti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) sostenendo che, una volta “mascherati” i dati, questi uscissero dall’ambito di applicazione della normativa.

Tre scenari e regole diverse

La Corte ha individuato tre tipologie di flussi di dati pseudonimizzati:

  1. Circolazione interna: quando i dati rimangono all’interno della stessa organizzazione (impresa o pubblica amministrazione) e vengono messi a disposizione dei dipendenti.
  2. Fornitore esterno (outsourcing): quando i dati sono affidati a un soggetto esterno che li tratta per conto dell’organizzazione, in qualità di responsabile del trattamento, vincolato da contratto ex art. 28 GDPR.
  3. Comunicazione a terzi autonomi: quando i dati sono trasferiti a un’altra entità giuridica che li utilizza per finalità proprie, assumendo il ruolo di titolare autonomo.

Se nei primi due casi l’impresa rimane pienamente responsabile del flusso dei dati, nel terzo scenario la questione si complica: il destinatario deve verificare se i dati pseudonimizzati possano condurre, con mezzi ragionevolmente disponibili (incluse fonti pubbliche o strumenti di intelligenza artificiale), all’identificazione dell’interessato.

Pseudonimizzazione ≠ anonimizzazione

La CGUE ha ribadito che la pseudonimizzazione non equivale all’anonimizzazione. La differenza è sostanziale:

  • Dati pseudonimizzati: continuano a rientrare nel GDPR se esiste un rischio di reidentificazione.

  • Dati anonimizzati: escono dal campo di applicazione del regolamento solo se l’identificazione risulta impossibile in modo definitivo e irreversibile.

Obblighi per imprese e PA

Le conseguenze pratiche della sentenza sono rilevanti: sia l’organizzazione che pseudonimizza i dati sia quella che li riceve devono adempiere a precisi obblighi. In particolare:

  • fornire un’informativa completa agli interessati;

  • verificare la base giuridica del trattamento;

  • applicare misure di sicurezza adeguate;

  • consentire l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Il titolare del trattamento, inoltre, deve valutare con attenzione se i dati pseudonimizzati possano ancora permettere, direttamente o indirettamente, l’identificazione degli interessati.

Un monito contro gli abusi

Secondo gli esperti, la pronuncia chiude ogni margine interpretativo a favore di chi pensava di “aggirare” il GDPR tramite la pseudonimizzazione. Le imprese e le pubbliche amministrazioni, quindi, non potranno più sostenere che il trasferimento di tali dati a terzi non comporti oneri di compliance.


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Riforma Nordio, nasce comitato per il no al referendum

“A difesa della Costituzione e per il No al referendum”. Nasce il Comitato che avrà il compito di dar attuazione a quanto deciso dall’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati in vista della consultazione che si terrà nel 2026 sul disegno di legge costituzionale a prima firma Nordio.

Il Comitato, come recita lo statuto, ha “come scopo immediato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi derivanti dalla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e sull’importanza di preservare l’attuale sistema di garanzie dei diritti dei cittadini e quindi di promuovere la vittoria del no al referendum costituzionale”.

Potrà inoltre decidere di partecipare ad ogni iniziativa culturale, mediatica e di informazione sul referendum. Il Comitato è aperto a tutti i cittadini ma non a esponenti di partito o a ex politici. Secondo lo Statuto, infatti, possono diventare soci del comitato “esponenti, in quiescenza, della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, professori e ricercatori universitari, esponenti dell’avvocatura, dell’associazionismo e della società civile e cittadini che condividano integralmente le finalità del comitato”.

“In nessun caso possono diventare soci del comitato persone che abbiano o abbiano avuto incarichi in partiti politici o in associazioni con esplicite finalità elettorali o di sostegno a partiti politici o abbiano svolto o svolgano in maniera non occasionale attività in partiti politici o associazioni con esplicite finalità elettorali o di sostegno a partiti politici”.

Oltre ai soci lo statuto prevede anche la figura dei sostenitori e avrà delle articolazioni territoriali. Tra i soci costituenti c’è il presidente dell’Anm Cesare Parodi. Antonio Diella è presidente esecutivo del Comitato. La vicepresidente vicaria è Marinella Graziano, mentre il vicepresidente e segretario è Gerardo Giuliano. Tesoriere è Giulia Locati. Entro 60 giorni sarà eletto un presidente onorario del Comitato.


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L’86% delle tasse va allo stato centrale

Nel 2023[1] il gettito tributario complessivo è stato pari a 613,1 miliardi di euro. Di questi, 529,4 miliardi (pari all’86 per cento del totale) sono stati incassati dallo Stato centrale; gli altri 83,7 (pari al 14 per cento del totale), sono finiti nelle casse delle Regioni e degli Enti locali (vedi Tab. 1). Per contro, la spesa pubblica, al netto delle uscite previdenziali e degli interessi sul debito pubblico, ha sfiorato i 644 miliardi. Di questo importo, 362 miliardi (pari al 56 per cento del totale) sono stati spesi dallo Stato centrale, i rimanenti 281 (pari al 44 per cento del totale) sono usciti dalle casse delle Regioni e degli Enti locali (vedi Graf. 1).

In altre parole, se la quasi totalità delle tasse pagate dagli italiani finisce nelle casse dello Stato centrale, solo poco più della metà della spesa pubblica è in capo sempre a quest’ultimo soggetto. Pertanto, tra questi due livelli di governo vi è una sperequazione tra la distribuzione delle entrate tributarie e della spesa pubblica molto preoccupante. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

Ciò implica che gli Enti pubblici locali, i quali sostengono quasi la metà della spesa per i servizi offerti ai cittadini (quali sanità, trasporto pubblico locale, edilizia abitativa, ecc.), ricevono le risorse prevalentemente dallo Stato centrale e solo in misura limitata direttamente dai contribuenti. Di conseguenza, la capacità finanziaria di Regioni e Comuni dipende dai trasferimenti statali, spesso vincolati dall’andamento della spesa storica e dalla capacità delle amministrazioni locali di “negoziare” tali risorse con Roma.

Inoltre, negli ultimi trent’anni numerose funzioni e servizi pubblici sono stati trasferiti dal livello centrale a quello periferico, senza che vi fosse un corrispondente incremento dell’autonomia finanziaria degli enti locali. Spesso, tale situazione ha comportato un doppio onere per i cittadini; per poter disporre di tali servizi i contribuenti dapprima li sovvenzionano con la fiscalità generale e successivamente con l’aggiunta di salatissimi ticket imposti a livello locale.

Tra le entrate tributarie in capo allo Stato e alle Amministrazioni centrali la più onerosa per le tasche dei contribuenti è l’Irpef[2] che, al lordo delle detrazioni e degli oneri deducibili, è costata agli italiani 208,4 miliardi. Segue l’Iva[3] con 140 miliardi e l’Ires[4] con 49,7 miliardi. Per le Regioni le voci in entrata più importanti sono l’Irap[5] con 28,9 miliardi, l’addizionale regionale Irpef con 13,5 e il bollo auto con quasi 6,6 miliardi. Le Province, invece, possono beneficiare del gettito dell’imposta sulla Rc auto che ammonta a 2,1 miliardi e il Pra[6] con 1,7. I Comuni, infine possono contare sulle entrate dall’Imu[7] con 18,6 miliardi, sull’addizionale comunale Irpef con 5,7 e sui contributi riscossi dalle concessioni edilizie con 1,7 (vedi Tab. 2).

Ricordiamo, inoltre, che lo squilibrio finanziario esistente tra centro e periferia ha “spinto” almeno due Amministrazioni regionali italiane – che nel rapporto dare/avere con lo Stato sono particolarmente “penalizzate” – a chiedere più autonomia. Stiamo parlando del Veneto e della Lombardia che, su questa materia, nel 2017 hanno entrambe tenuto un referendum consultivo.

Sebbene sia molto complesso misurarlo, anche perché non esiste un calcolo ufficiale e condiviso, la Banca d’Italia è comunque l’unica istituzione in grado di determinare il residuo fiscale. E’ una variabile importante per capire se i cittadini di una regione danno un contributo positivo o negativo al bilancio pubblico e anche per capire la direzione dei trasferimenti fra regioni che avvengono per mezzo dell’operatore pubblico.

 

Il residuo fiscale è dato dalla differenza tra le spese e le entrate della Pubblica Amministrazione (PA) in una determinata regione e in un dato intervallo di tempo. Se il residuo fiscale è positivo, la PA spende nella regione più delle entrate che si generano su quel territorio. Il che significa che i residenti di questa regione ricevono dal settore pubblico in tutte le sue articolazioni più di quanto non diano. Se il residuo è negativo, nella regione si spende meno delle entrate che si generano su quel territorio: i residenti della regione contribuiscono quindi positivamente al saldo del bilancio pubblico e/o ai trasferimenti ad altre regioni. Se, come spesso accade, si considerano i residui al netto della spesa per interessi, la somma ammonta al bilancio primario della PA[8].

 

Gli ultimi dati disponibili non sono recentissimi, infatti si riferiscono al 2019. Al netto delle Regioni a Statuto Speciale, essi evidenziano come nel rapporto dare-avere tra lo Stato centrale e le regioni, tutte le altre aree del Nord, ad eccezione della Liguria, presentano nelle tre ipotesi elaborate un valore negativo. In altri termini, nei tre approfondimenti realizzati dai ricercatori di via Nazionale, al netto della Liguria, la totalità delle regioni ordinarie del Nord “devolvono” in solidarietà agli altri territori e al bilancio pubblico più di quanto ricevono dallo Stato centrale.

Considerando le tre ipotesi elaborate dalla Banca d’Italia[9], se prendiamo in esame solo quella meno “penalizzante” per le regioni settentrionali emerge che, nel 2019, ciascun abitante di Veneto e Lombardia – vale a dire le due Regioni che più delle altre stanno chiedendo con forza il decollo della riforma sull’autonomia differenziata – ha “alimentato” le casse pubbliche e il resto del Paese rispettivamente con 2.680 e 5.090 euro.

Secondo l’Ufficio studi della CGIA, l’esistenza di un residuo fiscale eccessivamente negativo costituisce una delle motivazioni alla base della richiesta di autonomia differenziata delle due Amministrazioni regionali richiamate più sopra. Anche se con sfaccettature diverse, tutte, comunque, sono in linea di principio consapevoli che il centralismo statale abbia accentuato le disparità tra i territori.

Tornando ai dati sul “residuo fiscale”, le regioni del Mezzogiorno, invece, presentano, tutte un risultato positivo. Questo vuol dire che i flussi finanziari che ricevono dallo Stato centrale sono superiori alle risorse fiscali che “versano” allo stesso. La Campania, ad esempio, sempre nel 2019 ha registrato un “saldo” pro capite pari a +1.380 euro, la Puglia +2.440, la Sicilia +2.989 o e la Calabria +3.085 euro (vedi Tab. 3). Sia chiaro: questo è normale. Da sempre registriamo forti trasferimenti dal Nord al Sud. Tutto ciò, in linea di massima, non è dovuto ad una eccessiva spesa presente nel Sud, ma al fatto che i redditi nel Mezzogiorno sono più bassi e quindi sono più basse le tasse e i contributi versati dai residenti di questa ripartizione geografica.


[1] Ultimo anno in cui i dati sono disponibili.

[2] Imposta sui redditi delle persone fisiche.

[3] Imposta sul valore aggiunto.

[4] Imposta sui redditi delle società di capitali.

[5] Imposta regionale sulle attività produttive.

[6] Pubblico registro automobilistico.

[7] Imposta municipale unica.

[8] OCPI – Università Cattolica Sacro Cuore, “I residui fiscali: più trasparenza migliorerebbe il dibattito sulle autonomie”, 5 settembre 2024.

[9] Banca d’Italia – Economia regionali – “L’economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali”, n° 22, novembre 2020. Dall’analisi, l’Ufficio studi della CGIA ha escluso la prima ipotesi che non appare verosimile.


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Fisco e segreto professionale: la Cassazione detta i limiti

ROMA – Il bloc notes trovato nello studio legale, con i nomi dei clienti e le somme versate in nero, non potrà essere usato dal fisco. Lo ha stabilito la Corte di cassazione civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 17228 depositata il 26 giugno 2025, annullando un accertamento per omessa fatturazione e sottofatturazione dei compensi a carico di un avvocato.

Il principio affermato dai giudici è chiaro: il segreto professionale prevale, e la Guardia di finanza non può esaminare documenti “secretati” se non in presenza di un’autorizzazione specifica e motivata del pubblico ministero.

La vicenda

L’accertamento nasceva da dichiarazioni di terzi – probabilmente ex clienti – e dal ritrovamento, nello studio del professionista, di un brogliaccio con la contabilità parallela. L’avvocato, tuttavia, aveva eccepito il segreto professionale, opponendosi all’uso del documento. I finanzieri avevano mostrato un’autorizzazione della Procura, ma generica e rilasciata prima dell’opposizione formale: insufficiente, secondo la Cassazione.

L’obbligo di autorizzazione ad hoc

In base all’articolo 52 del Dpr 633/1972, infatti, il pm deve motivare l’autorizzazione indicando quali documenti si intendono acquisire e perché siano indispensabili. Solo così il giudice tributario può effettuare la valutazione comparativa tra il diritto alla riservatezza del professionista e le esigenze di indagine fiscale.

L’esito

Senza il bloc notes, restavano soltanto le dichiarazioni di terzi, ritenute meri indizi e quindi insufficienti a sostenere l’accertamento. Risultato: l’intero procedimento di ripresa a tassazione ai fini Irpef, Irap e Iva è stato annullato.


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TIRANA – La rivoluzione digitale entra nei palazzi del potere. L’Albania è il primo Paese al mondo ad avere nominato un ministro creato e gestito dall’intelligenza artificiale. L’annuncio è arrivato direttamente dal premier Edi Rama, riconfermato per il quarto mandato consecutivo dopo la vittoria elettorale dell’11 maggio.

Durante la presentazione del nuovo esecutivo davanti all’Assemblea nazionale del Partito socialista, Rama ha svelato il nome della nuova ministra: Diella, un’intelligenza artificiale che avrà il compito di vigilare su appalti e fondi pubblici.

“Appalti incorruttibili al 100%”

Il premier aveva già anticipato la sua visione di un Paese proiettato verso la piena digitalizzazione e con un governo che integrasse persino figure virtuali. Ora quella promessa diventa realtà: Diella riceverà dai ministeri le informazioni sulle gare e sarà incaricata di garantirne la piena trasparenza. «L’obiettivo – ha spiegato Rama – è rendere gli appalti pubblici incorruttibili al 100%».

Un primato mondiale

Il caso albanese è destinato a fare scuola. Mai prima d’ora un’intelligenza artificiale aveva avuto un incarico ministeriale ufficiale. Se per qualcuno si tratta di una provocazione politica, per altri è un esperimento che potrebbe aprire nuove prospettive nella lotta alla corruzione e nell’efficienza amministrativa.


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Una fotografia dallo spazio può decidere le sorti di un processo edilizio. Con la sentenza n. 6059 del 5 settembre 2025, il TAR Campania ha confermato l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo in provincia di Napoli, stabilendo che le immagini satellitari di Google Earth possono costituire una prova valida per accertare la data di costruzione.

Il principio ribadito dal tribunale è chiaro: se dalle immagini emerge che l’edificio non esisteva in una certa data, spetta al proprietario dimostrare con documentazione oggettiva (rilievi tecnici, mappe catastali, aerofotogrammetrie, atti pubblici) che la costruzione fosse stata realizzata prima del 1967, anno della cosiddetta “legge ponte”, che introdusse l’obbligo del titolo edilizio.

Niente più scappatoie con parti separate

Il TAR ha anche chiarito che non è possibile “spacchettare” il fabbricato considerandone singolarmente recinzioni, muri o cancelli come semplici pertinenze. Se questi elementi concorrono a formare un nuovo organismo edilizio, serve comunque il permesso di costruire.

Vincoli paesaggistici e obbligo di ripristino

Il caso in esame era aggravato dalla presenza di vincoli paesaggistici sull’area. Per questo, oltre al titolo edilizio, sarebbe stata necessaria anche l’autorizzazione paesaggistica. La mancanza di entrambi ha reso inevitabile la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Una lezione per i proprietari

La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: non bastano dichiarazioni o testimonianze a provare l’anzianità di un edificio. Senza dati oggettivi, la presunta anteriorità al 1967 cade e resta valido l’ordine di demolizione.

Per i Comuni, la sentenza apre la strada a un uso sempre più frequente di strumenti satellitari gratuiti per contrastare gli abusi edilizi. Per i proprietari, invece, il messaggio è inequivocabile: non si può più dire “c’era da sempre” senza prove certe.


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Telemedicina, svolta digitale con Spid e Cie: ecco come funzionerà la piattaforma nazionale

ROMA – Visite a distanza, monitoraggi da remoto e consulti digitali: la telemedicina entra ufficialmente nel Servizio sanitario nazionale. Il Ministero della Salute ha infatti predisposto un decreto – in corso di pubblicazione – che regola i profili di privacy e sicurezza della Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), destinata a diventare il cuore dell’assistenza sanitaria digitale in Italia.

Accesso con identità digitale

Per garantire l’autenticità e la tutela dei dati personali, i cittadini accederanno ai servizi tramite Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. L’accesso potrà avvenire anche per conto di minori o persone fragili, tramite genitori, tutori, curatori o amministratori di sostegno.

Cinque tipologie di prestazioni

La piattaforma consentirà di usufruire di cinque diverse categorie di servizi:

  • Televisita: visita medica a distanza tra paziente e professionista;

  • Teleconsulto: confronto tra medici di diverse specializzazioni;

  • Teleconsulenza: supporto digitale tra operatori sanitari;

  • Teleassistenza: attività di cura e supporto continuativo;

  • Telemonitoraggio: controllo remoto di parametri clinici.

Infrastruttura nazionale e regionale

Il sistema sarà coordinato da Agenas e articolato su due livelli: l’infrastruttura nazionale (INT) e quelle regionali (TRT). Le Regioni potranno avvalersi di propri strumenti, purché certificati e conformi agli standard di sicurezza. Tutti i servizi saranno integrati con il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), per garantire tracciabilità e continuità di cura.

Privacy e gestione dei dati

Il decreto sottolinea che le infrastrutture non conserveranno i dati sanitari prodotti durante le prestazioni (referti, prescrizioni, documenti clinici), che confluiranno esclusivamente nel Fascicolo sanitario elettronico. Agenas sarà incaricata di definire i modelli di informativa e le procedure per assicurare ai cittadini i diritti previsti dal Gdpr: accesso, rettifica, aggiornamento e limitazione del trattamento dei dati.


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