Nordio si salva dalla sfiducia: «Clima da inquisizione»

ROMA – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio supera la prova della mozione di sfiducia sul caso Almasri. La richiesta delle opposizioni è stata respinta con 215 voti contrari, mentre a favore hanno votato PD, AVS, M5S e IV. Azione si è astenuta.

«Non vacilleremo. La riforma della giustizia andrà avanti. Più saranno violenti e sciatti gli attacchi, più saremo forti e determinati» ha dichiarato Nordio, difendendo il suo operato sul rilascio e il trasferimento in Libia a bordo di un Falcon di Stato di Almasri, il torturatore ricercato dalla Corte penale internazionale.

L’opposizione ha accusato il ministro di negligenza nel non aver trasmesso per tempo gli atti necessari alla convalida dell’arresto da parte della Corte d’appello di Roma. «Lei è l’unico a pensare che Almasri sia stato liberato per un cavillo» ha attaccato Maria Elena Boschi (Italia Viva), mentre la segretaria del PD Elly Schlein ha rincarato la dose: «Nordio deve dirci la verità. Chi le ha chiesto di non muoversi?».

Nordio ha respinto ogni accusa, definendo l’attacco delle opposizioni «una pagina vergognosa» e lamentando un clima da «Santa Inquisizione». L’errore sulla trasmissione degli atti, ha spiegato, «non era un cavillo, ma minava la giurisdizione».

Nel frattempo, la polemica si sposta anche sulle dichiarazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che auspica un referendum entro l’anno sulla riforma della giustizia. L’opposizione accusa il governo di voler blindare il disegno di legge costituzionale senza possibilità di modifiche. «Impensabile che una riforma di questa portata passi senza correttivi» ha dichiarato la dem Debora Serracchiani.


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Criticare il datore di lavoro online è legittimo se si rispettano i limiti

Esprimere un giudizio negativo sul proprio datore di lavoro attraverso una piattaforma online non è di per sé motivo di licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5331/2025, chiarendo che il diritto di critica è garantito dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori, purché non si trasformi in una denigrazione gratuita.

Il caso

Un’azienda aveva creato un profilo pubblico su una piattaforma online, accessibile non solo ai dipendenti ma anche a fornitori, clienti e aziende concorrenti. Tra le funzionalità vi era la possibilità di pubblicare recensioni e assegnare un punteggio da uno a cinque. Un dipendente aveva espresso un giudizio critico accompagnato da un punteggio molto basso, suscitando la reazione del datore di lavoro, che aveva proceduto al licenziamento.

Il lavoratore ha impugnato il provvedimento e, in primo grado, il tribunale gli ha dato ragione. Tuttavia, in appello, la sentenza è stata ribaltata, riconoscendo la legittimità del licenziamento per giusta causa. La vicenda è poi giunta in Cassazione, che ha nuovamente ribaltato il verdetto, affermando che la critica, se espressa in modo misurato e basata su fatti veri, non può essere censurata.

I principi della decisione

Secondo la Suprema Corte, il diritto di critica deve essere distinto dalla denigrazione: esprimere un giudizio negativo o manifestare dissenso non equivale a un attacco gratuito o a un comportamento diffamatorio. La Cassazione ha sottolineato che:

  • Il diritto di critica è costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.) ed è ribadito dallo Statuto dei lavoratori (art. 1).

  • Non è rilevante che il messaggio sia visibile al di fuori dell’azienda, purché rientri nei limiti di una critica legittima.

  • Il linguaggio deve essere misurato e i fatti riportati devono essere veri, evitando insulti o attacchi personali.

In questo contesto, il dipendente ha esercitato un diritto fondamentale, senza travalicare i confini della legittima manifestazione del pensiero.


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Intelligenza Artificiale e giustizia, Del Noce (UNCC): “Normativa necessaria, ma garantire il primato della decisione umana”

L’approvazione del disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale da parte del Senato rappresenta un passo significativo verso una regolamentazione che tenga conto delle sfide e delle opportunità offerte da questa tecnologia. Tuttavia, emergono interrogativi cruciali sulla sua applicazione nell’ambito giudiziario.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, ha sollevato nei giorni scorsi alcuni quesiti fondamentali: «Se il giudice utilizza il sistema di intelligenza artificiale, che cosa succede? Il provvedimento scritto con l’IA, senza che ciò possa avvenire, che fine fa? Il giudice che viola alcune limitazioni previste dalla norma a quali conseguenze va incontro?». Greco ha inoltre evidenziato la necessità di istituire un Osservatorio permanente sulla giurisdizione con la partecipazione di magistratura e avvocatura, sottolineando l’importanza di un confronto costante: «Quando parliamo di diritti, che non sono numeri, delle persone fisiche o giuridiche, occorrono sempre momenti di grande ponderazione».

Su questa linea, interviene Alberto Del Noce, Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC), ribadendo la centralità della decisione umana nel processo giudiziario: “L’UNCC ha sempre sottolineato l’importanza di una normativa che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, il ruolo centrale dell’avvocatura e il primato della decisione umana. Concordiamo con il Presidente del CNF sulla necessità di un confronto costante tra tutti gli attori del sistema giuridico, affinché l’innovazione tecnologica si sviluppi nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e del diritto di difesa”.

Secondo Del Noce, l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella giustizia deve essere guidato da principi chiari e condivisi, evitando derive che possano compromettere il ruolo essenziale del giudice e dell’avvocato: “L’Osservatorio potrebbe offrire un contributo determinante nell’elaborazione di linee guida, nel monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti digitali e nella tutela dell’indipendenza della giurisdizione”.

L’auspicio dell’UNCC è che questa proposta trovi concreta attuazione e che il legislatore riconosca il valore di una riflessione costante e partecipata su un tema che incide profondamente sull’amministrazione della giustizia e sulla tutela dei diritti dei cittadini.


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Remissione di querela: l’assenza all’udienza non basta sempre

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11743 depositata il 25 marzo 2025, ha escluso che l’assenza della persona offesa all’udienza, quando le sue dichiarazioni sono state acquisite in fase di indagini preliminari con il consenso delle parti, possa determinare la remissione tacita della querela.

La decisione riguarda il caso di un uomo condannato per revenge porn ai sensi dell’art. 612-ter c.p., il quale aveva invocato l’applicazione dell’art. 152, terzo comma, n. 1, c.p., introdotto dalla riforma Cartabia. Tale norma prevede la remissione tacita della querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza in cui è citato come testimone. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che questa disposizione non si applica quando il tribunale, con il consenso delle parti, ha già acquisito le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase investigativa.

La Cassazione ha sottolineato che una diversa interpretazione amplierebbe indebitamente il concetto di remissione tacita, senza un fondamento normativo e senza rispettare la volontà del legislatore. Inoltre, ha ribadito che, ai fini della configurazione del reato di revenge porn, la riconoscibilità della vittima dalle immagini diffuse non è un requisito essenziale: la norma tutela la riservatezza delle immagini e il consenso alla loro diffusione, indipendentemente dalla possibilità di identificare la persona rappresentata.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte conferma un principio fondamentale: la remissione tacita della querela deve derivare da un’assenza consapevole e rilevante del querelante in qualità di testimone, e non può essere automatica nei casi in cui le sue dichiarazioni siano già state acquisite e rese irrilevanti nel dibattimento.


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Mediazione e interruzione della prescrizione: decisiva la comunicazione al chiamato

La presentazione di una domanda di mediazione presso un Organismo non è sufficiente per interrompere i termini di prescrizione e decadenza. A sancirlo in modo inequivocabile è la Riforma Cartabia, che all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che solo la comunicazione alla parte chiamata determina gli effetti interruttivi e impeditivi connessi alla mediazione.

La disciplina prevede che la comunicazione della domanda di mediazione debba avvenire “con ogni mezzo idoneo” e che sia un onere dell’Organismo di mediazione stesso, come stabilito dal nuovo articolo 8, comma 1. In passato, invece, era prevista anche la possibilità che fosse la parte istante a occuparsi della comunicazione, con il rischio di discrezionalità e incertezze.

L’avvocato deve preoccuparsi della notifica?

Sebbene la responsabilità della comunicazione gravi sulla segreteria dell’Organismo, in caso di prescrizione o decadenza imminenti è opportuno che l’avvocato non si limiti al semplice deposito, ma provveda personalmente a comunicare la domanda di mediazione alla controparte, così da scongiurare ogni rischio processuale.

Il caso del Tribunale di Pavia

Un recente orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Pavia (sentenza n. 178/2025) si è posto in controtendenza, riconoscendo che il solo deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione possa interrompere la prescrizione e impedire la decadenza. La decisione, che si rifà a un indirizzo minoritario già sostenuto da alcune sentenze di merito, si basa anche sull’articolo 8 della Direttiva Europea 2008/52, che tutela le parti da decadenze processuali derivanti dal tempo impiegato nella mediazione.

Tuttavia, l’interpretazione più rigorosa e prudente resta quella maggioritaria: solo la comunicazione al chiamato da parte dell’Organismo, o, in caso di urgenza, direttamente dall’avvocato istante, garantisce con certezza gli effetti processuali e sostanziali della domanda di mediazione.


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Turchia, attacco all’avvocatura: Ordine di Istanbul sciolto per motivi politici

L’avvocatura italiana si schiera compatta contro la decisione del Tribunale civile di Istanbul di destituire il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Ibrahim Kaboglu, e di sciogliere l’intero Consiglio Direttivo. Un provvedimento senza precedenti, autorizzato dal Ministero della Giustizia turco con una norma mai applicata prima, che mina l’indipendenza della professione legale e rappresenta un grave attacco allo Stato di diritto.

L’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) hanno espresso ferma condanna per una decisione che sembra dettata da ragioni politiche più che giuridiche. Il caso nasce da una legittima richiesta di indagine sull’uccisione di giornalisti in Siria, dimostrando come la difesa dei diritti umani sia sempre più criminalizzata.

L’UNCC ha ribadito con forza che la libertà di espressione e il diritto di difesa sono principi fondamentali e ha espresso piena solidarietà a Ibrahim Kaboglu e a Firat Epözdemir, membro del Consiglio dell’Ordine, detenuto arbitrariamente dalla fine di febbraio.

AIGA ha chiesto un intervento immediato delle istituzioni internazionali per monitorare la situazione, sottolineando che il provvedimento crea un pericoloso precedente. “L’Ordine degli Avvocati di Istanbul, con i suoi 65mila iscritti, è uno dei più grandi al mondo. Mettere a tacere i vertici forensi significa minare le fondamenta stesse di uno stato democratico”, ha dichiarato il presidente AIGA, Carlo Foglieni.


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ROMA, 26 marzo – “Non esiste una giustizia disciplinare addomesticata, se non nelle intenzioni di chi vuole sfruttare anche questo argomento per gettare discredito sulla magistratura, specie se si cerca di confondere la valutazione sull’ingiusta detenzione con quella disciplinare, che hanno presupposti completamente differenti che solo occasionalmente possono coincidere. Un’attenta osservazione della giustizia disciplinare del CSM dimostra che esiste un sistema serio, severo e rigoroso a garanzia dei cittadini. Lo dicono i numeri: basti pensare che nel 2024 il Consiglio superiore della magistratura ha comminato sanzioni disciplinari pari a oltre tre volte quelle comminate in Francia. Questo peraltro dimostra che c’è un meccanismo funzionante e che, pertanto, l’istituzione di un’Alta corte disciplinare non trova alcuna ragione d’essere”. Lo afferma Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale magistrati.


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Onorari avvocati: il giudice deve motivare la liquidazione

Quando un avvocato presenta una nota specifica, il giudice d’appello ha l’obbligo di rideterminare l’ammontare del compenso, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7245/2025, sottolineando che questa operazione è necessaria per garantire la conformità della liquidazione ai criteri legali e il rispetto dell’inderogabilità dei minimi tariffari.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva ridotto il compenso spettante al legale senza fornire un’adeguata motivazione sul criterio adottato. La Suprema Corte ha ribadito che, in simili circostanze, il giudice deve giustificare dettagliatamente il calcolo effettuato, evitando valutazioni arbitrarie.

L’ordinanza rappresenta un ulteriore chiarimento sull’importanza della trasparenza nella liquidazione degli onorari, tutelando il diritto degli avvocati a una retribuzione conforme ai parametri normativi.


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Locazione parziale e IMU: la casa principale resta esente

Affittare una parte della propria abitazione principale non fa perdere il diritto all’esenzione IMU. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 1524 del 7 marzo 2025, accogliendo il ricorso di una contribuente che si era vista contestare il beneficio fiscale dal Comune di Roma.

Il caso riguardava un accertamento IMU per l’anno 2016, in cui il Comune aveva ritenuto che l’immobile non potesse essere considerato abitazione principale in quanto al suo interno era presente un’attività commerciale di estetista. L’ente locale aveva quindi richiesto il pagamento dell’imposta, sostenendo che l’uso dell’immobile fosse incompatibile con l’agevolazione prima casa.

In appello, però, la contribuente ha dimostrato, tramite il certificato storico di residenza e la dichiarazione IMU, che nell’anno contestato risiedeva stabilmente nell’immobile e che solo una stanza di 9 mq era destinata a un piccolo centro estetico. A sostegno della sua posizione, la difesa ha citato le FAQ del MEF del 2014, che chiariscono come la locazione di alcune stanze a studenti non faccia perdere l’esenzione IMU. Inoltre, secondo la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate, il beneficio fiscale resta valido se il proprietario mantiene anche solo parzialmente il possesso dell’immobile.

Sulla base di questi principi, la Corte tributaria ha ribaltato la decisione di primo grado e annullato l’accertamento, riconoscendo che la contribuente aveva diritto all’esenzione IMU nonostante la locazione parziale dell’immobile.


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Condominio e debiti: il singolo proprietario può opporsi all’esecuzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7489 depositata il 21 marzo 2025, ha stabilito che il singolo condomino può opporsi all’esecuzione di un debito condominiale se dimostra la propria estraneità alla sua origine. Il principio si applica, ad esempio, nei casi in cui l’acquirente dell’immobile sia subentrato dopo la delibera che ha generato l’obbligazione.

Il caso esaminato riguarda un condomino che aveva ricevuto un precetto di circa 10mila euro da parte dell’impresa che aveva eseguito il rifacimento della facciata dell’edificio. L’interessato ha contestato il pagamento, poiché l’acquisto della sua abitazione era avvenuto nel 2010, cinque anni dopo la delibera condominiale che aveva disposto i lavori.

Dopo una prima vittoria in tribunale, la Corte d’Appello aveva invece ribaltato la decisione, affermando che la sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 2016, relativa all’intero condominio, avesse valore esecutivo anche nei confronti del ricorrente. La Cassazione, tuttavia, ha annullato tale interpretazione, ribadendo che la pronuncia contro il condominio non determina automaticamente l’obbligo di pagamento per tutti i singoli proprietari.

La Suprema Corte ha sottolineato che il singolo condomino, in sede di esecuzione, può far valere la propria posizione, dimostrando di non essere tenuto al pagamento del debito per ragioni personali, come l’acquisto dell’immobile in un momento successivo alla delibera che ha generato l’obbligo.

Ora la parola passa nuovamente alla Corte d’Appello di Genova, che dovrà riesaminare il caso alla luce del principio affermato dalla Cassazione.


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