sospensione cautelare.

Modifiche alla sospensione cautelare

Il 12 luglio scorso, a seguito di consultazioni, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato le modifiche all’art.32, titolo III del regolamento CNF 2/2014, relativo alla sospensione cautelare.

La modifica principale riguarda le tempistiche di intervento, che diventano più brevi per far fronte a casi di assoluta urgenza che minano l’immagine della categoria.

Con l’entrata in vigore delle modifiche, non sarà più necessario attendere la designazione della Sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (che però potrà sempre revocare o modificare la sospensione), ma la misura potrà essere applicata da una sezione specificatamente incaricata dal Presidente.

LA SOSPENSIONE CAUTELARE, QUANDO SI APPLICA

L’art.60 della legge 247 del 2012 stabilisce che la sospensione cautelare è adottata in caso di:

  1. applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
  2. pena accessoria di cui all’articolo 35 c.p., anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;
  3. applicazione di misura di sicurezza detentiva;
  4. condanna in primo grado per i reati previsti nei seguenti articoli del codice penale: 372 (falsa testimonianza), 374 (frode processuale), 377 (intralcio alla giustizia), 378 (favoreggiamento personale), 381 (altre infedeltà del patrocinatore), 640 (truffa) e 646 (appropriazione indebita), se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio; art. 244 (atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra), 648bis (riciclaggio) e 648ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
  5. condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

A propendere per l’applicazione della misura intervengono due fattori:

  • la gravità dei fatti che hanno portato alle sanzioni e la loro incompatibilità con i principi etici e morali alla base della professione;
  • l’impatto sull’immagine e la dignità della categoria.

NON APPLICABILITÀ, REVOCA E MODIFICA

La sospensione deve essere sempre adeguatamente motivata, pena la sua illegittimità. Non può essere superiore a 1 anno e diventa esecutiva dal momento della notifica all’interessato.

Non è applicabile quando la Sezione competente:

  • non deliberi il provvedimento sanzionatorio entro i 6 mesi dalla condanna;
  • deliberi che non vi siano i presupposti per dare luogo alla sanzione;
  • disponga l’applicazione della sanzione di avvertimento o censura.

La sospensione cautelare può essere revocata o modificata dalla Sezione qualora non venga considerata adeguata alla gravità di quanto commesso.

Lo stesso avvocato può muovere istanza di revoca o modifica e può fare ricorso al CNF entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della misura.

L’applicazione della sospensione impedisce all’avvocato lo svolgimento delle attività processuali, ma non lo solleva dall’obbligo di ricevere tutti gli atti relativi ai propri incarichi e al suo ruolo professionale.

Per approfondire, leggi il documento originale.

 

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