Esame avvocati: ministero rischia mega risarcimento

La piattaforma in tilt, all’esame da Avvocato 2021 visibili i dati dei candidati

Dati sensibili degli iscritti all’esame di abilitazione alla professione di Avvocato pubblicati in seguito al Data Breach del sito. Ora, il Ministero della Giustizia deve notificare la violazione al Garante entro 72 ore dalla scoperta della problematica. A questo punto, seguirà reclamo, al cui esito la parte lesa potrà agire dinanzi al Tribunale per ottenere il risarcimento.

La violazione dei dati prevede la stessa disciplina regolante le “attività pericolose”

13 Maggio 2021: esame abilitante alla professione di Avvocato; 25 mila aspiranti legali tentano di accedere al portale del Ministero della Giustizia. Qui, invece di trovare i propri dati, si trovano davanti dati anagrafici e sensibili di altri iscritti. Inoltre, subito dopo l’accesso al sistema, per click effettuati da altri utenti, alcuni candidati si vedono rientrare tra i rinunciatari.

Dunque, si tratta di Data Breach subìto dal Ministero della Giustizia: violazione all’integrità, alla riservatezza e alla disponibilità dei dati. Ora, il Ministero deve notificare la violazione al Garante, entro 72 ore, poi, quest’ultimo valuterà se comunicare l’avvenuto ai singoli interessati. Infatti, questi ultimi vedrebbero la loro eventuale richiesta di risarcimento sicuramente accolta: la violazione dei dati viene trattata come le “attività pericolose” (ex. Art.2050 c.c.)

A questo punto, l’azione principale che gli aspiranti avvocati lesi dal Data Breach potrebbero intraprendere è il reclamo. Disciplinato dall’Art. 77 GDPR, tale atto -circostanziato- serve a rappresentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. In effetti, il suo vantaggio principale è la rapidità: al massimo dodici mesi dopo, la parte lesa potrà agire per il risarcimento.

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Lavoratrice risarcita per condotte discriminatorie

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Va risarcita perché invitata a rimanere a casa dal lavoro dopo la maternità

Con discorsi persuasivi era stata invitata a non rientrare al lavoro dopo la maternità, per non creare troppi problemi all’azienda. Per la Cassazione, questa è una condotta discriminatoria meritevole di risarcimento perché va contro il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

Così, la Corte accoglie la richiesta di una lavoratrice, condannando la S.r.l. datrice ed una sua superiore al pagamento dei danni e degli interessi legali.

E’ atto discriminatorio persuadere la lavoratrice a non rientrare dopo la maternità

La vicenda processuale vede la Corte accogliere la domanda di una lavoratrice nei confronti della S.r.l. datrice e di una sua superiore per atti discriminatori. Infatti, tra gennaio e giugno 2010, queste ultime avrebbero commesso atti discriminatori nei suoi confronti, al fine di indurne il licenziamento. La Corte ha ritenuto fondata la richiesta risarcitoria della lavoratrice in violazione al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, art. 6 legge 28 novembre 2005, n.246.

Tuttavia, dopo la sconfitta in appello, la società datrice ricorre in Cassazione, adducendo i seguenti motivi di doglianza:

  • la condotta contestata alla dipendente non è qualificabile come discriminatoria;
  • la condotta contestata alla società non è discriminatoria in quanto il comportamento della dipendente è stato imprevedibile e istantaneo, quindi non evitabile;
  • la diretta superiore della dipendente non è la persona con la quale ella si è relazionata e -comunque- si tratta di un mero alterco tra colleghe.

Infine, dopo aver analizzato tutti i motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la Società e la dipendente al pagamento dei danni pari a 10.000 euro e al pagamento dell’intero costo del procedimento legale. Infatti, la Corte afferma: “A prescindere dalla formale collocazione gerarchica, [la dipendente] era autorizzata ad esprimere per conto della Società datrice posizioni in ordine al rientro dalla maternità […]”. Infine: “[La dipendente ha tenuto] un atteggiamento alla cui assunzione […] evidentemente si sentiva autorizzata o del quale poteva essere addirittura investita, ove fosse stato affidato a lei il compito di sospingere verso una decisione “spontanea” che la società non avrebbe potuto unilateralmente assumere […]”.

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Anagrafe digitale: tutte le sfide del futuro


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Anagrafe digitale: tutte le sfide del futuro

Attualmente, collegandosi all’ANPR -Anagrafe Unica Nazionale della popolazione residente- i cittadini possono svolgere alcuni importanti servizi in modo autonomo e senza uscire di casa. L’Anagrafe digitale permette infatti, con il solo collegamento al sito, di verificare l’esattezza dei dati presenti e di richiedere alcuni certificati. Inoltre, il ventaglio di vantaggi non riguarda solo i privati cittadini ma anche la Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi.

Che cos’è l’ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente)

L’ANPR è la banca dati nazionale dove confluiscono tutte le anagrafi comunali. Il suo fine è di migliorare qualità ed efficienza dei servizi già offerti dalla pubblica amministrazione. Ad oggi, coinvolge 56 milioni di Cittadini.

Nella situazione attuale –ancora sperimentale– l’ANPR, in un archivio, raccoglie tutte le informazioni dei contribuenti. Tale archivio verrà utilizzato successivamente per condividere queste informazioni sul piano nazionale, come se fosse un unico database.  Dunque, in futuro diventerà punto di riferimento per l’intera pa, proprio come per i gestori di pubblici servizi e per i privati.

I promotori di questo servizio sono: Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Interno, Sogei e AgId. Infatti, la collaborazione tra questi diversi enti sarà fondamentale per portare ad un effettivo miglioramento degli scambi di dati. Inoltre, questo nuovo sistema offrirà un importante risparmio nei costi della fruizione dei servizi per l’intera pa.

ANPR e vantaggi per il cittadino

L’anagrafe unica offre, altresì, vantaggi che riguardano prettamente le necessità del singolo cittadino residente in un comune nazionale aderente.
A tal proposito nasce l’applicazione Smart ANPR: una piattaforma alla quale si accede tramite SPID o CIE.

Nello specifico, si tratta di un sistema che permette ai cittadini di accedere alle certificazioni anagrafiche, in bollo o in esenzione, senza recarsi fisicamente allo sportello

Riferimenti di legge

Dpr 17 luglio 2015, n. 126, dal 18 agosto 2015, sono state adeguate le disposizioni del Dpr 30 maggio 1989, n. 223.

 

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Conducente esente da colpa solo se il pedone ha una condotta imprevedibile e inevitabile

Per la Cassazione, se un pedone viene investito anche fuori dalle strisce, il conducente è responsabile anche se rispetta i limiti di velocità. Infatti, viene ribadito che il comportamento del pedone costituisce causa esclusiva del sinistro solo se risulta atipica, quindi non prevista né prevedibile.

Dunque, è compito del soggetto alla guida dell’auto far sempre attenzione alle condizioni della strada per tutelare gli utenti più deboli.

Il conducente dell’auto è responsabile anche del comportamento imprudente altrui.

La sentenza di riferimento è la n. 16694/ 2021, in cui sia la Cassazione, che la Corte d’Appello condannano per omicidio colposo l’imputato. Infatti, egli, durante una manovra di svolta a destra, aveva investito un uomo che si trovava fuori dalle strisce. Tale conducente, pur procedendo a velocità adeguata, non aveva arrestato il veicolo mentre la vittima, sulla sua destra, attraversava la strada.

A questo punto, il condannato, da un lato, contesta la responsabilità penale attribuitagli, in quanto rispettoso del limite di velocità. Dall’altro lato, sottolinea quanto la condotta del pedone sia stata completamente imprevedibile e riconducibile al caso fortuito. Tuttavia, seppur nei limiti, la velocità del mezzo dell’imputato era prossima al massimo e affatto adeguata alle condizioni della strada.

Ora, il giudice di merito esclude che la condotta della vittima fosse imprevista e imprevedibile, insomma atipica. Piuttosto, è l’adeguamento della velocità del mezzo in relazione alle condizioni della strada e alle circostanze spazio temporali ad essere fondamentale.

Entro i limiti di prevedibilità, “l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui”.

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Interruzione dei servizi informatici del settore civile, del Portale dei Servizi Telematici e del Portale del Processo Penale Telematico.

Si comunica che, al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive, migliorative ed evolutive sui sistemi del civile si procederà alla interruzione degli stessi con le seguenti modalità temporali:

– per tutti gli uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale dalle ore 17:00 del giorno venerdì 14 maggio e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno lunedì 17 maggio c.a.

– il Portale dei Servizi Telematici, compreso il Portale del Processo Penale Telematico, dalle ore 17:00 del giorno venerdì 14 maggio e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno lunedì 17 maggio c.a.

– sul Portale delle Vendite Pubbliche non sarà possibile effettuare la pubblicazione di nuovi annunci di vendita dalle ore 15:00 del giorno venerdì 14 maggio e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno lunedì 17 maggio c.a.

Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi. Durante le summenzionate interruzioni programmate non sarà pertanto possibile consultare i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Si rammenta che l’attività di manutenzione del Portale dei Servizi Telematici renderà indisponibili tutti i servizi informatici ivi esposti e, in particolare:

– l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;

– Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;

– tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;

– tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;

– i pagamenti telematici compreso il pagamento del contributo di pubblicazione di un’inserzione sul Portale delle Vendite;

– l’accesso al Portale Deposito atti Penali per il deposito con modalità telematica di atti penali;

– l’accesso al Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati;

– l’accesso agli avvisi degli atti penali depositati in cancelleria.

Link alla notizia: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW9074

Interruzione servizi informatici settore penale per modifiche correttive, migliorative ed evolutive in tutti i distretti di Corte di Appello.

Si comunica che, al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive e migliorative sui sistemi di cognizione penale, si procederà ad attività di aggiornamento in tutti i distretti di Corte di Appello, nel giorno 13/5/2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
In detto arco temporale i servizi di deposito sul Portale del Processo Penale Telematico e sul Portale NDR non saranno disponibili, anche se fosse rilasciata la relativa ricevuta di deposito.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

link alla notizia: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW9064

Risarcimento esclusivo al nipote menzionato in testamento

La Corte di Cassazione, ord. n. 10583 del 22 aprile 2021, individua quali eredi siano destinatari del risarcimento danni in caso di decesso di una zia – che abbia menzionato nel suo testamento solo uno dei nipoti – in incidente stradale.

Caso: I tre nipoti, tutti eredi legittimi del fratello della vittima, giungono al Tribunale di Roma allo scopo di veder loro riconosciuto il risarcimento danni per la perdita della zia, avvenuta a causa della condotta colposa di guida di un soggetto assicurato con r.c.a. presso una società di Assicurazioni.

Nello specifico, essi vogliono essere risarciti per:

– danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, perché nipoti conviventi, accuditi a lungo dalla zia;

– danno iure hereditatis, patito dal fratello della vittima, convivente della stessa per tutta la vita, oltre che del danno catastrofale acquisito dal primo a titolo di erede universale della zia e successivamente trasmesso loro in qualità di eredi legittimi.

Accogliendo la domanda, il Tribunale liquida la somma complessiva di euro 270.472,40; d’altro canto, la Corte d’Appello: da un lato conferma l’esclusiva responsabilità del guidatore, negando -tuttavia- il diritto dei fratelli al risarcimento del danno iure proprio. Dall’altro, accoglie l’appello incidentale, aumentando di quattro punti percentuali il risarcimento del danno riconosciuto al fratello e -dato il rapporto di convivenza- porta la somma dovutagli ad euro 122.642,00;

Ora, gli attori ricorrono in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 132 comma II n.4 c.p.c.: ritenendo che la Corte d’Appello abbia:

  1. Elevato la convivenza a connotato minimo per esteriorizzare l’intimità delle relazioni parentali;
  2. Negato la dimostrazione di circostanze tali da far ritenere la sussistenza di un legame affettivo zia- richiedenti, visto che la zia aveva istituito un erede universale, escludendo loro da ogni disposizione testamentaria;
  3. Omesso la considerazione della prova -agli atti dello stato civile- della loro convivenza con la zia fino alla costituzione di ciascun proprio nucleo familiare.

Dichiarando inammissibile il ricorso, gli Ermellini osservano che:

-i ricorrenti, patendo dall’erronea premessa che la Corte territoriale equipari alla diseredazione la loro mancata menzione testamentaria, censurano le conclusioni del giudice di secondo grado;

-la Corte d’Appello -in realtà- non ritiene che l’istituzione dell’erede universale implichi la loro diseredazione; tuttavia, la considera circostanza indiziaria per il rafforzamento della convinzione che il legame ricorrente fosse solo tra nipote e vittima, non tra quest’ultima e gli altri nipoti non menzionati nel testamento.

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Anomalie servizi PCT – Terza PEC

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), si riscontrano ritardi nella ricezione della terza pec.

Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulla procedura da eseguire.

Consiglio: contattare la cancelleria di riferimento e verificare se è arrivato il deposito telematico.

Interruzione servizio SIUS-Avvocati

Si avvisano gli utenti che nella giornata di lunedì 17 maggio 2021 il servizio SIUS-Avvocati sarà irraggiungibile dalle ore 15:30per interventi di manutenzione, che coinvolgeranno anche i sistemi SIES distrettuali.

Il servizio SIUS-Avvocati riprenderà la piena funzionalità solo dopo l’aggiornamento di tutti i SIES distrettuali, che dovrebbe concludersi entro la mattina del 18 maggio 2021.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

Link alla notizia: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW9068

Interruzione servizi informatici degli Uffici dei Giudici di Pace

Si comunica che, al fine di consentire l’accesso da remoto ai registri da parte del personale di cancelleria del settore civile degli uffici dei Giudice di pace, è prevista un’interruzione dei servizi ​ dal 7 maggio ore 14:00 al 10 maggio ore 08:00 per l’installazione delle necessarie modifiche evolutive sui sistemi del SIGP.
Tale interruzione comporta l’indisponibilità dei servizi di consultazione dei fascicoli civili in carico agli uffici dei Giudici di Pace.

L’interruzione dei servizi suddetti riguarda tutti gli uffici dei Giudici di pace dell’intero territorio nazionale, a partire dalle ore 14:00 di venerdì 7 maggio, e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 di lunedì 10 maggio c.a.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

link alla notizia: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW9063

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