Avvocati, doveri d'informazione

Avvocato: i doveri d’informazione verso il cliente

Che cosa prevede il Codice deontologico circa i doveri di informazione verso clienti e assistiti

Il codice deontologico stabilisce i doveri posti in capo all’avvocato circa le informazioni dovute al cliente. In effetti, si tratta di un dovere di informazione che va adempiuto sia prima che durante l’esecuzione del mandato. Tale dovere di informazione va a materializzarsi in un compito di guida e indirizzo che il legale compie per render l’assistito/ cliente in grado di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale.

Doveri dell’avvocato: informazione, diligenza professionale, strategia difensiva, attività extragiudiziale

Nel codice deontologico forense sono descritte le linee guida di comportamento che il legale deve tenere nel rapporto con il proprio cliente (assistito).

Innanzitutto, all’art.27 si chiarisce che il professionista deve informare chiaramente l’assistito circa:

  • caratteristiche e importanza dell’incarico -specificando iniziative e possibili soluzioni;
  • possibile durata del processo e oneri;
  • la possibilità di negoziazione assistita;
  • possibilità di patrocinio a spese dello stato.

Inoltre, (sempre da art.27) l’avvocato deve informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato ogniqualvolta gli venga richiesto; identico dovere nel caso di contenuto legittimamente appreso nell’esercizio del mandato. Tra l’altro (art.26 del CDF), qualora l’incarico comporti anche competenze diverse dalle proprie, il legale è tenuto a prospettare al cliente la necessità di integrare l’assistenza con un altro collega competente in materia.

Infatti, la violazione dei doveri di informazione implica la possibilità d’incorrere in sanzioni disciplinari tra cui la censura.

Dunque, riguardo la necessità di mantenere obbligo di diligenza, l’Avvocato deve impegnarsi a sollecitare, dissuadere ed informare il cliente. Ciò implica che, l’Avvocato è responsabile della strategia difensiva anche nel caso in cui essa sia suggerita dal cliente, “essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale”. Infine, il dovere d’informazione ricade sull’avvocato anche nel caso dell’attività stragiudiziale, intesa come accurata formulazione d’un parere ponderato tra rischi e vantaggi.

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Avvocati: i laureati in UK possono iscriversi al registro dei praticanti?

Dopo la Brexit, no all’iscrizione automatica al registro praticanti per i laureati in UK.

La decisione del Regno Unito di porre fine alla sua adesione all’UE ha impattato anche sulle regole per l’iscrizione al Registro dei praticanti avvocati. In effetti, la risposta del CNF ad un’interrogazione del COA è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni. Dalla Brexit in poi, anche nel riconoscimento del titolo universitario, non sono più applicabili i principi desumibili dal diritto dell’UE.

Laurea conseguita in UK? Necessaria l’omologazione per iscriversi al registro praticanti

L’uscita del Regno Unito dall’UE, o Brexit, ha avuto e sta avendo ripercussioni notevoli, e non solo sul piano strettamente economico. Tuttavia, se di assistenza sanitaria, viaggi e possibilità di Erasmus negate se ne è molto parlato, di un argomento si è poco o nulla trattato. Stiamo parlando del riconoscimento dei titoli universitari conseguiti oltre manica proprio a seguito della data della Brexit.

A tal proposito, il COA capitolino -di fronte alla necessità di acconsentire o meno all’iscrizione nel registro dei praticanti di un soggetto in possesso della laurea in giurisprudenza ottenuta presso una Università del Regno Unito- ha interrogato il CNF. Ora, nel suo parere, il Consiglio Nazionale Forense nega la possibilità di procedere con suddetta iscrizione. La risposta è inequivocabile: “l’avvenuta uscita del Regno Unito dall’UE non rende più applicabili – ai soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza ottenuta in quel Paese – i principi desumibili dal diritto dell’UE”.

In effetti, il principio secondo cui “la laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro è conferita, confermata e riconosciuta come equivalente da un’Università del primo Stato” (Corte di Giustizia UE) non è riservato ai casi in cui il titolo è conseguito in uno Stato che membro dell’UE non lo è più. Dunque, sulla base delle considerazioni del CNF: per chi sia in possesso di laurea rilasciata da una Università del Regno Unito, ai fini dell”iscrizione al registro dei praticanti sarà necessario ottenere l’omologazione del titolo di laurea. Solo e soltanto a seguito di tale adempimento, per questi soggetti, sarà possibile iscriversi al registro dei praticanti avvocati.

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Avvocato che gestisce denaro del cliente: obbligo d’istruzioni scritte

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La mancata restituzione del denaro in deposito fiduciario causa illecito disciplinare

L’avvocato cui vengono affidate somme di denaro da parte del cliente ha l’obbligo di chiedere istruzioni scritte. L’Avvocato deve altresì rispettare suddette istruzioni e presentarne successivo rendiconto. Infatti, chi viola tali obblighi merita sanzione disciplinare perché viola i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità.

Istruzioni scritte e ricorso per disporre delle somme non sono procedimenti equivalenti

Succede che, indotte dalla legale, in attesa che il Giudice tutelare ne accerti la titolarità, madre e figlia effettuino un bonifico di 16.085,83 euro sul conto corrente bancario della stessa professionista. Succede che, successivamente, l’Avvocata trattenga tale somma, senza restituirla alle titolari e senza nemmeno rendere il conto della gestione. Infatti, messa alle strette, ella confessa di aver depositato il denaro su uno dei conti dello studio e di averlo poi investito.

Quindi, le donne presentano un esposto al C.O.A: la legale restituisce la somma, maggiorata degli interessi e si vede revocato il mandato.

Successivamente, il fascicolo passa al C.D.D., che dichiara la professionista “responsabile per gli addebiti contestati nel capo di incolpazione relativamente all’art. 30 commi 1° e 4° C.D.F (corrispondenti all’art. 41 primo capoverso ed all’art. 41 canone II C.D.F previgente)” e la sanziona con la censura.

Tuttavia, l’Avvocata ricorre al CNF, dichiarando l’equipollenza tra il ricorso per disporre liberamente della somma in deposito e le “istruzioni scritte”. Quindi, il C.N.F. riforma la decisione impugnata solo in parte: la censura viene sostituita con l’avvertimento, tuttavia: “La mancata restituzione di denaro o documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità” (C.N.F. 29.7.2019 n. 64).

Infatti, “a norma del codice deontologico, il professionista è obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi”.

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Bonus sanificazione: il modello di domanda è online

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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello di domanda per il bonus sanificazione per le spese di giugno, luglio, agosto 2021

Lo scorso 15 luglio, l’Agenzia delle Entrate pubblica online il provvedimento n.191910: criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ne chiarisce le istruzioni per la compilazione, le modalità tecniche per l’ottenimento e la quota fruibile.

La domanda è presentabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre.

Bonus sanificazione: modalità di fruizione, destinatari e scadenze

La “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” è online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dallo scorso 15 luglio. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. Lo scopo è di andare a coprire le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, proprio come le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi necessari a garantire la salute di lavoratori e utenti (inclusi i tamponi per COVID-19)

Infatti, si tratta di tipologie di spese per la sanificazione di ambienti dove si esercitano attività lavorative e/o istituzionali. Perciò, i destinatari del bonus sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; gli enti non commerciali, inclusi quelli del Terzo settore, e religiosi civilmente riconosciuti; infine, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (solo con codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

Il periodo utile per presentare domanda per il bonus sanificazione è il mese compreso tra il 4 ottobre ed il 4 novembre 2021. Il mezzo, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, è quello del modello F24 che, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo del 30% dei costi sostenuti, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

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Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Interruzione servizi informatici del settore penale per modifiche correttive in tutti i distretti di Corte di Appello

Al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive e migliorative sui sistemi di cognizione penale, si procederà ad attività di manutenzione nei distretti di Corte di Appello, con interruzione dei servizi dalle 18:00 di martedì 20 luglio alle 09:00 di mercoledì 21 luglio 2021.
In detto arco temporale i servizi di deposito sul Portale del Processo Penale Telematico e sul Portale NDR non saranno disponibili, anche se fosse rilasciata la relativa ricevuta di deposito.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

link alla notizia: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW9390

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Non essendo ancora stato attivato il processo telematico, la costituzione via PEC innanzi al Gdp è inammissibile.

Il Giudice di Pace di Ferrara rammenta che non essendo ancora stato attivato il processo telematico, innanzi al Giudice di Pace non è ammesso il deposito degli atti tramite PEC. Dunque, la costituzione di parte avvenuta via PEC è da ritenersi inammissibile. Stessa sorte per l’invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.

Inammissibile la costituzione via PEC innanzi al Giudice di Pace

Succede che venga irrogata una sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità; quindi, la sanzionata ricorre per contestare l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Prefettura (a seguito del rigetto del ricorso in via amministrativa proposto innanzi ad essa). In particolare, le doglianze espresse dalla ricorrente innanzi al giudice onorario riguardano il verbale emesso.

Tuttavia, alla base dell’accoglimento dell’istanza, il Giudice di Pace ritiene di porre la questione della costituzione avvenuta via PEC da parte della Prefettura.

Infatti, come afferma la sentenza, tale costituzione tramite Posta Elettronica Certificata è da ritenersi inammissibile: il deposito degli atti innanzi a tale ufficio non può avvenire attraverso suddetta forma di deposito. Questo perché, per l’ufficio del Giudice di Pace non è intervenuta alcuna normativa che consente tale produzione -al contrario di quanto accade invece per altri organi giudicanti.

Lo stesso accade anche per il deposito degli atti: dinanzi gli uffici del Giudici di pace, esso non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.

Dunque, fino a quando non sarà attiva anche per il Giudice di Pace la disciplina del processo telematico, in tale sede sarà necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed estrarne la conformità (artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 -Sez. U, Sent. n. 10266 del 2018-).

Infine, vale la pena sottolineare che, comunque, gli stessi principi sono stati più volte ribaditi anche dai giudici di merito (sentenza n. 562/2020 del Giudice di Pace di Lodi).

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Sospensione straordinaria dei servizi informatici del settore civile dal 16 luglio al 19 luglio 2021

Per attività di manutenzione straordinaria, i sistemi civili SICID e SIECIC degli Uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di Appello verranno sospesi dalle ore 18:00 di venerdì 16 luglio sino alle ore 09:00 di lunedì 19 luglio 2021.

Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni, ma i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Durante la sospensione non sarà possibile consultare i fascicoli degli uffici coinvolti dal fermo dei sistemi.
Per tutti gli utenti “interni” (Magistrati e Cancellieri) non saranno disponibili i registri di cancelleria e, quindi, per i cancellieri non sarà possibile procedere all’aggiornamento dei fascicoli, all’invio dei biglietti di cancelleria e all’accettazione dei depositi telematici; per i Magistrati non sarà possibile depositare i provvedimenti e aggiornare i fascicoli della Consolle del Magistrato e della Consolle del PM, ma sarà possibile utilizzare gli applicativi solo off line.

link alla notizia: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW9376

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento deve essere tempestiva

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento deve essere tempestiva

Cassazione: ok alla richiesta di rinvio d’udienza per legittimo impedimento via PEC, purché lo si faccia tempestivamente

Il Tribunale condanna un imputato straniero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. In appello, l’imputato viene assolto dal primo capo di accusa e si ridetermina in 600 euro la multa per il reato di ricettazione. Infine, il ricorso viene rigettato dalla Cassazione: il difensore non ha trasmesso tempestivamente la richiesta di differimento d’udienza per legittimo impedimento.

L’istanza di rinvio trasmessa 2 giorni prima dell’udienza non è tempestiva

Quali motivi ha sollevato il difensore dell’imputato nel suo ricorso in Cassazione?

Innanzitutto, essendo la comunicazione di avvenuta espulsione del suo assistito allegata al fascicolo, il giudizio doveva esser sospeso proprio per l’assenza dello straniero. In secondo luogo, la PEC per la richiesta d’invio sarebbe pervenuta in tempo, non fosse stato per la Cancelleria (che la sottopone al giudice 5 giorni dopo).

A questo punto, la Cassazione rigetta il ricorso, motivando: l’assenza dell’imputato è “per rinuncia”, e non per impossibilità. Anche perché l’espulsione dell’imputato straniero -di per sé- non costituisce legittimo impedimento: è comunque consentito il suo rientro temporaneo per la difesa in giudizio. Inoltre, nel caso in questione, non si può considerare applicabile la disciplina emergenziale: la posta elettronica per notifiche, comunicazioni o istanze dirette all’ufficio qui non era possibile.

Comunque, anche considerando accettabile il mezzo PEC (“non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio”), “l’istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è caratterizzata da requisiti di ammissibilità quali, in primo luogo, la sua tempestiva presentazione”.

Ciò, in quanto il giudice deve necessariamente accertare e valutare tutti i fatti prima di decidere di concedere o meno il differimento dell’udienza. Nel caso di specie, la richiesta via PEC è stata trasmessa due giorni prima (18.10.2020) della data fissata per l’udienza (20.10.2020), pur sapendo di avere un impegno professionale contestuale già dal 24.07.2017: non si può in alcun modo parlare di tempestiva presentazione.

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Bando contributi per strumenti informatici per avvocati

Bando contributi per strumenti informatici per avvocati

Ne beneficiano avvocati e praticanti iscritti alla Cassa. Domande entro settembre

Il bando n. 4/2021 è uno dei nuovi bandi che la Cassa Fornese mette a disposizione per l’anno 2021. In particolare, si tratta dell’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale. La procedura per l’invio della domanda è da svolgersi esclusivamente on line, entro il termine del 30/09/2021.

Bando contributo per strumenti informatici: destinatari e importi

Tra i bandi messi a disposizione per l’anno 2021 dalla Cassa Forense, c’è anche quello sull’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale. Dunque, è una possibilità rivolta ad avvocati e praticanti avvocati che, alla data di pubblicazione, sono iscritti alla Cassa o hanno il procedimento di iscrizione in corso. Invece, ne sono esclusi: sospesi e cancellati dall’Albo/Registro dei praticanti avvocati; coloro che hanno già percepito il contributo dei bandi n. 9/2018, n. 9/2019 e n. III/2020.

L’importo del contributo è pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell’IVA, sostenuta -in un arco di tempo che va dal 1° gennaio 2020 alla data di pubblicazione del bando- per acquistare strumenti informatici destinati all’esercizio della professione. Nello specifico, non sono previsti contributi di importi inferiori a 300 euro o superiori a 1.500euro. Ora, le spese effettivamente rimborsabili riguardano l’acquisto di strumenti informatici, uno per tipologia tra:

  • computer fisso;
  • computer portatile;
  • monitor;
  • tablet;
  • cuffie, auricolari, microfono;
  • webcam;
  • stampante multifunzione;
  • sistema per videoconferenze;
  • licenza antivirus e software per la gestione degli studi legali e relativi applicativi e aggiornamenti;
  • firewall;
  • abbonamento per l’utilizzo di piattaforme per videoconferenze;
  • strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio.

Quindi, per l’assegnazione del contributo, la domanda deve essere inviata, a pena d’inammissibilità, entro le ore 24,00 del 30 settembre 2021, dal sito www.cassaforense.it.

La domanda deve contenere l’autocertificazione della dichiarazione dei redditi 2020 e, sempre in modalità telematica, il richiedente deve produrre copia della fattura quietanziata relativa agli acquisti effettuati, intestata a sé stesso o allo studio cui appartiene. Infine, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali richiesti, l’istante deve produrre -entro 15 giorni, a pena di esclusione- le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

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Vacanze estive e genitori separati

 

Vacanze estive e genitori separati

Vacanze estive e genitori separati

Regolamentazione e conseguenze pratiche del mancato rispetto degli obblighi dei genitori

Nel caso della separazione coniugale, le vacanze estive da trascorrere in compagnia dei figli richiedono spesso uno sforzo organizzativo importante.

Generalmente, il calendario del Tribunale, che stabilisce anche le tempistiche con le quali i figli trascorrono le vacanze con ciascun genitore, non è troppo dettagliato. Infatti, tale decisione è rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che, nell’interesse dei figli alla bigenitorialità, ne stabilisce modalità e tempistiche.

In caso di separazione, il giudice stabilisce modi e tempi delle vacanze con figli

Innanzitutto, è necessario precisare che -in materia di pause estive o invernali- non ci sono regole precise a cui far riferimento per stabilire la quantità di tempo che i genitori possono trascorrere con i propri figli. Per questa ragione, la decisione viene rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che si pronuncia nell’interesse dei figli alla bigenitorialità.

Decisione che, comunque, tiene conto di eventuali accordi tra i genitori, se non contrari al fondamentale interesse dei figli.

Comunque, esiste una prassi, che è quella di riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi -o frazionati- per le vacanze esclusive con i figli.

Tuttavia, nel caso dei viaggi all’estero, l’iter è più complicato: per il rilascio del passaporto è necessario l’assenso reciproco di entrambi genitori. Assenso che l’altro genitore può negare se: la destinazione è insalubre o pericolosa oppure se esiste un fondato pericolo che il genitore colga l’occasione del viaggio per espatriare all’estero con i figli.

Infatti, gli accordi e le disposizioni stabiliti costituiscono obblighi ben precisi che, se non rispettati, possono portare a conseguenze civili e penali. Ad esempio, la mancata comunicazione di indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura all’altro genitore non comporta conseguenze penali ma viola il dovere di collaborazione di entrambi i genitori per l’interesse della famiglia (art. 143 codice civile).

In ambito penale, invece, il genitore che -una volta fissato dal Giudice il calendario delle visite- non rispetta gli obblighi incorre nel reato art.388 c.p.: la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032.

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