Bonus sanificazione: il modello di domanda è online

Bonus sanificazione: il modello di domanda è online

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello di domanda per il bonus sanificazione per le spese di giugno, luglio, agosto 2021

Lo scorso 15 luglio, l’Agenzia delle Entrate pubblica online il provvedimento n.191910: criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ne chiarisce le istruzioni per la compilazione, le modalità tecniche per l’ottenimento e la quota fruibile.

La domanda è presentabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre.

Bonus sanificazione: modalità di fruizione, destinatari e scadenze

La “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” è online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dallo scorso 15 luglio. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. Lo scopo è di andare a coprire le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, proprio come le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi necessari a garantire la salute di lavoratori e utenti (inclusi i tamponi per COVID-19)

Infatti, si tratta di tipologie di spese per la sanificazione di ambienti dove si esercitano attività lavorative e/o istituzionali. Perciò, i destinatari del bonus sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; gli enti non commerciali, inclusi quelli del Terzo settore, e religiosi civilmente riconosciuti; infine, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (solo con codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

Il periodo utile per presentare domanda per il bonus sanificazione è il mese compreso tra il 4 ottobre ed il 4 novembre 2021. Il mezzo, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, è quello del modello F24 che, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo del 30% dei costi sostenuti, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

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Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Interruzione servizi informatici del settore penale per modifiche correttive in tutti i distretti di Corte di Appello

Al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive e migliorative sui sistemi di cognizione penale, si procederà ad attività di manutenzione nei distretti di Corte di Appello, con interruzione dei servizi dalle 18:00 di martedì 20 luglio alle 09:00 di mercoledì 21 luglio 2021.
In detto arco temporale i servizi di deposito sul Portale del Processo Penale Telematico e sul Portale NDR non saranno disponibili, anche se fosse rilasciata la relativa ricevuta di deposito.

Le modifiche potrebbero interessare l’intero territorio nazionale coinvolgendo anche i sistemi del civile.

link alla notizia: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW9390

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Non essendo ancora stato attivato il processo telematico, la costituzione via PEC innanzi al Gdp è inammissibile.

Il Giudice di Pace di Ferrara rammenta che non essendo ancora stato attivato il processo telematico, innanzi al Giudice di Pace non è ammesso il deposito degli atti tramite PEC. Dunque, la costituzione di parte avvenuta via PEC è da ritenersi inammissibile. Stessa sorte per l’invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.

Inammissibile la costituzione via PEC innanzi al Giudice di Pace

Succede che venga irrogata una sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità; quindi, la sanzionata ricorre per contestare l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Prefettura (a seguito del rigetto del ricorso in via amministrativa proposto innanzi ad essa). In particolare, le doglianze espresse dalla ricorrente innanzi al giudice onorario riguardano il verbale emesso.

Tuttavia, alla base dell’accoglimento dell’istanza, il Giudice di Pace ritiene di porre la questione della costituzione avvenuta via PEC da parte della Prefettura.

Infatti, come afferma la sentenza, tale costituzione tramite Posta Elettronica Certificata è da ritenersi inammissibile: il deposito degli atti innanzi a tale ufficio non può avvenire attraverso suddetta forma di deposito. Questo perché, per l’ufficio del Giudice di Pace non è intervenuta alcuna normativa che consente tale produzione -al contrario di quanto accade invece per altri organi giudicanti.

Lo stesso accade anche per il deposito degli atti: dinanzi gli uffici del Giudici di pace, esso non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.

Dunque, fino a quando non sarà attiva anche per il Giudice di Pace la disciplina del processo telematico, in tale sede sarà necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed estrarne la conformità (artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 -Sez. U, Sent. n. 10266 del 2018-).

Infine, vale la pena sottolineare che, comunque, gli stessi principi sono stati più volte ribaditi anche dai giudici di merito (sentenza n. 562/2020 del Giudice di Pace di Lodi).

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Sospensione straordinaria dei servizi informatici del settore civile dal 16 luglio al 19 luglio 2021

Per attività di manutenzione straordinaria, i sistemi civili SICID e SIECIC degli Uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di Appello verranno sospesi dalle ore 18:00 di venerdì 16 luglio sino alle ore 09:00 di lunedì 19 luglio 2021.

Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni, ma i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.

Durante la sospensione non sarà possibile consultare i fascicoli degli uffici coinvolti dal fermo dei sistemi.
Per tutti gli utenti “interni” (Magistrati e Cancellieri) non saranno disponibili i registri di cancelleria e, quindi, per i cancellieri non sarà possibile procedere all’aggiornamento dei fascicoli, all’invio dei biglietti di cancelleria e all’accettazione dei depositi telematici; per i Magistrati non sarà possibile depositare i provvedimenti e aggiornare i fascicoli della Consolle del Magistrato e della Consolle del PM, ma sarà possibile utilizzare gli applicativi solo off line.

link alla notizia: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW9376

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento deve essere tempestiva

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento deve essere tempestiva

Cassazione: ok alla richiesta di rinvio d’udienza per legittimo impedimento via PEC, purché lo si faccia tempestivamente

Il Tribunale condanna un imputato straniero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. In appello, l’imputato viene assolto dal primo capo di accusa e si ridetermina in 600 euro la multa per il reato di ricettazione. Infine, il ricorso viene rigettato dalla Cassazione: il difensore non ha trasmesso tempestivamente la richiesta di differimento d’udienza per legittimo impedimento.

L’istanza di rinvio trasmessa 2 giorni prima dell’udienza non è tempestiva

Quali motivi ha sollevato il difensore dell’imputato nel suo ricorso in Cassazione?

Innanzitutto, essendo la comunicazione di avvenuta espulsione del suo assistito allegata al fascicolo, il giudizio doveva esser sospeso proprio per l’assenza dello straniero. In secondo luogo, la PEC per la richiesta d’invio sarebbe pervenuta in tempo, non fosse stato per la Cancelleria (che la sottopone al giudice 5 giorni dopo).

A questo punto, la Cassazione rigetta il ricorso, motivando: l’assenza dell’imputato è “per rinuncia”, e non per impossibilità. Anche perché l’espulsione dell’imputato straniero -di per sé- non costituisce legittimo impedimento: è comunque consentito il suo rientro temporaneo per la difesa in giudizio. Inoltre, nel caso in questione, non si può considerare applicabile la disciplina emergenziale: la posta elettronica per notifiche, comunicazioni o istanze dirette all’ufficio qui non era possibile.

Comunque, anche considerando accettabile il mezzo PEC (“non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio”), “l’istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è caratterizzata da requisiti di ammissibilità quali, in primo luogo, la sua tempestiva presentazione”.

Ciò, in quanto il giudice deve necessariamente accertare e valutare tutti i fatti prima di decidere di concedere o meno il differimento dell’udienza. Nel caso di specie, la richiesta via PEC è stata trasmessa due giorni prima (18.10.2020) della data fissata per l’udienza (20.10.2020), pur sapendo di avere un impegno professionale contestuale già dal 24.07.2017: non si può in alcun modo parlare di tempestiva presentazione.

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Bando contributi per strumenti informatici per avvocati

Bando contributi per strumenti informatici per avvocati

Ne beneficiano avvocati e praticanti iscritti alla Cassa. Domande entro settembre

Il bando n. 4/2021 è uno dei nuovi bandi che la Cassa Fornese mette a disposizione per l’anno 2021. In particolare, si tratta dell’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale. La procedura per l’invio della domanda è da svolgersi esclusivamente on line, entro il termine del 30/09/2021.

Bando contributo per strumenti informatici: destinatari e importi

Tra i bandi messi a disposizione per l’anno 2021 dalla Cassa Forense, c’è anche quello sull’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale. Dunque, è una possibilità rivolta ad avvocati e praticanti avvocati che, alla data di pubblicazione, sono iscritti alla Cassa o hanno il procedimento di iscrizione in corso. Invece, ne sono esclusi: sospesi e cancellati dall’Albo/Registro dei praticanti avvocati; coloro che hanno già percepito il contributo dei bandi n. 9/2018, n. 9/2019 e n. III/2020.

L’importo del contributo è pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell’IVA, sostenuta -in un arco di tempo che va dal 1° gennaio 2020 alla data di pubblicazione del bando- per acquistare strumenti informatici destinati all’esercizio della professione. Nello specifico, non sono previsti contributi di importi inferiori a 300 euro o superiori a 1.500euro. Ora, le spese effettivamente rimborsabili riguardano l’acquisto di strumenti informatici, uno per tipologia tra:

  • computer fisso;
  • computer portatile;
  • monitor;
  • tablet;
  • cuffie, auricolari, microfono;
  • webcam;
  • stampante multifunzione;
  • sistema per videoconferenze;
  • licenza antivirus e software per la gestione degli studi legali e relativi applicativi e aggiornamenti;
  • firewall;
  • abbonamento per l’utilizzo di piattaforme per videoconferenze;
  • strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio.

Quindi, per l’assegnazione del contributo, la domanda deve essere inviata, a pena d’inammissibilità, entro le ore 24,00 del 30 settembre 2021, dal sito www.cassaforense.it.

La domanda deve contenere l’autocertificazione della dichiarazione dei redditi 2020 e, sempre in modalità telematica, il richiedente deve produrre copia della fattura quietanziata relativa agli acquisti effettuati, intestata a sé stesso o allo studio cui appartiene. Infine, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali richiesti, l’istante deve produrre -entro 15 giorni, a pena di esclusione- le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

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Vacanze estive e genitori separati

 

Vacanze estive e genitori separati

Vacanze estive e genitori separati

Regolamentazione e conseguenze pratiche del mancato rispetto degli obblighi dei genitori

Nel caso della separazione coniugale, le vacanze estive da trascorrere in compagnia dei figli richiedono spesso uno sforzo organizzativo importante.

Generalmente, il calendario del Tribunale, che stabilisce anche le tempistiche con le quali i figli trascorrono le vacanze con ciascun genitore, non è troppo dettagliato. Infatti, tale decisione è rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che, nell’interesse dei figli alla bigenitorialità, ne stabilisce modalità e tempistiche.

In caso di separazione, il giudice stabilisce modi e tempi delle vacanze con figli

Innanzitutto, è necessario precisare che -in materia di pause estive o invernali- non ci sono regole precise a cui far riferimento per stabilire la quantità di tempo che i genitori possono trascorrere con i propri figli. Per questa ragione, la decisione viene rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che si pronuncia nell’interesse dei figli alla bigenitorialità.

Decisione che, comunque, tiene conto di eventuali accordi tra i genitori, se non contrari al fondamentale interesse dei figli.

Comunque, esiste una prassi, che è quella di riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi -o frazionati- per le vacanze esclusive con i figli.

Tuttavia, nel caso dei viaggi all’estero, l’iter è più complicato: per il rilascio del passaporto è necessario l’assenso reciproco di entrambi genitori. Assenso che l’altro genitore può negare se: la destinazione è insalubre o pericolosa oppure se esiste un fondato pericolo che il genitore colga l’occasione del viaggio per espatriare all’estero con i figli.

Infatti, gli accordi e le disposizioni stabiliti costituiscono obblighi ben precisi che, se non rispettati, possono portare a conseguenze civili e penali. Ad esempio, la mancata comunicazione di indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura all’altro genitore non comporta conseguenze penali ma viola il dovere di collaborazione di entrambi i genitori per l’interesse della famiglia (art. 143 codice civile).

In ambito penale, invece, il genitore che -una volta fissato dal Giudice il calendario delle visite- non rispetta gli obblighi incorre nel reato art.388 c.p.: la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032.

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Portale dei Servizi Telematici e depositi magistrati – Interruzione odierna dei servizi

Si comunica che il portale PST viene interrotto per improrogabili lavori di manutenzione straordinaria oggi 13/07 dalle ore 17.50 sino a termine attività. (purtroppo non viene indicata dal reparto tecnico)

Possibili anomalie: consultazioni fascicoli non possibili, errore download documenti da fascicolo telematico, errori in terza pec, mancata ricezione terza pec, utente non abilitato al processo civile telematico, interruzione pagamenti telematici, blocco depositi Processo Penale Telematico, ecc.

Anomalie servizi PCT – Mittente non autorizzato al processo telematico

Si comunica che a causa di anomalie da parte del sistema Ministeriale (non di Servicematica), si riscontrano errori nella ricezione della terza pec.

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Esempio:
Messaggio: Il messaggio con oggetto “oggetto del deposito” indirizzato a “tribunaledicompetenza@tribunalepec.it” non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato scartato.
Errore: E0401
Descrizione: Il mittente del messaggio “nome.cognome@tuapec.it” non è autorizzato al Processo Telematico.

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Non ci sono comunicazioni da parte del Ministero sulla procedura da eseguire.

Consiglio: contattare la cancelleria di riferimento e verificare se è arrivato il deposito telematico.

Parcella avvocato ok procedimento ingiunzione

Parcelle avvocati: ok al procedimento di ingiunzione

Il D.L. n. 1/2012 non abroga il procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.

Nell’ambito della liquidazione del loro compenso, gli avvocati possono ancora avvalersi del procedimento monitorio, in sostituzione del giudizio ordinario o del rito sommario di cognizione. Così, per veder riconosciuto il proprio diritto, basta porre a base del ricorso la propria parcella di spese e prestazioni, validata dalla competente associazione professionale. Questa è la linea della Corte di Cassazione che -a Sezioni Unite- (sentenza n.19427/2021) conferma quella del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Capitale.

Liquidazione compensi avvocati: nessuna abrogazione tout court delle norme sul sistema tariffario

Succede che un avvocato faccia segnalazione al Procuratore per informare l’ufficio della Procura dell’esistenza di un preciso orientamento del Tribunale di Roma. Infatti, proprio in virtù di tale orientamento, in quell’ufficio, i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati dal 2012 a fini liquidativi vengono rigettati. Ciò, nonostante essi abbiano annessa prova documentale dell’attività svolta, e del parere di congruità da parte del competente COA.

Perciò, il Procuratore Generale chiede alla Cassazione l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse di legge. Lo scopo è: superare i contrasti interpretativi attualmente esistenti ed uniformare l’applicazione di questa legge sull’intero territorio nazionale. Ora, gli Ermellini ricordano che la L. 247/2012, all’art.13 (“nuova disciplina per l’orientamento della professione forense”), dispone l’abolizione tout court delle tariffe professionali, ma in piena continuità con la L. n. 27/2012 (art. 9).

Infatti, per la Cassazione appare evidente “come tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia se non una sostanziale omogeneità”. Dunque, “in tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, non [determina], in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c.”.

Pertanto, anche successivamente all’entrata in vigore di tale provvedimento, “l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.

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