Foto dei minori sui social: implicazioni legali e conseguenze psicologiche

Un bambino è una persona piccola. È piccolo solo per un po’, poi diventa grande. Un bambino ha piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non per questo ha piccole idee” 

da Che cos’è un bambino? di Beatrice Alemagna

I social, ormai, fanno parte della nostra quotidianità. Tuttavia, hanno introdotto nuovi rischi che vanno ad incidere sui diritti umani, in particolar modo su quelli dei più piccoli.

Condividere le loro foto fa parte di questi rischi. Sono immagini che creano, infatti, un’impronta digitale tracciabile, che viene attaccata ai bambini senza chiedere il loro consenso. Tutto questo potrebbe incidere sullo sviluppo del bambino, e talvolta, anche sulla sua sicurezza fisica.

Condividere le foto dei figli sui social: sì o no?

Chiaramente non c’è nulla di male nel pubblicare qualche foto dei figli sui social. Il problema nasce quando la condivisione diviene eccessiva, senza stabilire criteri di privacy o comprendere i reali rischi della condivisione di alcune fotografie.

I dati personali dei bambini dovrebbero restare protetti, e dovrebbe essere sempre garantito il diritto alla cancellazione di tutte le informazioni digitali che li riguardano. In Europa, il GDPR fornisce una protezione specifica anche per i bambini.

E’ fondamentale che le persone siano informate a sufficienza sul modo in cui vengono raccolti i loro dati, e che sia loro garantita la possibilità di accedere ed opporsi al trattamento di tali dati. Per quanto riguarda i bambini, il GDPR stabilisce che il consenso dei bambini deve essere rispettato in base allo sviluppo e all’evoluzione delle loro capacità.

Il fenomeno dello sharenting

Il termine “sharenting” descrive il fenomeno della costante condivisione online, da parte dei genitori, di immagini, video e informazioni che riguardano i figli.

Il termine deriva da share, condividere, e parenting, genitorialità. Si dovrebbe tuttavia privilegiare il termine oversharing, che va ad indicare la costante ed eccessiva sovraesposizione online dei più piccoli.

L’esposizione, nella maggioranza dei casi, avviene senza il loro consenso, in quanto troppo piccoli per comprenderne le implicazioni oppure perché non viene loro richiesto.

Secondo la legge, la pubblicazione delle foto online di un minore è legittima se:

  • c’è il consenso di entrambi i genitori;
  • se rispettano il decoro, la reputazione e l’immagine del minore;
  • se il minore ha compiuto 14 anni ci deve essere la sua approvazione.

Le implicazioni dello sharenting

Le implicazioni dello sharenting sono diverse:

  • violazione della privacy e dei dati personali. La privacy, infatti, non è soltanto un diritto degli adulti, ma anche dei bambini, secondo quanto stabilito dalla Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dal GDPR;
  • mancata tutela delle immagini: condividendo contenuti online si perde, infatti, il controllo sui contenuti e sulle informazioni. L’identità digitale ha effetti reali e tangibili sul futuro dei figli, tenendo presente che restano online e a disposizione di chiunque;
  • ripercussioni psicologiche sul benessere dei bambini: quando cominceranno a navigare online in maniera autonoma, i bambini dovranno fare i conti con l’essere/l’essere stati esposti nel web continuamente. Potrebbero ritrovare un’identità digitale composta da immagini anche intime, di cui non hanno mai dato il consenso;
  • rischio di diffusione di contenuti che alimentano materiali pedopornografici. Foto e video innocenti potrebbero essere condivisi da chiunque, oppure screenshottati, scaricati e utilizzati per altri scopi. Inoltre, si potrebbero manipolare le immagini con programmi di photo editing, al fine di renderle materiale pedopornografico;
  • rischio di adescamento: i dati sensibili dei figli, le loro passioni e le loro abitudini, costantemente condivise online, potrebbero rappresentare materiale utile per avvicinarli e adescarli.

I bambini sono persone, così come lo sono gli adulti

Secondo l’articolo 17 del GDPR, in vigore dal 2018, è previsto il diritto alla cancellazione. Ovvero, i genitori possono divulgare informazioni sui propri figli e sulla vita famigliare in generale, ma i bambini possono richiedere che i genitori rimuovano tali contenuti, anche se non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

I minori, infatti, hanno diritto ad una protezione specifica dei loro dati, poiché potrebbero non avere la piena consapevolezza dei rischi e delle conseguenze della condivisione online.

Così come gli adulti hanno il diritto di cambiare idea e di rimuovere alcune informazioni condivise online, anche i bambini dovrebbero avere lo stesso diritto.

Cosa ne pensano i preadolescenti

In linea di massima, i genitori non sembrano conoscere a pieno i rischi della condivisione online.

Sono diversi gli studi che stabiliscono come i genitori debbano essere educati meglio nel gestire i propri social network. Invece, gli studi che riguardano il punto di vista dei figli sulla condivisione online dei genitori sono pochissimi.

I più piccoli non riescono ad avere una piena percezione della propria identità digitale, ma dalla preadolescenza cominciano a prendere coscienza della loro presenza sul web.

In uno studio del 2019 condotto da un team di ricercatori dell’Università di Antwerp in Belgio su adolescenti tra i 12 e i 14 anni, è emerso come la maggioranza dei ragazzi siano preoccupati per il comportamento dei propri genitori.

In particolar modo, sono preoccupati dalla condivisione di contenuti ritenuti imbarazzanti, come foto buffe o che mostrano nudità. Ritengono di essere soggetti ad un maggior rischio di commenti negativi, bullismo e cyberbullismo.

Alcuni adolescenti hanno il timore che la presenza di alcune loro foto imbarazzanti presenti sul web potrebbero incidere anche su un colloquio di lavoro, poiché i recruiter vanno a caccia di informazioni dei candidati proprio sui social.

I bisogni dei bambini non corrispondono ai nostri 

Come già detto, non dobbiamo fare terrorismo, ma sensibilizzare, al fine di evitare che la condivisione diventi totalizzante.

Se il profilo personale di un adulto diventa un luogo dove condividere immagini e racconti che riguardano esclusivamente i figli, diventerà un profilo social del bambino – ma senza consenso del minore. E’ una cosa che non va bene per il bambino, ma nemmeno per il genitore.

Non c’è niente di male, comunque, nel pubblicare qualche foto ogni tanto. Basterà non scegliere quelle più intime, come le foto dei bagnetti, o immagini che nel futuro potrebbero risultare imbarazzanti per i figli.

In ogni caso, meglio restringere le impostazioni della privacy, rendendo disponibili le immagini soltanto ad un gruppo ristretto di persone, come familiari o amici intimi.

Sarebbe sempre bene mettersi all’altezza dei bambini e non chiedere mai loro di fare cose da adulti, ma di cercare di capire i loro bisogni, che spesso non coincidono con i nostri. Condividere le foto dei figli sui social, infatti, risponde al desiderio dei genitori, non a quello dei bambini.

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Servicematica non sarà interessata da questa tipologia di problemi. Se hai già acquistato la firma digitale con Servicematica, quindi, non preoccuparti, potrai continuare ad utilizzarla per firmare i tuoi documenti senza alcun problema.

 

Lo scorso maggio, Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale, ha comunicato che l’omonima francese ANSSI (Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information) ha deciso che dal 2023 due dispositivi di firma elettronica qualificata verranno rimossi dall’elenco notificato alla Commissione europea.

Parliamo di secure electronic signature creation devices (SSCD) e qualified electronic signature creation devices (QSCD). Nello specifico, dal 31/12/2022 non funzioneranno più:

  • smart card tipo Applet ID One Classic v1.01.1 configurazione CNS, Classic o CIE caricato su Cosmo v7.0-n Large, Standard e Basic su componente NXP T;
  • smart card TS-CNS con chip NXP ASEPCOS-CNS v1.84 in SSCD configurato con patch PL07 su NXP P60D080PVG dual interface microcontroller T.

Dunque, non sarà più valido apporre firme digitali con tali dispositivi, a causa del venir meno della catena di trust eIDAS.

ANSSI ha preso la decisione di rimuovere tali dispositivi dall’elenco notificato alla Commissione europea in quanto obsoleti – e poco utilizzati sul mercato francese.

In Italia, invece, ci sono circa un milione di certificati di firma elettronica qualificata. Corrispondono al 25% dei certificati qualificati di firma digitale attivi che utilizzano smart card/token di questo tipo.

SERVICEMATICA NON SARA’ INTERESSATA DA QUESTI CAMBIAMENTI.

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«La riforma Cartabia entrerà in vigore così com’è. Ci potrà essere qualche ulteriore slittamento di qualche sua piccola parte, ma non si può pensare di ritrattare la normativa con la Commissione Europea: abbiamo già avuto tranche di finanziamento».

Queste le parole di Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, nel suo intervento del 22 novembre a Italia Direzione Nord – A True Event, tenutosi a Milano.

La scelta di far slittare l’entrata in vigore al 30 dicembre, secondo Sisto, è dovuta al fatto che «non eravamo ancora pronti: c’erano situazioni, ordinamenti e logistiche da sistemare. Perché una buona norma possa essere efficace, è necessario che la struttura sia pronta ad applicarla».

Tra i punti che sono stati più dibattuti della Riforma Cartabia troviamo senza dubbio le nuove norme che vanno a disciplinare la cronaca giudiziaria e che affida ai capi delle procure tutte le decisioni sulle notizie da rendere note alla stampa. Di questo ne avevamo già parlato un po’ qui.

Questa riforma «ha avvicinato il processo alla Costituzione. L’articolo 21 è un pilastro della democrazia, ma gli articoli 3, 24, 25, 27 non sono meno importanti. Non c’è un bene costituzionale più importante degli altri: bisogna metterli tutti insieme e trovare una mediazione tra diritto di cronaca, la riservatezza e la presunzione di non colpevolezza».

Aggiunge Vinicio Nardo, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano: «Quel decreto è doveroso perché viene dall’Europa. Penso sia qualcosa di civile che porterà a un ridimensionamento dei modi e dei costumi e che possa incidere anche sull’aspetto culturale».

Edmondo Bruti Liberati, magistrato ed ex-procuratore della Repubblica, è di tutt’altro avviso. Pur condannando gli eccessi, ricorda che «l’informazione sulla giustizia è un elemento della democrazia. È interesse pubblico che la stampa possa conoscere cosa avviene ed eserciti il suo dovere di critica verso chi esercita il potere giudiziario».

Durante l’incontro, Sisto ha risposto alle critiche sollevate sul decreto anti-rave, sostenendo che è rivolto «alla tutela della salute e dell’ordine pubblico. È indirizzato a beni giuridici che non possono essere scambiati con scuole o manifestazioni in piazza. Io sarei per una modifica che preveda l’inserimento nel testo dell’uso indiscriminato di sostanze stupefacenti per chiarire ulteriormente ed evitare che qualcuno possa applicarlo al di là dei contesti appropriati».

Per quanto riguarda la lunghezza dei processi, invece, ha dichiarato: «Nella manovra di bilancio abbiamo indicato delle priorità come le assunzioni di personale, sia nella polizia penitenziaria sia negli uffici giudiziari».

Secondo Dario Bolognesi, fondatore dello Studio Bolognesi, un aiuto potrebbe arrivare da una norma della Riforma Cartabia: «L’Istituzione di un’udienza predibattimentale nei processi che vanno a giudizio con citazione diretta, apparentemente, è in un istituto in più. Ma potrebbe portare un grande vantaggio, perché il giudice del predibattimento avrà il fascicolo del pm e potrà assolvere. Visto che un 40% delle cause si fermano in udienza preliminare, potremmo aver trovato una soluzione».

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Grandi Dimissioni: un fenomeno in crescita

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Grandi Dimissioni: un fenomeno in crescita

Sono sempre di più le persone che scelgono di lasciare il lavoro per diverse ragioni. È un fenomeno globale che cresce sempre più, e che sta prendendo piede anche nel nostro paese.

Si tratta del Great Resignation, letteralmente Grandi Dimissioni, e si stima che più di un lavoratore su due stia cercando un nuovo lavoro o che comincerà a farlo. Questo è quanto emerge dal Randstad Workmonitor, indagine semestrale condotta in 34 paesi.

Insoddisfazione vs felicità personale

Le motivazioni di questo esodo silenzioso sono svariate: potrebbero riguardare l’incapacità del proprio datore di lavoro di soddisfare le ambizioni lavorative e professionali, la scarsa flessibilità, oppure la mancanza di corrispondenza tra i propri valori e quelli dell’azienda.

Si tratta di un fenomeno caratterizzato da un aumento progressivo del numero delle dimissioni dei lavoratori dipendenti dal proprio lavoro. Alla base di tutto questo troviamo un senso d’insoddisfazione: per molti, le proprie esigenze lavorative non riescono ad essere completamente appagate, dunque cercano nuove opportunità di crescita altrove.

La scelta di cambiare lavoro riguarda soprattutto i giovani della Gen Z, che riconoscono che la loro priorità è la felicità personale, non il lavoro. Il fenomeno è collegato al desiderio dei più giovani di cogliere migliori opportunità, anche all’estero.

Disoccupati, ma felici

Il 29% dei lavoratori italiani è alla ricerca attiva di un nuovo impiego. Globalmente, l’Italia è al terzo posto nella classifica di questo nuovo trend. La percentuale sale al 38% se consideriamo soltanto la fascia d’età 25-34.

Il 36% dei lavoratori italiani ha già lasciato il proprio lavoro per l’incompatibilità con la vita privata. Il 38% dei lavoratori ha dichiarato che se il lavoro gli impedisse di godersi la vita, sarebbe disposto a lasciare il proprio lavoro.

Il 32% dei dipendenti preferirebbe essere disoccupato piuttosto che infelice a livello lavorativo. Tra le cause del great resignation troviamo l’insoddisfazione (47%), la demotivazione (34%) e la mancanza di condivisione degli obiettivi (30%).

Le aziende ne risentono

Le aziende, ovviamente, risentono negativamente del fenomeno. Si registra, per esempio, sovraccarico di lavoro, desiderio di emulazione, perdita di punti di riferimento e demotivazione.

Dunque, per evitare complicazioni, molte aziende cercano di mettere in atto azioni al fine di trattenere le risorse. Parliamo di percorsi di formazione, momenti di ascolto e di condivisione delle problematiche, maggior attenzione alle relazioni interne e cambi di mansione.

Under e over 40

I giovani con meno di 40 anni si riconoscono direttamente nel fenomeno delle grandi dimissioni. Queste persone affermano che la decisione di cambiare sia stata dettata proprio dalla ricerca della crescita professionale, unitamente al desiderio di ricomporre i pezzi della propria vita.

I lavoratori con più di 40 anni, invece, vedono il fenomeno dall’esterno, senza sentirsi direttamente chiamati in causa. Riconoscono, tuttavia, la perdita di talenti importanti nell’azienda, e soprattutto comprendono le difficoltà nell’assunzione di nuove figure adeguate.

Le motivazioni principali

Le motivazioni economiche giocano un ruolo importante nella decisione di cercare un nuovo lavoro. Nell’ultimo anno, infatti, soltanto il 19% dei lavoratori ha ricevuto un aumento di stipendio. Siamo al penultimo posto, in questo senso, nella classifica globale.

Siamo all’ultimo posto, invece, per quanto riguarda la distribuzione di benefit, flessibilità e smart working. Ci sono, tuttavia, ragioni ancora più profonde all’origine del great resignation.

Il fenomeno è dovuto in particolar modo ai più giovani, che affermano che il datore di lavoro non è in grado di soddisfare pienamente la realizzazione personale. Il lavoro, per il 48% degli intervistati, non è in grado di offrire uno scopo, mentre il 60% dice che la vita privata è molto più importante rispetto a quella professionale.

Scusa, ma non siamo sulla stessa lunghezza d’onda

Un’ulteriore motivazione che spinge i lavoratori a lasciare il proprio lavoro è il fatto di non sentirsi sulla stessa lunghezza d’onda tra i propri valori e quelli dell’azienda. Spesso si tratta di temi ambientali o sociali: il 38% non accetta di lavorare in un’azienda che non si impegna in tal senso.

Anche il ruolo della scarsa flessibilità non scherza. Le aziende non offrono flessibilità di orario e luogo, e in molti decidono di lasciare l’impiego perché non consente il lavoro da remoto.

Un altro tasto dolente è l’incapacità delle aziende di assecondare a pieno le ambizioni professionali. Tra i bisogni formativi più “richiesti” troviamo lo sviluppo di competenze tecniche, delle soft skills e la formazione digitale.

Opportunità, non problemi

Nel mondo odierno, le aziende devono prestare più attenzione alla vita privata dei dipendenti.

È importante rivolgere l’attenzione verso un buon work life balance, con flessibilità negli orari e nei luoghi di lavoro, per attrarre i talenti più giovani nel mercato. Smart working. Permessi agevolati, part-time per i neo-genitori e orari flessibili: si combatte così la great resignation.

I dipendenti devono sentirsi valorizzati e assecondati nelle loro ambizioni di crescita professionale. È necessario considerare il fenomeno da un altro punto di vista, ovvero non come un problema ma come opportunità.

Marco Ceresa, amministrazione delegato di Randstad spiega che «sarà una grande sfida per le aziende, che in una situazione di carenza di talenti devono ripensare il loro approccio per attrarre e trattenere il personale».

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Quando è prevista la radiazione per l’Avvocato?

Gli avvocati non devono soltanto svolgere con diligenza il proprio lavoro, ma devono anche essere corretti nei rapporti con colleghi, giudici e clienti. Se un legale dovesse venir meno a tali obblighi potrebbe andare incontro ad una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità di ciò che ha commesso.

La sanzione massima è la radiazione, ovvero la cancellazione dall’albo professionale. Chiaramente, la radiazione è prevista soltanto per i fatti più gravi in assoluto, come nel caso del legale che al posto di difendere il proprio assistito agisce contro lui, accordandosi con la sua controparte.

La radiazione consiste in una sanzione disciplinare prevista dal Codice deontologico forense. E’ la sanzione più severa in assoluto, che porta l’avvocato all’esclusione dall’albo, impedendogli anche di iscriversi a qualsiasi altro elenco, albo o registro.

Dunque, la radiazione cancella il libero professionista dall’albo, rendendogli impossibile esercitare la professione.

A decidere la radiazione è il Consiglio Distrettuale di Disciplina, che può adottare altri provvedimenti disciplinari, come:

  • l’avvertimento, con il quale l’avvocato viene informato di aver avuto una condotta che va contro le norme deontologiche e successivamente invitato a non commettere ulteriori violazioni. E’ una sanzione disciplinare che interessa le infrazioni minori;
  • la censura, ovvero un avvertimento un po’ più forte rispetto al mero richiamo precedente;
  • la sospensione, che porta l’avvocato ad essere escluso dall’esercizio della professione per un periodo di tempo che va dai due mesi ai cinque anni.

La radiazione, per quanto sia grave, non è per sempre. Un avvocato che è stato cancellato dall’albo potrà ottenere la reiscrizione dopo cinque anni, ma soltanto se si forniscono delle prove di aver mantenuto una condotta impeccabile.

Per la Cassazione, se dopo la radiazione dall’albo a causa di una condanna penale l’avvocato chiede la reiscrizione, il Consiglio dell’ordine valuterà attentamente la richiesta, tenendo conto della gravità del fatto commesso e della condotta successiva.

L’avvocato che voglia ritornare ad esercitare la professione dovrà procedere con la richiesta entro un anno dal termine dei cinque anni di radiazione. Successivamente, non avrà più possibilità di essere reiscritto.

Casi in cui l’Avvocato viene radiato

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, un avvocato può essere radiato dall’albo se si fa dare una grandissima somma di denaro da un cliente, garantendo un esito favorevole poiché si conosce il giudice in causa.

Oppure, può essere radiato un avvocato che agisce in conflitto d’interessi con l’assistito. Questo è il caso, per esempio, dell’avvocato che assume la difesa dell’imputato, e al tempo stesso assiste anche la persona offesa.

La radiazione avviene anche se un avvocato utilizza le informazioni riservate che sono state ottenute dal proprio assistito, al fine di utilizzarle per il vantaggio di un altro cliente, come nel caso in cui il legale, dopo aver difeso la moglie nel giudizio di separazione, difende il marito nella causa di divorzio.

Una condotta ancora più grave avviene quando un avvocato si mette d’accordo con la controparte processuale a danno del proprio assistito. In tal caso, non scatta soltanto la radiazione ma anche il reato di patrocinio infedele, punito con la reclusione.

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Il mese di novembre 2022 è stato certamente il peggiore per quanto riguarda il rapporto tra telematica e avvocati. Ci sono stati gravissimi ritardi e malfunzionamenti nel sistema telematico del processo civile, e il Ministero non ha ancora dato spiegazioni.

Tutti gli adempimenti di cancelleria avvengono obbligatoriamente ed esclusivamente secondo modalità telematiche. Dunque, sono affidati al buon funzionamento dei vari servizi. Notificazioni, pagamenti, depositi e consultazione dei fascicoli sono stati, alle volte, completamente impediti, causando un notevole danno per gli studi legali.

Questo è quello che pensa l’Organismo congressuale forense, che scrive in una nota: «Qualche giorno fa, il ministero dell’Interno, in nome della privacy, ha inibito la possibilità di estrarre i certificati anagrafici online: si tratta di un’attività che offre sicuro risparmio di tempo e di denaro, ad esempio per i civilisti, che, prima di procedere alle notifiche, possono verificare gli indirizzi dei destinatari».

Continua la nota: «Né si dimentichi che l’uso giudiziario dei dati personali è consentito dal principio di proporzionalità, garantito dal considerando 4 del Reg. UE 679/2016 (Gdpr), e dunque, dall’equivalenza tra il diritto alla riservatezza del dato personale ed il diritto che si intende reclamare all’autorità giudiziaria».

Ora, invece, è il turno del malfunzionamento del sistema informatico di liquidazione delle spese di giustizia, il sistema SIAMM. «E’ il sistema che dovrebbe servire per i pagamenti in favore degli avvocati, per il patrocinio a spese dello Stato, del pubblico, a fronte delle condanne in virtù della legge Pinto».

Se qualcuno ora chiede di accedere con le sue credenziali viene accolto con un messaggio: “non c’è più spazio”. Tali malfunzionamenti e l’improvvisa decisione del ministero determinano per l’avvocato l’impossibilità di esercitare del tutto le proprie attività.

È evidente la necessità «di aumentare le risorse dedicate alla digitalizzazione, così com’è venuto il momento di riformare completamente il sistema telematico in quanto strumento che consente l’accesso alla giustizia».

La digitalizzazione della Giustizia è la prima tra le missioni che sono state respinte nel PNRR. L’avvocatura invoca da tempo la creazione di un’unica piattaforma in grado di sostituire i canali di consultazione e deposito degli oggetti esistenti (amministrativo, civile, contabile, penale, tributario e sportivo). Inoltre, ci sono «uffici giudiziari incredibilmente ancora oggi esclusi dalla digitalizzazione come il Giudice di Pace».

Secondo l’OCF, le varie modalità di deposito degli atti impongono all’avvocato ulteriori adempimenti, inutilmente complessi. Creando un unico portale si andrebbe a facilitare e a velocizzare il lavoro dell’avvocato nel gestire i depositi, andando anche a diminuire i costi.

Grazie ad una tecnologia adeguata e al superamento del deposito tramite PEC, otterremo «il caricamento diretto dell’atto sulla piattaforma, visibile subito da tutti, fatta salva la verifica da parte del cancelliere. La visibilità a favore di controparte diverrebbe immediata e senza ritardi».

Il mondo dell’avvocatura ritiene da tempo che sia necessaria l’uniformità dell’identificazione e dell’autenticazione elettronica di chi utilizza i sistemi. Bisognerebbe revocare qualsiasi decisione che impedisce l’accesso dell’Avvocato all’Anagrafe Nazionale, proprio in quanto funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa.

L’Organismo congressuale forense «manifesta piena disponibilità a contribuire ad ogni iniziativa tecnica e politica volta alla creazione di un sistema integrato di identificazione, di deposito e di consultazione, mettendo a disposizione il notevole bagaglio di esperienza e di conoscenza anche tecnica dell’avvocatura».

L’OCF chiede «che venga prontamente rimosso per gli avvocati ogni impedimento alla consultazione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente».

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Il gaslighting è una tecnica con cui un soggetto (o un gruppo di persone) cerca di avere maggior potere. Per esercitarlo sceglie una vittima, per manipolarla e portarla a dubitare della realtà.

E’ una tecnica lenta, tant’è che la vittima non si rende conto di vivere un lavaggio del cervello. Il termine prende spunto dal film Gaslight, dove un uomo manipola tantissimo la moglie, al punto da spingerla a credere di essere impazzita.

I soggetti che utilizzano tale tecnica manipolatoria distorcono in modo volontario le informazioni per cercare di affermarsi e per mettere in discussione la salute mentale e l’autostima della vittima.

La violenza psicologica e il gaslighting non corrispondono, in sé, a dei reati, ma sono collegati ad alcune forme di reato, come maltrattamenti familiari, stalking, minaccia e violenza privata. Impariamo a riconoscerlo per aiutare i nostri clienti e noi stessi.

Manipolatori patologici

Ci sono molti libri che forniscono le basi per conquistare la fiducia delle altre persone, costruire nuove relazioni, convincere gli altri a pensarla come te, aumentare la popolarità, rendere più gradevoli i rapporti sociali e aumentare il proprio potere di persuasione.

C’è una differenza, ovviamente, tra chi legge questi libri e un manipolatore patologico. Dunque, per proteggersi è sempre bene conoscere le varie tecniche adottate da un gaslighter. Qualcuno potrebbe anche non farlo consapevolmente, approfittando dei benefici che si ottengono nel momento in cui la vittima diviene dipendente da lui.

Se il gaslighter non è consapevole di esserlo, nessuna delle sue azioni può essere giustificata in alcun modo. Per prima cosa, è opportuno interrompere qualsiasi comunicazione con lui.

Chi è il gaslighter

Il gaslighter è un manipolatore, un narcisista. È una persona intuitiva, calcolatrice, che legge in anticipo le mosse delle sue vittime, che vuole annientare in tutti i modi creando un rapporto di assoluta dipendenza.

Indossa sempre una maschera, facendo credere a tutti di essere lui la vera vittima del mondo. Vive in un perenne stato di recitazione, dove non rivela mai il suo vero sé. A causa della sua auto-alienazione, il gaslighter non è più capace di provare interesse o empatia verso gli altri. Nessuno lo può salvare, se non sé stesso.

Alcuni esempi

Un esempio potrebbe essere il rapporto tra un genitore iperprotettivo o autoritario e il figlio. Il genitore, in questo caso, non consente al figlio di sviluppare a pieno la sua personalità, utilizzando diverse tecniche, tra cui il senso di colpa, l’eccessiva protezione e la deresponsabilizzazione.

In questi casi i genitori lasciano i figli in un limbo, dove non ci sono responsabilità e dove vivono in maniera subordinata rispetto al genitore. Il rapporto con il genitore si basa sulla paura e sul senso di colpa, e non sull’educazione e sull’amore.

Il gaslighting può caratterizzare altre tipologie di relazione, come amore e amicizia, generando un rapporto di dipendenza che esclude l’affetto.

I campanelli d’allarme

Ci sono dei campanelli d’allarme per riconoscere questi manipolatori patologici:

  • utilizzano costantemente piccole bugie, primo indizio di una relazione non sana, tossica. Spesso, anche se le riconosciamo, non diamo loro il giusto peso;
  • un gaslighter nega sempre l’evidenza, anche quando la vittima è la vera vittima, oppure cerca di cambiare versione dei fatti per instillare il dubbio;
  • il manipolatore è una persona molto gelosa, che non concede all’altra persona di vivere la propria vita. Ma quando riguarda se stesso, si concede tutte le libertà del mondo.

Le tappe del gaslighting

Affinché il processo di manipolazione sia funzionale, il gaslighter conduce la vittima attraverso 3 fasi:

  • durante la prima fase la comunicazione passa attraverso una fase di distorsione, al fine di confondere la vittima andando ad alternare momenti positivi e momenti negativi. In una relazione amorosa, il gaslighter all’inizio sarà innamorato e affascinante, portando l’altra persona a vivere situazioni fantastiche, condite, però, da silenzi ostili o da dialoghi destabilizzanti. In questo modo la vittima sarà profondamente disorientata;
  • la seconda fase è quella della difesa, dove la vittima è tutto sommato lucida e non ancora abbastanza sottomessa per capire che c’è qualcosa che non quadra. Tuttavia la confusione che è stata instillata dal manipolatore è tale che la vittima sentirà di dover portare a termine una missione, quella di provare a cambiare il carnefice. Ovviamente, la missione fallisce, e la vittima cade ufficialmente nella trappola del manipolatore;
  • l’ultima fase, invece, è quella della depressione. Qui il manipolatore controlla completamente la vittima, credendo che tutto ciò che dice l’abusante sia vero, piegandosi alla volontà dell’altro.

Dopo di che, la manipolazione raggiunge il suo apice. La violenza, che sia fisica e/o psicologica, diviene cronica, tant’è che la vittima vede il gaslighter come un salvatore.

Altri esempi

  • È utilizzato spesso dalle persone sociopatiche, dato che dispongono di ben poca empatia e sono abili nel raccontare bugie;
  • Viene utilizzato dai mariti violenti che lo utilizzano contro le mogli per nascondere violenze e abusi;
  • Capita che, in alcuni casi di adulterio, il manipolatore utilizza questa tecnica per portare l’altra persona ad un crollo emotivo, talvolta sino al suicidio;
  • Un esempio famoso è quello della famiglia Manson, che entrava nelle case senza rubare, ma lasciando tracce del loro passaggio al fine di seminare inquietudine.

Per concludere

Se si sente la necessità di registrare le conversazioni e gli eventi che accadono per essere sicuri di non essersi inventati le cose è un chiaro sintomo di essere vittima di gaslighting. Si potrebbe provare confusione, sentirsi privi di valore, stanchezza, vergogna, dipendenza, idealizzazione, ansia, isolamento, depressione e trauma psicologico.

È sempre bene chiedere aiuto, a persone amiche o a professionisti. Tuttavia, dato che tale tecnica potrebbe distruggere completamente la percezione della realtà, dovremmo pensare a raccogliere delle prove per sentirci più sicuri: teniamo un diario, registriamo le conversazioni e facciamo fotografie.

Per difendersi e ricostruire la propria identità potrebbe volerci del tempo. Ricordiamoci, però, che non siamo mai responsabili del comportamento abusivo di un gaslighter. Impariamo a riconoscere e ad ascoltare di nuovo i nostri pensieri e i nostri sentimenti, e creiamo un percorso di recupero dal trauma.

Infine, ricostruiamo le relazioni con gli amici e la famiglia.

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Un muro di indifferenza

La carcerazione non comporta la perdita dei diritti, anzi: una persona che si ritrova in tale contesto necessita di maggior tutela. In tale contesto, trovandosi sotto la completa responsabilità dello Stato, quest’ultimo dovrebbe garantire dignità, benessere e salute.

Il carcere dev’essere un luogo di rieducazione, per mettere in sicurezza la nostra società. Se ciò non avviene, quello che resta sono soltanto parole vuote e un muro di indifferenza, che non ci permette di osservare le cose da diversi punti di vista.

Giovani vs anziani

Ogni anno, in Italia, migliaia di persone tra i 18 e i 34 anni transitano negli Istituti Penitenziari. Una tale consistenza di giovani nelle carceri italiane dovrebbe indurci a riflettere attentamente alla strada da intraprendere per contrastare il fenomeno.

In molti hanno studiato gli effetti negativi dell’esperienza in carcere, come ansia, depressione e autolesionismo. Nelle carceri, inoltre, esiste un vero e proprio “trattamento penitenziario” attuato dai più anziani nei confronti dei giovani detenuti.

I giovani, infatti, entrano a contatto con questi soggetti criminali che sembrano dimostrarsi sensibili alle necessità psicologiche, personali e logistiche dei nuovi arrivati, anche se il loro fine è avere facile presa su personalità molto fragili, da sfruttare ai fini della delinquenza.

La detenzione prepara al reinserimento sociale

L’obiettivo, invece, dovrebbe essere trasformare l’esperienza della detenzione da luogo in cui studiare il crimine a momento di riflessione umana e di crescita personale.

Bisognerebbe evitare che i soggetti più giovani finiscano per restare intrappolati nel circuito della devianza, insieme a soggetti che continuano ad entrare e ad uscire dal carcere. Bisognerebbe disegnare differenti canali d’accoglienza, attivando circuiti di inserimento differenziati in base alla tipologia di reato commesso.

Un’applicazione sempre più ampia delle misure alternative di detenzione potrebbe contenere questi fenomeni, offrendo percorsi concreti di risocializzazione a migliaia di soggetti.

Gestione partecipata del carcere

Una cosa fondamentale è far comprendere ai detenuti più giovani che non ci si aspetta da loro soltanto una reintegrazione all’interno del sistema sociale, ma che ci sia anche una nuova base per costruire un miglior sistema sociale.

Un clima di serenità e fiducia favorisce la comunicazione e l’espressione spontanea di pensieri, idee e sentimenti. Bisogna concorrere all’acquisizione e al recupero della dimensione sociale del detenuto, delle sue possibilità, dei suoi diritti e della sua dignità.

Importante anche promuovere la partecipazione attiva dei soggetti detenuti, affinché giungano alla gestione partecipata del carcere. Non devono più essere soggetti passivi, ma protagonisti della vita che si svolge all’interno delle mura.

Fondamentale educare, informare, sensibilizzare, per modificare un comportamento individuale che si ritiene sia stato causa di condotta antisociale.

La duplice funzione del carcere

Il carcere racchiude in sé un duplice mandato: quello della custodia e quello del trattamento. Deve essere orientato, dunque, verso l’interazione adeguata dei due aspetti, delineando una configurazione istituzionale tesa ad una gestione corretta dei problemi che riguardano i giovani reclusi.

Dovremmo incamminarci verso un carcere con una fisionomia trattamentale, non soltanto custodiale. Creare un luogo dove ogni operatore partecipa attivamente alla soddisfazione dei bisogni e delle necessità dei giovani detenuti, che dovranno diventare coscienti e consapevoli della propria soggettività, gestendo responsabilmente la propria detenzione e il rientro nella società.

Dovranno essere in grado di autodeterminarsi e riscoprire le proprie potenzialità, senza ricorrere a mezzi illeciti.

Guardare al futuro

Il carcere equivale alla società. Dunque, come può la società non sentirsi chiamata in causa? Come può non essere consapevole che il suo interesse è quello di occuparsi di quello che avviene o che non avviene all’interno del carcere?

Volenti o nolenti, esiste un dopo, che noi tutti auspichiamo che sia positivo. Ma tale positività dipende da un percorso costruttivo, solidale e non indifferente.

La ricostruzione dell’individuo nella sua relazione con la società è una scommessa di solidarietà sociale. Più vicini ci poniamo al condannato – che prima di tutto deve essere visto come essere umano – più efficacemente si potrà attivare il processo di valorizzazione della sua individualità.

La pena non deve infliggere tormento o vendetta per il male commesso dal condannato. Non deve guardare al passato, ma al futuro, in ottica di prevenzione, affinché la persona non commetta altri crimini.

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Studio Legale: come gestire i conflitti

La fiducia gioca un ruolo fondamentale nel successo di qualsiasi impresa. Tuttavia, è qualcosa di estremamente difficile da costruire e da mantenere.

È l’ingrediente che sta alla base della prosperità di un’attività e di un team. Se impariamo a coltivarla e a mantenerla, avremo effetti positivi sulla qualità del nostro lavoro e della nostra vita.

Secondo Ranjay Gulati, professore di Economia all’Harvard Business School, la fiducia deve essere “lo scopo profondo” di un leader o di una società. Chi riesce in questo intento, ottiene migliori risultati non soltanto in termini economici, ma anche dal punto di vista sociale.

La fiducia ci consente di ridisegnare l’organigramma aziendale, in modo tale da incentivare la crescita individuale ma anche la collaborazione. Ma cosa succede quando la fiducia viene a mancare dopo un conflitto? Come dovremmo comportarci?

La paura del conflitto

Lo Studio legale è un organismo vivente, composto da più persone, ognuna con la propria personalità. La pulsione vitale dell’organizzazione è alimentata dalle interazioni delle persone, che siano professionali o personali.

Le interazioni relazionali portano sempre in sé la paura dell’esplosione di un conflitto. Tuttavia, il conflitto è condizione naturale di qualsiasi interazione umana, dal momento che, quando due idee opposte si incontrano, nasce un conflitto.

Il termine conflitto deriva dal latino cum-fligere. Il suo significato è duplice, così come lo è il suo uso. Se utilizziamo il verbo in modo transitivo significa “far incontrare”, mentre, se usato in modo intransitivo, significa “urtare”.

Dunque, il conflitto è come la natura: non è né buona né cattiva in sé. L’accezione positiva o negativa deriva dall’esperienza che ne facciamo e dal modo in cui lo affrontiamo.

La gestione del conflitto

Secondo quest’ottica, in un’organizzazione complessa, il conflitto non deve essere temuto o evitato. Deve essere gestito! Per farlo, sarebbe utile affidarsi ad alcune regole per influire in modo positivo sull’esperienza conflittuale.

I conflitti all’interno delle organizzazioni richiedono un differente approccio rispetto ai conflitti personali. Il leader deve agire da mediatore, accantonando il suo ruolo da boss. Il conflitto, infatti, non deve essere affrontato su base gerarchica.

Se si impone una soluzione, non si fa altro che “nascondere la polvere sotto il tappeto”. Da un lato, infatti, si impedisce che vengano incanalate le energie in maniera efficace. Mentre dall’altro, lo scontro, prima o poi riemergerà più forte di prima.

Cosa fare, quindi?

Prima di tutto: affrontiamo la situazione di crisi! Spesso, infatti, la crisi non viene affrontata e la soluzione viene affidata alla maturità dei confliggenti.

Bisogna affrontare tempestivamente le situazioni di crisi. Se ignoriamo incomprensioni o disagi che potevano essere gestiti subito, con effetti positivi, potrebbero aggravarsi, arrivando al punto in cui le parti coinvolte siano disposte a pagare qualsiasi prezzo pur di distruggere l’altra persona.

Affrontare tempestivamente una crisi significa indagare le cause reali del conflitto, cioè qualsiasi elemento che gli attori, durante l’interazione conflittuale, nascondono dietro alle proprie posizioni o pretese.

Per far ciò, il capo mediatore dovrebbe affidarsi all’ascolto attivo, utilizzando domande aperte e offrendo ai contendenti uno spazio dove potersi esprimere liberamente. Uno spazio sicuro dà importanza al valore a tutte le parti coinvolte, che si sentiranno ancora più parte attiva del team e dello Studio.

E in men che non si dica, ecco tornare la fiducia.

Soluzioni, non problemi

Una buona abitudine e un’abilità da acquisire e la capacità di disinnescare le emozioni negative attraverso la “pulizia” del linguaggio. Le persone tendono a reagire a queste situazioni parlando senza alcun filtro.

Non è raro imbattersi in concetti normalissimi, espressi con dei toni che stimolano risposte emotive negative, come risentimento e sarcasmo. Sono modalità che non aiutano di certo ad una gestione efficace del conflitto.

Il leader deve essere capace di riformulare termini ed espressioni negative, andando a ripulire la situazione da tutto quello che potrebbe alimentare un conflitto. Il leader traduce e trasporta le informazioni, in modo tale che tutti siano messi nella condizione di comprendere gli altri.

In questo modo si sposta l’attenzione degli attori verso la soluzione del problema, e non sul problema stesso.

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Da lunedì’ 14 novembre in tutte le Procure della Repubblica è attiva la funzionalità di accesso agli atti dei procedimenti penali da parte dei difensori mediante il portale del Processo Penale Telematico. La funzionalità è riservata ai soggetti iscritti nel Registro degli Indirizzo Elettronici (ReGindE) con il ruolo di avvocato.

Sarà possibile accedere al servizio cliccando sulla sezione “servizi”, che si trova sulla home page del PST. Successivamente bisognerà cliccare su “Area Riservata” ed infine, previa autenticazione, si potrà accedere al servizio Portale Deposito atti Penali – deposito con modalità telematica di atti penali.

I difensori, dopo aver effettuato il login, dovranno selezionare il procedimento di interesse dall’elenco dei procedimenti autorizzati, cliccare su “Deposita Atto Successivo” e richiedere l’atto in “richiesta di accesso”.

Sul portale esiste anche un servizio di consultazione dei registri di Cancelleria in forma anonima, disponibile anche sotto forma di app gratuita disponibile per tutti i sistemi operativi. Il servizio non richiede iscrizione a autenticazione (accedendo ai registri di cancelleria in forma anonima non si può accedere alle sezioni documentali).

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