ddl nordio

Autorizzata la presentazione alle Camere del ddl Nordio

Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione alle Camere del ddl Nordio sulle “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”.

Il testo era già stato approvato il 15 luglio dal Cdm, su proposta del Guardasigilli Carlo Nordio. Ora il testo approda in Senato. Il Governo, infatti, aveva richiesto alle Camere una sollecita calendarizzazione.

Nell’intervento è prevista l’abrogazione del reato d’abuso d’ufficio (art.323 c.p.) e una maggior tipizzazione del delitto di traffico di influenze (art. 346 bis c.p.).

Cancella anche l’appello del Pm contro le sentenze di assoluzione, imponendo una stretta sulla stampa per quanto riguarda la pubblicazione delle intercettazioni, che prevedono maggiori garanzie per gli indagati per quanto riguarda la custodia cautelare, introducendo il contraddittorio preventivo.

Novità anche per quanto riguarda i concorsi in magistratura: vengono ridotti i tempi delle procedure, consentendo maggior rapidità per l’entrata in servizio dei magistrati.

L’Anm si era espressa criticamente per quanto riguarda l’eliminazione dell’abuso d’ufficio. Il presidente Santalucia aveva infatti commentato: «Il ministro Nordio sembra dimenticare che la riforma del 2020 punisce la violazione dolosa della legge, non di altre norme, quando la legge non consente alcuna valutazione discrezionale: cioè dice al pubblico ufficiale deve fare questo o devi omettere di fare quest’altro»

Continua: «Come si può pensare che un comportamento di questo tipo in palese violazione di legge, fatta per avvantaggiare se stesso o i propri amici o per danneggiare altri, possa sfuggire alla norma penale, io sinceramente non capisco».

Invece, il giudizio degli avvocati è positivo. Per il CNF, l’OCF e Aiga, «il pacchetto di norme rappresenta un’importante passo avanti sul terreno delle garanzie, ma di strada da fare ce n’è ancora. Soprattutto occorre rimuovere il limite alla possibilità di accedere alle impugnazioni determinate dalla necessità di rilascio di ulteriori procure e dichiarazione di elezione di domicilio dopo il provvedimento contro il quale si intende proporre ricorso».

Per i penalisti, dopo una prima lettura del dl si potranno «apprezzare alcuni primi passi importanti di riforma in tema di impugnazioni del pm, di misure cautelari e di reati contro la Pa. Del tutto deludente, invece, l’intervento in tema di intercettazioni, ed il mancato intervento, sul quale il ministro Nordio si era pubblicamente impegnato con noi, in tema di condizioni di ammissibilità delle impugnazioni del difensore».


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Avvocato e odontoiatra: per il CNF l’iscrizione ai due albi è incompatibile

CNF: gli avvocati specialisti oggi sono realtà

avvocato e odontoiatra

Avvocato e odontoiatra: per il CNF l’iscrizione ai due albi è incompatibile

Un avvocato iscritto all’albo degli odontoiatri per ragioni di studio? Secondo il CNF questo proprio non può essere possibile.

Secondo l’art. 18 della legge n.247/2012, la professione dell’avvocato risulta incompatibile con «qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio».

Le uniche eccezioni ammesse sono le iscrizioni «nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro». Si tratta, comunque, di un numerus clausus, che non può essere assoggettato ad alcuna interpretazione analogica, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività incompatibile.

Infatti, è sufficiente soltanto l’iscrizione in un albo professionale differente da quelli elencati esplicitamente. In sintesi, questo è il contenuto della sentenza n.46 del 27 marzo 2023, con cui il CNF ha confermato la decisione del COA di Milano.

Secondo il ricorrente, che aveva richiesto l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Torino come odontoiatra estero spagnolo attraverso la PEC dell’Ordine degli Avvocati di Milano, la decisione presa dalle Sezioni Unite, n. 26996/2016 avrebbe forzato il dato prescrittivo della legge professionale.

Questa, infatti, si limiterebbe ad un’incompatibilità della professione con «qualsiasi altra attività di lavoro», e, dunque, con l’esercizio effettivo dell’attività e non con l’iscrizione in un albo. Inoltre, in questo caso specifico, l’arte medica rientra nelle «attività di carattere scientifico…e culturale», ammesse all’art. 18 comma 1 della legge professionale.

Per il ricorrente, l’iscrizione sarebbe necessaria al fine di «proseguire gli studi e la formazione in siffatto ambito culturale e scientifico».

Il parere del CNF

Non la pensa così il CNF, che afferma che la norma, «fissando il regime delle incompatibilità ostative all’esercizio della professione di avvocato, esplicitamente tratteggia, per di più, le eccezioni, che, costituendo un numerus clausus, non sono assoggettate ad interpretazione analogica».

Prosegue: «I soli casi nei quali è, quindi, consentita la coeva iscrizione sono quelli attinenti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, all’elenco dei pubblicisti ed al registro dei revisori contabili».

Di conseguenza, esiste incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e quella degli Odontoiatri, «in quanto siffatta ipotesi non è annoverata tra quelle che rendono possibile la contemporanea iscrizione».

Per la norma, la simultanea iscrizione ad un altro albo professionale è di per sé ostativa, e «non occorre neanche verificare la continuità dell’esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile», essendo sufficiente l’iscrizione in un albo differente per poter determinare l’incompatibilità con quello degli avvocati. Non è necessario, invece, che l’attività di odontoiatra sia effettivamente esercitata.

Inoltre, se consideriamo che l’incompatibilità assicura professionalità all’avvocato indipendentemente dall’esercizio dell’attività, allora non ricorrono condizioni al fine di sollevare una questione di legittimità costituzionale e non sussistono dubbi di compatibilità con i principi Ue.


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CNF: gli avvocati specialisti oggi sono realtà

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specializzazione avvocato

CNF: gli avvocati specialisti oggi sono realtà

Gli avvocati specialisti diventano ufficialmente realtà. Così come comunicato dal CNF, quattro professionisti hanno raggiunto questo traguardo, ottenendo una specializzazione in diritto civile, in diritto internazionale e in diritto dell’Unione Europea.

Sono i primi professionisti ad aver ottenuto un riconoscimento di un percorso cominciato nel 2015 con il Dm 144: il 60% dei professionisti che hanno sostenuto l’esame sono stati promossi per affrontare l’esame orale.

Spiegano dal CNF: «Questi esami rappresentano il momento attuativo della norma transitoria del decreto ministeriale sulle specializzazioni forensi per cui gli avvocati, che nei cinque anni precedenti hanno frequentato un corso di alta formazione biennale, possono ottenere, superando una prova scritta e una prova orale, il titolo di specialista».

Ad oggi ci sono state 490 richieste inviate dagli avvocati al CNF per essere ammessi alle prove scritte, tenutesi a maggio. La commissione d’esame hanno da poco ultimato le correzioni degli scritti, ammettendo alle valutazioni orali 139 avvocati.

Fino al 26 luglio saranno valutati dalle commissioni d’esame del CNF gli avvocati che hanno scelto il diritto di famiglia, il diritto penale, il diritto tributario e il diritto del lavoro come settore di specializzazione.

Prosegue anche l’iter delle specializzazioni per gli avvocati dottori di ricerca che ne fanno richiesta al CNF. 234 specialisti sono già stati riconosciuti in quanto tali, e andranno a sommarsi ai primi 4 professionisti specializzati, secondo il Dm del 2015.

Per Francesco Greco, «le specializzazioni forensi possono fare da volano per restituire agli avvocati la fiducia nel futuro della professione, e rappresentano lo strumento, altamente qualificante, attraverso il quale i professionisti possono aumentare conoscenze e competenze. Confidiamo che presto possano prendere avvio i corsi di specializzazione di alta formazione».

Le specializzazioni forensi sono state introdotte nell’ordinamento italiano con la legge 247/2012. In particolar modo, nell’articolo 9 si stabilisce che «è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere il titolo di specialista».

Dopo tre anni venne pubblicato il decreto n. 144, che andava ad attuare quanto già previsto dalla legge 247. Tale decreto venne tuttavia bocciato sia dal Tar che dal Consiglio di Stato, e dunque si allungò il percorso della nuova norma, con il nuovo regolamento arrivato a dicembre 2020.

Infine, da qualche mese, il ministero della giustizia ha pubblicato le nuove linee guida sul tema. Come accennato, il nuovo regolamento individua sette settori di specializzazione, a loro volta suddivisi in una serie di indirizzi.

Ogni avvocato potrà specializzarsi in un massimo di due settori e di tre indirizzi.


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Settore legale sempre più sostenibile: aumentano le opportunità per avvocati con competenze green

Nel corso degli ultimi anni, il settore legale nell’ambito dell’energia ha subìto alcuni importanti cambiamenti. Si è assistito all’emergere di nuove figure professionali, nelle aziende e negli studi legali.

Si tratta di sviluppi alimentati da una crescente complessità normativa e da dinamiche in continua evoluzione nel mercato energetico.

Spiega Aurora Santese, manager divisione Finance & Legal di Hunters: «Il settore legale nell’ambito dell’energia è stato influenzato da una serie di fattori, tra cui la transizione verso fonti energetiche più pulite e sostenibili, la liberalizzazione dei mercati energetici e l’aumento delle normative ambientali».

Tali cambiamenti hanno reso necessaria la presenza di avvocati specializzati in risorse ed energie naturali, in grado di affrontare specifiche sfide legali e regolamentari in questo settore che evolve continuamente.

Studi legali e aziende energetiche si sono dovute adattare a questa nuova realtà, andando a fornire delle consulenze altamente specializzate, al fine di navigare tra complesse norme ambientali, contrattualistica energetica, procedure di autorizzazione e questioni di proprietà intellettuale.

Come spesso accade, si tratta di un trend che ha avuto impatti molto positivi anche sulle opportunità lavorative che sembrano essere cresciute del 30% nel corso dell’ultimo anno.

Quali sono le nuove figure professionali in azienda?

Avvocato specializzato in risorse naturali Si tratta di una figura responsabile di fornire consulenza legale e assistenza per quanto riguarda le questioni relative all’energia, alle fonti rinnovabili, alle autorizzazioni, all’efficienza energetica e alle normative ambientali.

L’avvocato che si specializza in energia lavora con le unità aziendali, fornendo il supporto legale richiesto al fine di elaborare contratti, conformità normativa e gestione dei rischi.

Consulente legale per l’energia – Il consulente legale per l’energia si occupa di fornire consulenza strategica alle aziende per quanto riguarda le politiche energetiche, modelli di business, la pianificazione aziendale, fusioni e acquisizioni nel settore energetico, gestione delle controversie e risoluzione dei conflitti.

Esperto in diritto delle energie rinnovabili – Visto l’aumento dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la figura dell’esperto in diritto delle rinnovabili è divenuta essenziale.

Tale professionista si occupa di specifiche questioni legali, che si ricollegano alle rinnovabili, come, per esempio, la negoziazione dei contratti di fornitura, la gestione dei finanziamenti o l’accesso alla rete.

Quali sono le nuove figure professionali negli Studi Legali?

Avvocato consulente in materia di energia– Gli Studi Legali stanno attualmente reclutando degli avvocati esperti per quanto riguarda l’energia, al fine di fornire consulenze specializzate a varie aziende nel settore energetico, per poter gestire le questioni legali, la negoziazione dei contratti o la conformità normativa.

Avvocato litigante nel settore dell’energia–  Visto l’aumento delle controversie di tipo legale nel settore energetico, gli studi stanno attualmente sviluppando una pratica dedicata alla gestione dei contenziosi e delle dispute per quanto riguarda l’ambito energetico.

L’avvocato litigante specializzato in energia si occupa di rappresentare i propri clienti in tribunale per negoziare accordi transattivi.

Esperto in diritto dell’energia sostenibile –  Gli Studi Legali, vista la crescente attenzione nei confronti dell’energia sostenibile e l’aumento del bisogno di promuovere una transizione verso fonti energetiche più green, cominciano a sviluppare competenze specifiche nel campo dell’energia sostenibile.

Ci troviamo, dunque, di fronte a professionisti che forniscono la loro consulenza legale su questioni quali politiche energetiche, incentivi governativi, finanziamenti sostenibili o legislazione ambientale.

Entrare a far parte del mondo dell’energia rinnovabile è sempre stata una priorità per Servicematica, ed ora possiamo dire che questo sogno è diventato realtà! Abbiamo installato i pannelli solari, quindi ora produciamo energia pulita, senza emissioni di CO2.


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rinvio obbligo deposito penale telematico

È stato rinviato l’obbligo del deposito telematico degli atti penali

Martedì 18 luglio 2023 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato un decreto per istituire una fase sperimentale transitoria, al fine di consentire ai difensori il deposito degli atti sia in modalità telematica che in cartaceo.

Il decreto ha lo scopo di «assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funzionalità del portale del processo penale telematico». Dunque, l’obbligo del deposito soltanto mediante portale entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione dei regolamenti, che sono già stati indicati nel DL del 10/10/2022.

L’Unione delle Camere Penali ha espresso un grande apprezzamento per la decisione presa dal Guardasigilli di modificare l’obbligo del deposito telematico, sottolineando anche l’accoglienza dei suggerimenti proposti dal vice Ministro On. Francesco Paolo Sisto e dai penalisti italiani.

Sarà ora possibile testare la reale funzionalità tecnica del portale, formando adeguatamente, nel frattempo, avvocati, magistrati e cancelleria, senza pregiudicare in alcun modo l’esercizio del diritto di difesa.

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Dichiara l’UCP: «Sappiamo che la nostra proposta era ed è condivisa da larghissima parte della magistratura e dalla totalità del personale amministrativo. Vogliamo tutti accelerare la Informatizzazione dell’accesso alla giustizia, ma nei tempi e modi ragionevoli che l’esperienza quotidiana ci ha saputo indicare».

Con il dm del 18 luglio 2023 il Guardasigilli ha disposto:

«L’efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell’elenco di cui all’art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell’art.1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia».


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SEND

Semplificare le comunicazioni legali: al via SEND, il Servizio Notifiche Digitali

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e PagoPA hanno annunciato la partenza del progetto SEND, il Servizio Notifiche Digitali.

Si tratta di una nuova piattaforma realizzata da PagoPA, ora a disposizione degli enti pubblici al fine di semplificare e digitalizzare la notificazione a valore legale degli atti amministrativi, con notevole risparmio nella spesa pubblica, oneri minori di notifica per i cittadini ed un’esperienza utente molto più efficace.

Dopo una settimana dall’avvio di SEND, già quattro Comuni italiani hanno inviato le loro prime notifiche digitali, ovvero Gattinara, Mortara, Misano Adriatica e Verona. Altri 100 enti saranno operativi entro la fine del mese di luglio.

Analogico e digitale

Il sistema standard di SEND, fruibile con le stesse identiche modalità su tutto il territorio italiano, consentirà di affiancare il processo analogico con quello digitale, ampliando le possibilità di invio, di ricezione, di gestione, di controllo e di conservazione delle comunicazioni con valore legale, attraverso una maggior efficienza e una maggior sicurezza, in favore delle amministrazioni e degli utenti.

SEND, da un lato, solleverà gli enti dagli adempimenti collegati al processo di notificazione, garantendo certezza nella reperibilità del destinatario. È la stessa piattaforma che avrà il compito di mettere in atto il perfezionamento della notifica, sin dal momento del deposito dell’atto in formato digitale, con un conseguente risparmio di tempi e di costi di gestione.

SEND, inoltre, è integrata nativamente con INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, e quindi la sua adozione risparmierà agli enti un’attività di integrazione dedicata.

SEND, d’altro canto, assicurerà una piena inclusività: nella sua prima fase, i cittadini con divario digitale riceveranno le notifiche dell’atto in formato cartaceo, mentre nella seconda fase, chi non è digitalizzato riceverà un avviso, e potrà ritirare l’atto in migliaia di punti fisici dislocati su tutto il territorio nazionale, anche nelle zone più remote.

I cittadini, vista l’adozione progressiva della nuova piattaforma sul territorio nazionale, potranno scegliere la gestione completamente digitale della ricezione del pagamento degli importi relativi, e se previsto, le notifiche verranno inviate dai Comuni e dagli enti centrali attraverso SEND.

Basterà avere un indirizzo PEC inserito in un registro pubblico quale INAD, oppure indicato dal destinatario a SEND tramite CIE o SPID dal sito notifichedigitali.pagopa.it oppure attivando il servizio sull’App IO per poter essere informati della presenza di una notifica attraverso un avviso di cortesia, dalla quale visualizzare l’atto e pagare eventuali importi dovuti.

Gli utenti potranno indicare anche un indirizzo mail o un numero di cellulare sul quale ricevere gli avvisi di cortesia, contenenti le istruzioni per l’accesso a SEND. Il sistema, se non sono presenti recapiti digitali, invierà la notifica con una raccomandata cartacea.

Hai bisogno di una PEC? Servicematica può aiutarti. Clicca qui sopra per avere maggiori informazioni.

Anche se il destinatario riceverà la comunicazione in forma cartacea saremo di fronte ad un atto nativo digitale, depositato in forma digitale sulla piattaforma, con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda l’efficienza.

Dichiara Alessio Butti, sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica:

«Oggi mettiamo a disposizione di cittadini e amministrazioni una nuova, fondamentale infrastruttura pubblica, che ci permette di digitalizzare tutte le comunicazioni aventi valore legale. Grazie a SEND, con le notifiche digitali riduciamo i costi e ottimizziamo i tempi, portando un ulteriore importante cambiamento positivo nella vita quotidiana di tutti e garantendo al tempo stesso la massima inclusione. Grazie alle risorse del Pnrr abbiamo realizzato una soluzione concreta che punta a rafforzare i servizi pubblici digitali del nostro Paese, per una PA veloce, agile e sempre alleata di cittadini e imprese».

Commenta anche Alessandro Moricca, Amministratore Unico di PagoPA:

«L’avvio in esercizio di SEND è una tappa fondamentale per realizzare la visione di cittadinanza digitale ed è stato possibile grazie alla fruttuosa collaborazione tra istituzioni e operatori privati, nonché al supporto costante dei partner tecnologici che affiancano gli enti sul territorio. Grazie all’integrazione con i sistemi di identità digitale SPID e CIE, con la piattaforma dei pagamenti PagoPA e app IO, nonché con la piattaforma PDND Interoperabilità e con l’IAND, infatti, SEND aggiunge un tassello cruciale all’ecosistema di soluzioni che abilitano l’erogazione di servizi pubblici attorno alle esigenze delle persone, in ottica inclusiva e sostenibile».


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Il Tribunale di Trapani ha riconosciuto ad una donna transgender, nata uomo, il diritto di cambiare sia il nome che l’identità di genere all’anagrafe senza aver effettuato interventi chirurgici, senza averne programmati e senza aver cominciato terapie ormonali.

La protagonista di questo racconto è Emanuela, che dopo 20 anni di battaglie ha ottenuto il sì del giudice. Una sentenza storica, che fa leva su un principio della Cassazione del 2015, secondo cui un’altra donna trans ha ottenuto il riconoscimento a donna prima di sottoporsi all’operazione, nonostante quest’ultima fosse pianificata.

Tuttavia, Emanuela ha spiegato che non aveva intenzione di sottoporsi ad alcun intervento, e il principio è rimasto valido anche per lei.

Dichiara l’avvocato Marcello Mione: «Il principio espresso dalla Cassazione è che l’intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali non incide sulla fondatezza della richiesta di rettifica anagrafica, con la conseguenza che, nei casi in cui l’identità di genere sia frutto di un processo individuale serio e univoco, l’organo sessuale primario non determina necessariamente la percezione di sè».

Spiega Emanuela: «Non avere l’organo sessuale femminile non compromette il modo in cui mi percepisco, le mie sembianze non offuscano le mia identità femminile».

Non manca il commento su Twitter del deputato Alessandro Zan: «Il tribunale di Trapani conferma che l’identità di genere è un diritto fondamentale, e che, applicando la legge 164/1982, ciò che prevale è il benessere fisico/psichico della persona».


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Per concedere un permesso premio, un Giudice di sorveglianza dovrà valutare il percorso carcerario del condannato, e non i suoi principi morali, così come stabilito dalla sentenza n.1192 del 30 marzo 2023. La Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il regime detentivo ostativo, ex. Art.4 bis.

In particolare, la vicenda ha riguardato la richiesta di un permesso premio, che è stata formulata da un condannato per reati commessi all’interno della criminalità organizzata, respinta dal Magistrato vista la perdurante professione d’innocenza da parte del soggetto.

Per il Tribunale, il condannato, ostinandosi a negare gli addebiti, non avrebbe intrapreso alcun percorso di rivisitazione critica, in una prospettiva risocializzante, venendo meno, dunque, all’onere di provare la recisione effettiva del collegamento con il contesto malavitoso di provenienza.

La Corte di legittimità, nell’accogliere il ricorso, ha deciso di annullare l’ordinanza del Tribunale, andando a chiarire i principi secondo cui si deve attenere il Magistrato di sorveglianza, nel concedere un permesso premio.

Con la sentenza 253 del 2019 si dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art.4 bis, nella parte in cui si impediva di concedere i permessi premio ai condannati che non collaboravano, anche se avessero attestato la loro partecipazione al percorso rieducativo, acquisendo elementi tali da poter escludere la partecipazione all’associazione criminosa.

L’illegittimità costituzionale della norma, per la Corte Costituzionale, risiedeva nella previsione di una presunzione assoluta, secondo la quale il detenuto non collaborante con la giustizia debba ritenersi collegato all’associazione criminale.

Con l’ordinanza n.97 del 2021, la Corte Costituzionale sollecitava il Parlamento ad intervenire sulla materia con una regolamentazione tale che, nella sua presunzione assoluta, prevedesse un iter istruttorio che sondi le ragioni di una non collaborazione del detenuto, per poter verificare in che modo il silenzio dovesse essere riconducibile ad un legame con la criminalità organizzata.

Il Giudice, sostanzialmente, ha rimarcato, a più riprese, che il criterio per la concessione o meno dei benefici penitenziari alle persone con condanna per reati ostativi è costituito dall’assenza dei collegamenti del soggetto con il mondo della criminalità organizzata.

Il DL 162/2022 ha corretto l’art. 4 bis, modificando la norma affinché venga consentito al detenuto che aspiri ai benefici penitenziari pur non essendo collaborante, superando la presunzione assoluta di pericolosità, andando ad allegare elementi che escludano «l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata».

Il Tribunale di Roma afferma, dunque, come la mancata assunzione di responsabilità da parte del condannato, con la conseguente mancata collaborazione dichiarativa con le istituzioni, si traduca nel mancato assolvimento dell’onere probatorio, riguardo la recisione fattuale dei contatti con gli ambienti della criminalità organizzata.

La Corte di Cassazione osserva tuttavia che il tribunale abbia trascurato che, dopo aver concesso il permesso premio, si debba adeguare il rilievo all’efficacia del percorso rieducativo, che viene intrapreso dal condannato.

In questo caso specifico, il richiedente aveva tenuto un’ineccepibile condotta intramuraria, partecipando alla formazione didattica e all’attività lavorativa sino al conseguimento della laurea.

Come precisato nella motivazione, il Magistrato di sorveglianza dovrà limitarsi alla valutazione degli elementi individualizzanti, che connotino il percorso carcerario del soggetto soltanto con lo scopo di verificare se è propenso a «recidere i collegamenti criminali e a non riannodarli», senza in questo modo perseguire il «rinvenimento di una intima e personalissima emenda da parte del condannato».

Il Tribunale dovrà verificare la meritevolezza dei benefici da parte del condannato, andando a valutare elementi di fatto che vadano a delineare la condotta intramuraria del detenuto, senza per forza addentrarsi in valutazioni morali che escludono il piano giuridico.

Tale pronuncia interpreta in un nuovo modo l’art. 4 bis, come novellato dal DL 162/2022. Tale norma va a specificare che i benefici potranno essere concessi ai detenuti soltanto se «alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata».

La genericità della norma si chiedeva quali fossero gli elementi «diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria», tenendo in considerazione la valutazione della pericolosità per la concessione dei benefici penitenziari.

La Corte di Cassazione ribadisce che il Magistrato di sorveglianza dovrà vagliare gli elementi concreti che indichino la mancanza di collegamento con la criminalità organizzata.

Questa verifica, che dovrà essere «parametrata all’insieme complessivo degli elementi emersi e condotta attraverso un esame ad ampio raggio dei comportamenti serbati» dovrà avvenire soltanto in relazione agli elementi fattuali.


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Avvocato denigra un collega: il diritto di difesa non giustifica le accuse offensive

Ma quindi, quale sarà il destino di SPID?

Avvocato denigra un collega: il diritto di difesa non giustifica le accuse offensive

Un avvocato è stato sanzionato per aver utilizzato alcune espressioni offensive nei confronti di un collega per quanto riguarda la redazione degli atti processuali. Per il CNF, il diritto e il dovere della difesa non giustifica in alcun modo l’utilizzo di accuse offensive, che non risultano pertinenti o necessarie per sostenere la tesi difensiva.

La sentenza 209/2022 del CNF afferma che il professionista ha violato i doveri di probità, dignità e decoro, ai quali qualsiasi avvocato deve conformarsi.

Le espressioni utilizzate nel documento processuale per poter descrivere il collega avversario in quanto «professionista incapace, riuscito ad avere accesso nella professione con metodi non leciti e screditanti sono state considerate offensive e senza rilevanza per la difesa del cliente.

Tali espressioni offensive e sconvenienti, purtroppo, non sono insolite nel mondo legale, anche se questo caso specifico ha sollevato la questione del rispetto professionale e della responsabilità etica.

Il COA ha ritenuto necessaria l’emissione di un avvertimento in quanto misura disciplinare, al fine di sottolineare come l’avvocato abbia violato il divieto stabilito dall’art. 20 CDF, che vieta l’utilizzo di espressioni offensive o sconvenienti.

Tali espressioni, in particolare, sarebbero state utilizzate dall’avvocato per descrivere la controparte durante la redazione degli atti processuali in un procedimento di separazione. La questione, tuttavia, è stata portata in Cassazione e davanti al CNF, che conferma la sanzione imposta.

Per il CNF, le espressioni utilizzate dall’avocato erano assolutamente discriminatorie e immotivate, e non hanno trovato alcuna giustificazione nel contesto del procedimento della separazione. Il Consiglio, inoltre, ha rilevato che il comportamento adottato dall’avvocato è stato mosso da un’intenzione di vendetta, non compatibile, ovviamente, con i principi di dignità, correttezza e decoro che tutti gli avvocati devono rispettare.

Non soltanto il CNF ha confermato la sanzione, ma ha ribadito come, nonostante la condotta sia stata valutata anche dalla Corte di Cassazione, il principio del divieto di reformatio in peius va a vincolare il CNF a mantenere una sanzione mitigata dall’avvertimento.

Si tratta di un caso che mette in risalto l’importanza di un comportamento professionale ed etico tra gli avvocati nel corso del processo legale. Il diritto e il dovere di difesa non dovrebbero mai essere utilizzati in quanto pretesto al fine di denigrare i colleghi gratuitamente o per ledere la dignità di chi viene coinvolto nel procedimento.

Il CNF, inoltre, ribadisce che l’avvocatura deve rispettare alti standard deontologici, e che utilizzare espressioni offensive viola questi principi.


Ma quindi, quale sarà il destino di SPID?

Roma: primo concorso in magistratura telematico, con tablet e tastiera

 

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