Esame di abilitazione forense 2020: tutto posticipato alla prossima primavera

Esame di abilitazione forense 2020: tutto posticipato alla prossima primavera

Da oggi 6 novembre 2020, e fino al 3 dicembre, sarà in vigore il nuovo DPCM che prevede anche la sospensione dei concorsi pubblici e degli esami di abilitazione alle professioni.

Questa disposizione complica lo svolgimento dell’esame di abilitazione forense.

Il DPCM non sospende del tutto lo svolgimento delle prove e ne permette l’esecuzione in modalità telematica. Ma per l’esame di abilitazione forense, la possibilità di proseguire con le prove orali da remoto è ancora al vaglio del Ministero della Giustizia.

ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE: LE PROVE ORALI DELLA SESSIONE 2019 NON SONO SOSPESE

La pandemia da COVID è comparsa durante la fase di correzione delle prove scritte sostenute a dicembre 2019 e le misure di contenimento dei contagi stanno impattando sull’esecuzione delle prove orali “dal vivo”.

Consapevole dei rischi e delle difficoltà, il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto con il comunicato del 28 ottobre «una proroga del termine previsto dal decreto Rilancio per autorizzare lo svolgimento a distanza di tutte le prove orali dell’esame da avvocato, includendo anche quelle calendarizzate dopo il 30 settembre 2020».

Il Dipartimento Affari Giustizia ha confermato che gli orali della sessione 2019, ancora in corso, si terranno quanto più regolarmente possibile.

Anche il Min. Bonafede ha confermato via Facebook che «per coloro che hanno superato gli scritti svolti nel 2019 le prove orali proseguiranno perché è possibile, al momento, implementare modalità che garantiscano la sicurezza e la salute dei candidati e dei membri delle commissioni».

LE PROVE SCRITTE 2020

Per quanto riguarda le prove scritte della sessione d’esame di abilitazione forense 2020, tutto viene posticipato alla primavera del 2021.

Lo spiega perfettamente Bonafede nel post su Facebook:

«L’aggravamento della situazione sanitaria e la conseguente necessità di ridurre, quanto più possibile, le occasioni di diffusione del virus impongono il rinvio delle prove scritte degli esami d’avvocato, programmate per il 15-16-17 dicembre. Mi dispiace dover dare questa comunicazione ai tanti aspiranti avvocati che si apprestano ad affrontare questa importante tappa della loro vita professionale.

La decisione ha richiesto il tempo necessario per vagliare e confrontare tutte le possibili soluzioni (compresa quella di una maggiore “parcellizzazione” degli esami su tutto il territorio) che permettessero di evitare lo slittamento: tuttavia, di fronte all’evoluzione del quadro epidemiologico, il rinvio rappresenta purtroppo una scelta obbligata supportata anche dal Ministero della Salute.

[…]

Per cercare di ridurre i tempi della procedura, il Ministero, confrontandosi con gli altri interlocutori coinvolti, sta già lavorando a tutte le soluzioni organizzative che possano consentire di accelerare la correzione delle prove scritte e diminuire quanto più possibile gli effetti di questo rinvio. A breve indicheremo la nuova data dell’esame: al momento, sembra ragionevole ipotizzare che la prova si possa tenere nella primavera del 2021».

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Da domani, venerdì 6 novembre 2020, entrano in vigore le disposizioni del nuovo DPCM del 3 novembre.

Tra queste, anche il coprifuoco dalle 22 alle 05 valido su tutto il territorio nazionale. Durante questa fascia oraria sarà possibile muoversi solo per specifiche necessità che dovranno essere comprovate da un’autocertificazione.

Scarica il nuovo modello per l’autocertificazione di novembre 2020.

ITALIA DIVISA IN ZONE ROSSE, ARANCIONI E GIALLE

Il DPCM divide le regioni italiane in 3 macrogruppi caratterizzati da misure restrittive di intensità diversa.

ZONA ROSSA

Le regioni che ricadono nella zona rossa sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta.

In queste regioni non è possibile spostarsi nemmeno all’interno del proprio comune, tantomeno da un comune all’altro o verso/da altre regioni. Sono possibili gli spostamenti in caso di «comprovate esigenze lavorative», «motivi di salute» o «altri motivi ammessi dalle vigenti normative». È sempre necessaria l’autocertificazione.

Tutti i negozi rimangono chiusi tranne alimentari, farmacie e parafarmacie, supermercati, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Bar e ristoranti rimangono chiusi sempre ma possono garantire l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22.

Viene applicata la didattica a distanza a tutti i gradi scolastici a partire dalla seconda media.

Sono sospese tutte le competizioni sportive a accezione di quelle di interesse nazionale riconosciute da CONI e CIP.
Palestre, piscine e centri sportivi all’aperto chiudono, ma è possibile svolgere attività motoria all’aperto nei pressi della propria abitazione, da soli e rispettando tutte le misure precauzionali.

I mezzi pubblici operano al 50% della loro capienza massima.

ZONA ARANCIONE

Ne fanno parte Puglia e Sicilia.

In queste regioni sono vietati gli spostamenti tra comuni e verso/da altre regioni, salvo esigenze di lavoro, salute o studio e sempre con autocertificazione.

Bar e ristoranti rimangono chiusi al pubblico sempre, ma possono garantire l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22.

I centri commerciali sono chiusi nei festivi e prefestivi, ma farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole presenti al loro interno possono rimanere aperti.

Piscine e palestre rimangono chiuse ma i centri estivi all’aperto possono continuare le loro attività.

I mezzi pubblici operano al 50% della loro capienza massima.

ZONA GIALLA

Comprende Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

È valido il coprifuoco dalle 22 alle 05, i mezzi pubblici operano al 50% della loro capienza massima, le scuole superiori e l’università proseguono gran parte delle attività con la didattica a distanza.

Cinema, musei, mostre e teatri rimangono chiusi.

I centri commerciali chiudono nei week end, ma farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole presenti al loro interno rimangono aperti.

Bar e ristoranti chiudono alle 18, ma possono garantire l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22.

Piscine, palestre rimangono chiuse, ma i centri estivi all’aperto possono continuare.

Viene consigliato di limitare ogni spostamento.

UN MODELLO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Questa suddivisione non è affatto rigida. Il monitoraggio costante dei contagi porterà a rivedere la composizione delle tre zone, con regioni che potranno passare a un livello di restrizioni più basso in caso di calo dei contagi, e altre che potranno passare a un livello più alto in caso di aumento.

Le misure rimarranno valide fino al 3 dicembre.

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Il contenuto del Decreto Ristori

 

Ulteriori informazioni sul deposito telematico e le udienze da remoto dopo il Decreto Ristori

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Il Decreto Ristori D.L. n. 137/2020 contiene alcune misure volte a rafforzare la digitalizzazione della Giustizia. L’obiettivo è limitare i rischi di contagio fra gli operatori del settore e al contempo garantire la prosecuzione delle attività all’interno di disposizioni più restrittive in fatto di mobilità e assembramenti.

Le novità introdotte dal decreto varranno fintantoché permane lo stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021.

DEPOSITO TELEMATICO TRAMITE IL PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO E TRAMITE PEC

Il D.L. Ristori permette il deposito telematico di memorie, documenti e istanze (art. 415-bis, comma 3, c.p.p.)  tramite il portale del processo penale telematico.

Il deposito riguarda quei documenti che l’indagato può presentare entro i 20 giorni dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il deposito tramite il portale del processo penale telematico risulta eseguito nel momento in cui il sistema ministeriale produce la ricevuta di accettazione.

È possibile che ulteriori disposizioni ministeriali estendano il deposito telematico anche ad altri tipi di atti. Nel mentre, per questi è permesso il deposito tramite PEC.

Il deposito ha pieno valore legale e deve essere effettuato verso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari inseriti nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Il provvedimento conterrà anche le indicazioni sui formati degli atti e sulle corrette modalità di invio.

Una volta inviato il deposito tramite PEC, è compito del personale di segreteria annotare la data di ricezione nel registro e inserire l’atto nel relativo fascicolo telematico.

LE UDIENZE DA REMOTO

Lo scorso 2 novembre è stato pubblicato il provvedimento del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, in cui si indicano gli strumenti validi per le udienze da remoto civili, penali e per le indagini preliminari.

Per le udienze civili, come indicato nel DL n. 34/2020, art.2, lettere c) e d), e art. 221, commi 6 e 7,i collegamenti da utilizzare sono MVC2 o MVC3:

  • MVC2: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell’Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che detiene in via esclusiva le chiavi di accesso ai log di sessione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea, allo stato, di 9 di essi;
  • MVC3: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo in data center dell’Amministrazione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi”.

Per le udienze penali e gli atti delle indagini preliminari valgono i due collegamenti già citati, nonché i collegamenti MVC0 e MVC1:

  • MVC0: servizio di videoconferenza in via di dismissione dal 31.12.2019 e reso alle medesime condizioni della MVC1 su piattaforma di gestione AVAYA – Equinox, ma con sistema di codifica e decodifica basato su tecnologia Lifesize degli apparati del contratto Lutech s.p.a. e con gli stessi limiti descritti al punto b);
  • MVC1: servizio basato su piattaforma AVAYA-Equinox, che consente il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo della custodia, con canale di comunicazione criptato, realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia, con sala regia dedicata, sistema di gestione e controllo su infrastruttura dell’Amministrazione e con il limite massimo di 75 procedimenti contemporanei, per un numero complessivo massimo di 360 aule/sale collegabili tra loro e con la possibilità di visibilità reciproca fino a 20 aule/sale”.

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Fattura elettronica, codici errore relativi all'unicità della fattura (00404, 00409)

Fattura elettronica, codici errore relativi all’unicità della fattura (00404, 00409)

Riportiamo i codici errore relativi all’unicità della fattura elettronica.

La verifica individua e impedisce l’inoltro di una fattura elettronica già trasmessa e elaborata.

Codice: 00404

Fattura duplicata

Codice: 00409

Fattura duplicata nel lotto

Cliccando sul nome della tipologia potete scoprire il significato dei diversi codici errore per le fatture ordinarie e semplificate:

errori nomenclatura ed unicità del file trasmesso (00001, 00002);

errori dimensioni del file (00003);

errori verifica di integrità del documento (00102);

errori verifica di autenticità del certificato di firma (00100, 00101, 00104, 00107);

errori verifica di conformità del formato fattura (00103, 00105, 00106, 00200, 00201);

errori verifica di coerenza sul contenuto (00400, 00401, 00403, 00411, 00413, 00414, 00415, 00417, 00418, 00419, 00420, 00421, 00422, 00423, 00424, 00425, 00427, 00428, 00429, 00430, 00437, 00438, 00443, 00444, 00445, 00460, 00471, 00472, 00473, 00474);

errori verifica di validità del contenuto della fattura (00300, 00301, 00303, 00305, 00306, 00311, 00312, 00313, 00320, 00321, 00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00330);

errori verifiche di unicità della fattura (00404, 00409).

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D.L. Ristori, le misure che riguardano la Giustizia

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In attesa del nuovo decreto di oggi 2 novembre 2020 che imporrà misure più restrittive nel tentativo di contenere l’epidemia di COVID, vi proponiamo una panoramica delle disposizioni del D.L. Ristori che toccano la Giustizia.

L’obiettivo del “pacchetto Giustizia” è permettere il proseguimento delle attività in sicurezza davanti alla seconda ondata di contagi.

Indagini preliminari da remoto

Il D.L. Ristori dà la possibilità al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria di procedere con le indagini preliminari sfruttando i collegamenti da remoto, nel caso in cui l’incontro fisico dell’indagato, della parte offesa, del difensore e altri soggetti dovesse comportare un rischio per la salute.

Indagato e persona offesa possono essere interpellati da remoto anche dallo studio del proprio difensore. Il difensore dell’indagato può opporsi alla modalità da remoto.

Udienze penali

Alle persone detenute, internate, fermate, arrestate o in custodia cautelare viene data la possibilità di partecipare mediante collegamento da remoto a qualsiasi udienza, nel caso in cui la presenza fisica dovesse esporli rischi di contagio.

Possono essere svolte in modalità da remoto anche le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, parti private e difensori, ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e interpreti, consulenti o periti.

Le udienze di discussione finale e quelle in cui vengono ascoltati testimoni, periti o le parti potranno essere svolte tramite videoconferenza solo nel caso in cui siano le parti stesse ad esprimere il consenso per tale modalità.

Udienze a porte chiuse

Le udienze dei procedimenti civili e penali che prevedono la presenza del pubblico dovranno ora essere celebrate a porte chiuse (art. 128 c.p.c e art. 472, comma 3, c.p.p.).

Separazioni e divorzi: ok udienze cartolari

Per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti il D.L. Ristori introduce la possibilità di sostituite l’udienza con il deposito telematico di note scritte (art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020). Ciò è possibile solo se tutte le parti sono d’accordo per questa modalità e previa comunicazione della decisione con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della prima udienza.

Smart working

Il giudice che dovesse trovarsi in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 potrà partecipare alle udienze in modalità da remoto.

Lo stesso vale per i magistrati e le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio.

Deposito tramite PEC

Nel penale diventa possibile depositare memorie, documenti e istanze relativi al procedimento in via esclusivamente telematica tramite il portale del processo penale telematico del Ministero della Giustizia.

Per gli altri atti è possibile l’invio tramite PEC agli uffici giudiziari (sono validi gli indirizzi degli uffici indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici).

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A volte mi chiedo perché, anziché strapparci i capelli e piangerci addosso, non proviamo ad impiegare la stessa energia più utilmente per capire come usare gli strumenti già a disposizione.

Non voglio semplificare o sottovalutare il problema -che esiste e resta tale -ma ricollocarlo in una dimensione concreta, alla luce degli strumenti ad oggi già disponibili per rispondervi.

Mi riferisco alla questione della partecipazione alle udienze civili in periodo di emergenza sanitaria, con particolare riguardo a quelle già fissate nel periodo di vigenza del sopravvenuto DPCM 24/10/2020 in cui è richiesta la sola comparizione dei difensori.

Già ad inizio ottobre è stato adottato il D.L. 25/2020 che ha prolungato al 31 gennaio 2021 l’emergenza sanitaria e al 31/12/2020 la trattazione scritta delle udienze che richiedano la sola comparizione dei procuratori;

Ciò stante, sebbene sia legittimo, appare utopico attendersi che i giudici motu proprio si attivino per disporre la trattazione scritta delle udienze già calendarizzate con trattazione in presenza, anche perché, spesso, non c’è tempo sufficiente per provvedere d’ufficio, nel senso che tra l’entrata in vigore del DPCM e la data dell’udienza ci sono meno dei trenta giorni richiesti dall’art. DL. 24/2020 art. 221/4

Ciò non esime, però, le parti dal formulare richiesta congiunta di trattazione scritta che “costringe” il giudice a provvedere in questo senso.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il processo civile è pur sempre ad impulso di parte, il che comporta che la parte diligente – cioè, per quel che qui rileva, quella interessata ad ottenere la trattazione scritta – si attivi per sottoporre alla controparte di valutare l’opportunità di depositare un’istanza di trattazione scritta, proprio in ossequio alle norme che raccomandano di evitare gli spostamenti non necessari.

Perché abbia effetto, l’istanza deve essere congiunta, ossia la controparte deve aderire.

Il termine di trenta giorni, infatti, è fissato nell’interesse delle parti, sicché le parti stesse possono concordemente rinunciarvi laddove non lo ritengano indispensabile ai fini difensivi. Questo è certamente un elemento da evidenziare nell’istanza stessa.

E’ lecito attendersi che il Collega avversario condivida senza problemi, fatto salvo- naturalmente – il caso in cui l’udienza sia fissata per un incombente in cui la presenza fisica sia indispensabile (penso, ad esempio, all’udienza di discussione finale).

Io ho provato e funziona.

Poiché mi pare un’iniziativa responsabile nei confronti di tutte le parti coinvolte, allego lo schema dell’istanza e della missiva da inviare al Collega, sperando sia utile a tutti.

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Avvocato Buffoni

Avvocato, titolare dello studio legale Buffoni da Lei fondato in Novara. Si occupa di diritto civile con particolare riguardo alla tutela del risparmio, al diritto bancario, finanziario e assicurativo e consumerismo. In forza di questa decennale esperienza è co-autrice della rivista giuridica ALTALEX e opinionista per il Sole24ore, Plus24 e LaStampa. È relatrice in incontri divulgativi sui temi della cultura finanziaria e bancaria e sviluppo di progetti finalizzati alla gestione alternativa e strategica del conflitto aziendale e privato. Autrice del libro "Mastercash - ricette agrodolci per il risparmio in buoni postali", è direttrice del Comitato scientifico dell Osservatorio Europeo Consumo e Risparmio.

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Il contenuto del Decreto Ristori

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Il Decreto Ristori, dpcm n.137 del 28 ottobre 2020 si compone di 4 titoli:

  • Sostegno alle imprese e all’economia
  • Disposizioni in materia di lavoro
  • Misure in materia di salute e sicurezza
  • Disposizioni finali

TUTTE LE MISURE DEL DECRETO RISTORI

Sostegno alle imprese e all’economia

Le risorse

Come spiega il Min. Delle Finanze Gualtieri, il Decreto Ristori prevede “5,4 miliardi di indebitamento netto, 6,2 miliardi in termini di saldo netto da finanziare”, risorse che andranno a favore di tutte le attività che sono state chiuse o si sono viste ridurre gli orari di lavoro con il DPCM del 24 ottobre.

Nell’allegato del Decreto Ristori è presente l’elenco di tutti codici ateco delle attività potenzialmente beneficiarie di queste misure.

Le risorse sono a disposizione sia di attività che non hanno beneficiato precedenza di alcuna misura di sostegno, gli operatori indicati all’art. 25 bis del decreto Rilancio, e anche le attività che hanno già beneficiato di forme di sostegno.

Agricoltura, pesca e acquacoltura

Sono previsti contributi a fondo perduto per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura avviate dopo il primo gennaio 2019 e che hanno subito delle perdite di fatturato a causa delle misure di contenimento al COVID. Verrà poi istituito un fondo per sostenere questi settori.

Sport

Il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva riceve 5 milioni.

Viene istituito il Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche che mette a disposizione 50 milioni per il 2020 con l’intento di sostenere associazioni e società sportive le cui attività siano state sospese a causa delle misure anti-covid.

L’indennità per i lavoratori dello sport prevista dai decreti Cura Italia e Rilancio sale a 800 euro.

Operatori turistici, le fiere e l’export

Aumentano i fondi per coprire le perdite che operatori turistici e culturali hanno subito a causa dell’annullamento di eventi, fiere e congressi e altre attività.

400 milioni vanno alle agenzie di viaggio e ai tour operator; 100 milioni all’editoria, le fiere e i congressi; 100 milioni al settore alberghiero e termale; 400 milioni a chi opera nell’export e nelle fiere internazionali.

Ai lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo viene concesso un bonus di 1000 euro, mentre viene prorogata la cassa integrazione e l’indennità previste per il settore del turismo.

Il Decreto Ristori prevede il rimborso dei biglietti degli spettacoli dal vivo che sono stati annullati.

Disposizioni in materia di lavoro

Le misure prevedono cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegni ordinari, misure sui licenziamenti, esonero dal pagamento degli oneri previdenziali per le aziende che decidono di non presentare domanda per la cassa integrazione, esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Il termine entro il quale presentare il modello 770 è posticipato al 30 novembre 2020.

Vengono aggiunte due mensilità al reddito di emergenza per coloro che ne hanno diritto e per coloro il cui reddito familiare nel mese di settembre sia stato inferiore alla quota prevista dalla misura.

Viene poi prorogato il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (mesi di ottobre, novembre e dicembre e per i settori indicati nell’art. 28 del Decreto n. 34/2020), e cancellata la seconda rata dell’Imu, con scadenza al 16 dicembre, per le attività indicate nell’allegato al Decreto Ristori.

Le esecuzioni immobiliari in caso di pignoramento di abitazioni principali sono sospese fino a fine anno.

Misure in materia di salute e sicurezza

Ai medici di base e ai pediatri viene concessa l’autorizzazione a procedere con i tamponi antigeni rapidi (costo dell’operazione: 30 milioni di euro per il 2020).

Nasce un servizio nazionale telefonico dedicato alle persone positive al COVID o che hanno avuto contatti con soggetti positivi. Il servizio coprirà diverse attività: contact tracing, sorveglianza sanitaria, informazione, prevenzione e anche assistenza alle aziende sanitarie locali.

Giustizia, scuola, forze dell’ordine

Nella giustizia si procede con l’uso dei sistemi telematici per le udienze, il deposito degli atti, le indagini preliminari e altre attività, soprattutto in ambito civile e penale, ma anche nell’amministrativo, nel tributario e nel contabile.

La scuola potrà accedere a nuovi fondi per applicare la didattica a distanza.

Si procede con la rimodulazione delle spese per la Polizia e i Vigili del Fuoco, in modo da permettere il monitoraggio e il rispetto delle misure anticontagio.

Vengono rinviate le elezioni in comuni, province e città metropolitane.

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Quando la Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica?

 

Quando la Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica?

Quando la Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica?

Il decreto del MEF pubblicato il 22 ottobre 2020 indica quando la Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica ricevuta.

Il decreto entrerà in vigore il 6 novembre e contempla 5 eventualità in cui è possibile il rifiuto. Si tratta per lo più di casi in cui il file xml della fattura elettronica contiene errori o manca di informazioni.

I 5 CASI IN CUI LA PA PUÒ RIFIUTARE UNA FATTURA ELETTRONICA

1) La fattura non corrisponde ad alcuna operazione

La fattura elettronica emessa e ricevuta dalla Pubblica Amministrazione è riferita a un’operazione che non risulta essere stata eseguita.

2) L’indicazione del CIG o del CUP manca o è errata

Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) devono essere indicati nella fattura elettronica, tranne nei casi previsti al comma 2,  lettera a), del medesimo articolo.

3) L’indicazione del Codice di Repertorio manca o è errata

Ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto legge n.78 del 19 giugno 2015, nella fattura elettronica deve essere indicato il Codice di Repertorio.

4) L’indicazione dell’AIC manca o è errata

Ai sensi del decreto n. 302 del 29 dicembre 2017, nella fattura elettronica vanno indicati il Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo.

5) L’indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa manca o è errata

Questa indicazione è necessaria per le fatture elettroniche emesse a favore di Regioni ed enti locali.

COSA SUCCEDE QUANDO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RIFIUTA UNA FATTURA ELETTRONICA

Il rifiuto viene comunicato sempre tramite il Sistema di Interscambio, secondo quanto indiato nel paragrafo 4.5 dell’allegato B al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La Pubblica Amministrazione indica al mittente della fattura il motivo del rifiuto, segnalando in quale dei 5 suddetti rientra.

Va ricordato che la Pubblica Amministrazione non può rifiutare alcuna fattura elettronica se gli errori o le omissioni presenti possono essere corretti emettendo una nota di variazione, come indicato nell’articolo 26 del DPR n. 633/1972.

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Esame di abilitazione forense: le preoccupazioni dell’OCF

Esame di abilitazione forense: le preoccupazioni dell’OCF

Tra le riforme che riguardano il mondo forense c’è anche quella dell’esame di abilitazione alla professione, che risente anche della crisi sanitaria che stiamo vivendo.

Le ipotesi presentate non sembrano però incontrare il favore dell’OCF, l’Organismo Congressuale Forense che, con la delibera del 24 ottobre 2020, manifesta tutta la sua preoccupazione davanti alla possibilità che le misure di contenimento all’epidemie di COVID diventino il pretesto per stravolgere l’esame di abilitazione.

Le proposte che stanno circolando non sembrano infatti  “dare soluzione alle problematiche igienico-sanitarie connesse alle sedute per lo svolgimento delle prove di esame, ma nello stesso tempo imporrebbero, attraverso riforme normative emergenziali in un momento di grande difficoltà delle istituzioni, di dare corso ad una improvvisata azione di approntamento di moduli del tutto innovativi, senza sufficiente ponderazione in ordine alla adeguatezza e agli effetti che ne deriverebbero”.

ESAME DI ABILITAZIONE FORENSE, LE RICHIESTE DELL’OCF

Per prima cosa, l’OCF ritiene importante che la sessione di esami venga al momento svolta mantenendo le attuali modalità e andando solo a implementare quelle misure che garantiscono lo svolgimento in sicurezza delle prove.

Pertanto, ha dato mandato all’Ufficio di Coordinamento di:

incoraggiare l’Amministrazione della Giustizia perché l’esame di abilitazione venga svolto compatibilmente alle attuali esigenze igienico-sanitarie;

– agire nel caso le istituzioni dovessero perseguire iniziative normative “improvvide e improvvisate” con l’intento di stravolgere l’esame di abilitazione al di fuori di una riforma dell’Ordinamento Forense che deve partire dalle riflessioni del Congresso Nazionale Forense.

Nel frattempo, l’esame di abilitazione forense è il tema di un’interrogazione parlamentare presentata al Min. Bonafede al fine di ottenere chiarimenti sulle modalità alternative di esecuzione della prova alla luce dei limiti igienico-sanitari attuali.
Si attende risposta.

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Quando si parla di fallimento, qual è il tribunale competente? Va considerata la sede effettiva dell’impresa o la sede legale?

Con l’ordinanza 22270/2020 del 15 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha trattato nuovamente la materia.

FALLIMENTO: COSA DICE LA LEGGE

All’art.9, comma 1, della Legge Fallimentare si legge che, in caso di dichiarazione di fallimento, il Tribunale competente è quello presente dove l’impresa ha la propria sede principale.

Ma la sede principale non coincide necessariamente con la sede legale. Difatti, l’imprenditore ha la facoltà di dimostrare che le due sedi si trovano in luoghi diversi.

SEDE LEGALE O SEDE PRINCIPALE?


Una società ricorre contro la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Catania e la Corte di Appello dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale poiché la sede legale dell’azienda si trova a Sondrio, non a Catania, ed è quindi il Tribunale di Sondrio a risultare competente.

Il Tribunale di Sondrio però risponde che, sebbene la sede legale si trovi in città, la competenza sia del Tribunale di Catania, dove ha sede il cuore direzionale dell’azienda.

La Cassazione sbroglia il nodo nel seguente modo.

Innanzi tutto, ricorda che «in tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione “iuris tantum” di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito».

Poi, considera alcune evidenze del caso:

a) l’attività nella sede legale appare discontinuità;

b) vi è la presenza di software gestionali e documentazione presso la sede principale;

c) esistono matricole INPS attive aperte a Catania;

d) il domicilio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e anche dei componenti del Collegio sindacale è sempre a Catania;

e) gli studi notarili che seguono l’azienda si trovano anch’essi a Catania.

Tutti questi elementi permettono di superare l’iniziale presunzione di corrispondenza tra la sede legale e la sede principale. Se ne deduce che nel caso specifico la competenza a decidere sull’istanza di fallimento va al Tribunale di Catania, luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, e non al Tribunale di Sondrio, dove si trova la sede legale.

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