4 Febbraio 2021

Rinvio dell’udienza, mancata delega e inammissibilità - Servicematica

Rinvio dell’udienza, mancata delega e inammissibilità

Non sempre l’istanza di rinvio dell’udienza viene accettata. E non sempre questa eventualità può essere ammessa tra i motivi di un ricorso.

RINVIO DELL’UDIENZA, IL CASO

Una società si rivolge alla Corte d’Appello contro la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale.

I motivi sollevati sono diversi. Tra questi, anche la violazione dell’art.115 delle disp. att. c.p.c. sul rinvio dell’udienza. Il difensore aveva infatti proposto di rinviare la trattazione a causa di un grave impedimento, ma l’istanza era stata rifiutata.

Giunti in Cassazione, l’intero ricorso viene giudicato inammissibile, compresa la violazione dell’art.115.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, con la sentenza n. 1793/2021, spiega che:

«l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 dip. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dall’art. 14, comma 2. l. 247/2012 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituto l’attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale, non rilevante ai fini del differimento d’udienza.
La carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell’udienza fissata, di modo che è del tutto legittima a sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio».

In sostanza, l’istanza di rinvio dell’udienza non è stata accolta perché il presunto impedimento non è stato accompagnato da alcuna prova a dimostrazione dell’impossibilità di delegare a un altro difensore l’attività prevista (esame della relazione peritale e delle istanze conseguenti).

È proprio la mancata dimostrazione dell’impossibilità di sostituzione, e non l’impedimento stesso, a rendere il motivo inammissibile.

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