Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Paola ha richiesto un parere sulla possibilità per un praticante avvocato abilitato di sostituire il proprio dominus durante interrogatori davanti alla polizia giudiziaria e nel corso di perquisizioni, nei casi in cui il dominus sia già stato nominato.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), attraverso il parere n. 47 del 9 ottobre 2024, ha risposto facendo riferimento all’articolo 41, comma 12, della legge n. 247/12. Tale norma prevede che il praticante avvocato, dopo sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti e purché in possesso della laurea in giurisprudenza, possa svolgere attività professionale in sostituzione del proprio dominus. Tuttavia, tale facoltà è limitata a specifici ambiti di competenza: procedimenti dinanzi al giudice di pace, reati contravvenzionali e quelli che in passato rientravano nella competenza del pretore.
Secondo il CNF, le attività oggetto del quesito rientrano nella nozione di “attività professionale” prevista dalla normativa. Pertanto, qualora gli interrogatori o le perquisizioni siano legati a procedimenti compresi negli ambiti di competenza definiti dall’articolo 41, comma 12, e vi sia il controllo del dominus, il praticante abilitato può effettivamente svolgere tali mansioni.
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