L’omessa restituzione di documenti al cliente da parte dell’avvocato costituisce un illecito deontologico permanente. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 363 del 7 ottobre 2024 (pres. Greco, rel. Favi), precisando che la prescrizione inizia a decorrere solo in determinati casi.
Secondo il CNF, il dies a quo va individuato nel momento in cui il professionista:
- Ponga fine all’omissione restituendo i documenti al cliente;
- Rifiuti espressamente la restituzione, sostenendo la legittimità del proprio comportamento, a condizione che tale diritto sia rivendicato direttamente nei confronti del cliente e non come difesa in sede disciplinare o penale;
- In ogni caso, per evitare un’irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, il limite massimo di permanenza coincide con la decisione disciplinare di primo grado.
La pronuncia fornisce un’importante interpretazione dell’art. 33 del Codice Deontologico Forense, stabilendo che l’illecito persiste fino a uno di questi eventi, con evidenti implicazioni sulla responsabilità professionale degli avvocati.
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