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Obbligo formativo. L’esonero ha valore retroattivo

Un avvocato diventa oggetto di un procedimento disciplinare da parte del COA di riferimento per non aver rispettato l’obbligo formativo nel trienni 2008/2010, come previsto dall’art. 9 del regolamento di formazione continua.

L’avvocato ricorre al CNF che ne accoglie parzialmente la richiesta, modificando la sanzione da censura ad avvertimento.
Il CNF non è d’accordo con il ricorrente e ritiene che l’obbligo formativo non possa considerarsi adempiuto “anche attraverso una professionalità aliunde acquisita sul campo e mediante lo svolgimento ad alti livelli della professione forense”, tantomeno attraverso una formazione autonoma. Ancor meno giustifica la mancata formazione a causa di “impegni professionali ritenuti assorbenti”.

L’avvocato però non è soddisfatto e si rivolge in Cassazione evidenziando come la decisione del CNF non abbia tenuto conto dell’esclusione all’obbligo di formazione da parte degli avvocati ultrasessantenni.

Il legale ha infatti superato i 60 anni proprio nel triennio di riferimento. Pertanto, ai sensi dell’art. 11 della i. n. 247/2012, in vigore al momento dell’applicazione della sanzione disciplinare, il legale era già escluso dall’obbligo formativo.

La Cassazione ritiene il motivo fondato.

OBBLIGO FORMATIVO E RETROATTIVITÀ

Del resto, è lo stesso Regolamento sulla formazione continua n. 6/2014 del Cnf all’art. 15 a prevedere che “Sono esentati dall’obbligo di formazione […] gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età”.

Secondo la Cassazione, questa disposizione si applica anche retroattivamente, poiché nel caso in questione si può fare riferimento all’art. 65 della legge n. 247/2012 che al comma 1 dice:

“Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”

E al comma 5 aggiunge:

“Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.”

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