Una donna a cui viene concesso di occupare parte di un immobile, esclusivamente per il periodo vacanziero, con un accordo verbale, decide di denunciare la situazione all’Agenzia delle Entrate.
A seguito della denuncia il contratto viene regolarizzato, ma la locatrice si rivolge al Tribunale e ottiene l’annullamento del contratto e il pagamento dell’indennità di occupazione.
La conduttrice allora si rivolge in Corte di Appello, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto regolare la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiarando, data la sua assenza, la contumacia e confermando la sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello ritiene invece che la notifica sia stata regolare e che l’appellante avrebbe dovuto proporre allora “querela di falso, stante che la relata di notifica eseguita dall’agente postale fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione della immissione dell’atto da notifica nella casella di posta”.
I MOTIVI DEL RICORSO
La conduttrice però porta la questione in Cassazione, portando due motivi:
- “art.360 c.p.c., n.4: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione di legge con riferimento alla norma applicata, vizio di motivazione” per avere la Corte di Appello errato nel ritenere la notifica avvenuta a mezzo posta e nell’applicare di conseguenza la L. 890/1982;
- “violazione di legge (art. 360, n.3 c.p.c.): errata applicazione dell’art. 140 c.p.c, anche con riferimento all’art.111 Cost. – profili di illegittimità costituzionale” per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’art. 140 c.p.c. fosse applicabile a situazioni di convivenza/coabitazione con la controparte o aventi causa diretti.
In sostanza, la conduttrice sostiene che la locatrice abbia ignorato l’affissione dell’avviso ex. art. 140, comma 2 c.p.c. e che, data la presenza di una sola cassetta postale condivisa con la locatrice, peraltro situata lontano dall’ingresso, non si possa avere l’assoluta certezza relativamente alla conoscenza del processo da parte sua.
LA NOTIFICA PEC NON RICEVUTA? IL RICORSO È INAMMISSBILE
La Cassazione ha rilevato che la notifica PEC del ricorso eseguita dalla locatrice non è andata a buon fine. Il sistema ne ha infatti rifiutato la ricezione a causa di problemi alla casella di posta elettronica non imputabili al destinatario.
La conclusione è dunque l’inammissibilità del ricorso.
Nella sentenza gli Ermellini segnalano che al caso va applicato il principio di diritto secondo cui:
“in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (da ultimo Cass. 21/08/2020, n. 17577).
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